VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;
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Samples: Deliberation of Municipal Council, Deliberation of Municipal Council
VISTI. gli artt. 1 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (per brevità, di seguito CAD) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; - il comma 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge predetto articolo 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASIdel CAD che stabilisce l’applicazione delle disposizioni del medesimo Codice “a) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione...b) ai gestori di servizi pubblici.. c) alle società a controllo pubblico,..”; - l’articolo 5 del CAD che prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64 del medesimo CAD, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; - l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, ai sensi del quale “Per favorire la diffusione di servizi in - il comma 3-bis della summenzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 201116 luglio 2020, n. 20176, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei - l’articolo 64-bis del CAD che al comma 1 prevede che “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, - il comma 1-quater della summenzionata disposizione, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera f), n. 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021”; - l'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che al comma 2, da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201111 settembre 2020, n. 214120, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato prevede che “L'obbligo - il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 201/201183, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale; - l’articolo 14-bis del CAD concernente compiti e funzioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale; - il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’Italia Digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cui all’art. 13cittadini e imprese (SPID), comma 8, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”; - il decreto-legge 6 14 dicembre 20112018, n. 201135, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201111 febbraio 2019, n. 214 e successive modificazioni1, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere che all’articolo 8, comma 1, dispone che “Ai fini dell'attuazione degli - il limite comma 1-ter dell’articolo 8 del summenzionato decreto-legge n. 135/2018, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i - il comma 2 dell’articolo 8 del citato decreto-legge, secondo cui “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 676 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla venditaConsiglio dei ministri, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locatiè costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge ai sensi dell’articolo 9 dicembre 1998del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 431175, l’impostasecondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...”; - il comma 3, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune della sopra citata disposizione normativa, così come modificato dall’articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ai sensi del quale “Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 6832, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al. n. 1580, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell’esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione; - il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx è stata nominata Ministro senza portafoglio; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; - il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale sono state delegate al richiamato Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2019, di conferimento all’Xxx. Xxxx Xxxxxx dell’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 1° gennaio 2020; - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, Reg.ne-Succ. n. 962, che individua nell’ambito degli obiettivi strategici che la Società di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135/2018 dovrà conseguire, tra gli altri, quelli atti ad assicurare lo sviluppo e l’efficiente funzionamento della piattaforma tecnologica pagoPA e a favorire l’adesione alla medesima piattaforma da parte delle pubbliche amministrazioni e dei prestatori di servizi di pagamento, nonché a promuovere la conoscenze e l’utilizzo presso i cittadini; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società di cui al comma 2 dell’articolo 8 del sopra citato decreto-legge, denominata “PagoPA S.p.A.”; - la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato la Legge Regionale 14 luglio 2011 n. 9 con la quale si prefigge di promuovere lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire: ○ lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale; ○ il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività; ○ lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale. - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l’articolo 239, comma 1, ai sensi del quale “Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per - il comma 2 dell’articolo 239 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica”; - i decreti del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione 5 ottobre 2020 e 26 novembre 2020, con i quali, in attuazione del più volte citato articolo 239, è ridotta al 75 per cento; – stato disposto il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare riparto delle risorse del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota Fondo di cui al medesimo articolo 239 per l’anno 2020, prevedendo l’impiego di una quota prevalente del predetto Fondo “...per il finanziamento di - il citato decreto legge n. 76/2020 ha l’obiettivo di incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale, prevedendo all’articolo 24 una pluralità di disposizioni che introducono una precisa scadenza per le Pubbliche Amministrazioni, fissata al 28 febbraio 2021; - in particolare: ○ dal 28 febbraio 2021 viene disposto l’utilizzo esclusivo delle identità digitali, della carta d'identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi quali strumenti di identificazione dei cittadini che accedano ai commi 676 servizi on-line; ○ viene introdotto l’obbligo di rendere fruibili, entro il 28 febbraio 2021, i servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (app IO); ○ è fissata al 28 febbraio 2021 la data da cui decorre l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni; ○ dal 28 febbraio 2021 è efficace il divieto per le amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali - diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi - per l’identificazione