Termine di consegna. 6.1 Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è concluso e sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrative. Il termine di consegna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è pronta per la spedizione. Sono possibili consegne parziali. 6.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni che le sono necessarie per l’esecuzione del contrat- to, o se il committente pretende a posteriori modifiche o inte- grazioni; - se intervengono impedimenti che Siemens, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens, sia il committente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio, limitazioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di or- ganizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o ini- bitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti Siemens informerà immediatamente il committente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli sviluppi; - se il committente o un terzo da questo coinvolto sono in ri- tardo con i lavori che essi devono eseguire, o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il committente non rispetta le condizioni di pagamento. 6.3 Il committente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché comprovabili, da parte di Siemens, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al committente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade. 6.4 L'indennità ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana di mora e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massimo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calco- lato sul prezzo contrattuale della parte della consegna che ha su- bito ritardi. 6.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente può fissare a Siemens per iscritto un termine sup- plementare ragionevole. Qualora questo non venga rispettato per ragioni dovute a Siemens, il committente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile per il committente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già ef- fettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevute. 6.6 Per il ritardo nella consegna o nelle prestazioni il committente non ha alcun diritto e pretesa al di fuori di quelli espressamente men- zionati nel presente articolo 6. 6.7 Laddove, anziché un termine di consegna, sia pattuito un termine determinato, questo coincide con l’ultimo giorno di un termine di consegna; trovano corrispondente applicazione gli articoli da 6.1 a 6.6.
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Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions, General Terms and Conditions
Termine di consegna. 6.1 7.1 Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è concluso dopo l’emissione della conferma d’ordine e una volta che tutte le formalità contrattuali, tecniche e amministrative come autorizzazioni all’importazione, esportazione, transito e pagamento sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrativee che l’oggetto della fornitura risulta determinato. Il termine di consegna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è montata pronta per la spedizionel’utilizzo o installata presso il luogo pattuito e si può imme- diatamente procedere al ricevimento/collaudo ai sensi dell’art. 11. Sono possibili consegne parziali.
6.2 7.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni che le sono in- dicazioni necessarie o messo a disposizione quanto ri- chiesto per l’esecuzione del contrat- tocontratto, o se il committente pretende cliente pre- tende a posteriori modifiche o inte- grazioniintegrazioni; - se intervengono impedimenti che Siemens, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens, sia il committente cliente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio, : limitazioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di or- ganizzazioni organizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o ini- bitorie inibitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni perturba- zioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici at- tacchi informatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti impedimenti Siemens informerà immediatamente il committente cliente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli sviluppisvi- luppi; - se il committente cliente o un terzo da questo coinvolto sono in ri- tardo ritardo con i lavori che essi devono eseguire, o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il committente cliente non rispetta le condizioni di pagamento. - fintantoché il cliente non ha creato le condizioni necessa- rie per l’accesso remoto o se queste vengono a mancare temporaneamente o del tutto. - se vi è un abuso dell’accesso remoto o se sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato.
6.3 7.3 Il committente cliente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché comprovabilicompro- vabili, da parte di Siemens, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al committente cliente sia stata prestata as- sistenza assi- stenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade.
6.4 7.4 L'indennità di mora ammonta, a partire dalla fine della seconda secon- da settimana di mora e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massimo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calco- lato calcolato sul prezzo contrattuale della parte della consegna che ha su- bito subito ritardi.
6.5 7.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente cliente può fissare a Siemens per iscritto un ultimo termine sup- plementare supplementare ragionevole. Qualora questo non venga rispettato rispet- tato per ragioni dovute a Siemens, il committente cliente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile concepibile per il committentecliente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già ef- fettuati effettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevute.
6.6 7.6 Per il ritardo nella consegna o nelle prestazioni il committente cliente non ha alcun altro diritto e pretesa al di fuori di quelli espressamente men- zionati menzionati nel presente articolo 67.
6.7 Laddove, anziché un termine di consegna, sia pattuito un termine determinato, questo coincide con l’ultimo giorno di un termine di consegna; trovano corrispondente applicazione gli articoli da 6.1 a 6.6.
