Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori Clausole campione

Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. 1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 539 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. (Per offerta solo economica (solo ribasso)) (Per offerta economicamente più vantaggiosa comprendente il tempo) (Se sono previste scadenze intermedie inserire il seguente paragrafo)
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. 17 Articolo 11 17
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. 1. Il tempo previsto di esecuzione di ciascun contratto attuativo è stabilito in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori stabilita dal relativo verbale di consegna dei lavori.
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta)
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori – art. 15 comma 2 del Capitolato Generale Regionale -, compresi nell'appalto è stabilito in giorni 90.= (giorni novanta) naturali successivi, e continui comprese le ferie contrattuali, i giorni di normale andamento stagionale sfavorevole (fissati in 20 giorni) con decorrenza dalla data del verbale di consegna come previsto dagli artt. 35 e 78 del D.P.G.Reg. n °0165/Pres. del 05/06/2003. Il tempo utile tiene conto della necessità di eseguire i lavori interni all’edificio nel periodo di interruzione delle attività scolastiche (1 luglio 2012 – 5 settembre 2012) e della necessità di garantire comunque, al di fuori di detto periodo la completa agibilità dell’edificio, compresi gli impianti. I lavori compresi nell'appalto, dovranno essere eseguiti in modo continuo, e potranno protrarsi oltre il normale orario di lavoro, o di notte, compresi i giorni festivi, fatta salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e dove consentito dagli accordi sindacali. Trova applicazione l’art. 8 del D.P.Reg. n°0166/Pres. del 05/06/2003 senza ristoro dei maggiori oneri eventualmente derivanti all’appaltatore.
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. [1] Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 157 giorni lavorativi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. [2] L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni. [3] Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). [4] Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. Art. 17 Responsabilità e ruoli
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori. Nel caso di variazioni al progetto di cui agli artt. 25 e 26 del presente capitolato, la durata potrà variare in base all’entità delle lavorazioni richieste e secondo quanto concordato fra le parti. Rispetto a quanto già stabilito dal cronoprogramma è facoltà della Stazione Appaltante richiedere ulteriori sovrapposizioni temporali, dopo che se ne sia verificata la fattibilità e la sostenibilità. Il tempo complessivo di esecuzione è stabilito complessivamente in − 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dell’ intervento, di cui al primo capoverso dell’articolo 10 del presente Capitolato, così composti: − 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dell’intervento, per consentire all’appaltatore l’approvvigionamento dei materiali necessari per l’effettivo avvio delle lavorazioni, trascorsi i quali verranno avviati i lavori; − 105 (centocinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di avvio dei lavori, per l’esecuzione dei lavori così come suddivisi nel cronogramma a base di gara. Al termine dei lavori verrà redatto il verbale di conclusione, avente i contenuti di presa in consegna da parte dell’Amministrazione, come previsto dall’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il quale non costituirà accettazione dei lavori o, ad alcun titolo, presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere comunque sottoposti a regolare collaudo. Nel medesimo verbale l’organo di collaudo effettuerà le constatazioni ritenute necessarie per accertare che l’occupazione e l’uso dei locali siano possibili nei limiti della sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali, riferendo dell’assenza di condizioni ostative in merito. L’impresa non potrà reclamare compensi di sorta per alcun motivo; potrà però richiedere che nel medesimo verbale di conclusione sia indicato lo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o del Responsabile del procedimento, in presenza dell’impresa o di due testimoni in caso di sua assenza. Al termine dell’ultima fase verrà redatto specifico certificato di ultimazione dei lavori, riferito all’intero appalto. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza d...