Vigilanza e sanzioni. 1. In presenza di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste, l’operatore è ammesso dall’Autorità a dimostrarne l’infondatezza dando prova di aver ottemperato agli oneri di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7.
2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente delibera determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’articolo 98, comma 16, del Codice [* comma così sostituito dalle modifiche approvate con la delibera n. 354/11/CONS]
Vigilanza e sanzioni. 1. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’articolo 98, comma 16, del Codice, fatta salva l’applicazione della sanzione stabilita al comma 13 del medesimo articolo per le condotte che integrano la violazione dell’articolo 80 del Codice.
1. L’operatore che intende concludere telefonicamente un contratto per la fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche fornisce all’utente, nel corso della comunicazione telefonica, le seguenti informazioni, in modo chiaro e comprensibile:
a) l’identità dell’operatore e lo scopo commerciale della telefonata;
b) le generalità o, quantomeno, il codice identificativo dell’incaricato chiamante;
c) le informazioni elencate all’art. 4 del Regolamento;
d) la procedura da seguire per il perfezionamento del contratto e l’eventuale possibilità di ricevere la conferma dell’offerta su supporto cartaceo o, previo assenso dell’utente, su supporto durevole.
2. Se l’utente accetta di concludere il contratto, l’operatore invia la conferma scritta dell’offerta presso l’indirizzo comunicato dal cliente. Previo consenso esplicito dell’utente, la conferma può essere inviata anche su supporto durevole, ad esempio come allegato ad un’e-mail, o tramite invio o comunicazione di un link di accesso ad un account privato nella titolarità del cliente finale sul sito web del venditore contenente le informazioni indirizzate al cliente, a condizione che le medesime informazioni non possano essere rimosse o modificate unilateralmente dal venditore.
3. Il contratto è vincolante per l’utente dal momento in cui questi invia all’operatore la comunicazione di accettazione dell’offerta, attestando di aver preso visione della conferma dell’offerta di cui al precedente punto 2. Detta comunicazione può essere resa anche tramite e-mail o sms, ovvero mediante accettazione telematica o su un altro supporto durevole.
4. Gli schemi allegati alle presenti Linee guida illustrano in dettaglio le modalità di conclusione dei contratti telefonici per la fornitura di servizi e beni di comunicazioni elettroniche.
1. Gli operatori che intendono modificare le condizioni economiche o contrattuali sono tenuti a comunicare agli utenti interessati, con adeguato preavviso non inferiore a trenta giorni, il contenuto delle modifiche ed i motivi che le giustificano, la data di entrata in vigore delle stesse e l’informativa ...
Vigilanza e sanzioni. 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Vigilanza e sanzioni. 1. Chiunque eserciti l’attivit`a di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento `e soggetto alle sanzioni di cui all’art. 47 della l.r. 22/2021.
Vigilanza e sanzioni. 7.1 Le attività di controllo e accertamento sono effettuata dalla Polizia Municipale; in caso di mancanza dell’autorizzazione o dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, si applicano le sanzioni pecuniarie e amministrative previste dal Codice della Strada e/o dal Regolamento Tassa per l’occupazione di aree e spazi pubblici. Xxx l’interessato non abbia provveduto a conformare, entro il termine stabilito, l’occupazione all’autorizzazione, ed in caso di inadempimento del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, si procederà alla revoca della stessa; in tal caso la ditta interessata sarà obbligata al ripristino dei luoghi entro il termine indicato nella relativa ordinanza. A seguito di verifica di inottemperanza si procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli autorizzati tutte le spese sostenute per l'intervento, per la custodia del materiale rimosso. Nel caso di mancanza dell’autorizzazione, si provvederà all’ordine di smontaggio delle strutture e del ripristino integrale dello stato dei luoghi. A seguito di verifica di inottemperanza si procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli autorizzati tutte le spese sostenute per l'intervento, per la custodia del materiale rimosso.
7.2 Gli arredi posizionati su suolo pubblico sono soggetti ad accertamenti sul loro stato di conservazione. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, l'Amministrazione Comunale potrà ordinarne la restituzione in pristino. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute all'intervento, e lo smaltimento del materiale rimosso.
Vigilanza e sanzioni. 1. Salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, lettera d) del Testo unico per le violazioni dell’articolo 44 del medesimo Testo unico, all’inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Vigilanza e sanzioni. 1. In presenza di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste, l’operatore è ammesso dall’Autorità a dimostrarne l’infondatezza dando prova di aver ottemperato agli oneri di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7.
2. Per tutto quanto non specificamente previsto dalla presente delibera si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/1997 e dall’art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.
Vigilanza e sanzioni. Art. 24 Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1, ai fini dell'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Il personale addetto alle funzioni di controllo di cui al comma precedente, ha facoltà, ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine ferroviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci. Di ciascuna verifica è redatto verbale, di cui una copia è trasmessa alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste ed una copia all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente art. 11. Per l'accertamento delle violazioni della presente legge il personale, di cui al secondo comma, ha anche la facoltà di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli. La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni nei magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli altri organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 25 Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal precedente art. 2 è punito con la multa da L. 100 mila a L. 1 milione. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 20 mila a L. 100 mila nel caso di viola...
Vigilanza e sanzioni. Articolo 38
Vigilanza e sanzioni. In vigore dal 01/01/2017
1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.
2. Le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.