Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunitàArtt. 61 - 72 Lavoro a distanza attraverso l’utilizzo di sistemi informatici e rete di comunicazione tra telelavoratore e datore. Può essere domiciliare (svolto nell’abitazione del telelavoratore); mobile (uso di apparecchiature portatili); remotizzato o a distanza (in appositi telecentri); misto (parte della prestazione svolta presso l’Azienda). La postazione, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella i collegamenti telematici, le manutenzioni, le spese di conciliazione gestione e la fornitura dei tempi di vita e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavoronecessari supporti tecnici sono a carico del datore. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento recesso immotivato del lavoro telelavoratore, entro 3 anni dalla costituzione del rapporto, comporta che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio le spese sostenute siano pro-quota a carico del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavorolavoratore. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di telelavoratore ha, in proporzione al lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano nell’Azienda con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’aziendae/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, L’azienda adotterà tutte le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezzacon responsabilità del rispetto di tali norme in capo a telelavoratore. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità eventuali questioni dubbie in materia di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate strumenti di lavoro, di disciplina e responsabilità, dovranno essere definite dalla Commissione Bilaterale. Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le parti del stipulanti il CCNL, è demandato di approfondire alcune materie relative al rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiTelelavoro.
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Samples: CCNL Turismo E Pubblici Esercizi, CCNL Turismo E Pubblici Esercizi
Telelavoro. I. Nel quadro delle iniziative aziendali volte a favorire il Work Life Balance ed in un’ottica di sostegno “sociale” a particolari situazioni degne di tutela, le Parti intendono definire una disciplina relativa all’attività lavorativa, svolta interamente o in parte, fuori dalla sede di lavoro. Tale attività è intesa in sostituzione di quella normalmente svolta in sede, grazie all’utilizzo di tecnologie che facilitano le comunicazioni tra l’Azienda ed i Dipendenti.
II. La disciplina del telelavoro è coerente sia con l’Accordo Interconfederale del 9/6/2004 , sia con il dlg.s 81/2008 e con il vigente CCNL. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale si danno atto che in quella caso di conciliazione innovazioni legislative dell’istituto, si incontreranno al fine di prevedere gli opportuni adeguamenti.
III. Il telelavoro ha carattere volontario e si fonda su un accordo consensuale tra Azienda e lavoratore, previa valutazione, da parte dell’Azienda, della compatibilità del telelavoro con la mansione e con le esigenze tecnico organizzative. E’ ammesso per un periodo massimo di 12 mesi rinnovabile, con richiesta da formalizzare entro 15 gg. dalla scadenza.
IV. Le domande dei tempi dipendenti saranno valutate dall’Azienda in base a: - necessità di vita e assistenza dei figli entro il 3° anno di lavorovita; - necessità di assistenza verso i genitori, coniuge, figli che siano affetti da gravi malattie, portatori di incentivare handicap o infortunati, tale da comportare un impegno particolare del dipendente; Eventuali ulteriori casistiche non ricomprese nell’elenco, saranno oggetto di valutazione delle Parti.
X. Xxxxx essere previsto il ricorso al telelavorotelelavoro come soluzione idonea ad assicurare la continuità dell’attività lavorativa in casi di particolare necessità e straordinarietà quali l’indisponibilità temporanea della Sede per causa di forza maggiore, situazioni di disaster recovery.
VI. Il numero dei lavoratori in telelavoro consiste non potrà superare il 4% dell’organico in una forma forza, salvo quanto indicato al punto precedente.
VII. Il passaggio al telelavoro avviene a parità di organizzazione/svolgimento livello di inquadramento, di mansioni e di retribuzione e non incide sullo “Status” aziendale del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavorodipendente.
VIII. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico verrà svolta nel rispetto delle previsioni legali e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività materia di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto orario di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza dell’articolazione oraria applicata nella struttura organizzativa di appartenenza. Non sarà riconosciuto al dipendente alcun trattamento retributivo e a non manomettere gli impianti e a non consentire normativo aggiuntivo nel caso in cui la prestazione sia resa, in base ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il una libera scelta del dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il ancorché accettata dal proprio responsabile, in orari diversamente distribuiti, e premesso che ciò non può e non deve contrastare con esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell’azienda.. Il dipendente deve garantire per svolgimento ogni giornata lavorativa a domicilio una fascia di attività non lavorabili coincidenza di minimo 3 ore tra l’attività svolta a distanzadomicilio e l’orario di lavoro della sede di appartenenza.
IX. Tali Qualora sia trascorso un periodo minimo di 6 mesi, è possibile sia per il dipendente che per l’ Azienda chiedere, con un preavviso minimo di 1 mese, la conversione dalla modalità di rientro saranno definite telelavoro a quella di lavoro in sede aziendale.
X. Fermo restando l’equivalenza del carico di lavoro ed i livelli della prestazione a quella degli altri lavoratori comparabili che svolgono le prestazioni nei locali dell’Azienda, è previsto il mantenimento per il dipendente in telelavoro della sua postazione presso la sede dell’Azienda. L’accesso, mediamente, avverrà due giorni a settimana. Rientri aggiuntivi potranno essere disposti dal responsabile della struttura per ulteriori esigenze. In caso di riunioni programmate dall’Azienda, il dipendente, informato con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicatoalmeno 48 ore di anticipo, e nel quadro dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiriunione stessa.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale
Telelavoro. Art. 20 Tali rapporti sono disciplinati dai principi di volontarietà delle parti; possibilità di reversibilità del rapporto; pari opportunità; esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; applicazione del CCNL. Le Parti convengono sulla opportunitàmodalità di espletamento, tanto nell’ottica concordate tra le parti, devono risultare da atto scritto che è condizione necessaria per la trasformazione e/o instaurazione del rapporto. Il datore di lavoro provvede, a proprie spese all’installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature (di cui resta proprietario) necessarie per adibire una postazione idonea alle esigenze lavorative. L’azienda si impegna a riparare rapidamente eventuali guasti, ma ove non sia possibile può richiamare in sede il dipendente sino a riparazione avvenuta. L’attività avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore e sarà distribuita a discrezione dello stesso nell’arco della sostenibilità ambientale che giornata. Potrà anche essere concordato un periodo di reperibilità non superiore a 2 ore giornaliere per chi opera a tempo pieno e 1 ora per il personale part-time. Le prestazioni straordinarie, notturne o festive possono effettuarsi su richiesta del datore di lavoro di norma presso la sede aziendale o in quella trasferta. Sarà garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di conciliazione dei tempi di vita rientro e durante l’orario di lavoro, . In caso di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra riunioni programmate il lavoratore e la sede aziendaledeve rendersi disponibile per il tempo necessario alla riunione. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità I telelavoratori hanno diritto di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è all’attività sindacale tramite bacheca elettronica o altro sistema di esclusiva competenza connessione a cura del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni datore di lavoro deve illustrare le modalità di funzionamento e le variazioni dei software di valutazione del lavoro svolto per garantirne la trasparenza e può effettuare visite di controllo concordate con il lavoratore. Le modalità di raccolta dati per la valutazione vanno presentati alle RSU, o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamenteRSA o alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalitàfirmatarie del contratto. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere deve essere informato sui rischi legati al lavoro e sulle necessarie precauzioni. L’allestimento della postazione prevede un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio sopralluogo tecnico sanitario ad opera del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e responsabile aziendale della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo Il datore di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoronon risponde dei danni derivanti dall’uso non corretto dell’apparato. Il dipendente lavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel alla più assoluta riservatezza sui dati e informazioni in suo possesso. La retribuzione sarà ridotta del 30% rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutipaga base nazionale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei tempi di vita e rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di incentivare conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il ricorso al presente articolo, le parti, recependo l’accordo interconfederale, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL Tessile Abbigliamento Moda come segue.
