Istituzioni Scolastiche Clausole campione

Istituzioni Scolastiche. Alle Istituzioni statali e paritarie nello specifico compete: • inserire la descrizione delle attività previste per l’integrazione degli al- lievi con disabilità all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (POF) delle singole scuole; • assegnare personale di sostegno alle classi/sezioni e/o altre risorse idonee per le attività educative e didattiche mirate all’integrazione de- gli allievi con disabilità, valorizzando le figure disponibili, dei diversi profili professionali; • garantire efficaci modalità di relazione all’interno della scuola e tra scuole di grado diverso, per offrire una positiva accoglienza nelle di- verse fasi del percorso scolastico, con particolare attenzione al passag- gio da un grado scolastico all’altro ed anche nei percorsi di formazione professionale e universitari; • facilitare il passaggio degli allievi da una scuola all’altra o da un gra- do scolastico ad un altro, ivi compresi i CFP, attraverso un completo trasferimento di informazioni e all’attivazione di procedure condivise per l’accoglienza; • costituire all’interno dell’Istituto i gruppi di lavoro secondo quanto previsto dagli art. 12 e 15 della L.104/92 con il compito di elaborare proposte dirette a monitorare, valutare e migliorare l’offerta formativa per l’integrazione (GLHI - di Istituto) e definire il Piano Educativo Individualizzato per l’allievo (GLHO - operativo per l’alunno); • favorire la comunicazione tra scuola, famiglia, servizi Ulss, soggetto affidatario del servizio provinciale di assistenza agli allievi con disa- bilità sensoriali, garantendo la partecipazione all’ elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, la continuità nella collaborazione come garanzia del successo formativo dell’allievo nella prospettiva di un progetto di vita coerente con le potenzialità individuali; • organizzare attività di sostegno e recupero come previsto dagli art. 2 e 7 della L.517/77, valorizzando al massimo tutte le risorse disponibili e attivabili; • definire e realizzare il Piano Educativo Individualizzato, documento nel quale vengono descritti i percorsi integrati, negli aspetti didattici, relazionali e sociali, in coerenza con gli interventi extrascolastici di carattere educativo, riabilitativo e sociale avviati per favorire l’inclu- sione; organizzare durante l’anno incontri collegiali per la verifica e per la valutazione del Piano; • coordinare gli interventi per garantire la cura educativa agli allievi con disabilità all’interno della struttura scolastica, cura f...
Istituzioni Scolastiche. 1. prendono atto della Diagnosi Funzionale contenente la diagnosi clinica e le indicazioni degli specialisti nelle diverse aree funzionali; 2. concordano con l’Azienda Sanitaria Locale le modalità per il passaggio delle informazioni necessarie sia per la definizione del fabbisogno di posti di sostegno sia per l’accoglienza scolastica degli alunni certificati per la prima volta nella provincia di Modena o trasferiti da altra provincia; 3. organizzano tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l’alunno anche in ambiti extra scolastici, oltre che per stabilire un primo patto di collaborazione.
Istituzioni Scolastiche. Compete alle singole istituzioni scolastiche assegnare annualmente i docenti di sostegno ai singoli alunni, privilegiando il criterio della continuità, quando, sotto il profilo educativo, sia la scelta più opportuna. La richiesta delle ore di sostegno, da parte del Dirigente Scolastico, sarà formulata sulla base di un’attenta analisi, per ciascun alunno, della certificazione, della Diagnosi Funzionale, del PDF e degli obiettivi a medio e breve termine prefissati dal GISO (consiglio di classe, integrato con gli operatori dell'équipe dell'unità multidisciplinare in collaborazione con la famiglia). Nel passaggio tra ordini scolastici saranno attivati gli opportuni raccordi di continuità tra le istituzioni scolastiche, al fine di garantire una adeguata progettazione degli interventi didattici-educativo. La richiesta di posti in deroga è formulata secondo le norme vigenti qualora l'organico di fatto non risulti adeguato a garantire una reale inclusione dell'alunno.
Istituzioni Scolastiche. Ciascuno di essi possiede sistemi di elaborazione, funzioni automatiche e organizzazione dimensionati in base alle specifiche esigenze del livello ed è collegato in rete con tutti gli altri. NEL SISTEMA ASSUMONO UN RUOLO CENTRALE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. CIO’ ESPRESSO DAL FATTO CHE COSTITUISCONO  punto di origine della domanda di servizio nei confronti dell’amministrazione (attività di acquisizione);  punto terminale di erogazione del servizio ai diversi utenti: alunni, genitori, operatori scolastici (“attività di erogazione”). L’architettura del nuovo Sistema Informativo Decentrato si sviluppa su tre livelli di utenza:  Uffici Centrali  Uffici Scolastici Regionali  Scuole. Ogni livello possiede sistemi di elaborazione, funzioni automatiche e organizzazione, dimensionati in base alle specifiche esigenze del livello. Ciascun livello può:  utilizzare le funzionalità in "locale", se disconnesso dalla rete;  operare, connesso in rete, per scambiare con gli altri livelli i dati elaborati localmente. Il sistema centrale svolge funzioni di monitoraggio e gestione della rete informativa. Il piano operativo prevede l’estensione graduale del decentramento, fino a coprire tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, sedi di presidenza e circoli didattici. Forniamo un quadro riassuntivo delle funzionalità offerte dal S.I.D. prima di entrare nel merito delle attività caratteristiche delle Istituzioni Scolastiche. "Ci soffermeremo, in particolare, sulle Istituzioni Scolastiche che, va sottolineato, assumono un ruolo centrale nel contesto del nuovo Sistema informativo". La centralità del ruolo delle Istituzioni Scolastiche è espressa dal fatto che esse costituiscono:  punto di origine della domanda di servizio nei confronti dell’amministrazione (attività di acquisizione);  punto terminale di erogazione del servizio ai diversi utenti: alunni, genitori, operatori scolastici (attività di "erogazione").  L’entità scuola è considerata come "unità organizzativa autonoma", in quanto punto di snodo tra le attività di:  programmazione e controllo proprie del Capo d’Istituto e degli Organi Collegiali.  erogazione ed amministrazione del servizio scolastico. A tal fine il Sistema Informativo garantisce anche la disponibilità di efficaci strumenti di ausilio per le attività svolte all’interno delle Istituzioni Scolastiche: gestione degli alunni, predisposizione di strumenti e sussidi didattici, gestione del personale, gestione finanziaria e patri...
Istituzioni Scolastiche. 1. Il sevizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche resta disciplinato dall’art. 33- bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31, in base al quale il M.I.U.R. provvede a corrispondere ai Comuni un importo forfettario in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica. 2. La somma attribuita ai sensi del comma precedente è incassata dal Comune come proventi diversi ed è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.
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  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Clausole elastiche Possono essere concordate clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole relative alla variazione in aumento della du- rata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il con- senso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizza- zioni sindacali stipulanti il CCNL. La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al la- voratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare sugli ele- menti utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e fe- stivo. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di cui al paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale” e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano: – altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario; – necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; – altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza so- ciale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente ricono- sciute in sede aziendale tra Direzione e RSU ovvero tra azienda e lavoratore interessato.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6