e 677l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete; - i citati decreti di riparto prevedono che una quota delle risorse del Fondo di cui al citato art. La restante 239, pari complessivamente ad € 43.600.000,00 sia utilizzata “...per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione di servizi in rete nonché l’accesso ai servizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; - che il DTD, insieme alle due vigilate, PagoPA e AgID, riveste un ruolo fondamentale nel processo di realizzazione del Sistema Operativo del Paese, ossia di una serie di componenti fondamentali sui quali costruire servizi più semplici ed efficaci per i cittadini, la Pubblica Amministrazione e le imprese; - in particolare: ➔ il DTD è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea; ➔ AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e tra l’altro, esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica, anche curando la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID); ➔ PagoPA è corrisposta preposta alla capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l’app per i servizi pubblici e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND); - la Regione, sempre con la summenzionata Legge Regionale n.9/2011, ha istituito il Sistema Informativo Integrato Regionale (d’ora innanzi SIIR) costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti ad esso afferenti e che comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi; - i servizi previsti dal titolare SIIR costituiscono servizi di interesse generale e, in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale, e sono inerenti la gestione e lo sviluppo del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che SIIR perseguendo obiettivi di: - aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema; - razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT; - sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR; - sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR; - promozione della trasparenza secondo la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;metodologia degli open data.
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Samples: Accordo Ex Articolo 15 Della Legge 7 Agosto 1990 N. 241, Digital Transformation Project Agreement
VISTI. i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2. “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli arttelementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:art. 36 c. 2.“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;art.32 c.14.“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” - l’articolo 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16d.l. 76/20, convertito dalla Legge 2 maggio 2014nella legge 120/2020, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi indivisibili individuati nel regolamento pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquoteCOVID-19, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato deroga agli articoli 36, comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/20132, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13157, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 20150, convertitorecante Codice dei contratti pubblici, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico si applicano le procedure di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota affidamento di cui ai commi 676 2, 3 e 6774, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; - l’articolo 1, comma 2, lett. La restante parte è corrisposta dal titolare a) del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la destina stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; Che il presente affidamento ha un valore pari a € 1680,00 (milleseicentoottanta/00) iva inclusa - l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: “Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ACCERTATO che è possibile procedere attraverso un ordine diretto e A/9, il possessore versa verificato che la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015Ditta “Sardinia Queens HSC"propone la fornitura di 6 nuclei su favi di api di sottospecie lugusta;
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Samples: Determinazione a Contrattare
VISTI. gli artt. la legge 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014aprile 1981, n. 16121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”; la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale”; le leggi Regione Piemonte 30 novembre 1987, n. 58, e 16 dicembre 1991, n. 57 in materia di Polizia Locale; l’art. 16 quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla Legge 2 maggio 2014legge 19 marzo 1993, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica”; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; il decreto legislativo 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati la circolare del Capo della TASIPolizia – Direttore Generale della P.S. n. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, recante “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”; TENUTO CONTO che: la circolare del Capo della Polizia – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 Direttore Generale della Legge P.S. n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote123-U-C-3-2007-50 dell’8 maggio 2007, in relazione materia di modalità di evasione delle richieste di dati statistici sulla delittuosità da parte degli Enti Locali; la legge Regionale del Piemonte 10 dicembre 2007 n. 23, recante “Disposizioni relative alle diverse tipologie politiche regionali in materia di immobilesicurezza integrata”; la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013provvedimento generale del Garante per la protezione di dati personali in materia di videosorveglianza, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere in data 8 aprile 2010; il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge decreto legislativo 6 dicembre settembre 2011, n. 201159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; le direttive in materia di videosorveglianza emanate dal Ministero dell’Interno ed in particolare quelle in data 6 agosto 2010, 2 marzo 2012, 29 novembre 2013 e 8 febbraio 2015; il decreto del Ministro dell’Interno 24 maggio 2012 recante “Delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con Regioni ed Enti locali in applicazione dell’art. 1, comma 439, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini; il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201115 ottobre 2013 nr. 119; le linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, n. 214diramate dal Ministero dell’Interno il 30 aprile 2015, detrazioni d’imposta o altre misuree successive disposizioni integrative, tali con le quali, rilevata una diretta correlazione tra disagio sociale, degrado dei comportamenti e