Veicolo sostitutivo Clausole campione

Veicolo sostitutivo. Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, o entro 5 giorni all’estero, o in caso di furto del veicolo, verranno coperte le spese di un veicolo sostitutivo (in base alle possibilità locali) fino alla ripresa in marcia o fino al ritrovamento del veicolo, fino ad un costo massimo di € 50,00 al giorno ma non più di 10 (dieci) giorni. La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre). All’infuori delle spese di noleggio, altri costi non vengono sostenuti (per es. assicurazione, carburante, ecc.) e sono a carico dell’assicurato. L’assicurato ha il diritto e l’obbligo di richiedere il veicolo sostitutivo il giorno in cui si è avvalso della prestazione del traino/trasporto del veicolo oppure il giorno successivo in caso il traino/trasporto fosse effettuato in giorno non lavorativo (weekend, festività, ecc.). In modo da poter fornire la prestazione in oggetto, l’assicurato ha l’obbligo di presentare la conferma della carrozzeria che il veicolo non può essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, oppure o entro 5 (cinque) giorni all’estero. In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 7. (spese di albergo), dal punto 8. (ritorno dopo il riparo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio).
Veicolo sostitutivo. Il FORNITORE dovrà provvedere alla fornitura di un veicolo sostitutivo nei seguenti casi operativi: 🞄 per necessità manutentive ed incidente; 🞄 in caso di furto; 🞄 in caso di danno grave; nel caso si verifichino le condizioni illustrate di seguito, nei punti 13.1, 13.2 e 13.3. Il veicolo sostitutivo, sarà compreso nel canone previsto per il mezzo commissionato e dovrà essere della stessa categoria (stesse caratteristiche tecniche). Potrà essere di marca e/o modello diverso e potrà non essere nuovo di fabbrica (massimo 2 anni di vita e non più di 50.000 chilometri). Per gli autoveicoli sostitutivi, dovranno essere applicate le stesse condizioni generali previste per il mezzo commissionato. All’atto della consegna del mezzo sostitutivo, l’incaricato della Società al ritiro sottoscriverà un verbale di presa in consegna del mezzo, dal quale risulterà lo stato ed il chilometraggio del mezzo ritirato. La messa a disposizione del mezzo sostitutivo dovrà essere effettuata, a cura e spese del FORNITORE, direttamente presso la struttura convenzionata dove sarà consegnato il mezzo da sostituire, o presso la struttura aziendale indicata dalla Società. Rimane confermato che sul verbale saranno riportati esclusivamente gli estremi della Società e del contratto di riferimento; in nessun caso potranno essere riportati dati del personale della Società, e relativi documenti dello stesso, considerato che le vetture saranno destinate all’autoparco aziendale ad uso collettivo. Le sostituzioni, temporanee o permanenti, dovranno essere eseguite secondo quanto riportato nel presente articolo. Per i Lotti 2 e 3 non essendo attuabile la messa a disposizione del mezzo sostitutivo, per le eventuali necessità manutentive ed incidente (vedi punto 13.1), nel caso di fermi macchina superiori alle 48 ore naturali e consecutive, fatti salvi i casi di indisponibilità di ricambi, che dovranno comunque essere documentati, dovrà essere effettuato lo storno sulla fattura mensile del mese di competenza per i giorni di mancato utilizzo del mese stesso, stimati sulla base del canone mensile del mezzo oggetto del disservizio. Analogamente per i suddetti Lotti 2 e 3, per tutte le necessità derivanti da furto o danno grave (vedi punti 13.2 e 13.3), il canone del mezzo sarà riconosciuto al FORNITORE sino all’ultimo giorno di effettivo utilizzo del mezzo oggetto dell’evento. 13.1. Veicolo sostitutivo per necessità Manutentive ed incidente. 13.2. Veicolo sostitutivo in caso di furto. 13.3. Veicolo so...
Veicolo sostitutivo. In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il Veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall’officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati all’art. 38 - “Limiti di indennizzo- Franchigie e scoperti” ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del Veicolo con il massimo di 5 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Veicolo sostitutivo. Per questo servizio sono previste due fattispecie: A) temporaneo: poiché durante l’erogazione dei servizi tecnici e delle manutenzioni, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, il veicolo subendo dei fermi tecnici, potrà rendersi temporaneamente indisponibile, Car Server provvederà alla fornitura di un veicolo in sostituzione, come da condizioni espresse nell’allegato A, veicolo per il quale varranno le pattuizioni e i servizi di cui al presente accordo di locazione. Qualora il servizio carburante non sia incluso nelle tariffe, il servizio di refuelling è a carico del cliente. B) definitivo fino alla scadenza del Contratto: In caso di furto, incendio, distruzione o irreparabilità, intendendosi per tale l’antieconomicità o la mancata garanzia di adeguate condizioni di sicurezza della riparazione (si tratta – normalmente - di interventi il cui costo supera il 70% del valore residuo del bene), del veicolo locato, Car Server - fermo restando quanto sopra previsto al primo comma ed al seguente paragrafo 3 del presente articolo – trascorsi trenta giorni dall’evento, fornirà un veicolo similare per condizioni generali, cilindrata, chilometraggio e dotazioni, fino alla scadenza del contratto.
