Trattamento fiscale applicabile al contratto Clausole campione

Trattamento fiscale applicabile al contratto. Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al frontespizio di polizza.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. In caso di vita dell’Assicurato: a) le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: b) la componente finanziaria del contratto, sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a); c) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. In caso di decesso dell’Assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Al contratto sono applicabili le seguenti aliquote di imposta e percentuali di premio:  ASSISTENZA IN VIAGGIO 64,5% del premio a cui si applica imposta del 10%  INFORTUNI E MALATTIA 25% del premio a cui si applica imposta del 2,5%  BAGAGLIO 10,5% del premio a cui si applica imposta del 22,25%  Numero della polizza  Cognome e nome ‐  Indirizzo e Recapito telefonico all’estero  Numero della polizza AIG Europe stipulata
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Al contratto sono applicabili le seguenti aliquote di imposta e percentuali di premio: Prodotto A (Assistenza) ✓ ASSISTENZA 55% del premio a cui si applica imposta del 10% ✓ SPESE MEDICHE 45% del premio a cui si applica imposta del 2,5% Prodotto A+B (Assistenza e Bagaglio) ✓ ASSISTENZA 49% del premio a cui si applica imposta del 10% ✓ SPESE MEDICHE 35,7% del premio a cui si applica imposta del 2,5% ✓ XXXXXXX XXXXXXXX 3% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ FURTO BAGAGALIO 12% del premio a cui si applica imposta del 22,25% ✓ INFORTUNI 0,2% del premio a cui si applica imposta del 2,5% ✓ RESPONSABILITA’ CIVILE 0,1% del premio a cui si applica imposta del 21,25% Prodotto A+B+C (Assistenza, Bagaglio e Cancellazione) ✓ ASSISTENZA 30% del premio a cui si applica imposta del 10% ✓ SPESE MEDICHE 15% del premio a cui si applica imposta del 2,5% ✓ SPESE LEGALI 1% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ XXXXXXX XXXXXXXX 2,70% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ FURTO BAGAGALIO 10% del premio a cui si applica imposta del 22,25% ✓ INFORTUNI 0,2% del premio a cui si applica imposta del 2,5% ✓ RESPONSABILITA’ CIVILE 0,1% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 40% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ RITARDO AEREO 1% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ ASSISTENZA 30% del premio a cui si applica imposta del 10% ✓ SPESE MEDICHE 15% del premio a cui si applica imposta del 2,5% ✓ SPESE LEGALI 1% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ XXXXXXX XXXXXXXX 2,70% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ FURTO BAGAGALIO 10% del premio a cui si applica imposta del 22,25% ✓ INFORTUNI 0,2% del premio a cui si applica imposta del 2,5% ✓ RESPONSABILITA’ CIVILE 0,1% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 40% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ RITARDO AEREO 1% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ ASSISTENZA 50% del premio a cui si applica imposta del 10% ✓ SPESE MEDICHE 30% del premio a cui si applica imposta del 2,5% ✓ FURTO BAGAGALIO 10% del premio a cui si applica imposta del 22,25% ✓ PERDITE PECUNIARIE 10% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ SPESE MEDICHE 10% del premio a cui si applica imposta del 2,5% ✓ FURTO BAGAGLIO 30% del premio a cui si applica imposta del 22,25% ✓ PERDITE PECUNIARIE 90% del premio a cui si applica imposta del 21,25% ✓ ASSISTENZA 55% del premio a cui...
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Detraibilità fiscale dei premi I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura annua massima di 100,70 Euro, che corrisponde all’importo di 530,00 Euro moltiplicato per l’aliquota del 19%. Per usufruire della detrazione, l’Aderente/Assicurato deve avere stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fiscalmente a carico.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Al premio è applicata un’aliquota d’imposta che varia sulla base dell’attribuzione della garanzia allo specifico Ramo ministeriale.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Si specifica che, prevedendo il pagamento di un premio unico anticipato, il presente Contratto consente la detrazione fiscale del premio solo per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Per una corretta e univoca designazione del Beneficiario, si consiglia all’Assicurato di indicare – nel Modulo di Adesione oppure nel momento in cui decidesse di modificare la designazione - il codice fiscale, il nome e il cognome, anche al fine di velocizzare l’eventuale iter liquidativo di sinistro. liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Detraibilità fiscale dei premi Trattandosi di polizze con esclusiva componente di risparmio, i premi corrisposti per il presente contratto non consentono di beneficiare della detrazione d’imposta.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. In caso di opzione della copertura supplementare aggiuntiva, la quota parte di Premio riferibile alla copertura del rischio di morte beneficia della detrazione fiscale dall’imposta lorda. Alla data di predisposizione del presente documento la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei Premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell’anno solare nella misura e per gli importi massimi definiti dal citato articolo di legge. Nel computo degli importi massimi detraibili si deve tener conto anche dei Premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Qualora il contratto sia finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima Legge, lo status di “disabilità grave” del/i beneficiario/i dovrà essere comunicato alla Compagnia mediante l’invio della copia della apposita certificazione.