fenomeni di maggiore pericolosità ed allarme, si prende atto della necessità di adottare nuove strategie di intervento attraverso i Piani di Controllo Coordinato del Territorio, nonché “l’azione congiunta di più livelli di governo per le iniziative da generare effetti intraprendere, con un rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile che, nel rispetto delle relative competenze, responsabilità e ruoli, dia vita sul carico territorio ad un processo di imposta TASI equivalenti partecipazione alla gestione della sicurezza, nel convincimento che la materia richieda misure diversificate a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia seconda dei differenti contesti di immobiliriferimento”, anche tenendo conto nel quadro di quanto previsto dall’articolo 13 del citato una sicurezza il più integrata e partecipata; il decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 201120 febbraio 2017, n. 20114, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare l’art. 5 secondo cui “con appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco (…) possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana (…)” in coerenza con le Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata; gli obiettivi indicati nel citato articolo da perseguire, prioritariamente, con detti patti: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi ed interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; b) promozione e tutela della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione e rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale nell’individuazione di aree e beni da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9 comma 3; d) promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti in collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale; il successivo art. 7 con cui viene indicato - quale ulteriore strumento per l’attuazione di iniziative congiunte con specifici obiettivi volti all’incremento dei servizi di controllo e alla valorizzazione del territorio – la possibilità di un concorso di enti pubblici, anche non economici e soggetti privati, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 nr. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013 nr. 119; la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nr. 558/SICPART/422.2/47/316370 dell’8 giugno 2017, recante “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana. Forza di Intervento Rapido”; la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 214 159, al codice penale e successive alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”; il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”; la cornice di riferimento delineata anche dal recente Accordo sulle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvato dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni/Autonomie Locali, il 21 gennaio 2018, fondata su quattro direttrici: 1) lo scambio informativo tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio per gli aspetti di interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali, 2) l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia, 3) la regolamentazione dell’utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, 4) l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia; le linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, di cui all’art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della dalla legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 199818 aprile 2017, n. 43148, l’impostaadottate in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie locali in data 26 luglio 2018; il decreto legislativo 10 agosto 2018, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”; il decreto-legge 113 del 4 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; l’art. 11 bis, comma 68319, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge del “Decreto Semplificazioni” (decreto legge 14 dicembre 2018, n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare135, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misuraconvertito dalla legge 11 febbraio 2019, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015n. 12);
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Samples: Accordo Per La Sicurezza Integrata
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 dell'articolo 11 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: “Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per mille l’aliquota il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché' dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro; • il comma 2 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: “I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della TASI previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 servizio sia sollevato da • l’articolo 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo 724 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’artquale: ”I • l’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 1317, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali; • l’art. 2, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 20113 ottobre 2006, n. 201262, convertitoconvertito in legge, con modificazioni, dalla dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 201124 novembre 2006, n. 214286, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico in base al quale l’interpretazione autentica delle norme in materia di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale riscossione unificata di cui all’art. 13, comma 8, 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011d.lgs. 9 luglio 1997, n. 201241, convertitoè che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro; • il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”; • il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, solo il “Codice”; • il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; • il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach); • la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 7 in data 27 gennaio 2021, con modificazionila quale è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi, dalla ai sensi della citata legge 22 dicembre 201112 marzo 1968, n.334; • il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 214 1526 data 9 febbraio 2021; • la nota prot. n.……………. in data …………… con la quale il Ministero del Lavoro e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Associazione sindacale di cui al comma 676 sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale; • la nota prot. ……..…….. in data …………………. con la quale il Ministero del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti Lavoro e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato delle Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;esazione dei contributi associativi.
