Variazione del servizio. Il Cliente può richiedere la variazione di profilo di un servizio attivo. Successivamente all’espletamento dell’adeguamento dei parametri tecnici dell’accesso il canone
Variazione del servizio. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione Comunale può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Inoltre, come riportato al precedente art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dello stesso articolo comma 11, a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Variazione del servizio. Il servizio potrà aumentare o diminuire, rispetto all’importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (venti per cento), senza dar luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all’art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006.
Variazione del servizio. Il servizio potrà aumentare o diminuire fino al 20% (venti per cento) dell’importo di aggiudicazione, così come previsto dall’art. 11 del RD 2440/1923. Tali disposizioni verranno date dall’Appaltante e l’Appaltatore sarà obbligato ad ottemperarvi. In caso di riduzione, il corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale riduzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio. In caso di incremento, si procederà a quantificare il corrispettivo per le attività aggiuntive effettivamente richieste nel periodo di durata dell’appalto sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e comunque non oltre il 20% dell’importo di aggiudicazione.
Variazione del servizio. L’importo del servizio potrà essere aumentato o diminuito fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo dell’aggiudicazione del servizio, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50 e s.m.i.).
Variazione del servizio. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.
3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010.
4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura del servizio oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP/DEC.
6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nell...
Variazione del servizio. 1. La Provincia, i Comuni, l’Istituzione Scolastica e la famiglia sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel progetto individualizzato e del PEI della Scuola.
2. Le situazioni che dovessero comportare nel corso dell’anno una ridefinizione dell’intervento con possibilità anche di variazioni del monte orario assegnato verranno condivise tra i servizi sociali, la famiglia e l’istituzione scolastica.
Variazione del servizio. In nessun caso e per nessun motivo, pena l’immediata risoluzione del contratto, l’area destinata a parcheggio potrà essere destinata ed utilizzata per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato. È riservata comunque all’Amministrazione la facoltà di modificare la logistica dell’area medesima al fine di ottenere un miglioramento del servizio senza che la ditta abbia nulla a pretendere e sempre che se ne verifichi una diminuzione sostanziale dei posti effettivi a contratto. Qualora l’area affidata a parcheggio dovesse essere oggetto di rilevanti modifiche strutturali, in conseguenza di provvedimenti dispositivi degli Enti locali, provinciali e regionali, o per motivi di interesse pubblico in genere, l’Azienda potrà chiedere la risoluzione del contratto senza che l’assegnatario possa vantare diritti, pretese di risarcimento o indennità di qualsiasi natura.
Variazione del servizio. Il Cliente può richiedere la variazione di profilo di un servizio attivo. Successivamente all’espletamento dell’adeguamento dei parametri tecnici dell’accesso il canone mensile dell’accesso verrà adeguato a quello del nuovo profilo prescelto. Per ogni richiesta di variazione è richiesto un contributo una tantum pari a euro 60,50 (sessanta/50) IVA inclusa.
Variazione del servizio. L’Ente contraente si riserva la facoltà di ridurre o estendere i servizi affidati, ferme restando le condizioni stabilite dal contratto di appalto e dell’art. 35 del D.lgs.50/2016.