TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore. 6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo. 6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto a cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo. 6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contratto. 6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
Appears in 2 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, General Terms and Conditions of Purchase
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 7.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, Xxxxxxxx consegnerà i prodotti franco fabbrica presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli Incoterms 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesta, Xxxxxxxx si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente.
7.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna indicati nell’Ordine sono indicativi e non sono termini essenziali ai
7.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 7.2, Xxxxxxxx non potrà essere considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di acquisto si intendono per merce resa esaustività:
a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella trasmissione a Xxxxxxxx di informazioni o dati necessari alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.spedizione dei Prodotti;
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;
c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
d) scioperi parziali o totali, mancanza di effettuare la consegna totale o parziale energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbli- che, difficoltà nel termine previstotrasporto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo.
6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto a cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicatedisordini, il Committente ha attacchi terroristici e tutte la facoltà altre cause di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzoforza maggiore;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
6.4 Anche qualora 7.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il Fornitore, nonostante intimazione per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo risarcimento degli eventuali danni o in maniera difforme rispetto all’Ordine indennizzi di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contrattoalcun genere.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà 7.5 Eventuali ritardi di ordinare altra natura autorizzeranno il Cliente ad altro fornitore il materiale annullare l'Ordine, ma non consegnato a ritardare i pagamenti o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data a richiedere rimborsi o danni di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibilialcun genere.
Appears in 2 contracts
Samples: Sales Conditions, Sales Conditions
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 1. I termini di approntamento e di consegna della merce eventualmente concordati dalle parti hanno natura meramente indicativa e non sono vincolanti per la Società.
2. I termini di consegna indicati nell’Ordine decorrono dal giorno successivo alla conferma dell’ordine da parte del Venditore o alla conclusione del Contratto. L’osservanza da parte del Venditore dei tempi di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta consegna, inoltre, implica che ogni questione com- merciale e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo.
6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non tecnica con l’Acquirente sia dovuto a cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza stata chiarita e che quest’ultimo abbia diritto espletato tutti i propri compiti, quali, ad alcun indennizzoesempio, la consegna dei certificati e delle approvazioni richieste, la presentazione di documenti o l’effettuazione del pagamento anticipato.
6.4 Anche 3. La consegna si intende formalizzata con la conferma di avvenuta spedizione.
4. Le condizioni di cui al x.xx 2 valgono anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione per iscritto del Committente, continui a fornire siano stati concordati dei tempi di consegna con sottoscrizione specifica e separata.
5. Qualora la propria prestazione merce in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquistopronta consegna non venga prontamente ritirata, il Committente avrà il diritto Xxxxxxxxx potrà imputare i costi di recedere dal presente contrattodeposito all’Acquirente ed emettere regolare fattura tras- ferendo al contempo la responsabilità della merce all’Acquirente.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
Appears in 1 contract
Samples: General Terms and Conditions of Sale
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 5.1 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, Tre Effe consegnerà i prodotti franco fabbrica presso i propri stabilimenti, così come detto termine viene definito negli INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale, in vigore al momento della consegna. Se richiesta, Xxx Effe si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente.
5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine così come accettato nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell’Ordine, entro il termine di trenta giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna indicati nell’Ordine sono indicativi e non sono essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile; in ogni caso, non includono i tempi di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitoretrasporto.
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, Xxx Xxxx non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo quali, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di effettuare la consegna totale esaustività:
a) dati tecnici inadeguatezza o parziale imprecisione dei dati tecnici, ovvero ritardi del Cliente nella trasmissione a Tre Effe di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;
b) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel termine previstotrasporto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo.
6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto a cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicatedisordini, il Committente ha attacchi terroristici e tutte la facoltà altre cause di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzoforza maggiore;
c) ritardi da parte dello spedizioniere.
6.4 Anche qualora 5.4 Il verificarsi di alcuno degli eventi di cui sopra non darà diritto al Cliente di chiedere il Fornitore, nonostante intimazione per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo risarcimento degli eventuali danni o in maniera difforme rispetto all’Ordine indennizzi di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contrattoalcun genere.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Vendita
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 1. AGM consegnerà i prodotti franco fabbrica AGM(EXW Incoterms@2010). Se richiesto, AGM si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese dell'Acquirente.