1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro consiste costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in una forma regime di organizzazione/svolgimento telelavoro, le clausole normative ed economiche del lavoro che presente contratto si avvale intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL.
2. Per telelavoro si intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti tecnologici telematici e telematici nell’ambito tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di un contratto lavoro aziendale. Non è considerabile attività in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della stessa, nel domicilio del lavoratore o strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L’effettuazione di prestazione lavorativa in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all’atto dell’assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o scaturire rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da un successivo impegno assunto volontariamentesvolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). La contrattazione aziendale dovrà prevedere Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Xxxxxxxxxx, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle Telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità.
4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL spettanti al lavoratore comparabile che svolge la l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione in telelavoro avrà diritto sono equivalenti a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di controllo del datore sicurezza della postazione di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento copertura assicurativa della stessa, sostenendo tutte le relative spese sono a carico dell’impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti proprilavoro con la massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa.
6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di conformità alle rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.
7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano le norme vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, materia di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici sicurezza e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei previste per i lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigenteche svolgono analoga attività lavorativa in azienda. In particolare Pertanto, l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Il datore di esercizio di controllo lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di tutela salute e sicurezza del posto di sul lavoro. Il dipendente , con particolare riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad utilizzare attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con diligenza un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessilavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente dipendente, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
8. L'attività Il datore di lavoro adotta le misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l’utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.
9. Le parti convengono che l’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.
11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoro in azienda.
12. E’ possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiassunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità33.1 A ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella per telelavoro subordinato s’intende una modalità di conciliazione dei tempi prestazione lavorativa effettuata per esigenze di vita e di lavoroservizio, di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale mediante l’impiego non occasionale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessatelematici, nel domicilio del lavoratore o in da un luogo diverso comunque fissoe distante rispetto alla sede aziendale, consentendo a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
33.2 L’Ente può definire, d’intesa con le XX.XX, programmi per la comunicazione a distanza tra il lavoratore sperimentazione del telelavoro al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. Detti programmi possono prevedere l’utilizzo del personale dipendente ovvero di personale esterno all’Ente.
33.3 Le sperimentazioni hanno carattere temporaneo e possono interessare i lavoratori consenzienti individuati.
33.4 L’Ente autorizza la partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni, previa individuazione di soluzioni organizzative che permettano la delocalizzazione e la desincronizzazione delle attività di competenza, senza detrimento per i relativi rendimenti produttivi, e previa identificazione di idonei indicatori che consentano una valutazione obiettiva di detti rendimenti, giusta intesa con le XX.XX.
33.5 La partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni è volontaria, temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in ordine all’evoluzione dei loro rapporti professionali con l’ente. I dipendenti possono essere reintegrati entro 30 giorni, a richiesta, nella sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro originaria. Possono afferire alla sperimentazione tutte le attività di cui sia possibile la remotizzazione mediante soluzioni telematiche ed in particolare quelle impostate per progetti e obiettivi e quelle proceduralizzate.
33.6 Durante le sperimentazioni, i dipendenti coinvolti rendono le loro prestazioni professionali presso i centri di telelavoro appositamente predisposti dall’ente o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione presso le loro abitazioni, previa definizione delle modalità di passare al telelavoro trasferimento delle informazioni, dei rendimenti produttivi attesi e delle soluzioni organizzative adottate.
33.7 l’Ente definisce, d’intesa con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoroi dipendenti interessati, le modalità di utilizzo integrazione delle prestazioni di telelavoro nel ciclo lavorativo dell’azienda, nonché il giorno o i giorni della settimana di rientro nella sede di lavoro originaria, ove necessario.
33.8 Le apparecchiature necessarie per la realizzazione delle sperimentazioni sono fornite dalla amministrazione e di conservazione degli strumenti tecnologiciconcesse in comodato d'uso ai lavoratori che rendono la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Sono inoltre a carico della amministrazione: l’attivazione delle apparecchiature, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute necessarie spese energetiche e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di sul lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione Le interruzioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerate a carico dell’Ente.
33.9 Le condizioni di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso cui ai commi precedenti sono oggetto di analisi, valutazione ed eventuale correzione da parte del responsabile di settore durante tutto il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e periodo di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicatosperimentazione, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 possono essere modificate o revocate in ogni momento.
33.10 Il telelavoratore è destinatario a pieno titolo dei diritti e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiprerogative sindacali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica parti riconoscono nel telelavoro una modalità di svolgimento della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione prestazione finalizzata alla modernizzazione ed al miglioramento dei tempi di vita e rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di incentivare il ricorso conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al telelavoromiglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Il telelavoro consiste è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, d'indirizzo e di controllo della prestazione Per telelavoro subordinato si intende una forma modalità di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore, mediante l’impiego di strumenti tecnologici telematici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene tecnologie informatiche, regolarmente svolta al di fuori dei locali dell’impresa, a condizione che tale modalità di espletamento della stessaprestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta, nel domicilio con modalità che consentono al datore di lavoro l’esercizio del lavoratore o potere di direzione, d’indirizzo e di controllo della prestazione. L’effettuazione di prestazione lavorativa in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza consegue ad una scelta volontaria del datore di lavorolavoro e del lavoratore interessato. Il La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni prevista all’atto dell’assunzione oppure conseguente alla trasformazione di un rapporto di lavoro in essere. In quest’ultimo caso il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamenterifiutare tale offerta. La contrattazione aziendale dovrà prevedere Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la reversibilità della trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare e rifiutare tale offerta. E’ possibile adottare il regime di telelavoro anche nei contratti a tempo determinato e per il contratto a tempo parziale. Nel caso di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto di cui all’art.22, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di rapporto, al telelavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con indicazione riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. Ai lavoratori in regime di telelavoro non si applica ai sensi dell’art. 17, comma 5 d.lgs 66/2003, la disciplina dell’orario di lavoro di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del d.lgs 66/2003, nonché la disciplina contrattuale relativa a ROL, lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo, di cui agli artt. 23 sezione terza, 8 parte speciale I e 4 parte speciale II del presente contratto. I telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro a loro forniti e fruiscono delle relative modalitàmedesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’azienda. Gli stessi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavorolavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, le modalità di favorendo, oltre al normale utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologicidi comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno dell’azienda attraverso rientri periodici, le misure atte con particolare riferimento a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative interventi di formazione e alla tutela della salute e della sicurezzapianificazione del lavoro. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'artlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri300/1970. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari allo svolgimento del telelavoro, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’azienda, la quale ha diritto di rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto per qualsiasi motivo ovvero in caso di reversione dell’attività lavorativa. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigenteper i lavoratori che svolgono analoga attività in azienda. In particolare l’impresaPertanto, l’azienda con la cooperazione del dipendente, dipendente provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Al fine di esercizio di controllo verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di tutela salute e sicurezza del posto sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza lavoratore qualora lo ritenga necessario può richiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessilavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente dipendente, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività Il datore di telelavorolavoro ha la responsabilità di adottare le misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, anche con lo scopo a custodire il segreto su tutte le informazioni ricevute o di mantenere cui dovesse venire a conoscenza. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttiva impartite dall’azienda relativamente alle modalità di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i rapporti con i colleghi sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoroindividuali e collettivi, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanzasanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al Al fine di tenere tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, anche in relazione alle specifiche esigenze tecnico-produttive, le Parti si danno reciprocamente atto che si potrà far ricorso a specifici accordi integrativi di natura collettiva e/o individuale anche con riferimento ad eventuali istituti o compensi già regolamentati aziendalmente. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 Le Parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo Interconfederale del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti9 giugno 2004.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunitànel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività la- vorativa delle persone con la vita sociale e familiare, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione dei tempi di vita anche con riferimento al mi- glioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di lavoromobilità, di incentivare offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori coinvolgimento dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontariamobility manager. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano convengono altresì, tenendo conto delle possibilità insite nella società del- l’informazione, di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a valutare la concerta fattibilità condizione che tale modalità di tale modalitàesple- tamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Le parti Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative ricon- ducibili a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: L’effettuazione di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del prestazione lavorativa in telelavoro è di esclusiva competenza consegue ad una scelta volon- taria del datore di lavorolavoro e del lavoratore interessato. Il telelavoro Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavora- tiva e qualora il datore di lavoro offra la reversibilità della possibilità di svolgere telavoro, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di te- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione la- vorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con indicazione delle relative modalitàla Direzione Aziendale. Il lavoratore Le Parti convengono che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio per effetto della distribuzione discrezionale del potere direttivo e di controllo del datore tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comu- nale venga richiamato presso la sede aziendale, l’azienda sarà tenuta a rimborsagli le modalità spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il telelavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. La presente disciplina economica e normativa garantisce un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati presso la sede aziendale nonché pari opportunità formative. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla forma- zione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologicidi comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e co- municazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri pe- riodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, le misure atte con particolare riferimento a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative interventi di formazione e alla tutela della salute e della sicurezzapianificazione del lavoro. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'artlavoro subordi- nato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della L. legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività 300/1970, e/o per il tramite di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento valutazione di obiettivi correlati alla durata della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propriprestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresaispettive, nonché, con la cooperazione del dipendentecongruo preavviso, provvederà a garantire di rappresentanti dell’azienda per quanto motivi tecnici e di sua competenzasicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, nel rispetto del diritto dell’installazione e della manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, nonché fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le condizioni di esercizio di controllo norme vigenti in materia di tutela sicurezza e sicurezza del posto salute nei luo- ghi di lavorolavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. ll datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto la- voratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone norme, in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicatoespressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di tenere conto assicurare l’assoluta segretezza delle peculiari informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche del telelavoroche connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiLe parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunitàNel campione considerato, tanto nell’ottica soltanto il contratto collettivo dell’AGUSTAWESTLAND e quello della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di incentivare STMICROELECTRONICS disciplinano il ricorso al telelavoro. Il Nel primo contratto, le parti, conformemente a quanto previsto nell’accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo quadro europeo sul telelavoro consiste in concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e ETUC, riconoscono il telelavoro come una forma modalità di organizzazione/svolgimento della prestazione che consente all’azienda di modernizzare l’organizzazione del lavoro che si avvale e ai lavoratori di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale. Con particolare riferimento al work-life balance, le parti si danno atto che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa il miglior bilanciamento possibile del tempo lavorativo e del tempo familiare o di cura costituisce un contributo importante per un benessere durevole, per una crescita economica sostenibile e per la coesione sociale. Considerato quanto sopra, viene regolarmente svolta al promosso in via sperimentale l’utilizzo del telelavoro nel limite del 3% dei dipendenti a tempo indeterminato e nel rispetto di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo una serie di principi che includono la comunicazione a distanza tra il lavoratore volontarietà e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità possibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al reversibilità delle modalità in telelavoro. La valutazione circa la sussistenza , l’adozione, da parte dell’azienda, delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte adeguate a garantire la protezione del software e dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratoretelelavoratore, nonché la possibilità, da parte dell’azienda, di accedere al luogo in cui viene svolto il telelavoro e la garanzia al telelavoratore dei diritti collettivi propri dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda. Analoga disciplina è fornita dal contratto della STMICROELECTRONICS dove, con lo scopo di migliorare l’equilibrio tra vita privata e attività lavorativa, le misure relative alla tutela parti hanno concordato l’introduzione del progetto “lavoro mobile”. Il contratto definisce lavoro mobile la prestazione lavorativa effettuata alternando periodi in cui la stessa viene svolta in azienda a periodi in cui la stessa viene svolta dal dipendente presso il proprio domicilio e/o residenza, con il supporto prevalente di strumenti informatici e telematici che consentono le comunicazioni a distanza tra il dipendente stesso e la sede aziendale. Viene esplicitato inoltre che il lavoro mobile sarà attuato unicamente su base volontaria e consisterà in una mera variazione del luogo di adempimento della salute prestazione lavorativa, non andando ad incidere, da un lato, sull’inserimento del dipendente nella normale organizzazione aziendale e, dall’altro, consentendo comunque al datore di lavoro il normale esercizio dei poteri di direzione, indirizzo e controllo di cui questo si avvale nell’ambito di un rapporto di lavoro svolto secondo le modalità ordinarie. In particolare, lo svolgimento del lavoro mobile non comporterà alcuna variazione e/o mutamento della sicurezzanatura giuridica del rapporto di lavoro già esistente, né della sede di lavoro presso la quale il dipendente continuerà ad essere in carico. Le Parti riconoscono sin d’ora che Non saranno altresì pregiudicati l’inquadramento dei dipendenti interessati dal progetto, il relativo livello retributivo, le connesse possibilità di avanzamento di carriera, i piani formativi e le opportunità di crescita personali. Il contratto definisce poi nel dettaglio i criteri di carattere generale, le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra e le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda procedure per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto l’accesso questa specifica tipologia di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
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Samples: Research Report
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunitàPer telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che presso il proprio domicilio o in quella luogo idoneo diverso, ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di conciliazione dei tempi lavoro aziendale, con il prevalente supporto di vita e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavorostrumenti telematici. Il telelavoro consiste consegue ad un accordo consensuale fra datore di lavoro e lavoratore, perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che in una forma di organizzazione/svolgimento fase successiva all’instaurazione del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore rapporto di lavoro. Il rifiuto del lavoratore all’offerta di telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamenterifiutare tale richiesta. La contrattazione aziendale dovrà prevedere postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come la reversibilità manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore postazione di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento copertura assicurativa della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti proprisono a carico dell’impresa. Nel caso di telelavoro domiciliare interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell’impresa definire con il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda il rien- tro presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi, previa informativa alle RSU, attraverso modali- tà diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia co- me durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale. In particolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale (articoli 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno. Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per gli altri dipenden- ti, salvo diversa previsione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavo- rativa; detta verifica deve essere specificamente orientata all’esigenza di assicurare un certificato uguale trattamento economico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della stessa categoria. telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore comparabile che svolge la sua attività nei locali dell’impresa. Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici sicurezza e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l’esistenza delle con- dizioni di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigentelegge per le abitazioni civili. In particolare tal senso l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché lavoro non- ché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di controllo in materia di tutela prevenzione e sicurezza protezione e da parte del posto di lavorodelegato alla sicurezza. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla di sicurezza e vigen- ti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e L’attività di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell'impresa nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili telelavorabili. Il dipendente è tenuto a distanzaprestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. Tali In nessun caso il dipen- dente può eseguire sulla postazione in dotazione lavoro per conto proprio e/o per terzi. Le Parti convengono che le modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le partisvolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel pre- sente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell’art. Per 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vi- gore, in quanto non indicatofunzionali allo svolgimento del rapporto. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoroeventualmente anche tramite apposita connessione informatica. Nel rispetto caso di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015disposizioni di legge o di accordi interconfederali, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per ve- rificare la compatibilità e coerenza dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutipresente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie ar- monizzazioni.
