Tutela amministrativa e giurisdizionale Clausole campione

Tutela amministrativa e giurisdizionale. Se un Interessato ritiene che un’Autorità competente non abbia rispettato le garanzie previste nella Parte 2 del presente Allegato o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un’Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Tutela amministrativa e giurisdizionale. Il soggetto o l’organizzazione che ha interesse e che ritiene di aver subito una pratica commerciale scorretta può fare istanza all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato perché ne inibisca la continuazione e ne elimini gli effetti. L’Autorità potrà procedere anche d’ufficio, qualora ne ravvisi i presupposti. Ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo, detta Autorità si avvale infatti di poteri investigativi ed esecutivi anche per operazioni transfrontaliere nonché, se necessario, della collaborazione della Guardia di Finanza per l’accertamento dell’IVA e dell’imposta sui redditi. Essa ha altresì poteri di richiedere informazioni al professionista responsabile. L’Autorità può inoltre disporre con provvedimento motivato, la sospensione delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista particolare urgenza. In caso di inottemperanza senza giustificato motivo, la legge prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’art. 21 commi 3 e 4 del Codice del Consumo, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. NOTA BENE Xxxx disposizioni non pregiud...
Tutela amministrativa e giurisdizionale. 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice. 2. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
Tutela amministrativa e giurisdizionale. 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt.37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4- 6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.
Tutela amministrativa e giurisdizionale. Art. 51-septies Sanzioni amministrative (1) 1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene: a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro; b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro; c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l'organizzatore o il venditore che omette di fornire l'informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall'articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività. 6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguent...
Tutela amministrativa e giurisdizionale. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.
Tutela amministrativa e giurisdizionale. (1) 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice. 2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonché dell’articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti (2). 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l’articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Xxxxxx. 4. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo. 5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice (3). (1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 21/2014. (2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 6, del D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130. A norma dell’articolo 2, comma 1, del X.X.xx. 130/2015, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016. (3) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 7, del D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130. A norma dell’articolo 2, comma 1, del X.X.xx. 130/2015, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.