2. La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine, computato in giornilavorativi, o, qualora il terminenonsiastatoindicato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna indicati nell’Ordine sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitoretrasporto.
6.2 3. Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità sia previsto un anticipo all’ordine, i termini di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardoinizieranno a decorrere dall’effettivo incasso dell’anticipo.
6.3 4. Nel caso in cui di prodotti non standard, il ritardo Venditore inizierà la produzione solo dopo aver ricevuto la garanzia bancaria (ove si applichi l’art. 6.2), il pagamento anticipato (ove si applichi l’art. 6.3) o l’impedimento la notifica del credito documentario (ove si applichi l’art. 6.4).
5. AGM non sia dovuto sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:
a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi dell'Acquirente nella trasmissione ad AGM di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;
b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;
c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degliordini;
d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalleautorità pubbliche, difficoltà neltrasporto, cause riconosciute diforza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contratto.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Vendita
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 I La consegna dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni consecutivi naturali. Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 16 del presente disciplinare. La consegna si intende eseguita con la consegna, il montaggio e le prove di regolare funzionamento delle apparecchiature presso la sede dell’Ente indicata al successivo articolo 14. Ai sensi dell’art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate, oltre che informazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. u D.Lgs. 81/2008, delle seguenti ulteriori indicazioni: - data di assunzione per i lavoratori dipendenti; - estremi dell’autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore (da apporre nel caso il subappalto sia stato dichiarato in fase di gara); - indicazione del committente per i lavoratori autonomi. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono solo per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di effettuare la consegna totale impedimenti o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo.
6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto ritardi dovuti a cause riconosciute di forza maggioremaggiore (alluvioni, oppure quando incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Ente. L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Ente entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 16 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà cause di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.
6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contratto.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta ferie e/o confermatafestività, rivalendosi nei confronti né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti. Il protrarsi del Fornitore ritardo per l’eventuale danno derivante da differenze fatti dell’impresa per più di prezzo o condizioni trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e per gli altri danni ripetibilipuò comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determina l’incameramento della cauzione.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Gara
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 L’Appalto (fornitura) dovrà essere eseguito nel rispetto dei termini indicati nell’offerta. Se previsto un acconto confirmatorio i termini di consegna decorrono sempre dal giorno di ricevimento dell’acconto. In questo caso i termini di consegna verranno riconteggiati considerando il periodo intercorrente fra l’offerta e la data di ricevimento dell’acconto. Sarà cura del committente confermare ai responsabili dell’appalto (fornitura) il conferimento all’appaltatore (fornitore) dell’acconto. I termini di consegna indicati nell’Ordine potranno essere modificati solo a fronte di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta autorizzazione scritta del Responsabile dell’Appalto del Committente, conseguente a richiesta scritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o motivata da parte del ritardo.
6.3 Responsabile dell’Appaltatore. Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto a cause riconosciute Committente intenda modificare i termini di forza maggioreconsegna, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la l’Appaltatore avrà facoltà di risolvere accettare o meno le richieste di diritto il contratto con il Fornitore, senza modifica. L’appaltatore si riserverà di comunicare eventuali variazioni di corrispettivo che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.
6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione queste variazioni portano od eventuali proroghe nei termini di consegna. Qualora per iscritto del Associata a Confindustria La Spezia ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PRODUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO The mark of responsible forest management effetto di modifiche richieste dal Committente, continui a fornire o per il ritardo del Committente ad accettare la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine consegna da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo si trovi nella condizione di acquistodover stoccare nei propri magazzini i beni oggetto dell’Appalto, il l’Appaltatore non addebiterà al Committente avrà il diritto alcun costo di recedere dal presente contrattostoccaggio per i primi 10 giorni.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 I termini Il termine di consegna indicati nell’Ordine decorre dalla data di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati spedizione specificata sulla conferma d'ordine, ovvero dal Fornitoremomento, se successivo, in cui l’Acquirente abbia fornito tutti i dati necessari. Nel caso di modifiche successive, il termine decorrerà dalla data della nuova conferma, o, nel caso sia previsto il versamento di un acconto, dalla data di ricevimento dello stesso.