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in Telelavoro è una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito sistemi informatici ed dall’esistenza di un contratto una rete di comunicazione fra il luogo in cui l’attività il telelavoratore lavoratore dipendente opera e l’Impresa. Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il Telelavoro fa quindi parte dell’organizzazione dell’Impresa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda. – Il Telelavoro può essere di tre tipi: - Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. – Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Impresa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra per il lavoratore e la sede aziendaledipendente. Resta inteso che – Il socio o il telelavoro sarà attuato su base volontarialavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, – L’Impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezzasocio o dal lavoratore dipendente per fini professionali. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali - Ogni questione in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga materia di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici lavoro e di sicurezza, anche al fine responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di poter verificare la corretta applicazione delle norme a Telelavoro. - L’Impresa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto. – Alla contrattazione aziendale è demandato: – Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.- – Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 dipendenti che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutioperano all’interno dell’Impresa.
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei tempi di vita e rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di incentivare conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il ricorso al telelavoropresente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale 9 Giugno 2004, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL calzature come segue.
1. Il telelavoro consiste in è una forma modalità di organizzazione/svolgimento del lavoro che della prestazione lavorativa.
2. Per telelavoro si avvale intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti tecnologici telematici e
3. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e telematici nell’ambito del lavoratore interessato.
4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL di un contratto in cui categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori all’interno dei locali dell’impresa.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, nel domicilio del sono a carico dell'impresa.
6. Al lavoratore o in un luogo diverso comunque fissoregime di telelavoro, consentendo si applica la comunicazione a distanza tra il lavoratore disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità dal presente CCNL in materia di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
7. Il Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni si applicano le norme vigenti in materia di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità sicurezza e tutela della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei salute previste per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’aziendaanaloga attività lavorativa in azienda.
8. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del Il datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla tutela della salute protezione dei dati e della sicurezzal’utilizzo dei mezzi informatici.
9. Le Parti riconoscono sin d’ora parti convengono che le modalità l’eventuale installazione di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, deve essere effettuata nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgsD.Lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione 626/94 di recepimento della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutidirettiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
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Telelavoro. I. Nel quadro delle iniziative aziendali volte a favorire il Work Life Balance ed in un’ottica di sostegno “sociale” a particolari situazioni degne di tutela, le Parti intendono definire una disciplina relativa all’attività lavorativa, svolta interamente o in parte, fuori dalla sede di lavoro. Tale attività è intesa in sostituzione di quella normalmente svolta in sede, grazie all’utilizzo di tecnologie che facilitano le comunicazioni tra l’Azienda ed i Dipendenti.
II. La disciplina del telelavoro è coerente sia con l’Accordo Interconfederale del 9/6/2004 , sia con il dlg.s 81/2008 e con il vigente CCNL. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale si danno atto che in quella caso di conciliazione innovazioni legislative dell’istituto, si incontreranno al fine di prevedere gli opportuni adeguamenti.
III. Il telelavoro ha carattere volontario e si fonda su un accordo consensuale tra Azienda e lavoratore, previa valutazione, da parte dell’Azienda, della compatibilità del telelavoro con la mansione e con le esigenze tecnico organizzative. E’ ammesso per un periodo massimo di 12 mesi rinnovabile, con richiesta da formalizzare entro 15 gg. dalla scadenza.
IV. Le domande dei tempi dipendenti saranno valutate dall’Azienda in base a: - necessità di vita e assistenza dei figli entro il 3° anno di lavorovita; - necessità di assistenza verso i genitori, coniuge, figli che siano affetti da gravi malattie, portatori di incentivare handicap o infortunati, tale da comportare un impegno particolare del dipendente; Eventuali ulteriori casistiche non ricomprese nell’elenco, saranno oggetto di valutazione delle Parti.
X. Xxxxx essere previsto il ricorso al telelavorotelelavoro come soluzione idonea ad assicurare la continuità dell’attività lavorativa in casi di particolare necessità e straordinarietà quali l’indisponibilità temporanea della Sede per causa di forza maggiore, situazioni di disaster recovery.
VI. Il numero dei lavoratori in telelavoro consiste non potrà superare il 4% dell’organico in una forma forza, salvo quanto indicato al punto precedente.
VII. Il passaggio al telelavoro avviene a parità di organizzazione/svolgimento livello di inquadramento, di mansioni e di retribuzione e non incide sullo “Status” aziendale del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavorodipendente.
VIII. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico verrà svolta nel rispetto delle previsioni legali e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività materia di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto orario di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza dell’articolazione oraria applicata nella struttura organizzativa di appartenenza. Non sarà riconosciuto al dipendente alcun trattamento retributivo e a non manomettere gli impianti e a non consentire normativo aggiuntivo nel caso in cui la prestazione sia resa, in base ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il una libera scelta del dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il ancorché accettata dal proprio responsabile, in orari diversamente distribuiti, e premesso che ciò non può e non deve contrastare con esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell’azienda.. Il dipendente deve garantire per svolgimento ogni giornata lavorativa a domicilio una fascia di attività non lavorabili coincidenza di minimo 3 ore tra l’attività svolta a distanzadomicilio e l’orario di lavoro della sede di appartenenza.
IX. Tali Qualora sia trascorso un periodo minimo di 6 mesi, è possibile sia per il dipendente che per l’ Azienda chiedere, con un preavviso minimo di 1 mese, la conversi one dalla modalità di rientro saranno definite telelavoro a quella di lavoro in sede aziendale.
X. Fermo restando l’equivalenza del carico di lavoro ed i livelli della prestazione a quella degli altri lavoratori comparabili che svolgono le prestazioni nei locali dell’Azienda, è previsto il mantenimento per il dipendente in telelavoro della sua postazione presso la sede dell’Azienda. L’accesso, mediamente, avverrà due giorni a settimana. Rientri aggiuntivi potranno essere disposti dal responsabile della struttura per ulteriori esigenze. In caso di riunioni programmate dall’Azienda, il dipendente, informato con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicatoalmeno 48 ore di anticipo, e nel quadro dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiriunione stessa.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei tempi di vita e rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di incentivare conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il ricorso al presente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL come segue.
1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro consiste costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in una forma regime di organizzazione/svolgimento telelavoro, le clausole normative ed economiche del lavoro che presente contratto si avvale intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL.
2. Per telelavoro si intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti tecnologici telematici e telematici nell’ambito tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di un contratto lavoro aziendale. Non è considerabile attività in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della stessa, nel domicilio del lavoratore o strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L’effettuazione di prestazione lavorativa in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all’atto dell’assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o scaturire rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da un successivo impegno assunto volontariamentesvolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). La contrattazione aziendale dovrà prevedere Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Xxxxxxxxxx, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle Telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità.
4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge la l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione in telelavoro avrà diritto sono equivalenti a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nel locali dell’impresa. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di controllo del datore sicurezza della postazione di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento copertura assicurativa della stessa, sostenendo tutte le relative spese sono a carico dell’impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti proprilavoro con la massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa.
6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di conformità alle rapporto, al lavoratore è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, rol, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.
7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano le norme vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, materia di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici sicurezza e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei previste per i lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigenteche svolgono analoga attività lavorativa in azienda. In particolare Pertanto, l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Il datore di esercizio di controllo lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di tutela salute e sicurezza del posto di sul lavoro. Il dipendente , con particolare riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad utilizzare attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con diligenza un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessilavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente dipendente, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
8. L'attività Il datore di lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e all’utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.
9. Le parti convengono che l’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 T.U. e successive modifiche che ha recepito tra l’altro la direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.
11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoro in azienda.
