TERMINI DI CONSEGNA. Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 75 giorni consecutivi naturali. Il suddetto termine decorre dalla data della lettera di ordinazione della fornitura. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente atto. La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell’Ente. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione. L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione. Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.
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TERMINI DI CONSEGNA. Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 75 giorni consecutivi naturali. Il suddetto termine decorre dalla data della lettera di ordinazione della fornitura. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente atto. La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell’Enteavverrà nel termine, ovvero nell’arco temporale, indicato dal Venditore nella Conferma d’Ordine. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei Potranno però essere stabilite modalità differenti tramite specifici accordi delle Parti. I termini di consegna solo devono essere considerati indicativi, non essenziali e non vincolanti per impedimenti il Venditore, salvo che il Venditore nella Conferma d’Ordine abbia specificato diversamente. Il Xxxxxxxxx non sarà comunque responsabile per consegne ritardate sino ad un massimo di sei settimane rispetto alla data indicata nella Conferma d’Ordine, né per consegne ritardate o ritardi dovuti a mancate per cause di forza maggiore (alluvionio, incendicomunque, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazioneindipendenti dalla volontà del Venditore. L’evento I servizi di forza maggiore dovrà logistica e le spese di trasporto potranno essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni comunicati dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornituraVenditore al Compratore, previa richiesta del Compratore indirizzata all’ufficio vendite del Venditore. Le istanze delle imprese tese date e i termini di consegna saranno posticipati se intervengono impedimenti che il Venditore non ha potuto evitare, nonostante la dovuta diligenza. Tali impedimenti potranno essere ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattualeesempio, non giustificate da cause di forza maggioregrossi guasti agli impianti produttivi, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini scioperi, subforniture ritardate o difettose e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festivitàcome definite di seguito. Se non previsto diversamente in ciascun Contratto di Vendita, e non verranno prese in considerazionesi intenderanno consentite consegne parziali. Il protrarsi Venditore si riserva di sospendere la consegna se il Compratore non ha adempiuto a tempo debito ad altre obbligazioni a suo carico, senza pregiudizio per l’esercizio di altri rimedi e facoltà previsti per legge. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile per eventuali ritardi di consegne che siano stati causati da comportamenti del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzioneCompratore.
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TERMINI DI CONSEGNA. Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 75 120 giorni consecutivi naturali. Il suddetto termine decorre dalla data della lettera di ordinazione della forniturastipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente atto. Relativamente agli articoli confezionati a misura, le quantità per taglia verranno comunicate in sede contrattuale. La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell’Ente. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione. L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione. Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.
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