Common use of VARIANTI Clause in Contracts

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiFermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza una nuova procedura la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di affidamentopenali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’artlimiti e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In tutti i casi particolare, nel caso in cui - in corso di variazioni al esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, a seguito di l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteche l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso entro 15 giorni dal momento in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quintogli è sottoposto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto accettazione o di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASesplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, salvo termine oltre il diritto dell'Appaltatore quale decadrà da ogni possibilità di avanzare specifiche riservecontestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di eccedenza modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del limite del sesto quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto modifica sarà comunicata all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua voltache, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intende intenderà accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, dell’appalto e a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti condizioni. Se l’Appaltatore, entro il limite del quinto. Qualora l’appaltatoretermine fissato, non dia alcuna risposta darà riscontro alla comunicazione di ANAS si intende dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante alle agli stessi prezzi, patti e condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate del contratto originario e con le condizioni avanzate dall’Appaltatoreindicate nell’atto trasmesso. L'esecuzione Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni - dei termini consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di ultimazioneformulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. La richiesta deve essere inoltrataNon sono, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In in ogni caso, l’affidamento considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di lavori ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi non potrà dare luogoda parte dell’Appaltatore, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento adeguamenti o modifiche di compensi speciali per insufficienza dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederàproblematiche minori disposti, in caso corso di variazioni esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del progetto originario disposte ai sensi dell’artProcedimento. 106Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni si applica l’art. 106 del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattualeD. Lgs. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:n. 50/16.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiL’Appaltatore non può, senza una nuova procedura per nessun motivo, introdurre di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di propria iniziativa variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, fermo restando che nessuna indennità senza la preventiva autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori. Delle variazioni e/o maggiore onere spetterà all’Appaltatoreaddizioni introdotte senza la suddetta autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, che è ciò anche nei casi in ogni caso tenuto cui la Direzione Lavori stesso non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), cura e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASspese dell’Appaltatore stesso, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazioneCommittente. La richiesta Committente si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell’esecuzione del presente contratto quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve essere inoltratatrovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; l’Appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso. In riferimento alle predette varianti, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine il Responsabile della fase di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivicui al D. Lgs. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS 9 aprile 2008, n. 81 e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali sicurezza e materiali o per le la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:oneri.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiData la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento della soddisfazione dell’utente, senza una nuova procedura la gestione del servizio in oggetto , deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni degli utenti nonchè alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio medesimo . Pertanto il Comune, ha il diritto di affidamentoordinare variazioni al progetto di gestione, nei casi previsti dall’artvariazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs.. 50/2016d.lgs. 50/2016 . In tutti particolare il Comune si riserva la facoltà di disporre un aumento della quantità delle prestazioni relative al servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale (SAD) in relazione al conseguimento di finanziamenti e/o contributi a destinazione vincolata erogati da parte di Enti e/o Fondazioni private. Il Comune di Ancona può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire . L’appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi xxxxx xxxxxx e condizioni del contratto originario fatta salva l’eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i casi quali si procederà all’applicazione della percentuale di variazioni al Contratto, a seguito ribasso offerta in sede di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltantegara. Nel caso in cui l’importo la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle variazioni rientri nel limite del quintocondizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, si applicano gli stessi pattiove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è comportano la rimessa in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatorepristino, a sua voltacarico dell'appaltatore, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite Direttore dell’esecuzione del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:contratto.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiLa ditta esecutrice, senza si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere di cui al pre- sente appalto, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi : Ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiu- dicatario procede alla risoluzione del contratto, ed indice una nuova procedura gara alla quale è in- vitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto da luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell’importo di affidamentocontratto. Non sono considerate varianti, nei casi previsti dall’artgli interventi disposri dal Direttore dei Lavori per risolve- re aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e al 5 per cen- to per tutti gli altri lavori delle categorie dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo di contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. 106 Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione appaltante, le va- rianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera o alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiet- tive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del D.Lgs.. 50/2016contratto. In L’importo in aumento relativo a tali varianti, non può superare il 5 per cento dell’importo di contratto originario, e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’opera. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni assunte in appalto, in conformità del programma dei lavori stabilito dall’Amministrazione Aggiudicatrice. Ove in relazione al tipo di organizzazione dell’impresa o per valutazioni di suo interesse o per opportunità operativa voglia proporre un nuovo programma dei lavori, è tenuto ad informarne al riguardo il Direttore dei lavori, ed a presentare al più presto a quest’ultimo, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un nuovo programma dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e di ultimazione dei lavo- ri, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono es- sere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D. X.xx 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione collegato, il D. X.xx 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza, in relazio- ne alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune sede dei lavori nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla re- visione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i casi mezzi d'opera e delle attrezzature di variazioni al Contrattocantiere. Sono a carico dell'Appaltatore, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, conside- rati dall’appaltatore nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a seguito compensi particolari o indennizzi di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originariqualsiasi natura, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/diversa pattuizione nel con- tratto : • il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Di- rettore dei lavori; • l’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o concedere maggiori tempi contrattualiinterrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia; • la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi in- teressati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, pas- serelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni; • l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che nessuna indennità di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'in- columità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare peri- coli per l’interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona; • la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimen- to delle attività in corso o maggiore onere spetterà all’Appaltatorel'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre im- prese; • la fornitura alla Direzione dei lavori e per l’accertamento della regolare esecuzione, di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione; • la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componen- ti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori; • l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni secondo le indicazioni del piano di sicurezza; • la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di tabelle con indi- cazione dei lavori che verranno eseguiti, dei progettisti, dell’ufficio di direzione lavori, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali, delle eventuali im- pre • se subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approva- zione preventiva della Direzione dei lavori; • la fornitura di documentazione fotografica ove richiesta. L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo pertanto è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto corrisponderla la eventuale fornitura di sottomissionemano d’opera, inserendo nello stesso il proprio motivato dissensononchè materiali e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifi- che della mano d’opera e provviste, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limitiliquidare:

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiFermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza una nuova procedura la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di affidamentopenali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’artlimiti e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In tutti i casi particolare, nel caso in cui - in corso di variazioni al esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, a seguito di l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteche l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso entro 15 giorni dal momento in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quintogli è sottoposto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto accettazione o di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASesplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, salvo termine oltre il diritto dell'Appaltatore quale decadrà da ogni possibilità di avanzare specifiche riservecontestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di eccedenza modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del limite del sesto quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto modifica sarà comunicata all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua voltache, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intende intenderà accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, dell’appalto e a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti condizioni. Se l’Appaltatore, entro il limite del quinto. Qualora l’appaltatoretermine fissato, non dia alcuna risposta darà riscontro alla comunicazione di ANAS si intende dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante alle agli stessi prezzi, patti e condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate del contratto originario e con le condizioni avanzate dall’Appaltatoreindicate nell’atto trasmesso. L'esecuzione Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore prezzi contrattuali, conformemente al DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal DM 48/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni - dei termini consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di ultimazioneformulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. La richiesta deve essere inoltrataNon sono, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In in ogni caso, l’affidamento considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di lavori ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi non potrà dare luogoda parte dell’Appaltatore, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento adeguamenti o modifiche di compensi speciali per insufficienza dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederàproblematiche minori disposti, in caso corso di variazioni esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del progetto originario disposte ai sensi dell’artProcedimento. 106Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni si applica l’art. 106 del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattualeD. Lgs. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:n. 50/16.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiL'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza una nuova procedura che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di affidamentocompensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, nei casi non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal Capitolato Speciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio, senza la preventiva autorizzazione della D.L.. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante. L’Amministrazione avrà pure piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere alcune opere ed aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno e ciò senza che l’Impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati, alle condizioni contrattuali. Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre quelli previsti dall’artnel presente Contratto, quali che possano esserne la specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l’adozione delle varianti stesse. L’Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione, valutati con i prezzi di elenco diminuiti del ribasso contrattuale. Tale facoltà dell’Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture, ai magisteri ed a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori. In ogni modo, la presenza delle varie voci unitarie nell’elenco dei prezzi non impegna l’Amministrazione alle loro esecuzione in quanto l’Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, e ciò a suo insindacabile giudizio. Le varianti in corso d’opera saranno rette dall'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tutti i casi Ai sensi e per gli effetti dal Decreto legislativo 18 aprile 20106, n. 50, non sono considerati varianti ai sensi del primo comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatoredettaglio, che è siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione aumento o in segno di accettazionediminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo «L'importo in aumento relativo a tali varianti già intervenute nonché degli importi relativi non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. » La Stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al progetto appaltato nell’ambito del 20% delle opere appaltate con facoltà di rinunciare a maggiori compensi parte delle stesse surrogandole - a compensazione - in variante con opere di pari importo. L’ordine di eseguire le variazioni è dato per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede iscritto del Direttore dei Lavori e comporta per l’Appaltatore l’obbligo di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di sospendere immediatamente lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica provviste che fossero resi inutili dall’esecuzione della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino dipendono da fatto o colpa dell’Impresa, alla stessa sarà dovuto, in base ai prezzi di Capitolato depurati del ribasso d’asta, il pagamento delle opere già eseguite e della loro totale o parziale demolizione. Se la natura complessiva variazione dipende invece da colpa dell’Impresa, a questa spetterà solo il pagamento ai prezzi di Capitolato, depurati dal ribasso d’asta, delle opere utilizzabili rimanendo a suo carico ogni opera di demolizione delle opere non utilizzabili. Qualora la variazione sia disposta dall’Amministrazione appaltate, questa rileverà ai prezzi previsti negli atti progettuali o in base ad indagini di mercato, riferiti all'epoca dell'approvazione del Contratto progetto approvato, più convenienti per l'Amministrazione stessa, depurati dal ribasso d’asta, i materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d’opera e che il valore nel cantiere anteriormente all’ordine di variazione, qualora per effetto delle stesse disposte variazioni non vi sia al modo, durante i lavori, di sotto di entrambi i seguenti limiti:impegnarli in altre opere comprese nell’appalto.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiLa ditta esecutrice, senza si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere di cui al pre- sente appalto, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi : Ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiu- dicatario procede alla risoluzione del contratto, ed indice una nuova procedura gara alla quale è in- vitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto da luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell’importo di affidamentocontratto. Non sono considerate varianti, nei casi previsti dall’artgli interventi disposri dal Direttore dei Lavori per risolve- re aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e al 5 per cen- to per tutti gli altri lavori delle categorie dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo di contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. 106 Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione appaltante, le va- rianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera o alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiet- tive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del D.Lgs.. 50/2016contratto. In L’importo in aumento relativo a tali varianti, non può superare il 5 per cento dell’importo di contratto originario, e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’opera. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni assunte in appalto, in conformità del programma dei lavori stabilito dall’Amministrazione Aggiudicatrice. Ove in relazione al tipo di organizzazione dell’impresa o per valutazioni di suo interesse o per opportunità operativa voglia proporre un nuovo programma dei lavori, è tenuto ad informarne al riguardo il Direttore dei lavori, ed a presentare al più presto a quest’ultimo, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un nuovo programma dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e di ultimazione dei lavo- ri, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono es- sere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D. X.xx 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione collegato, il D. X.xx 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza, in relazio- ne alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune sede dei lavori nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla re- visione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i casi mezzi d'opera e delle attrezzature di variazioni al Contrattocantiere. Sono a carico dell'Appaltatore, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, conside- rati dall’appaltatore nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a seguito compensi particolari o indennizzi di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originariqualsiasi natura, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/diversa pattuizione nel con- tratto : • il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Di- rettore dei lavori; • l’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o concedere maggiori tempi contrattualiinterrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia; • la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi in- teressati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passe • l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che nessuna indennità di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'inco- lumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intral- ci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona; • la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o maggiore onere spetterà all’Appaltatorel'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre impre- se; • la fornitura alla Direzione dei lavori e per l’accertamento della regolare esecuzione, di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione; • la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componen- ti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle e- ventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori; • l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni secondo le indicazioni del piano di sicurezza; • la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di tabelle con indi- cazione dei lavori che verranno eseguiti, dei progettisti, dell’ufficio di direzione lavori, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali, delle eventuali im- prese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'appro- vazione preventiva della Direzione dei lavori; • la fornitura di documentazione fotografica ove richiesta. L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo pertanto è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto corrisponderla la eventuale fornitura di sottomissionemano d’opera, inserendo nello stesso il proprio motivato dissensononchè materiali e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifi- che della mano d’opera e provviste, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limitiliquidare:

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiL’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 311 del D.P.R. 207/2010. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest’ultimo. In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una nuova procedura di affidamentodiminuzione proporzionale a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati servizi in aumento, nei casi previsti dall’art. 106 limiti del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni quinto d’obbligo, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata in base alle ore effettivamente svolte e al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma compenso orario risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore dall’importo annuo indicato in sede di accordo bonario ovvero offerta diviso per 24.500. Ai sensi dell’art. 311, comma 6, del D.P.R. 207/2010, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore senza l’autorizzazione scritta del direttore dell’esecuzione preventivamente approvata dal Comune. Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli interventi in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), aumento o in caso diminuzione disposti dal direttore dell’esecuzione per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al 5% e trovino copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. L’Ente, qualora ne ricorrano i presupposti di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte fatto e di diritto, potrà inoltre richiedere all’aggiudicatario servizi complementari, ai sensi dell’art. 10657, co. 1comma 5, lettera clett. a), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiData la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, senza una nuova procedura Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha il diritto di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di ordinare variazioni al Contrattoprogetto di gestione, a seguito variazioni alle modalità di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempiorganizzazione del servizio, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del progetto originario disposte contratto ai sensi dell’art. 106, co. 1comma 12, lettera c)del d.lgs. 50/2016. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’artimprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore art. 106, alla redazione comma 12, del d.lgs. 50/2016). Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di una perizia tecnica sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riservesituazione originaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di eccedenza del limite del quintoFalconara Marittima, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattualiEnte Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, inclusi eventuali nuovi prezzirichieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale nei limiti e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, stabilite dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva costituita in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite relazione all’esecuzione del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta contratto deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:adeguatamente integrata.