12. E’ possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiassunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
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Telelavoro. Gli Enti valuteranno la possibilità di sperimentare forme di telelavoro così come previsto dall’Accordo quadro del 9 giugno 2004 e successive modificazioni e/o integrazioni. In tali casi gli Enti provvederanno all’installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - salvo diversa pattuizione, di postazioni di lavoro idonee alle esigenze dell’attività lavorativa. Sarà cura del lavoratore mantenere tali postazioni di lavoro nel miglior stato di efficienza possibile. Le Parti convengono sulla opportunitàinstallazioni saranno eseguite, tanto nell’ottica in locali segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ed in particolare modo relativamente all’impiantistica elettrica. Il costo dei collegamenti telefonici è completamente a carico dell’Ente ed anche la manutenzione delle attrezzature. Il telelavoratore dovrà permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che verranno anticipatamente concordati con le funzioni preposte. L’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale potrà essere distribuito nell’arco della sostenibilità ambientale giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all’attività che dovrà svolgere, fermo rimanendo che verranno concordati periodi nella giornata in quella cui il telelavoratore dovrà essere reperibile alla sua postazione di conciliazione dei tempi lavoro per le comunicazioni con l’ufficio. La fascia oraria per la reperibilità è individuata nell’arco della giornata, di vita e due ore ciascuno (per un periodo di un’ora per il personale part-time), nell’ambito dell’orario di servizio, per eventuali comunicazioni. In caso di impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio, anche per via telematica. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzione di incentivare orario. Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico dell’Ente, che provvederà a intervenire affinché il ricorso al telelavoroguasto sia riparato. Il telelavoro consiste Qualora il guasto non sia riparabile in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessatempi ragionevoli (fermo lavorativo superiore alle 48 ore), nel domicilio l’Ente sentite le XX.XX., potrà concordare il rientro del lavoratore o in un luogo diverso comunque fissoEnte limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ai successivi Accordi Interconfederali, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie protezione e da parte del delegato alla sicurezza per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo disposizioni in materia di lavoro relativamente sicurezza, relative alla postazione di lavoro ed e alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e ed è tenuto a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevuterelative ai mezzi ed agli altri strumenti di lavoro utilizzati, in conformità a quanto stabilito in materia dal D.Lgs. L'attività n. 81/2008. L’Ente sarà sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si atterrà alle suddette disposizioni. Le parti convengono di procedere alla stipula di una polizza assicurativa dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché del telelavoratore. Il telelavoratore sarà tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, a rispettare le istruzioni ricevute dall’ufficio competente per l’esecuzione del lavoro affidatogli e in nessun caso potrà eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’Ente. L’Ente è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire tali condizioni a coloro i quali sono meno presenti in Ente. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre con i sistemi tradizionali anche con supporti telematici/ informatici. Saranno previsti rientri in Ente pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento. Il dipendente potrà essere reintegrato nella sede e nell’ufficio originari decorsi trenta giorni dalla richiesta di reintegro da parte dello stesso ovvero l’Ente potrà far rientrare in servizio il telelavoratore con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di riunioni programmate dall’Ente per ragioni tecnico/organizzative, il telelavoratore deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo scopo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione verrà considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. È garantito al telelavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di mantenere i rapporti una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con i colleghi le rappresentanze sindacali. Le parti, nel concordare circa la necessità di lavorogarantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di programmazione professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. La formazione e lo sviluppo professionali restano gli stessi previsti e/o in essere all’interno dell’Ente. Sarà garantito al telelavoratore un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del lavoromantenimento/sviluppo della professionalità, per riunioni e pertanto il telelavoratore dovrà essere chiamato ad incontri con la struttura di lavoro riferimento e a corsi di formazione con i colleghitrattamento paritetico rispetto al restante personale. Rispetto alla situazione attuale, per colloqui con non subiranno modifica alcuna, la retribuzione degli addetti al telelavoro, il proprio responsabilerelativo inquadramento professionale e quanto previsto da ogni ulteriore accordo di contrattazione decentrata relativo alla retribuzione accessoria e non, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le partidel dipendente. Per quanto non indicatoespressamente previsto dal presente C.C.N.L. si rimanda alla vigente normativa in materia. Le Casse si impegnano a promuovere il telelavoro, rispettando il principio di parità di trattamento anche con riferimento al diritto alla formazione e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiriqualificazione.
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Telelavoro. Gli Enti valuteranno la possibilità di sperimentare forme di telelavoro così come previsto dall’Accordo quadro del 9 giugno 2004 e successive modificazioni e/o integrazioni. In tali casi gli Enti provvederanno all’installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - salvo diversa pattuizione, di postazioni di lavoro idonee alle esigenze dell’attività lavorativa. Sarà cura del lavoratore mantenere tali postazioni di lavoro nel miglior stato di efficienza possibile. Le Parti convengono sulla opportunitàinstallazioni saranno eseguite, tanto nell’ottica in locali segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ed in particolare modo relativamente all’impiantistica elettrica. Il costo dei collegamenti telefonici è completamente a carico dell’Ente ed anche la manutenzione delle attrezzature. Il telelavoratore dovrà permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che verranno anticipatamente concordati con le funzioni preposte. L’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale potrà essere distribuito nell’arco della sostenibilità ambientale giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all’attività che dovrà svolgere, fermo rimanendo che verranno concordati periodi nella giornata in quella cui il telelavoratore dovrà essere reperibile alla sua postazione di conciliazione dei tempi lavoro per le comunicazioni con l’ufficio. La fascia oraria per la reperibilità è individuata nell’arco della giornata, di vita e due ore ciascuno (per un periodo di un’ora per il personale part-time), nell’ambito dell’orario di servizio, per eventuali comunicazioni. In caso di impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio, anche per via telematica. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzione di incentivare orario. Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico dell’Ente, che provvederà a intervenire affinché il ricorso al telelavoroguasto sia riparato. Il telelavoro consiste Qualora il guasto non sia riparabile in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessatempi ragionevoli (fermo lavorativo superiore alle 48 ore), nel domicilio l’Ente sentite le XX.XX., potrà concordare il rientro del lavoratore o in un luogo diverso comunque fissoEnte limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ai successivi Accordi Interconfederali, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie protezione e da parte del delegato alla sicurezza per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo disposizioni in materia di lavoro relativamente sicurezza, relative alla postazione di lavoro ed e alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e ed è tenuto a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevuterelative ai mezzi ed agli altri strumenti di lavoro utilizzati, in conformità a quanto stabilito in materia dal D.Lgs. L'attività n. 81/2008. L’Ente sarà sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si atterrà alle suddette disposizioni. Le parti convengono di procedere alla stipula di una polizza assicurativa dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché del telelavoratore. Il telelavoratore sarà tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, a rispettare le istruzioni ricevute dall’ufficio competente per l’esecuzione del lavoro affidatogli e in nessun caso potrà eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’Ente. L’Ente è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire tali condizioni a coloro i quali sono meno presenti in Ente. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre con i sistemi tradizionali anche con supporti telematici/informatici. Saranno previsti rientri in Ente pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento. Il dipendente potrà essere reintegrato nella sede e nell’ufficio originari decorsi trenta giorni dalla richiesta di reintegro da parte dello stesso ovvero l’Ente potrà far rientrare in servizio il telelavoratore con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di riunioni programmate dall’Ente per ragioni tecnico/organizzative, il telelavoratore deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo scopo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione verrà considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. È garantito al telelavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di mantenere i rapporti una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con i colleghi le rappresentanze sindacali. Le parti, nel concordare circa la necessità di lavorogarantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di programmazione professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. La formazione e lo sviluppo professionali restano gli stessi previsti e/o in essere all’interno dell’Ente. Sarà garantito al telelavoratore un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del lavoromantenimento/sviluppo della professionalità, per riunioni e pertanto il telelavoratore dovrà essere chiamato ad incontri con la struttura di lavoro riferimento e a corsi di formazione con i colleghitrattamento paritetico rispetto al restante personale. Rispetto alla situazione attuale, per colloqui con non subiranno modifica alcuna, la retribuzione degli addetti al telelavoro, il proprio responsabilerelativo inquadramento professionale e quanto previsto da ogni ulteriore accordo di contrattazione decentrata relativo alla retribuzione accessoria e non, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le partidel dipendente. Per quanto non indicatoespressamente previsto dal presente C.C.N.L. si rimanda alla vigente normativa in materia. Le Casse si impegnano a promuovere il telelavoro, rispettando il principio di parità di trattamento anche con riferimento al diritto alla formazione e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiriqualificazione.