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Samples: Convenzione Per La Riscossione Dei Contributi Associativi
VISTI. gli arttil codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato in base alla legge delega 9 novembre 2004, n. 265, dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151; - il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituto l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; - l’articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con il Regolamento di attuazione emanato con D.M. del 12 novembre 1997, n. 521 e l’articolo 1 e 2 del D.L. 6 marzo 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall’art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture; - il D.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, che all’art. 19 designa l’ENAC quale organo vigilante competente sulla materia; - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - la Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, recante principi sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità, che stabilisce, tra l’altro, che i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati; - la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che all’art. 2, comma 12, lett. p), ha introdotto l’obbligo, per il soggetto esercente il servizio, di adottare una carta di servizio pubblico, nella quale indicare gli standard dei singoli servizi e gli esiti della verifica sul rispetto degli stessi; - il D.P.C.M. 30 dicembre 1998, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti”; - la Circolare ENAC GEN 06 del 31 ottobre 2014 relativa alla “qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei”, che sostituisce e abroga le Circolari ENAC APT 12 del 2 maggio 2002 e la Circolare APT 31 del 8 giugno 2009; - il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; - il D.M. 24 luglio 2007, n.107/T che designa l’ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006; - la Circolare ENAC GEN 02B del 13 maggio 2021 che aggiorna la Circolare GEN 02A del 19 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006, introducendo, tra l’altro, la disciplina degli aspetti sanzionatori contenuta dal D.lgs. 24 febbraio 2009, n. 24; - il Regolamento della Commissione del 12 febbraio 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con 139 che stabilisce i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stessorequisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, ai sensi del comma 682Regolamento (CE) n. 216/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio; - la Circolare ENAC APT 21 del 30 gennaio 2006, lettera b)che in merito all’approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali ha dettato criteri per la redazione, punto 2) dell’art. 1 della Legge presentazione e istruttoria dei progetti di infrastruttura e impianti aeroportuali; - il D.P.R. 13 luglio 1998, n. 147/2013; 367, che disciplina il comma 676 dell’art. 1 della Legge procedimento di presa in consegna e i compiti di sorveglianza riguardanti gli immobili demaniali di cui al n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 6 dell’Allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 147/201359; - la Circolare APT 32 del 7 dicembre 2009 che, impone ai Comuni nell’ambito del demanio aeronautico civile statale, definisce l’aeroporto quale “sistema tecnico, gestionale, economico equilibrato”, e, tra l’altro, delinea il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia concetto di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, strumentalità dei beni in relazione alle diverse tipologie di immobilefunzioni, al ruolo e allo sviluppo dell’aeroporto; il citato comma 677 dell’art- la Direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali; - l’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, 37 del decreto-legge D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 214, così come modificato dall’art 36, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni, l’aliquota massima che, istituita l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in avanti ART), ha disposto che, per il settore aeroportuale, alla medesima sono attribuite le competenze di cui agli artt. 71-82 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in attuazione della TASI non può comunque eccedere il limite Direttiva 2009/12/CE; - l’art. 71, comma 5, del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della Direttiva 2009/12/CE, che esclude dal proprio ambito di applicazione: i diritti riscossi per la remunerazione dei servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra, di cui all’Allegato A del D.lgs. n. 18/1999 e i diritti riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta, di cui al Regolamento CE 1107/2006; - l’art. 1, comma 676 11 e comma 11 ter, del suddetto artD.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni; - il D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201 Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione; - l’Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 267 del 5 agosto 2016 che designa l’ENAC quale Autorità tecnica di settore deputata a curare l’istruttoria e la definizione dei Contratti di programma con i gestori aeroportuali; - l’art. 1 202, comma 1bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha disposto la proroga di due anni della legge durata delle concessioni aeroportuali in essere; - l’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 147/2013120, che ha previsto la costituzione obbligatoria, presso le stazioni appaltanti, del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. Per i fabbricati costruiti 18 aprile 2016 n. 50; - la documentazione istruttoria prodotta dal gestore aeroportuale e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano dall’amministrazione pubblica concedente il finanziamento con la quale si attesta la compatibilità con la normativa europea in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per centomateria di aiuti di Stato; - il parere espresso dal Consiglio di Stato sez. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumentoadunanza di sezione del XX sulla legittimità della clausola di rinuncia al contenzioso, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi all’art. 19 dello schema di Contratto di Programma approvato con delibera del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare Consiglio di Amministrazione dell’ENAC n.20 del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 20152 ottobre 2018;
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Samples: Program Contract