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VARIANTI. I Contratti Data la peculiarità del servizio, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.P.R. 50/2016. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in accordo con i Servizi Specialistici che hanno eventualmente in carico la persona con disabilità, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale e/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere modificatialtresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 verificatisi nel corso della esecuzione del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltantecontratto. Nel caso in cui l’importo la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, nel rispetto delle variazioni rientri nel limite del quintocondizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, si applicano gli stessi pattiove il RUP lo giudichi opportuno, prezzi e condizioni contrattuali originaricomportano la rimessa in pristino, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattualia carico dell'appaltatore, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riservesituazione originaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di eccedenza del limite del quintoFalconara Marittima, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattualiEnte Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, inclusi eventuali nuovi prezzirichieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale nei limiti e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANASstabilite dall’art. 106 c. 12 del D.P.R. 50/2016, oppure, la garanzia definitiva costituita in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite relazione all’esecuzione del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta contratto deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:adeguatamente integrata.

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Samples: trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiData la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, senza una nuova procedura Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ha il diritto di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di ordinare variazioni al Contrattoprogetto di gestione, a seguito variazioni alle modalità di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempiorganizzazione del servizio, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del progetto originario disposte contratto ai sensi dell’art. 106, co. 1comma 12, lettera c)del d.lgs. 50/2016. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’artimprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore art. 106, alla redazione comma 12, del d.lgs. 50/2016). Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0002663-26/05/2022-D472-DF-0031-0007-C 0057 disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di una perizia tecnica sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riservesituazione originaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di eccedenza del limite del quintoFalconara Marittima, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattualiEnte Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, inclusi eventuali nuovi prezzirichieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale nei limiti e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, stabilite dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva costituita in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite relazione all’esecuzione del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta contratto deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:adeguatamente integrata.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiData la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, senza una nuova procedura Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ha il diritto di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di ordinare variazioni al Contrattoprogetto di gestione, a seguito variazioni alle modalità di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempiorganizzazione del servizio, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del progetto originario disposte contratto ai sensi dell’art. 106, co. 1comma 12, lettera c)del d.lgs. 50/2016. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’artimprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore art. 106, alla redazione comma 12, del d.lgs. 50/2016). Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di una perizia tecnica sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riservesituazione originaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di eccedenza del limite del quintoFalconara Marittima, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattualiEnte Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, inclusi eventuali nuovi prezzirichieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale nei limiti e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, stabilite dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva costituita in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite relazione all’esecuzione del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta contratto deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:adeguatamente integrata.