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunitàIl telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella consentendo l’espletamento delle prestazioni lavorative mediante l’impiego non occasionale di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavorostrumenti informatici. Il telelavoro consiste in una si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore. Il telelavoro ha carattere volontario sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o meno l’offerta di svolgere telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro. I telelavoratori fruiscono della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione/svolgimento organizzazione del lavoro. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali nonché alla copertura assicurativa della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione sono a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza carico del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere Tenuto conto degli investimenti necessari per la reversibilità costituzione della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore postazione di lavoro, il recesso immotivato del lavoratore, che avvenga entro 3 anni dall'inizio del rapporto di xxxxxxxxxx, comporterà che le modalità spese sostenute siano poste, pro quota, a carico del lavoratore. Il datore di utilizzo e di conservazione lavoro si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura degli strumenti tecnologicidi lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a negligenza, imperizia o dolo del lavoratore stesso. Il datore di lavoro adotta tutte le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché lavoratore per fini professionali e provvede ad informare il lavoratore in ordine alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. L'idoneità della postazione di lavoro sarà periodicamente monitorata da parte dell’R.S.P.P. e dall’R.L.S. ovvero dall’R.L.S.T.. Al telelavoratore non sono applicabili le misure relative alla tutela della salute norme sull’orario di lavoro e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore quella riguardanti gli strumenti necessari istituti direttamente correlati allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda prestazione in un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione pertinenza del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto datore di lavoro, nonché le condizioni il lavoratore svolge quindi la propria attività professionale gestendo l’organizzazione del proprio tempo di esercizio lavoro in piena autonomia. Il telelavoratore ha l’obbligo di controllo in materia essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dal datore di tutela lavoro. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e sicurezza del posto motivata comunicazione al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione datore di lavoro nel rispetto può disporre, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, rientri temporanei del telelavoratore presso l’unità produttiva di appartenenza. Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti sul piano normativo retributive e sindacale dei lavoratori che operano in azienda con le medesime mansioni. Ha inoltre diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti. Al fini di evitare l’isolamento dal contesto aziendale, con cadenza periodica (almeno ogni 10 giorni) saranno programmati, con eventuali rimborsi delle norme sulla sicurezza e spese di viaggio, rientri in sede finalizzati sia a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura al telelavoratore la rendicontazione della propria sicurezza attività e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i sia ad evitare l’isolamento determinato dalla interruzione dei rapporti con i colleghi colleghi. Eventuali discipline specifiche e applicative del presente istituto saranno oggetto di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili esame congiunto a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutilivello aziendale.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunitànel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività la- vorativa delle persone con la vita sociale e familiare, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione dei tempi di vita anche con riferimento al mi- glioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di lavoromobilità, di incentivare offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori coinvolgimento dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontariamobility manager. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano convengono altresì, tenendo conto delle possibilità insite nella società del- l’informazione, di incoraggiare tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subor- dinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo di- verso e distante rispetto alla sede aziendale, a valutare la concerta fattibilità condizione che tale modalità di tale modalitàesple- tamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Le parti Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative ricon- ducibili a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie: L’effettuazione di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del prestazione lavorativa in telelavoro è di esclusiva competenza consegue ad una scelta volon- taria del datore di lavorolavoro e del lavoratore interessato. Il telelavoro Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavora- tiva e qualora il datore di lavoro offra la reversibilità della possibilità di svolgere telavoro, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta. Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di te- lelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevederà le relative modalità e tempistiche. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso mo- dalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione la- vorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi repe- ribile nell’arco di una fascia oraria da concordare con indicazione delle relative modalitàla Direzione Aziendale. Il lavoratore Le Parti convengono che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio per effetto della distribuzione discrezionale del potere direttivo e di controllo del datore tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere pre- ventivamente richiesto e autorizzato. Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comu- nale venga richiamato presso la sede aziendale, l’azienda sarà tenuta a rimborsagli le modalità spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il telelavoratore svolge la propria attività lavorativa. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL. La presente disciplina economica e normativa garantisce un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati presso la sede aziendale nonché pari opportunità formative. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla forma- zione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologicidi comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e co- municazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri pe- riodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, le misure atte con particolare riferimento a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative interventi di formazione e alla tutela della salute e della sicurezzapianificazione del lavoro. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'artlavoro subordi- nato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della L. legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività 300/1970, e/o per il tramite di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento valutazione di obiettivi correlati alla durata della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propriprestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresaispettive, nonché, con la cooperazione del dipendentecongruo preavviso, provvederà a garantire di rappresentanti dell’azienda per quanto motivi tecnici e di sua competenzasicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, nel rispetto del diritto dell’installazione e della manuten- zione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, nonché fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro. Ai telelavoratori si applicano le condizioni di esercizio di controllo norme vigenti in materia di tutela sicurezza e sicurezza del posto salute nei luo- ghi di lavorolavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. ll datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto la- voratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone norme, in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicatoespressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di tenere conto assicurare l’assoluta segretezza delle peculiari informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo interconfederale 9 giugno 2004. SOMMINISTRAzIONE A TEMPO DETERMINATO10 Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 12% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.31 di- cembre dell’anno precedente:
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica condividono la necessità di favorire e promuovere un maggior equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita privata. A tal fine considerano il telelavoro quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace di migliorare la qualità dello stesso e come modalità di svolgimento della sostenibilità ambientale prestazione che in quella consente di conciliazione dei tempi di vita modernizzare l’organizzazione del lavoro e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui conciliare l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al con la vita privata dei lavoratori. Per telelavoro si intende una modalità di fuori dei locali della stessa, nel prestazione lavorativa effettuata presso il proprio domicilio del lavoratore o in un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, ma comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra con il lavoratore e la sede aziendaleprevalente supporto delle tecnologie dell’informazione. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Su richiesta di una delle parti sarà svolto un esame congiunto sulle suddette condizioni. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza di strumenti telematici, che consentano le comunicazioni a distanza tra lavoratori, sede aziendale ed eventuali referenti esterni. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro o scaturire potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, come da un successivo impegno assunto volontariamenteaccordo tra le Parti, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro concordato tra le parti. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione dell’attività lavorativa in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto l’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del potere direttivo e presente C.C.N.L.. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezzalavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica. Le Parti riconoscono sin d’ora convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente dipendente, così come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'artnel presente articolo contrattuale, saranno effettuate in conformità all’art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stessorapporto. Per lo svolgimento dell'attività dell’attività di telelavoro l'azienda l’azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - :
a) consegnare all'azienda all’azienda un certificato di conformità dell’impianto elettrico alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità l’unita immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - ;
b) consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - ;
c) consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività L’attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le partiParti. Per quanto non indicato, Ai dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono attività lavorativa in azienda. Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza delle norme legali e della sicurezza dei telelavoratoricontrattuali (nazionali e aziendali), dall’art. 3ed alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di tenere conto assicurare l’assoluta segretezza delle peculiari caratteristiche del telelavoroinformazioni aziendali. Il dipendente in regime di telelavoro conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale che si svolge nell’impresa. Nel rispetto caso di quanto previsto dall’artdisposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. 23 Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione presente accordo di particolari normative e istitutirinnovo.
