Veicolo sostitutivo. Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, o entro 5 giorni all’estero, o in caso di furto del veicolo, verranno coperte le spese di un veicolo sostitutivo (in base alle possibilità locali) fino alla ripresa in marcia o fino al ritrovamento del veicolo, fino ad un costo massimo di € 50,00 al giorno ma non più di 10 (dieci) giorni. La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell’assicurato (50 km e oltre). All’infuori delle spese di noleggio, altri costi non vengono sostenuti (per es. assicurazione, carburante, ecc.) e sono a carico dell’assicurato. L’assicurato ha il diritto e l’obbligo di richiedere il veicolo sostitutivo il giorno in cui si è avvalso della prestazione del traino/trasporto del veicolo oppure il giorno successivo in caso il traino/trasporto fosse effettuato in giorno non lavorativo (weekend, festività, ecc.). In modo da poter fornire la prestazione in oggetto, l’assicurato ha l’obbligo di presentare la conferma della carrozzeria che il veicolo non può essere riparato in giornata per il territorio dell’Italia, oppure o entro 5 (cinque) giorni all’estero. In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 7. (spese di albergo), dal punto 8. (ritorno dopo il riparo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio).
Veicolo sostitutivo. In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il Veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall’officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza dell’importo indicato all’art. “Limiti di indennizzo- Franchigie e scoperti” ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del Veicolo con il massimo di 5 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Veicolo sostitutivo. Qualora, in conseguenza di: - Incidente Stradale - Guasto - Incendio, esplosione, scoppio (parziale/totale) - Furto parziale - Rapina tentata - errato rifornimento - atto vandalico - smarrimento, furto, rottura delle chiavi - blocco della serratura per furto parziale o congelamento - fenomeni naturali - Uscita di Strada il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della Prestazione “Demolizione del Veicolo” indicata al punto 8), Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, sarà resa disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l’attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e comunque entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato. Qualora l’evento si verifichi in Italia, l’Assicuratore terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l’autovettura a noleggio sia stata ritirata e riconsegnata sul territorio dell’Italia continentale oppure all’interno della stessa isola. Qualora l’evento si verifichi all’estero: - la Prestazione sarà operante solo in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2), fermi i presupposti richiesti dalla presente Prestazione; - le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell’Assicurato. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità. La ...
Veicolo sostitutivo. Qualora a seguito di incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo. Il rimborso avrà seguito solo per i giorni di fermo tecnico e comunque non oltre 10 giorni complessivi di noleggio, con il massimo per sinistro di € 750,00 ed un limite annuo per tale garanzia non superiore a € 2.500,00; resta inteso che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA. (LIMITATAMENTE AI VEICOLI INDICATI NELL’ALLEGATO ELENCO PER I QUALI È PREVISTA UNA SOMMA ASSICURATA E PER I MEZZI INSERITI SUCCESSIVAMENTE PER I QUALI NE SIA RICHIESTA LA GARANZIA)
Veicolo sostitutivo fatte salve le condizioni di cui nelle presenti Condizioni Generali di Locazione, in caso di fermo prolungato del motoveicolo, a seguito di cause imputabili al LOCATARIO, quali incidenti, danni, incendio, manomissione, atti vandalici, malfunzionamento da imperizia del LOCATARIO, per un periodo eccedente i 10 (dieci) giorni lavorativi, si garantisce la disponibilità di un mezzo sostitutivo presso il punto convenzionato con IL NOLEGGIATORE più prossimo alla sede operativa del LOCATARIO, previo saldo a carico del LOCATARIO di tutti gli eventuali oneri pendenti, danni, insoluti, sanzioni amministrative, spettanze inevase. Fatte salve le condizioni di cui nelle presenti Condizioni Generali di Locazione, nel caso di fermo tecnico del motoveicolo, imputabile a difetto di fabbrica e/o a guasto meccanico non imputabile al LOCATARIO, al LOCATARIO verrà garantito un veicolo sostitutivo entro 3gg/72h lavorativi dalla presa in carico del veicolo da parte delle officine autorizzate dal NOLEGGIATORE e dalla conseguente certificazione ufficiale del guasto tecnico, previo saldo a carico del LOCATARIO di tutti gli eventuali oneri pendenti, danni, insoluti, sanzioni amministrative, spettanze inevase.
Veicolo sostitutivo. Il servizio incluso nel canone mensile base prevede che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo (direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio) nei seguenti casi: - la riparazione prevede un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi; - furto dell’autoveicolo noleggiato; - danno grave dell’autoveicolo che rende antieconomica per il Fornitore la riparazione; - riparazione dell’autoveicolo in modo non idoneo all’uso ed insicuro. Il veicolo dato in sostituzione è della categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di sostituzione ed il servizio è erogato solo sul territorio italiano. L’autoveicolo è messo a disposizione entro 3 ore lavorative dalla richiesta (compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio). Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo avvengono presso un centro dedicato indicato dal Fornitore, se possibile entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione. Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato entro il termine di 2 Giorni lavorativi dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Negli altri casi (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso) la riconsegna deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (o al massimo entro le 8 ore lavorative successive), il Fornitore fattura all’Amministrazione il costo giornaliero per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine (alle tariffe di noleggio standard al momento vigenti, scontate del 30%)4. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non concorrono nel chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni della convenzione relative agli autoveicoli noleggiati.
Veicolo sostitutivo. 13.1 Se concordato nel singolo contratto e nella misura in esso concordata, l’utilizzatrice ha diritto alla fornitura di un vei- colo sostitutivo della categoria concordata per la durata dei la- vori di manutenzione o riparazione.
Veicolo sostitutivo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera (certificate dall’officina), ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura a chilometraggio illimitato con il massimo di 7 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Veicolo sostitutivo. Per questo servizio sono previste due fattispecie: Il veicolo sostitutivo non è dovuto in caso di indisponibilità del veicolo a contratto per sequestro o fermo giudiziario dello stesso per cause non imputabili a Car Server. La sostituzione all’estero è dovuta solo in territorio Unione Europea: nel qual caso le modalità di erogazione del servizio dovranno essere preventivamente autorizzate da Car Server. Ai fini della percorrenza contrattuale, i chilometri percorsi con i veicoli sostitutivi, andranno sommati alla percorrenza effettuata dal veicolo locato. Qualora il Cliente non sia in grado di provvedere alla riconsegna del veicolo sostitutivo entro le 24 ore successive alla messa a disposizione del veicolo riparato, le spese a proprio carico saranno quelle previste per i giorni eccedenti alle condizioni previste dal listino Car Server per il rent a car in vigore. In ogni caso Car Server si adopererà perché le riparazioni possano avvenire nel più breve tempo possibile, fatta salva la disponibilità dei ricambi. Nel caso in cui non fosse possibile reperire veicoli già immatricolati da fornire in sostituzione –ai sensi del comma precedente-, Car Server si impegna a fornire veicoli nuovi simili a quelli rubati, incendiati o distrutti -entro i termini di consegna della casa costruttrice- previa rivalutazione delle tariffe della Locazione, nel caso in cui i prezzi di listino dei veicoli da sostituire siano aumentati rispetto a quelli dei veicoli originari. Nel caso che simili eventi dannosi dovessero ripetersi, Car Server, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere anticipatamente l’accordo come meglio specificato al successivo art. 10.
Veicolo sostitutivo. In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera (certificate dall’officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI a indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni necessari alla riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Qualora l’autovettura della cilindrata sopra indicata non sia immediatamente disponibile, sarà autorizzato il rimborso anche per veicoli di cilindrata maggiore, fermo il massimo indennizzo alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.