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VARIANTI. I Contratti possono Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere modificatiattuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà ma deve essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri appaltante, nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi rispetto e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari nei limiti di cui all’art. 106, co. 1 lett106 del D. Lgs. b), o in caso di variazioni in corso d’opera 50/2016 ss.mm.ii.. La violazione del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASsuddetto divieto, salvo il diritto dell'Appaltatore diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta che in nessun caso l’Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi. Il Comune, previa adozione di avanzare specifiche riserve. Nel caso appositi atti amministrativi ed eventuale stipula di eccedenza del limite del quintoatti integrativi al contratto principale, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva ha altresì la facoltà di iscrivere specifica riservamodificare, riorganizzare, ridurre, estendere o ampliare i servizi in appalto per adeguarli alle esigenze organizzative e alle mutate esigenze o nuovi disposizioni legislative, in conformità all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente “Codice”). In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o tal caso per le variazioni che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto si applicherà l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In particolare il Comune potrà richiedere l’incremento delle forniture di attrezzature della tipologia prevista a base gara al paragrafo 4 della “Analisi economica e quantificazione della spesa” contenuta nel Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT), applicando all’elenco prezzi ivi contenuto, il ribasso offerto dalla aggiudicataria. L’I.A. assume l’obbligo di svolgere anche eventuali interferenzeservizi supplementari straordinari o opzionali che il Comune potrà anche richiedere alla I.A. Al riguardo, ovvero a indennità o rimborsiqualora, nel corso dell’appalto, venisse realizzato e reso agibile il secondo CCR nel territorio comunale, l’I.A. assume l’obbligo della relativa gestione e dell’allestimento con idonei contenitori e con quanto altro occorra alla sua corretta gestione. ANAS provvederàNel ricalcolo dei corrispettivi, in caso di variazioni ed adeguamento dei servizi, il Comune disporrà una apposita istruttoria tecnico-economica, sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all’art. 14 del progetto originario disposte ai sensi dell’artcapitolato speciale di appalto e/o dell’elenco prezzi di cui al paragrafo 6 della Relazione tecnico-economica e/o dei prezzari provinciali/regionali/nazionali, cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria. 106Prima della esecuzione dei servizi supplementari richiesti l’I.A. dovrà dimostrare il soddisfacimento dei relativi requisiti di esecuzione obbligatori (es. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classi necessarie) e delle ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie. Nel caso di “proroga tecnica” di cui all’art. 7 del capitolato speciale di appalto, co. 2l’eventuale proroga del servizio avverrà agli stessi prezzi, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivopatti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e fermo restando che il valore corrispettivo sarà rimodulato, tenendo conto della eventuale stagionalità di alcuni servizi, sulla base delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:attività previste.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiL’Appaltatore non può, senza una nuova procedura per nessun motivo, introdurre di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di propria iniziativa variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, fermo restando che nessuna indennità eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. Delle variazioni e/o maggiore onere spetterà all’Appaltatoreaddizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto del Direttore dei Lavori, che è ciò anche nei casi in ogni caso tenuto cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), cura e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASspese dell’Appaltatore stesso, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazioneCommittente. La richiesta deve essere inoltrataCommittente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. L’appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso, eccetto il pagamento a pena di decadenzaconguaglio delle opere eseguite in più o in meno. In riferimento alle predette varianti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivicui al D. Lgs. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS 9 aprile 2008, n. 81 e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali sicurezza e materiali o per le la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:oneri.

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Samples: Richiesta Di Offerta