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Samples: CCNL Metalmeccanici Confapi
Telelavoro. Art. 21 Tali rapporti sono disciplinati dai principi di volontarietà delle parti; possibilità di reversibilità del rapporto; pari opportunità; esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; applicazione del CCNL. Le Parti convengono sulla opportunitàmodalità di espletamento, tanto nell’ottica concordate tra le parti, devono risultare da atto scritto che è condizione necessaria per la trasformazione e/o instaurazione del rapporto. Il datore di lavoro provvede, a proprie spese all’installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature (di cui resta proprietario) necessarie per adibire una postazione idonea alle esigenze lavorative. L’azienda si impegna a riparare rapidamente eventuali guasti, ma ove non sia possibile può richiamare in sede il dipendente sino a riparazione avvenuta. L’attività avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore e sarà distribuita a discrezione dello stesso nell’arco della sostenibilità ambientale che giornata. Potrà anche essere concordato un periodo di reperibilità non superiore a 2 ore giornaliere per chi opera a tempo pieno e 1 ora per il personale part-time. Le prestazioni straordinarie, notturne o festive possono effettuarsi su richiesta del datore di lavoro di norma presso la sede aziendale o in quella trasferta. Sarà garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di conciliazione dei tempi di vita rientro e durante l’orario di lavoro, . In caso di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra riunioni programmate il lavoratore e la sede aziendaledeve rendersi disponibile per il tempo necessario alla riunione. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità I telelavoratori hanno diritto di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è all’attività sindacale tramite bacheca elettronica o altro sistema di esclusiva competenza connessione a cura del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni datore di lavoro deve illustrare le modalità di funzionamento e le variazioni dei software di valutazione del lavoro svolto per garantirne la trasparenza e può effettuare visite di controllo concordate con il lavoratore. Le modalità di raccolta dati per la valutazione vanno presentati alle RSU, o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamenteRSA o alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalitàfirmatarie del contratto. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere deve essere informato sui rischi legati al lavoro e sulle necessarie precauzioni. L’allestimento della postazione prevede un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio sopralluogo tecnico sanitario ad opera del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e responsabile aziendale della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo Il datore di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoronon risponde dei danni derivanti dall’uso non corretto dell’apparato. Il dipendente lavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza alla più assoluta riservatezza sui dati e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone informazioni in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutipossesso.
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di incentivare il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in è una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di strumenti tecnologici sistemi informa- tici e telematici nell’ambito dalla esistenza di un contratto una rete di comunicazione fra il luogo in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore telelavoratore dipendente opera e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore dato- re di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni è una modalità di lavoro o scaturire da svolgimento della prestazione lavorativa e non un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalitàparticolare status legale. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti fa quindi parte della organizzazione della struttura datoriale, anche se il luogo di svolgimento della pre- stazione è all’esterno della stessa. Il telelavoratore dipendente ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio l’attività nei locali del datore e sono assoggettati al potere direttivo direttivo, organizzativo e di controllo del datore medesimo. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavorista; - mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; - remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista, né con gli uffici del datore. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali, né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nell’abitazione del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma del datore. Il telelavoro ha carattere volontario sia per la parte datoriale che per il lavoratore dipendente. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere telelavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione a- ziendale. Al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di utilizzo diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali del datore. Il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrat- tazione collettiva. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla forma- zione e di conservazione degli sviluppo della carriera previste per i lavoratori dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnologici, tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I lavoratori dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status prece- dentemente acquisito. Il datore di lavoro adotterà tutte le misure atte appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire garanti- re la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratorelavoratore dipendente per fini professionali e provvederà, altresì, ad informare il telelavoratore dipendente in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla pro- tezione dei dati. La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore dipendente. È demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. Il datore, nello svolgimento dell’attività lavorativa del telelavorista, dovrà garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del lavoratore dipendente in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione azien- dale prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso il datore si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché le misure relative alla i dati utilizzati dal telelavoratore. Il datore è tenuto a fornire al telelavoratore i supporti tecnici ed è responsabile della tutela della salute e della sicurezzasicu- rezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto. Le Parti riconoscono sin d’ora La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri. Alla contrattazione aziendale è demandato: - l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni della Associazione; - il carico di lavoro; - eventuale fascia di reperibilità; - la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente. Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le modalità seguenti norme previste dai D.Lgs. n. 84/03 e n. 66/03: - art. 3 (Orario normale di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'artlavoro settimanale) - art. 4 (Durata massima dell’orario settimanale) - art. 5 (Lavoro straordinario) - art. 7 (Riposo giornaliero) - art. 8 (Pause) - articoli 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno). Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano negli uffici del datore di lavoro. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della L. n. 300/1970 prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisitogestione, installazione incluse quelle relative alla realizzazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga al mantenimento dei sistemi di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela sicurezza della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutitelela- voratore.
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in quella di conciliazione dei tempi di vita via normale e di lavorocontinuità dal lavoratore dipendente, presso il domicilio o in luogo idoneo ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di incentivare lavoro aziendale, con il ricorso al telelavoro. Il telelavoro consiste in una forma di organizzazione/svolgimento del lavoro che si avvale prevalente supporto di strumenti tecnologici e telematici nell’ambito di un contratto in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, nel domicilio del lavoratore o in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezzatelematici. Le Parti riconoscono sin d’ora nel telelavoro una modalità innovativa della prestazione che le permette di cogliere esigenze organizzative dell’impresa e di meglio conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale e familiare dei lavoratori attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Nel momento in cui l’azienda attivi la modalità del telelavoro, informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori sulle ragioni e gli ambiti di intervento di tale attività, specificando eventuali modifiche occupazionali e sull’organizzazione del lavoro. Nel caso in cui tali attività prefigurino controllo a distanza di impianti, i lavoratori interessati saranno preventivamente informati in applicazione delle normative vigenti. Lo svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto non costituiscono violazione dell'artinstaurato. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali Non è considerabile attività in vigore telelavoro quella svolta anche in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stessovia telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all’assistenza tecnica presso clienti. Per lo svolgimento dell'attività Le postazioni di telelavoro l'azienda dovrà fornire ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti proprisono a carico dell’impresa. Nel In caso di telelavoro domiciliare interruzioni al circuito telematico o in caso di eventuali fermi macchina derivanti da guasti o cause non imputabili al dipendente, l’impresa si impegna ad intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità sarà tenuto al rientro presso l’impresa stessa per il tempo necessario al completo ripristino da parte dell’azienda del sistema. Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; limitatamente alle disposizioni contemplate nel presente articolo le normative generali del CCNL saranno sostituite da quelle speciali in questo articolo riportate. Fermo restando la durata della prestazione prevista dall’art. 21, comma 1, del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità saranno predefinite a livello aziendale e concordate tra azienda e dipendente. Ai dipendenti telelavoristi si applicano le norme vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, materia di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici sicurezza e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l’esistenza delle condizioni di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigentelegge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente. In particolare l’impresaL’impresa, in collaborazione con la cooperazione del il dipendente, provvederà a garantire verificherà preventivamente, per quanto di sua propria competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni . Al fine di esercizio di controllo verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di tutela salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza del posto sul lavoro alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali e a quant’altro necessario in relazione alla specificità della prestazione lavorativa di lavorotelelavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla di sicurezza e vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente dipendente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e sicurezza, della propria salute e di quella di eventuali delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività all’interno dei locali dell’impresa e analogamente, conformemente alla sua formazione il carico di lavoro e alle istruzioni ricevutei livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa. L'attività L’attività di telelavorotelelavoro potrà prevedere, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavorotenuto conto delle esigenze aziendali, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, per svolgimento di attività non lavorabili telelavorabili. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate atte a distanzagarantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l’utilizzo dei mezzi informatici. Tali Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature fornitegli dall’azienda per attività diverse da quelle lavorative, o per conto terzi. Le Parti convengono che le modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, come individuate nel presente articolo, non costituiscono violazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, anche attraverso apposita connessione informatica. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente; dovrà ugualmente essere oggetto di accordo l’eventuale rientro saranno definite con apposito accordo tra le partidel lavoratore nella sede aziendale. Per quanto non indicatoLe Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, della esigenza di valutare il reale impatto nelle imprese, della esigenza di valutare l’evoluzione legislativa e nel quadro della disciplina gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche realizzare nell’ambito dell’Osservatorio nazionale l’opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro. Nel rispetto caso di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015disposizioni di legge o di accordi interconfederali inerenti il telelavoro, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi le Parti si incontreranno per l'applicazione di particolari normative e istituticoncordare eventuali necessarie armonizzazioni tra tali testi ed il presente CCNL.