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Samples: Fornitura Di Impianti, Fornitura Di Impianti
Termine di consegna. 6.1 Il termine 4.1 I termini di consegna inizia specificati nell’ordine sono fissi e si riferiscono al giorno di arrivo a decorrere destinazione della merce o di accettazione del servizio da parte dell’Acquirente.
4.2 Nel caso in cui la merce sia consegnata in anticipo, l’Acquirente avrà diritto di rifiutarne la presa in consegna a spese e a rischio del Venditore o di prendere in consegna la merce e fatturare al Venditore le spese supplementari derivanti dalla consegna anticipata (ad esempio le spese di stoccaggio).
4.3 Nel caso in cui il Venditore preveda di non appena poter effettuare la consegna/il contratto è concluso e sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrative. Il termine servizio completamente o in parte entro il termine, dovrà avvisare l’Acquirente senza indugio, precisando la durata prevista del ritardo.
4.4 Nel caso in cui il Venditore non adempia al suo obbligo di consegna si considera osservato seentro il termine stabilito, entro l’Acquirente sarà autorizzato, dopo un periodo ragionevole di proroga a discrezione dell’Acquirente e con la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è pronta per la spedizione. Sono possibili consegne parziali.
6.2 Il termine minaccia di consegna viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni che le sono necessarie per l’esecuzione del contrat- to, o se il committente pretende a posteriori modifiche o inte- grazioni; - se intervengono impedimenti che Siemens, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens, sia il committente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio, limitazioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di or- ganizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o ini- bitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti Siemens informerà immediatamente il committente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli sviluppi; - se il committente o un terzo da questo coinvolto sono in ri- tardo con i lavori che essi devono eseguire, o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il committente non rispetta le condizioni di pagamento.
6.3 Il committente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché comprovabili, da parte di Siemens, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al committente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade.
6.4 L'indennità ammontarifiuto, a partire dalla fine della seconda settimana di mora e disdire il contratto, acquistare merce sostitutiva da terzi e/o chiedere un risarcimento per ciascuna settimana intera di ritardo, al massimo allo 0,5%, ma comunque complessivamente inadempienza. L’Acquirente avrà diritto inoltre ad un risarcimento delle spese supplementari sostenute a non più del 5%, calco- lato sul prezzo contrattuale della parte causa della consegna che ha su- bito ritardiritardata. L’accettazione di una consegna ritardata non costituisce una rinuncia al risarcimento.
6.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente può fissare a Siemens per iscritto un termine sup- plementare ragionevole. Qualora questo non venga rispettato per ragioni dovute a Siemens, il committente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile per il committente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già ef- fettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevute.
6.6 Per il ritardo nella consegna o nelle prestazioni il committente non ha alcun diritto e pretesa al di fuori di quelli espressamente men- zionati nel presente articolo 6.
6.7 Laddove, anziché un termine di consegna, sia pattuito un termine determinato, questo coincide con l’ultimo giorno di un termine di consegna; trovano corrispondente applicazione gli articoli da 6.1 a 6.6.
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Samples: Condizioni Di Acquisto
Termine di consegna. 6.1 Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è concluso e sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrative4.1. Il termine di consegna si considera osservato sedecorre dal momento in cui la conferma d’ordine è arrivata presso il partner contrattuale, entro tuttavia non prima della presentazione dei documenti che il partner contrattuale deve procurarsi, le autorizzazioni, gli svincoli e la sua scadenzadefinizione dei dettagli tecnici, la fornitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è pronta per la spedizione. Sono possibili consegne parzialicome pure l’arrivo dell’acconto.
6.2 4.2. Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato: - è considerato rispettato, se a Siemens entro la sua scadenza l’avviso di merce pronta alla spedizione è stato comunicato o l’oggetto da fornire ha lasciato l’officina.