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiFermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza una nuova procedura la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di affidamentopenali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’artlimiti e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In tutti i casi particolare, nel caso in cui - in corso di variazioni al esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, a seguito di l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteche l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso entro 15 giorni dal momento in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quintogli è sottoposto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto accettazione o di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASesplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, salvo termine oltre il diritto dell'Appaltatore quale decadrà da ogni possibilità di avanzare specifiche riservecontestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di eccedenza modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del limite del sesto quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto modifica sarà comunicata all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua voltache, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intende intenderà accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, dell’appalto e a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti condizioni. Se l’Appaltatore, entro il limite del quinto. Qualora l’appaltatoretermine fissato, non dia alcuna risposta darà riscontro alla comunicazione di ANAS si intende dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante alle agli stessi prezzi, patti e condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate del contratto originario e con le condizioni avanzate dall’Appaltatoreindicate nell’atto trasmesso. L'esecuzione Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore prezzi contrattuali, conformemente al DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal DM 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni - dei termini consimili comprese nel contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di ultimazioneformulazione dell’offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. La richiesta deve essere inoltrataNon sono, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In in ogni caso, l’affidamento considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di lavori ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi non potrà dare luogoda parte dell’Appaltatore, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento adeguamenti o modifiche di compensi speciali per insufficienza dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederàproblematiche minori disposti, in caso corso di variazioni esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del progetto originario disposte ai sensi dell’artProcedimento. 106Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni si applica l’art. 106 del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattualeD. Lgs. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:n. 50/16.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento5.1 VARIAZIONEDELLEOPEREPROGETTATE. L'Ente Appaltante si riserva, nei casi previsti limiti di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la insindacabilefacoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, acquisito il parere favorevole del progettista, quelle varianti necessarie che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretesedimaggiori compensioindennizzidiqualsiasinaturae specie,nonstabilitidagliatticontra tualidel'appalto. In tutti i casi di variazioni al ContrattoAtteso che, a seguito norma del precedente art. 2, tutti gli oneri relativi ad elementi necessari alla funzionalità dell’opera andranno a carico dell’Appaltatore, si precisa che le varianti, le quali, a norma del presente articolo, danno diritto ad un compenso maggiore sono solo quelle intese ad un mero miglioramento dell’opera o ad una diversa destinazione funzionale, e pertanto daranno diritto ad un maggiore compenso soltanto le varianti e integrazioni di perizia lavori non necessarie alla funzionalità dell’opera stessa, tali, cioè, che l’operapossa sicuramenterealizzarsianchesenzalevariantiedintegrazionipredette. Resteranno a carico dell’Appaltatore tutte le varianti la cui esecuzione sia oggettivamente necessaria per la realizzazione dell’opera secondo le destinazioni funzionali di variante tecnica e comunque nei casi progetto. Tanto senza che per questo l’Appaltatore possa richiedere oneri ulteriori rispetto al mero riconoscimentodelcorrispettivo,pereventualimaggioriquantitàdi opere,calcolatocome indicatoai commiseguenti. L’Appaltatore prende atto che, in caso di modifica dei tempivarianti in diminuzione, prezzi e lavorazionisi procederà alla rideterminazione del prezzo “a corpo” e, con o senza aumento quindi, alla quantificazionedell’economiaavantaggiodell’Amministrazioneconlemodalitàdicuiaisuccessivicommi. È invece fatta salva la facoltà del Committente di introdurre varianti intese a conseguire economie di spesa; in tal caso, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto come nel caso di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate varianti migliorative e/o in diminuzione, il prezzo “a corpo” sarà rideterminato, depurato del ribasso d’asta, sulla scorta di appositocomputo indicante le pattuizioni contrattuali (opere variazioni in diminuzione e/o quelle in aumento, stimate in base all’Elenco Prezzi, facente parte del progetto, ridotto del ribasso d’asta ai sensi delpenultimocommadelprecedentearticolo3. Fermo restando che i disegni e tempi) le specifiche di progetto sono stati sviluppati sulla base di buoni manufatti esistenti sul mercato, l’Impresa non è vincolata a specifiche marche, maè tenuta al rispeto delle caratteristiche, dimensioni e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteprestazioni poste a base dello sviluppo progettuale. Pertanto potrà sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori manufatti di marche diverse purché ne dimostri l’equivalenza funzionale rispetto ai tipi posti a base del progetto, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltanteverifichi che le dimensioni non implichino variazioni dimensionalidialtrielementicostruttivi. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri i prezzi non siano previsti nel limite del quinto, suddetto elenco si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare farà ricorso a nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, formulati con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:modalità stabilite dalle disposizionidileggevigenti.

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VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti Fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs.. d.lgs. 50/2016. In tutti i casi , il Committente è in fa- coltà di variazioni ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire purché non comporti- no un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell’importo del Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni lavori compresi in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione AppaltanteContratto. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è É in ogni caso facoltà del Committente, nei predetti limiti, di- sporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Con- tratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale crono- programma e il prezzo. L’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di sottomissione in segno di accettazioneriserva ai sensi dell’articolo precedente. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per Nessuna va- riante al progetto dei lavori, con esclusione quindi delle somme dovute per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a titolo risarcitoriovariazioni, riconosciute all’appaltatore o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella si- tuazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di accordo bonario ovvero collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in sede contenziosabase ai prezzi contrattuali. ANAS provvederàNon costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, altresìche siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto e che, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva comportino un aumento dell’importo del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:stipulato.

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Samples: Disciplinare Di Gara

VARIANTI. I Contratti Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in accordo con il Centro di Salute Mentale, ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 311 c. 4 del D.P.R. 207/2010. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in accordo con il Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere modificatialtresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 verificatisi nel corso della esecuzione del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltantecontratto. Nel caso in cui l’importo la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore (art. 311 c. 4 DPR 207/2010). Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle variazioni rientri nel limite del quintocondizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, si applicano gli stessi pattiove il RUP lo giudichi opportuno, prezzi e condizioni contrattuali originaricomportano la rimessa in pristino, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattualia carico dell'appaltatore, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riservesituazione originaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di eccedenza del limite del quintoFalconara Marittima, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattualiEnte Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, inclusi eventuali nuovi prezzirichieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale nei limiti e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANASstabilite dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, oppure, la garanzia definitiva costituita in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite relazione all’esecuzione del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta contratto deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:adeguatamente integrata.

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Samples: trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it