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da XXXXXXXXX XXXXX - la Legge 5 febbraio 1992, n. 16104 “Legge-quadro per l’assistenza, convertito dalla l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii.; - la Legge 2 maggio 201412 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.; - il Decreto Legislativo 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge 10/12/2014 n.183; - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 68275, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’artdell'art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 21 della legge 15 marzo 1997, n. 147/201359”; - il decreto legislativo 14 gennaio 2008, impone ai Comuni n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro; - l'allegato A) del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente il vincolo in base al quale la somma Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione; - il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, di "Definizione delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 a norma dell'articolo 4 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 201128 marzo 2003, n. 20153”; - la Legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con particolare riferimento all’articolo 1, convertitocommi da 33 a 43; - la legge 30 dicembre 2018 n. 145, con modificazioni“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare l’art. 1, dalla legge 2 dicembre 2011commi da 784 a 787, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di imposta TASI equivalenti alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e ne ha rideterminato la durata minima complessiva in ragione dell’ordine di studi a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’artpartire dall’a.s. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 20152018/2019;
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Samples: Protocollo Di Collaborazione
VISTI. gli arttIl D. Lgs. 1 18 aprile 2016 n. 50 e 2 del ss.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici; • Il D.L. 6 marzo 201416 luglio 2020, n. 16, 76 convertito dalla in Legge 2 maggio 201411 settembre 2020, n. 68, 120; • la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’Anac con i quali cui sono state apportate modifiche alla norma istitutiva approvate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” per quanto applicabili; • Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; • L’art.26 della TASIlegge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; TENUTO CONTO che: – il tributo sui • L’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; • Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; • L’art.37 del tributo stessoD. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, ai sensi del comma 68232, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di base della TASI “Amministrazione Trasparente” e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia “Norme di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente contrasto alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015corruzione”;
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Samples: Affidamento Diretto
VISTI. gli artt. la legge 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014aprile 1981, n. 16121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”; la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale”; le leggi Regione Piemonte 30 novembre 1987, n. 58, e 16 dicembre 1991, n. 57 in materia di Polizia Locale; l’art. 16 quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla Legge 2 maggio 2014legge 19 marzo 1993, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica”; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; il decreto legislativo 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione la circolare del Capo della TASIPolizia – Direttore Generale della P.S. n. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, recante “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”; TENUTO CONTO che: la circolare del Capo della Polizia – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 Direttore Generale della Legge P.S. n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote123-U-C- 0-0000-00 dell’8 maggio 2007, in relazione materia di modalità di evasione delle richieste di dati statistici sulla delittuosità da parte degli Enti Locali; la legge Regionale del Piemonte 10 dicembre 2007 n. 23, recante “Disposizioni relative alle diverse tipologie politiche regionali in materia di immobilesicurezza integrata”; la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013provvedimento generale del Garante per la protezione di dati personali in materia di videosorveglianza, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere in data 8 aprile 2010; il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge decreto legislativo 6 dicembre settembre 2011, n. 201159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; le direttive in materia di videosorveglianza emanate dal Ministero dell’Interno ed in particolare quelle in data 6 agosto 2010, 2 marzo 2012, 29 novembre 2013 e 8 febbraio 2015; il decreto del Ministro dell’Interno 24 maggio 2012 recante “Delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con Regioni ed Enti locali in applicazione dell’art. 1, comma 439, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini; il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201115 ottobre 2013 nr. 119; le linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, n. 214diramate dal Ministero dell’Interno il 30 aprile 2015, detrazioni d’imposta o altre misuree successive disposizioni integrative, tali con le quali, rilevata una diretta correlazione tra disagio sociale, degrado dei comportamenti e fenomeni di maggiore pericolosità ed allarme, si prende atto della necessità di adottare nuove strategie di intervento attraverso i Piani di Controllo Coordinato del Territorio, nonché “l’azione congiunta di più livelli di governo per le iniziative da generare effetti intraprendere, con un rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile che, nel rispetto delle relative competenze, responsabilità e ruoli, dia vita sul carico territorio ad un processo di imposta TASI equivalenti partecipazione alla gestione della sicurezza, nel convincimento che la materia richieda misure diversificate a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia seconda dei differenti contesti di immobiliriferimento”, anche tenendo conto nel quadro di quanto previsto dall’articolo 13 del citato