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità AB TRASMISSIONI non potrà essere ritenuta responsabile di effettuare la consegna totale una qualsiasi inadempienza per ritardata consegna, dovuta a cause che sfuggono al suo controllo quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi, serrate, blocchi, pandemie o parziale nel termine previstoaltre forme di sciopero delle maestranze di AB TRASMISSIONI e/o dei suoi fornitori, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando impossibilità o grave difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime o componentistica. AB TRASMISSIONI comunicherà tempestivamente all'Acquirente l'impedimento specificando le ragioni dell’impossibilità o cause del ritardo. In tutti i casi in cui l'impedimento per causa di forza maggiore si protragga per oltre 8 (otto) settimane, l'Acquirente potrà risolvere il contratto di acquisto dandone semplice comunicazione scritta ad AB TRASMISSIONI, senza che in tal caso quest'ultima sia comunque tenuta a pagare all'Acquirente qualsivoglia risarcimento, fatta salva la restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di acconto.
6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto a cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto L'Acquirente sarà tenuto ad alcun indennizzoaccettare anche forniture parziali.
6.4 Anche qualora il FornitoreSe la spedizione viene ritardata per motivi imputabili all'Acquirente, nonostante intimazione a partire dal mese successivo alla comunicazione che la merce è pronta per iscritto del Committentela spedizione, continui a fornire la propria prestazione verranno addebitati i costi di giacenza della merce, calcolabili giornalmente in ritardo o misura dello 0,2 % dell'importo della merce. In tale eventualità, AB TRASMISSIONI, se lo riterrà opportuno, potrà ritenere annullato l’ordine e, conseguentemente, trattenere come indennizzo gli eventuali anticipi già versati, fermo in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquisto, il Committente avrà ciascuno dei casi il diritto di recedere dal presente contrattorichiedere ogni maggior danno generato dalla inadempienza.
6.5 Il Committente ha altresì la In caso di prodotti customizzati i costi di giacenza della merce, indicati al punto precedente, ammonteranno al 0,5% dell’importo dei beni alienati; resteranno inalterate, per AB TRASMISSIONI, le facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibiliindicate al punto 6.4.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Vendita
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 5.1. I termini per l’esecuzione delle LAVORAZIONI o per la consegna dei PRODOTTI saranno determinati dal COMMITTENTE all’interno degli ORDINATIVI, nel rispetto del lead-time concordato tra le PARTI. Il termine di consegna indicati nell’Ordine è quindi automaticamente riportato nel PORTALE costituendo di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitorefatto una SCHEDULAZIONE dinamica.
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale 5.2. Il FORNITORE sarà tenuto, con cadenza giornaliera, ad aggiornare nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando PORTALE le ragioni dell’impossibilità o del ritardoeventuali variazioni della SCHEDULAZIONE.
6.3 5.3. Nel caso in cui il FORNITORE proponga una nuova data di consegna, quest’ultima si intenderà accettata dal COMMITTENTE solo nel caso di validazione della stessa nel PORTALE (vedasi anche art. 3.3).
5.4. In caso di mancata validazione nel PORTALE, un ritardo nella consegna che si protragga oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine comporterà il diritto del COMMITTENTE ad una penale pari all’1% del corrispettivo convenuto per ogni giorno di ritardo a partire dall’undicesimo giorno; la penale comunque non potrà eccedere il 20% del corrispettivo concordato.
5.5. Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto a cause riconosciute nella consegna ecceda il termine di forza maggiore30 giorni, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.
6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contratto.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni ai sensi e per gli altri effetti di quanto previsto dall’art.1382 del Codice Civile, è fatta salva la risarcibilità dei danni ripetibilieventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il COMMITTENTE dovesse sopportare a causa del ritardo occorso, compresi i maggiori costi che il COMMITTENTE dovesse sopportare per tentare di recuperare o ridurre il ritardo accumulato.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 3.1 I termini di consegna perentori e ordinatori devono essere indicati nell’Ordine per iscritto.
3.2 I termini di acquisto consegna si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di effettuare rispettati quando la consegna totale avvenga entro i termini stabiliti, cioè con la spedizione dallo stabilimento o parziale dal centro di distribuzione. I termini di consegna si intendono rispettati anche con l’avviso di merce pronta da spedire, nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo.