Veicolo sostitutivo. 13.1 Se concordato nel singolo contratto e nella misura in esso concordata, l’utilizzatrice ha diritto alla fornitura di un vei- colo sostitutivo della categoria concordata per la durata dei la- vori di manutenzione o riparazione. 13.2 Per il veicolo sostitutivo valgono le condizioni con- trattuali della parte terza che mette a disposizione il veicolo so- stitutivo e le relative condizioni d'assicurazione separate.
Veicolo sostitutivo. In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera (certificate dall’officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI a indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni necessari alla riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Qualora l’autovettura della cilindrata sopra indicata non sia immediatamente disponibile, sarà autorizzato il rimborso anche per veicoli di cilindrata maggiore, fermo il massimo indennizzo alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Veicolo sostitutivo. Qualora a seguito di incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo. Il rimborso avrà seguito solo per i giorni di fermo tecnico e comunque non oltre 10 giorni complessivi di noleggio, con il massimo per sinistro di € 750,00 ed un limite annuo per tale garanzia non superiore a € 2.500,00; resta inteso che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA.
Veicolo sostitutivo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera (certificate dall’officina), ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura a chilometraggio illimitato con il massimo di 7 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Veicolo sostitutivo fatte salve le condizioni di cui nelle presenti Condizioni Generali di Locazione, in caso di fermo prolungato del motoveicolo, a seguito di cause imputabili al LOCATARIO, quali incidenti, danni, incendio, manomissione, atti vandalici, malfunzionamento da imperizia del LOCATARIO, per un periodo eccedente i 10 (dieci) giorni lavorativi, si garantisce la disponibilità di un mezzo sostitutivo presso il punto convenzionato con IL NOLEGGIATORE più prossimo alla sede operativa del LOCATARIO, previo saldo a carico del LOCATARIO di tutti gli eventuali oneri pendenti, danni, insoluti, sanzioni amministrative, spettanze inevase. Fatte salve le condizioni di cui nelle presenti Condizioni Generali di Locazione, nel caso di fermo tecnico del motoveicolo, imputabile a difetto di fabbrica e/o a guasto meccanico non imputabile al LOCATARIO, al LOCATARIO verrà garantito un veicolo sostitutivo entro 3gg/72h lavorativi dalla presa in carico del veicolo da parte delle officine autorizzate dal NOLEGGIATORE e dalla conseguente certificazione ufficiale del guasto tecnico, previo saldo a carico del LOCATARIO di tutti gli eventuali oneri pendenti, danni, insoluti, sanzioni amministrative, spettanze inevase.
Veicolo sostitutivo. Il servizio incluso nel canone mensile base prevede che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo (direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio) nei seguenti casi: - la riparazione prevede un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi; - furto dell’autoveicolo noleggiato; - danno grave dell’autoveicolo che rende antieconomica per il Fornitore la riparazione; - riparazione dell’autoveicolo in modo non idoneo all’uso ed insicuro. Il veicolo dato in sostituzione è della categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di sostituzione ed il servizio è erogato solo sul territorio italiano. L’autoveicolo è messo a disposizione entro 3 ore lavorative dalla richiesta (compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio). Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo avvengono presso un centro dedicato indicato dal Fornitore, se possibile entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione. Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato entro il termine di 2 Giorni lavorativi dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Negli altri casi (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso) la riconsegna deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (o al massimo entro le 8 ore lavorative successive), il Fornitore fattura all’Amministrazione il costo giornaliero per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine (alle tariffe di noleggio standard al momento vigenti, scontate del 30%)4. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non concorrono nel chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni della convenzione relative agli autoveicoli noleggiati. 4 Resta inteso che il Fornitore addebita comunque all’Amministrazione ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo, come ad esempio: carburante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato, ecc. In qualsiasi caso di sostituzione, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all’atto della consegna o riconsegna. I veicoli sostitutivi possono avere massimali diversi da quelli previsti, ma è comunque garantita la polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso, il Fornitore garantisce che i veicoli dati in sostituzione abbiano le medesime franchigie pr...