Tredicesima e quattordicesima mensilità Clausole campione

Tredicesima e quattordicesima mensilità. 1. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due men- silità (tredicesima e quattordicesima), di importo pari alla retribuzione spettante come discipli- nata dal comma 1 dell’art. 35 (“struttura retributiva”), per i mesi di seguito specificati: • la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia; • la quattordicesima unitamente alle competenze del mese di giugno.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. 1. L’azienda corrisponderà per ogni anno solare nei mesi di giugno e dicembre una quattordicesima e una tredicesima mensilità; il loro importo sarà pari alla retribuzione del mese precedente a quello in cui vengono corrisposte.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. 15. In raccordo con quanto previsto dall’art.37 del presente ccnl, nella retribuzione utile agli effetti della 13a e della 14a mensilità per i lavoratori turnisti saranno computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell’attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto, le seguenti voci: • l’indennità normalmente corrisposta in relazione al tipo di turno svolto nel mese di dicem- bre per la 13a mensilità e nel mese di giugno per la 14a mensilità; • l’indennità per le ore notturne (con maggiorazione pari al 35% sulla retribuzione oraria) calcolata per la 13a sulla media delle ore prestate nel trimestre settembre-novembre e per la 14a sulla media delle ore prestate nel trimestre marzo-maggio.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. Gli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e agosto5. La 13a mensilità deve essere corrisposta all’impiegato entro il 15 di- cembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità ag- giuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’ipotesi di inizio o di cessazio- ne del rapporto nel corso dell’anno. In quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette men- silità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. Il dipendente ha diritto ad una tredicesima mensilità pari alla retri- buzione mensile percepita nel mese di Dicembre e ad una quattordicesi- ma mensilità pari alla retribuzione mensile percepita nel mese di Giugno, costituite dagli elementi di cui al primo comma dell’articolo 16. La tredicesima dovrà essere corrisposta entro il 16 Dicembre e la quattordicesima entro il 30 Giugno di ciascun anno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tre- dicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese superiori a 15 gior- ni si calcoleranno come mese intero; quelle uguali o inferiori a 15 giorni non saranno conteggiate. Nel caso di variazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, il dipendente avrà diritto ad una tredicesima e ad una quattordicesima mensilità calcolate in relazione ai mesi di lavoro pre- stati a tempo pieno e a tempo parziale nell’anno solare di riferimento.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita a dicembre e agosto. Salvo diversa pattuizione collettiva preesistente, la 13a mensilità deve essere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto: dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in 12simi nell'ipo tesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei 12simi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La corresponsione dei 12simi di tali mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero. Per i lavoratori operai con rapporto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 63 (3° elemento).
Tredicesima e quattordicesima mensilità. TITOLO XIX
Tredicesima e quattordicesima mensilità. Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel xxxxx xxxx'xxxx, x'xxxxxxx xxxxx 00x e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base della effettiva prestazione. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, spettante all'atto della corresponsione.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due mensilità (13a e 14a) di importo pari alla retribuzione spettante per i mesi di seguito specificati: - la 13a in occasione della ricorrenza natalizia e comunque non oltre il 20 dicembre; - la 14a unitamente alle competenze del mese di giugno. Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi "maturano" da gennaio a dicembre di ciascun anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Nella retribuzione utile agli effetti della 13a e della 14a mensilità saranno computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto, le seguenti voci: - l'assegno ad personam spettante agli uscieri e fattorini nonché ai lavoratori di cui al punto 9 dell'art. 8 del presente contratto; - l'assegno ad personam spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali; - l'indennità per custodi e guardiani notturni; - l'indennità pari alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria per le ore di lavoro notturno prestato da quei lavoratori non turnisti che svolgono il loro normale lavoro in talune ore di notte; - per i lavoratori turnisti: l'indennità normalmente corrisposta in relazione al tipo di turno svolto nel mese di dicembre per la 13a mensilità e nel mese di giugno per la 14a mensilità nonché l'indennità per le ore notturne (maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria) calcolata per la 13a sulla media delle ore prestate nel trimestre settembre-novembre e per la 14a sulla media delle ore prestate nel trimestre marzo-maggio.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. 1. L’Azienda, entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.