4.3. Il termine di consegna subisce una proroga adeguata – anche nell’ambito di un ritardo – nel caso in cui insorga forza maggiore e per tutti gli impedimenti imprevisti insorti dopo la stipulazione del contratto, di cui noi non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni che le sono necessarie per l’esecuzione del contrat- tosiamo responsabili, o se il committente pretende a posteriori modifiche o inte- grazioni; - se intervengono impedimenti che Siemens, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens, sia il committente o un terzo. Per nella misura in cui tali impedimenti siano idonei a intralciare o a ritardare l’adempimento contrattuale. Come forza maggiore si intendonointendono tutti gli eventi imprevisti o quegli eventi – anche se fossero stati prevedibili – che si situano al di fuori del nostro ambito d’influenza e le cui ripercussioni sull’adempimento contrattuale non possono essere evitate mediante sforzi accettabili da parte nostra. Si annoverano al riguardo, ad esempiotra l’altro, limitazioni all’esportazione guerre, situazioni paragonali a guerre, terrorismo, rivolte, rivoluzioni, ribellioni, golpe militari e importazionecivili, ordini insurrezioni, tumulti, atti di boicottaggio di or- ganizzazioni nazionali o sovranazionaliviolenza, provvedimenti o ini- bitorie delle autoritàblocchi, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attivitàembarghi, ordinanze governative, sabotaggi, scioperi, scioperi a singhiozzo, serrate, epidemie, eventi naturaliincendi, attacchi in- formatici inondazioni, mareggiate, tifoni, uragani o altro maltempo dell’entità di una catastrofe, terremoti, frane, fulmini, penuria in generale di materiale grezzo per la lavorazione, naufragi, mancanza di capacità portuale e attività terroristichedi scarico, gravi incidenti di trasporto, scarti di fabbricazione e nuova produzione di importanti pezzi d’impianto per motivi non dipendenti da noi, sempre che ciò comporti un prolungamento dei termini di consegna. Al verificarsi Ciò vale anche qualora queste circostanze insorgano presso i nostri fornitori e/o i loro subfornitori. Noi comunichiamo al più presto possibile l’inizio e la fine di tali impedi- menti Siemens informerà immediatamente impedimenti. Il partner contrattuale può, in questo caso, richiedere da parte nostra una dichiarazione inerente alla nostra volontà di recedere o di effettuare la fornitura entro un termine adeguato. I termini di consegna vengono prorogati per il committente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli sviluppi; - se periodo in cui il committente o un terzo da questo coinvolto sono partner contrattuale è in ri- tardo arretrato con i lavori che essi devono eseguire, o suoi obblighi contrattuali nell’ambito di un rapporto d’affari in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il committente non rispetta le condizioni di pagamentocorso anche per altri contratti.
6.3 Il committente ha diritto 4.4. Lo scadere di far valere ritardi colpevolideterminati termini e date di consegna non esonera il partner contrattuale, purché comprovabili, da parte di Siemens, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al committente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade.
6.4 L'indennità ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana di mora e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massimo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calco- lato sul prezzo contrattuale della parte della consegna che ha su- bito ritardi.
6.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente può fissare a Siemens per iscritto un termine sup- plementare ragionevole. Qualora questo non venga rispettato per ragioni dovute a Siemens, il committente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile per il committente, quest'ultimo ha il diritto di vuole recedere dal contratto e pretendere un risarcimento dei danni invece della prestazione, dalla fissazione di richiedere una proroga adeguata del termine per fornire la restituzione dei pagamenti già ef- fettuati prestazione. Ciò non vale se noi abbiamo espressamente e per iscritto indicato come vincolante un termine o una data per la prestazione (contratto a fronte della riconsegna delle forniture ricevutetermine fisso).
6.6 Per 4.5. Se il ritardo disbrigo dell’ordine – indipendentemente dallo stadio nel quale si trovi – viene ritardato su richiesta del partner contrattuale, gli vengono conteggiati, iniziando dal mese dopo la comunicazione del ritardo, i costi insorti dalla giacenza, in caso di immagazzinamento nella consegna o nelle prestazioni nostra officina tuttavia almeno lo 0,5 percento dell’importo di fattura per ogni mese iniziato. In questo caso, abbiamo anche il committente non ha alcun diritto diritto, dopo aver posto un decorso che sia risultato vano, di disporre diversamente dell’oggetto da fornire e pretesa al di fuori di quelli espressamente men- zionati nel presente articolo 6rifornire il partner contrattuale con un congruo termine prorogato.