una sicurezza il più integrata e partecipata; il decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 201120 febbraio 2017, n. 20114, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare l’art. 5 secondo cui “con appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco (…) possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana (…)” in coerenza con le Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata; gli obiettivi indicati nel citato articolo da perseguire, prioritariamente, con detti patti: a)prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi ed interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; b)promozione e tutela della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c)promozione e rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale nell’individuazione di aree e beni da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9 comma 3; d)promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti in collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale; il successivo art. 7 con cui viene indicato - quale ulteriore strumento per l’attuazione di iniziative congiunte con specifici obiettivi volti all’incremento dei servizi di controllo e alla valorizzazione del territorio – la possibilità di un concorso di enti pubblici, anche non economici e soggetti privati, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 nr. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013 nr. 119; la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nr. 558/SICPART/422.2/47/316370 dell’8 giugno 2017, recante “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana. Forza di Intervento Rapido”; la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 214 159, al codice penale e successive alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”; il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”; la cornice di riferimento delineata anche dal recente Accordo sulle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvato dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni/Autonomie Locali, il 21 gennaio 2018, fondata su quattro direttrici: 1) lo scambio informativo tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio per gli aspetti di interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali, 2) l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia, 3) la regolamentazione dell’utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, 4) l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia; le linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, di cui all’art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della dalla legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 199818 aprile 2017, n. 43148, l’impostaadottate in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie locali in data 26 luglio 2018; il decreto legislativo 10 agosto 2018, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”; il decreto-legge 113 del 4 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; l’art. 11 bis, comma 68319, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge del “Decreto Semplificazioni” (decreto legge 14 dicembre 2018, n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare135, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misuraconvertito dalla legge 11 febbraio 2019, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015n. 12);
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Samples: Accordo Per La Sicurezza Integrata E Lo Sviluppo Della Città Di Torino
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; – il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; − il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; − il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; − il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; − il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;
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Samples: Deliberation on Tasi Tariffs
VISTI. gli arttl’art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 20141, comma 103, della Legge 30 dicembre 2021, n. 16234; - l’art. 38 dello Statuto della FNSI del 19 aprile 2017; - i CCNL sottoscritti dalla FNSI; - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, convertito dalla Legge 2 maggio 2014nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI 101 e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 20118 ottobre 2021, n. 201, 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 3 dicembre 20112021, n. 214205, detrazioni d’imposta o altre misuredi seguito, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobiliper brevità, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 il “Codice”; - il Provvedimento del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che Garante per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, la protezione dei dati personali del decreto-legge 6 dicembre 20112 luglio 2015, n. 201, convertito393, con modificazionioggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; - la nota n. 13178 del 30 settembre 2022, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole circa la possibilità per l’Istituto di procedere alla stipula della Convenzione per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche dei giornalisti e, contemporaneamente, ha sollecitato una verifica del regolare adempimento delle obbligazioni nascenti dalla legge 22 dicembre 2011convenzione precedentemente in essere fra INPGI e FNSI; - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ INPS n. 233 del 23 novembre 2022, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite con la quale è stata adottata la Convenzione per la disciplina delle attività di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici erogati ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015giornalisti;
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Samples: Convenzione