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei tempi di vita e rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di incentivare conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il ricorso al telelavoropresente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL Tessile Abbigliamento come segue.
1. Il telelavoro consiste in è una forma modalità di organizzazione/svolgimento del lavoro che della prestazione lavorativa.
2. Per telelavoro si avvale intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti tecnologici telematici e telematici nell’ambito tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di un contratto lavoro aziendale.
3. L'effettuazione di prestazione lavorativa in cui telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato.
4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori all’interno dei locali dell’impresa.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, nel domicilio del sono a carico dell'impresa.
6. Al lavoratore o in un luogo diverso comunque fissoregime di telelavoro, consentendo si applica la comunicazione a distanza tra il lavoratore disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità dal presente CCNL in materia di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
7. Il Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni si applicano le norme vigenti in materia di lavoro o scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. La contrattazione aziendale dovrà prevedere la reversibilità sicurezza e tutela della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Il lavoratore che svolge la prestazione in telelavoro avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei salute previste per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’aziendaanaloga attività lavorativa in azienda.
8. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del Il datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla tutela della salute protezione dei dati e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza l’utilizzo dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoromezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad utilizzare attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con diligenza la postazione particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici.
9. Le parti convengono che l’eventuale installazione di lavoro qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgsD.Lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione 626/94 di recepimento della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutidirettiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei tempi di vita e rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di incentivare conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale, attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il ricorso al presente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL in data 09/06/2004, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL come segue.
1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro consiste costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in una forma regime di organizzazione/svolgimento telelavoro, le clausole normative ed economiche del lavoro che presente contratto si avvale intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL.
2. Per telelavoro si intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti tecnologici telematici e telematici nell’ambito tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di un contratto lavoro aziendale. Non è considerabile attività in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della stessa, nel domicilio del lavoratore o strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L’effettuazione di prestazione lavorativa in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all’atto dell’assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o scaturire rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da un successivo impegno assunto volontariamentesvolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL in vigore). La contrattazione aziendale dovrà prevedere Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di Xxxxxxxxxx, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle Telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità.
4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge la l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione in telelavoro avrà diritto sono equivalenti a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di controllo del datore sicurezza della postazione di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento copertura assicurativa della stessa, sostenendo tutte le relative spese sono a carico dell’impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti proprilavoro con la massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa.
6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto per la particolare natura del tipo di conformità alle rapporto, al lavoratore, è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.
7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano le norme vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, materia di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici sicurezza e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei previste per i lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigenteche svolgono analoga attività lavorativa in azienda. In particolare Pertanto, l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Il datore di esercizio di controllo lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di tutela salute e sicurezza del posto di sul lavoro. Il dipendente , con particolare riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad utilizzare attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con diligenza un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessilavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente dipendente, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
8. L'attività Il datore di lavoro adotta le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e si impegna ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili e relative alla protezione dei dati e l’utilizzo dei mezzi informatici. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. Inoltre, il lavoratore deve attenersi alle direttive allo stesso impartite relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti nonché attenersi alle regole previste all’interno di eventuali codici di condotta presenti in azienda, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.
9. Le parti convengono che l’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10. Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.
11. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoro in azienda.
12. E’ possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con lo scopo contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale. Le parti si riservano di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per motivi di programmazione verificare la conformità del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui presente articolato contrattuale con il proprio responsabiletesto definitivo ed ufficiale dell’Accordo Interconfederale, per svolgimento con riserva di attività non lavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicato, e nel quadro della disciplina di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 e nel rispetto di quanto sancito, per la tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutieventuali armonizzazioni.
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Telelavoro. Le Parti convengono sulla opportunità, tanto nell’ottica della sostenibilità ambientale che in quella di conciliazione parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla modernizzazione ed al miglioramento dei tempi di vita e rapporti di lavoro, che permette anche ai lavoratori di incentivare conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale attraverso una maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. Pertanto, con il ricorso al presente articolo le parti, recependo l’accordo interconfederale 9 giugno 2004, intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell’ambito del CCNL calzature come segue.
1. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro dipendente svolta in regime di telelavoro. Il telelavoro consiste costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio ed ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista. Per i dipendenti che operano in una forma regime di organizzazione/svolgimento telelavoro, le clausole normative ed economiche del lavoro che presente contratto si avvale intendono sostituite da quelle speciali riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute nel presente CCNL.
2. Per telelavoro si intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti tecnologici telematici e telematici nell’ambito tecnolo0gie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di un contratto lavoro aziendale. Non è considerabile attività in cui l’attività lavorativa che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa viene regolarmente svolta al di fuori telelavoro quella svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della stessa, nel domicilio del lavoratore o strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L’effettuazione di prestazione lavorativa in un luogo diverso comunque fisso, consentendo la comunicazione a distanza tra il lavoratore e la sede aziendale. Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le Parti demandano al livello aziendale l’impegnano a valutare la concerta fattibilità di tale modalità. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al telelavoro. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere:
a) prevista all’atto dell’assunzione;
b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nell’ipotesi di cui alla lett. b) sopra indicata, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Il telelavoro può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o scaturire rifiutare tale richiesta. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da un successivo impegno assunto volontariamentesvolgere e le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del c.c.n.l. La contrattazione aziendale dovrà prevedere in vigore). Inoltre, nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, indicando eventualmente le relative modalità.
4. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal c.c.n.l. di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge la l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione in telelavoro avrà diritto sono equivalenti a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’aziendal’attività nei locali dell’impresa. L’accordo tra le parti disciplinerà l’esercizio del potere direttivo e di controllo del Il datore di lavoro, le modalità lavoro garantisce l’adozione di utilizzo misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le Parti riconoscono sin d’ora che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente come individuate tra le parti del rapporto non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto stesso. Per lo svolgimento dell'attività di telelavoro l'azienda dovrà fornire al lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi, salvo che il telelavoratore non si avvalga di strumenti propri. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà: - consegnare all'azienda un certificato di conformità alle disposizioni vigenti dell'impianto elettrico installato presso l'unità immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato; - consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine di poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate; - consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive previste dalla normativa vigente. In particolare l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio di controllo in materia di tutela e sicurezza del posto di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme sulla sicurezza e a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di eventuali altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. L'attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con i colleghi di lavoro, potrà prevedere può disporre rientri periodici nell'impresa di quest’ultimo nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non lavorabili a distanza. Tali modalità telelavorabili e per l’esercizio dei diritti di rientro saranno definite con apposito accordo tra le parti. Per quanto non indicatocui al successivo punto 10, e nel quadro per altre motivazioni definite a livello aziendale. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
5. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa.
6. Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di cui all’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 legge e nel dal presente c.c.n.l. in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto di a quelle ordinarie, in quanto sancito, per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.
7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori, dall’art. 3, co. 10, D.lgs. n. 81/2008, si demanda la definizione della materia alla contrattazione collettiva aziendale al fine di tenere conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015, previste per i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istitutiche svolgono analoga attività lavorativa in azienda.
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