6.7 Laddove4.6. L’osservanza del nostro obbligo di consegna presuppone l’adempimento in tempo utile e secondo le regole degli obblighi del partner contrattuale.
4.7. Se il partner contrattuale va in mora o viola eventuali obblighi di cooperazione, anziché un termine noi abbiamo il diritto di consegnapretendere i danni a noi derivanti, sia pattuito un termine determinatoincluse eventuali maggiori spese. In questo caso, questo coincide con l’ultimo giorno il rischio di un termine di consegna; trovano corrispondente applicazione gli articoli da 6.1 a 6.6fortuito peggioramento della cosa acquistata passa al partner contrattuale nel momento in cui egli cade in mora d’accettazione.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Termine di consegna. 6.1 Il termine di consegna inizia a decorrere dalla stipulazione del contratto, comunque non appena il contratto è concluso e sono state espletate risp. ottenute prima dell’ar-rivo di tutte le formalità amministrative. Il termine di consegna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è pronta per la spedizione. Sono possibili consegne parziali.
6.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni che le sono necessarie per l’esecuzione del contrat- to, o se il committente pretende a posteriori modifiche o inte- grazioni; - se intervengono impedimenti che Siemens, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens, sia il committente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio, limitazioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di or- ganizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o ini- bitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti Siemens informerà immediatamente il committente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli sviluppi; - se il committente o un terzo da questo coinvolto sono in ri- tardo con i lavori che essi devono eseguire, o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il committente non rispetta le condizioni di pagamento.
6.3 Il committente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché comprovabili, da parte di Siemens, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al committente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade.
6.4 L'indennità ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana di mora e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massimo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calco- lato sul prezzo contrattuale della parte della consegna che ha su- bito ritardi.
6.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente può fissare a Siemens per iscritto un termine sup- plementare ragionevole. Qualora questo non venga rispettato per ragioni dovute a Siemens, il committente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile per il committente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto indicazioni e di richiedere la restituzione tutti i documenti da procurare dal committente nonché degli eventuali pagamenti in acconto da effettuare. Viene stabilito in funzione dei pagamenti già ef- fettuati a fronte rapporti esistenti al momento della riconsegna delle forniture ricevute.
6.6 Per il ritardo nella consegna o nelle prestazioni stipulazione del contratto ed è vincolante. In caso di subentro di eventi imprevisti al di fuori della vo-lontà del fornitore — come in casi di forza maggiore, difficoltà relative all’approvvigionamento di mate-riale, anomalie di servizio ecc. — esso viene prolungato in misure adeguata. Viene inoltre sospeso finché il committente non ha alcun diritto e pretesa al rispettato i suoi obblighi di fuori di quelli espressamente men- zionati nel presente articolo 6.
6.7 Laddove, anziché un termine di consegna, sia pattuito un termine determinato, questo coincide con l’ultimo giorno pagamento entro i termini previsti. Nel caso in cui dovessero risultare danni per il committente a seguito di un termine ritardo di consegna; trovano corrispondente applicazione gli articoli cui è responsabile il fornitore, il committente è autorizzato, ad esclusione di ulteriori rivendicazioni — ad esirge un risarci-mento per il ritardo dopo un periodo di carenza di 2 settimane. Tale risarcimento ammonta per ogni settimana intera di ritardo al ½ %, comunque complessivamente al massimo al 5 % del valore della parte della fornitura complessiva che, a causa del ritardo, non può essere utilizzato in tempo o non può essere utilizzato in modo utile allo scopo previsto ovvero, in caso di prestazioni sulla base del contratto d’appalto, del prezzo della prestazione da 6.1 contratto d’appalto. Nel caso in cui il fornitore, per pro-pria colpa, dovesse trovarsi in mora anche a 6.6seguito del maturare del risarcimento di xxxx xxxxxxx del 5 % menzionato in precedenza, il committente è autorizzato a recedere dal contratto dopo avere concesso un’adeguata dilazione. Un eventuale regolamento bonus/malus per modifiche di termini di consegna potrà essere stabilito individualmente nell’ambito del contratto di compravendita/d’appalto.