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – − il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 20111 aprile 1989, n. 201120, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201115 maggio 1989, n. 214181, detrazioni d’imposta o altre misurerecante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; − l’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, tali n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha disposto l’estensione di interventi di promozione industriale nelle aree interessate da generare effetti sul carico crisi di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobilisettore nel comparto industriale, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011120 del 1989; il comma 678 dell’art. 1 − l’articolo 11, commi 8 e 9, della Legge legge 14 maggio 2005, n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 80, di cui all’art. 13conversione in legge, comma 8con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 201114 marzo 2005, n. 20135, che ha stabilito che, al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201115 maggio 1989, n. 214 e successive modificazioni181, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 676 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del suddetto art. 1 comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 147/2013311; − i decreti ministeriali n. 1196561 del 17 maggio 2006, n. 1196538 del 21 marzo 2006, n. 1196579 del 9 giugno 2006 che hanno proceduto all’impegno contabile delle somme sopra indicate a favore dell’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A. (di seguito Invitalia) per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 5-8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come estesi alle nuove aree di crisi industriale individuate con il DPCM del 7 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 11 della legge 80 del 14 maggio 2005; − l’Accordo di Programma “per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.A.” del 19 marzo 2010 sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Marche e Umbria, avente a oggetto l’attuazione del Programma complessivo di intervento di reindustrializzazione per l’area, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010, al Fg. Per i fabbricati costruiti n. 312, Reg. n. 3. − il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con legge del 7 agosto 2012, n. 134; − l’Atto integrativo sottoscritto in data 18 ottobre 2012 dal Ministro dello Sviluppo economico e destinati dall’impresa costruttrice dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e registrato dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2012, Reg. n. 13, fg. n. 226, con il quale, a seguito delle mutate condizioni di contesto, si è provveduto alla venditarimodulazione degli Assi di intervento, fintanto che permanga tale destinazione alla riprogrammazione delle risorse di parte statale, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata e non siano alla proroga dei termini di conclusione previsti; − l’Atto integrativo sottoscritto in ogni caso locatidata 18 marzo 2015 dal Vice Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e registrato dalla Corte dei Conti in data 15 ottobre 2015 al n. 3625, l’aliquota con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsti dall’Accordo di Programma del 19 marzo 2010 e dall’Atto integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012, è ridotta allo 0,1 stato prorogato di ventiquattro mesi e fissato al 18 marzo 2017; − l’Atto integrativo sottoscritto in data 7 settembre 2017 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per cento. I Comuni possono modificare presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 17 ottobre 2017 al n.847, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsti dall’Accordo di Programma del 19 marzo 2010, dall’Atto integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012 e dall’Atto integrativo di proroga del 18 marzo 2015, è ulteriormente prorogato di dodici mesi ed è fissato al 18 marzo 2018; − l’Atto integrativo sottoscritto in data 24 ottobre 2018 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2019 al n. 1-18, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsti dall’Accordo di Programma del 19 marzo 2010, dall’Atto integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012, dall’Atto integrativo di proroga del 18 marzo 2015 e dall’Atto integrativo di proroga del 7 settembre 2017 è prorogato sino al 18 marzo 2020; − la suddetta aliquota Circolare Ministeriale 22 marzo 2016, n. 26398 con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico a valere sulla legge 181/89 per l’area di crisi Merloni, con una dotazione finanziaria di 26 milioni di euro, suddivisi in aumento, sino allo 0,25 per cento ovia paritetica tra le due Regioni; − il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 agosto 2019 che, in diminuzionesostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 giugno 2015 e ai sensi dell’articolo 29, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 0000, x. 00 (XX Crescita), stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle complesse che quelle ricadenti in situazioni di crisi industriale diverse da quelle complesse; − la Circolare direttoriale MISE del 16 gennaio 2020 n. 10088 e successiva Circolare direttoriale MISE di rettifica del 26 maggio 2020 n. 153147 con cui si è data attuazione alle disposizioni contenute nel DM 30 agosto 2020, concernente termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge 9 n. 181 del 15 maggio 1989; − la legge 27 dicembre 19982019, n. 431160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – che, l’impostaall’art. 1, determinata applicando l’aliquota stabilita commi da 491 a 494, ha stabilito che per quanto riguarda la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa si consente l’impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal comune ai sensi 2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. − la deliberazione della Giunta regionale del 19/03/2020 n. 184 con la quale la Regione Umbria ha approvato il presente Atto integrativo e ha individuato le risorse finanziarie pari a € 1.539.801,00 - che residuano a chiusura dell’Avviso pubblico citato in premessa - a valere sull’Azione 3.1.1 del POR FESR 14/20 e rese disponibili sulla medesima Azione per investimenti volti alla reindustrializzazione e diversificazione dell’apparato produttivo esistente, dando atto che le stesse potranno essere ulteriormente incrementate in esito a successive disposizioni. − la deliberazione della Giunta regionale del 22/06/2020 n. 780 con la quale la Regione Marche ha approvato il presente Atto integrativo e ha individuato le risorse finanziarie pari a € 1.798.754,22 per il finanziamento di politiche attive del lavoro, meglio descritte all’art.2, comma 6834, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 a valere sul bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020, prevedendo che tali risorse possano essere incrementate attraverso l’utilizzo dei residui dell’attuale programmazione dei Fondi strutturali e dei fondi della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;nuova programmazione europea 2021/2027.
