Trattamento fiscale applicabile al contratto Clausole campione

Trattamento fiscale applicabile al contratto. Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al frontespizio di polizza.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Al contratto sono applicabili le seguenti aliquote di imposta e percentuali di premio:  ASSISTENZA IN VIAGGIO 64,5% del premio a cui si applica imposta del 10%  INFORTUNI E MALATTIA 25% del premio a cui si applica imposta del 2,5%  BAGAGLIO 10,5% del premio a cui si applica imposta del 22,25%
Trattamento fiscale applicabile al contratto. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di Euro. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
Trattamento fiscale applicabile al contratto. In caso di vita dell’Assicurato: a) le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986; La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: b) la componente finanziaria del contratto, sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a);
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Si specifica che, prevedendo il pagamento di un premio unico anticipato, il presente Contratto consente la detrazione fiscale del premio solo per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Per una corretta e univoca designazione del Beneficiario, si consiglia all’Assicurato di indicare – nel Modulo di Adesione oppure nel momento in cui decidesse di modificare la designazione - il codice fiscale, il nome e il cognome, anche al fine di velocizzare l’eventuale iter liquidativo di sinistro. liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. In caso di opzione della copertura supplementare aggiuntiva, la quota parte di Premio riferibile alla copertura del rischio di morte beneficia della detrazione fiscale dall’imposta lorda. Alla data di predisposizione del presente documento la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei Premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell’anno solare nella misura e per gli importi massimi definiti dal citato articolo di legge. Nel computo degli importi massimi detraibili si deve tener conto anche dei Premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Qualora il contratto sia finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima Legge, lo status di “disabilità grave” del/i beneficiario/i dovrà essere comunicato alla Compagnia mediante l’invio della copia della apposita certificazione.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Detraibilità fiscale dei premi Trattandosi di polizze con esclusiva componente di risparmio, i premi corrisposti per il presente contratto non consentono di beneficiare della detrazione d’imposta.
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto. Le somme pagate da Generali Italia: - in caso di vita dell’assicurato: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Generali Italia e il premio versato dal contraente. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d’impresa, nonché: o a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale o se gli interessati dichiarano a Generali Italia che il contratto è concluso nell’ambito dell’attività commerciale - a persona fisica in caso di decesso dell’assicurato: sono esenti dalle imposte di successione
Trattamento fiscale applicabile al contratto. Al premio è applicata un’aliquota d’imposta che varia sulla base dell’attribuzione della garanzia allo specifico Ramo ministeriale.