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Termine di consegna. 6.1 Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è concluso dopo l’emissione della conferma d’ordine e una volta che tutte le formalità contrattuali, tecniche e amministrative come autorizzazioni all’importazione, esportazione, transito e pagamento sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrativee che la fornitura risulta determinato. Il termine di consegna con- segna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura for- nitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è montata pronta per la spedizionel’utilizzo o in- stallata presso il luogo pattuito e si può immediatamente pro- cedere al ricevimento/collaudo. Sono possibili consegne parziali.
6.2 par- ziali. Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens Energy non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni che le sono indicazioni necessarie o messo a disposizione quanto ri- chiesto per l’esecuzione del contrat- tocontratto, o se il committente pretende cliente preten- de a posteriori modifiche o inte- grazioniintegrazioni; - se intervengono impedimenti che SiemensSiemens Energy, nonostante nono- stante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino SiemensSiemens Energy, sia il committente cliente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio, limitazioni : limita- zioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di or- ganizzazioni organizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o ini- bitorie inibitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti Siemens Energy informerà immediatamente il committente cliente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli sviluppisvilup- pi; - se il committente cliente o un terzo da questo coinvolto sono in ri- tardo ritardo con i lavori che essi devono eseguire, o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il committente cliente non rispetta le condizioni di pagamento.
6.3 ; - fintantoché il cliente non ha creato le condizioni necessarie per l’accesso remoto o se queste vengono a mancare tem- poraneamente o del tutto; - se vi è un abuso dell’accesso remoto o se sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato. Il committente cliente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché comprovabilicompro- vabili, da parte di SiemensSiemens Energy, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al committente cliente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade.
6.4 . L'indennità di mora ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana di mora e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massimo massi- mo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calco- lato calcolato sul prezzo contrattuale della parte della consegna conse- gna che ha su- bito subito ritardi.
6.5 . Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente cliente può fissare a Siemens Energy per iscritto un ultimo termine sup- plementare supplementare ragionevole. Qualora questo non venga ven- ga rispettato per ragioni dovute a SiemensSiemens Energy, il committente cliente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile concepibile per il committentecliente, quest'ultimo ha il diritto di- ritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già ef- fettuati effettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevute.
6.6 . Per il ritardo nella consegna o nelle prestazioni il committente cliente non ha alcun altro diritto e pretesa al di fuori di quelli espressamente men- zionati menzionati nel presente articolo 67.
6.7 Laddove, anziché un termine di consegna, sia pattuito un termine determinato, questo coincide con l’ultimo giorno di un termine di consegna; trovano corrispondente applicazione gli articoli da 6.1 a 6.6.
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Samples: Fornitura Di Impianti
Termine di consegna. 6.1 Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è concluso e sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrative. Il termine di consegna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è pronta per la spedizione. Sono possibili consegne conse- gne parziali.
6.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens Energy non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni indicazioni che le sono necessarie per l’esecuzione del contrat- tocontratto, o se il committente pretende a posteriori modifiche o inte- grazioniintegrazioni; - se intervengono impedimenti che SiemensSiemens Energy, nonostante no- nostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitareevi- tare, sia che questi riguardino SiemensSiemens Energy, sia il committente o un terzo. Per tali impedimenti si intendonointendo- no, ad esempio, limitazioni all’esportazione e importazioneimporta- zione, ordini di boicottaggio di or- ganizzazioni organizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o ini- bitorie inibitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici informatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti impedimenti Siemens Energy informerà immediatamente il committente commit- tente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli de- gli sviluppi; - se il committente o un terzo da questo coinvolto sono in ri- tardo ritardo con i lavori che essi devono eseguire, o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il committente non rispetta le condizioni di pagamentopagamen- to.
6.3 Il committente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché pur- ché comprovabili, da parte di SiemensSiemens Energy, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al committente sia stata prestata as- sistenza assistenza mediante tempestiva tempe- stiva sostituzione, tale diritto decade.
