Vigilanza e sanzioni. 1. In presenza di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste, l’operatore è ammesso dall’Autorità a dimostrarne l’infondatezza dando prova di aver ottemperato agli oneri di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7.
Vigilanza e sanzioni. 1. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 98, comma 16, del Codice, fatta salva l’applicazione della sanzione stabilita al comma 13 del medesimo articolo per le condotte che integrano la violazione dell’articolo 80 del Codice.
Vigilanza e sanzioni. Articolo 38
Vigilanza e sanzioni. In vigore dal 01/01/2017
Vigilanza e sanzioni. 1. Chiunque eserciti l’attivit`a di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento `e soggetto alle sanzioni di cui all’art. 47 della l.r. 22/2021.
Vigilanza e sanzioni. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia Il Dirigente dell’Ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall’art.2 del presente regolamento. La violazione alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all’art.16, comma 1, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:
Vigilanza e sanzioni. Art. 33 Addetti alla vigilanza
Vigilanza e sanzioni. 1. Salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, lettera d) del Testo unico per le violazioni dell’articolo 44 del medesimo Testo unico, all’inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Vigilanza e sanzioni. 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
Vigilanza e sanzioni. 1. L’Autorità vigila affinché le parti diano corretta esecuzione alle disposizioni recate nel Regolamento per come integrate dall’Accordo quadro.