Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Il D.L., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/2008.
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Samples: Contract for Public Works, Contract for Public Works
Termini di esecuzione. Il 0.Xx tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 30 (centottantatrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere pro- cedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare denun- ciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori Lavo- ri l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Il D.L.direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta inter- venuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio contraddit- torio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore di- rettore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione con- statazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta . Tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata sgombera- ta dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora Qua- lora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste ri- chieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi suc- cessivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. DM 37/2008.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria Aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec). Il D.L.Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore Direttore dei lavori Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/200837 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Samples: Contratto Di Appalto
Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti termine di esecuzione è stabilito in gg. 5 decorrenti dal giorno successivo dall’ordinativo . Per i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 22 del verbale presente disciplinare. Le lettere d’ordine si intendono eseguite con la consegna della merce franco Cantiere presso l’officina dell’Ente indicata all’art. 16. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione. L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 22 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei lavori. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. termini eventuali disservizi comunicazioni o situazioni richieste di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenutachiarimenti. Il D.L.protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, a fronte fatta salva l’esecuzione della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti procedura in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolodanno. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/2008risoluzione contrattuale determina l’incameramento della cauzione.
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Samples: Accordo Quadro
Termini di esecuzione. 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta( ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Ai sensi dell’art.140 comma 7 del D.lgs. 36/2023 l’esecuzione del contratto avverrà in maniera tempestiva in quanto l’intervento deriva dall’applicazione di un’ordinanza di protezione civile.
3. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
4. Il D.L.direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
5. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo.
6. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. DM 37/2008.
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Samples: Determination
Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria Aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e coseAll’occorrenza, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo, l’Impresa ha l’onere di procedere prontamente al transennamento, o opera similare, per preservare l’incolumità di persone e cose. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec). Il D.L.Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore Direttore dei lavori Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/200837 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Samples: Determina a Contrarre
Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo. L’Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della Direzione Lavori. Egli sarà tenuto ad elaborare ed a consegnare alla Stazione Appaltante il programma di esecuzione dei lavori, in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e della vigente legislazione in materia. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e da quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria Aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e coseAll’occorrenza, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo, l’Impresa ha l’onere di procedere prontamente al transennamento, o opera similare, per preservare l’incolumità di persone e cose. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec). Il D.L.Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore Direttore dei lavori Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articoloarticolo 7. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse stesse, dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/200837 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Samples: Contratto Di Appalto
Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 120 (centottantacentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria Aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec). Il D.L.Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore Direttore dei lavori Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/200837 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Samples: Contratto Di Appalto
Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 270 (centottantaduecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria Aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Il D.L.Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/2008.
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Samples: Contratto Di Appalto
Termini di esecuzione. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 120 (centottantacentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria Aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e coseAll’occorrenza, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo, l’Impresa ha l’onere di procedere prontamente al transennamento, o opera similare, per preservare l’incolumità di persone e cose. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec). Il D.L.Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore Direttore dei lavori Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/200837 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Samples: Contratto Di Appalto
Termini di esecuzione. Il 0.Xx tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 45 (centottantaquarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’appaltatore dichiara di essere edotto che si richiede un’organizzazione del lavoro in modo da lavorare anche su più parti contemporaneamente al fine di rispettare la tempistica in quanto il limite temporale per la realizzazione dell’intervento, compresa la fase di rendicontazione, è il 30 giugno 2021, termine ultimo di eleggibilità del finanziamento europeo. Nel caso per ragioni dipendenti dall’impresa non dovesse essere rispettato tale termine l’impresa stessa si assumerà tutti i costi dei lavori eseguiti e quelli dell’eventuale rispristino dei luoghi. Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere pro- cedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare denun- ciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori Lavo- ri l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Il D.L.direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta inter- venuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio contraddit- torio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore di- rettore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione con- statazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta . Tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata sgombera- ta dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora Qua- lora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste ri- chieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi suc- cessivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. DM 37/2008.
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