6.3 Nel caso in cui l’acquirente non abbia la possibilità di ricevere il ritardo materiale pronto per la spedizione.
3.3 I termini di consegna decorrono dall’invio della conferma d’ordine. La conferma d’ordine non viene inviata finché non sono stati inviati a SIEGENIA-AUBI S.r.l. tutte le documentazioni/informazioni/certificazioni necessarie per l’evasione dell’ordine.
3.4 I termini di consegna si sospendono a favore di SIEGENIA-AUBI S.r.l. in caso di forza maggiore o l’impedimento altre circostanze eccezionali imprevedibili, di cui SIEGENIA-AUBI S.r.l. non sia dovuto responsabile, per esempio in caso di difficoltà di approvvigionamento del materiale, mancanza di prodotti di propria produzione nonostante la garanzia di copertura, incidenti di fabbrica, assenza di telecomunicazioni e collegamento EDP, incendi, scioperi, mancanza di mezzi di trasporto, blocchi del traffico, interventi delle autorità, guasti delle macchine, divieto di esportazione e importazione, difficoltà di rifornimento delle risorse energetiche, mobilitazione, guerra, blocchi, ecc., anche presso sub-fornitori.
3.5 Se a cause riconosciute di forza maggiorecausa delle circostanze indicate al punto 3.4 la fornitura divenisse impossibile o economicamente sproporzionata, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza o di proporre una modifica del contratto che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.
6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione deve essere approvata per iscritto del Committentedal cliente. Se il ritardo nella consegna dovesse durare oltre due mesi, continui l’acquirente è autorizzato a fornire la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquisto, risolvere il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contratto.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore 3.6 Se il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data termine di consegna richiesta e/o confermataè sospeso come indicato al punto 3.4 oppure il contratto è risolto secondo il punto 3.5, rivalendosi nei confronti l’acquirente non può chiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura. SIEGENIA-AUBI S.r.l. si impegna a informare immediatamente il cliente in merito all’esistenza e all’inizio e alla fine di simili impedimenti.
3.7 In caso di ritardo nella consegna, SIEGENIA-AUBI S.r.l. può stabilire una proroga del Fornitore termine. Alla scadenza infruttuosa del periodo di proroga, l’acquirente può dichiarare la cancellazione dell’ordine relativamente all’articolo non fornito.
3.8 Salvo dolo e colpa grave di SIEGENIA-AUBI S.r.l., l’acquirente non ha diritto ad alcuna ulteriore pretesa per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibilimancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, specialmente il diritto al risarcimento danni.
Appears in 1 contract
Samples: Catalog
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 I 3.1. Il Fornitore si impegna a rispettare nel modo più rigoroso i termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e Acquisto, che devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitoreconsiderarsi essen- ziali.
6.2 3.2. Il rispetto della data di consegna, in caso di fornitura di merci, com- prende la consegna della merce stessa, conforme all’ordine e priva di qualsiasi vizio, entro il normale orario lavorativo, insieme ai prescritti do- cumenti di trasporto, all’indirizzo indicato nell’Ordine (“punto di consegna”).
3.3. Qualora l’Acquirente ed il Fornitore si trovi nell’impossibilità abbiano concordato che la conse- gna sia comprensiva dell’assemblaggio o di effettuare altri servizi, la consegna totale o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardodelle merci sarà considerata avvenuta solo dopo l’esecuzione dell’assemblaggio / servizio convenuto.
6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento 3.4. I termini di consegna non sia dovuto a possono essere né anticipati né posticipati, salvo diverso accordo tra le Parti.
3.5. Qualora prima della scadenza dei termini di consegna pattuiti si verifi- cassero cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando i termini di consegna potranno essere prorogati in modo corrispondente, salvo che l’Acquirente dichiari di rifiutare la prestazione o il bene qualora - a suo insindacabile giudizio - venisse a mancare il suo interesse a ricevere in ritardo detto bene o prestazione. In questa eventualità il Fornitore sarà tenuto a restituire nel più breve tempo possibile all’Acquirente le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicatesomme già percepite a titolo di acconto ed a ren- dere quant’altro consegnatogli in vista dell’esecuzione dell’Ordine. Sono considerate cause di forza maggiore le calamità naturali, il Committente ha la facoltà di risolvere le guerre, le re- strizioni governative di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.
6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione e gli scioperi a carattere nazionale superiori a cinque giorni. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine all’Acquirente l’insorgere di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contrattodetti impedimenti.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Acquisto