6.4 L'indennità ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana di mora e per ciascuna settimana intera di ritardoritar- do, al massimo allo 0,5%, ma comunque complessivamente complessivamen- te a non più del 5%, calco- lato calcolato sul prezzo contrattuale della parte della consegna che ha su- bito subito ritardi.
6.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente può fissare a Siemens Energy per iscritto un termine sup- plementare supplementare ragionevole. Qualora questo non venga rispettato per ragioni dovute a SiemensSiemens Energy, il committente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile conce- pibile per il committente, quest'ultimo ha il diritto di recedere recede- re dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già ef- fettuati effettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevutericevu- te.
6.6 Per il ritardo nella consegna o nelle prestazioni il committente commit- tente non ha alcun diritto e pretesa al di fuori di quelli espressamente men- zionati menzionati nel presente articolo 6.
6.7 Laddove, anziché un termine di consegna, sia pattuito un termine determinato, questo coincide con l’ultimo giorno di un termine di consegna; trovano corrispondente applicazione applica- zione gli articoli da 6.1 a 6.6.
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Samples: General Terms and Conditions
Termine di consegna. 6.1 Il termine di consegna concordato inizia a decorrere non appena il contratto è concluso con la ricezione di un ordine definito dal punto di vista tecnico e sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrative. Il termine di consegna commerciale, e si considera osservato se, rispettato se la consegna viene effettuata entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. scadenza o se è stato comunicato al committente Committente che essa la relativa merce è pronta per la spedizione. Sono possibili consegne parziali.
6.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungatoposticipato nei seguenti casi: - se a Siemens non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni che le sono necessarie ci pervengono per tempo i dati necessari per l’esecuzione del contrat- tocontratto, o se il committente pretende a posteriori Committente richiede successivamente modifiche o inte- grazioni; integrazioni e ciò comporta un ritardo nella consegna o nel servizio, se insorgono ostacoli - se intervengono impedimenti per il fornitore, il Committente o terzi - che Siemens, non si possono eliminare nonostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens, sia il committente o un terzoogni possibile sforzo. Per tali impedimenti si intendonoTali ostacoli sono, ad esempio, limitazioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di or- ganizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o ini- bitorie od omissioni delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici scioperi, incidenti, epidemie/pandemie e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti Siemens informerà immediatamente il committente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli sviluppialtre interruzioni d’esercizio rilevanti; - se il committente Committente o un terzo terzi da questo coinvolto lui chiamati in causa sono in ri- tardo ritardo con i lavori che ad essi devono eseguire, spettanti o sono in mora ritardo con l’adempimento l'adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure o se il committente Committente non rispetta le condizioni di pagamento.
6.3 Il committente ha diritto . Se esiste un accordo scritto sul pagamento di far un'indennità di mora, esso può essere fatto valere ritardi colpevoli, purché comprovabili, da parte di Siemens, laddove gliene sia derivato solo se è comprovabile un ritardo attribuibile all fornitore e se il Committente può comprovare un danno dimostrabilederivante da tale ritardo. Qualora al committente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzioneIn caso venga inviata per tempo una fornitura sostitutiva, tale il diritto decade.
6.4 L'indennità ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana di mora e per ciascuna . Per ogni settimana intera di ritardo, l’indennità di mora è pari al massimo allo 0,50.5%, ma in totale comunque complessivamente a non più del 5%, calco- lato calcolato sul prezzo contrattuale della parte della consegna che ha su- bito ritardi.
6.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente fornitura in ritardo. Il Committente non può fissare a Siemens accampare diritti e rivendicazioni per iscritto un termine sup- plementare ragionevole. Qualora questo non venga rispettato per ragioni dovute a Siemens, il committente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile per il committente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già ef- fettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevute.
6.6 Per il ritardo nella consegna o nelle prestazioni il committente non ha alcun diritto e pretesa al di fuori di nel servizio diversi da quelli espressamente men- zionati nel menzionati al presente articolo 6punto 8.
6.7 Laddove, anziché un termine di consegna, sia pattuito un termine determinato, questo coincide con l’ultimo giorno di un termine di consegna; trovano corrispondente applicazione gli articoli da 6.1 a 6.6.
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Samples: General Terms and Conditions