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. gli il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, artt. 1 27, 66 e 92, il Politecnico intende favorire, tra l’altro, le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche; • la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • l’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico; • l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; • l’art. 65, comma 2 del D.L. 6 marzo 2014Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 16300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, convertito dalla Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 3; • la Legge 2 maggio 201430 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; • l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti • l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 68145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa; • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta Legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente dPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva compiti della TASIStruttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 4, che “la Struttura può, altresì, sottoscrivere convenzioni con altri enti qualificati pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie per lo svolgimento delle proprie attività”; TENUTO CONTO che: – • lo Statuto dell’Agenzia, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 15474 del 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021; • il tributo sui servizi indivisibili Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021; • lo Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 623/AG del 23 febbraio 2012 (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento Gazzetta Ufficiale n. 52 del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b2 marzo 2012), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti pubblicato sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;proprio sito internet all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/00 6_Statuto_del_Politecnico_di_Milano.pdf
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VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. la L. 6 marzo 2014novembre 2012, n. 16190, convertito recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1, comma 17, ha stabilito che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla Legge 2 maggio 2014gara”; - il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 6872 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3. 1. 13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto; - la delibera di giunta n. 87 del 02/04/2021, con i quali sono state apportate modifiche cui il Comune di Teramo ha approvato il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023, prevedendo al paragrafo 1.9 del Capitolo 6 “Misure generali”, che nel corso dell’anno 2021 l’Area competente avrebbe sottoposto alla norma istitutiva della TASIGiunta Comunale il testo del patto di integrità per la successiva approvazione; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento - l’art. 42 del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’artD.Lgs 50/2016; - art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 1383 bis, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015D.Lgs 159/2011;
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Samples: Patto Di Integrità in Materia Di Contratti Pubblici
VISTI. gli arttl’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che, al comma 1, dispone che: “Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.”; - l’art. 1 e 2 del D.L. 6 decreto legislativo 4 marzo 20142015, n. 22, che istituisce l’indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” e l’art. 15 che introduce un’indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL); - l’art. 66, commi 7-16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 201125 maggio 2021, n. 20173, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201123 luglio 2021, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede 106 che istituisce l’indennità per la disoccupazione involontaria per i fabbricati rurali ad uso strumentale lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS); - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di cui all’art. 13tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), comma 8di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”; - il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011n. 139/2021, di seguito, per brevità, il “Codice”; - il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. …… del ………, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 201, convertito, 223; - la nota prot. n………… del …………… con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 la quale il Ministero del Lavoro e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Organizzazione sindacale di cui al comma 676 sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale; - la nota prot. ………… del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti ……………… con la quale il Ministero del Lavoro e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato delle Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;
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Samples: Convenzione
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – − il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 20111° aprile 1989, n. 201120, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 n. 181/1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; − l’articolo 73 della legge 27 dicembre 20112002, n. 214289 (legge finanziaria 2003), detrazioni d’imposta o altre misure, tali che ha disposto l’estensione di interventi di promozione industriale nelle aree interessate da generare effetti sul carico crisi di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 settore nel comparto industriale diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011120 del 1989; il comma 678 dell’art. 1 − l’articolo 11, commi 8 e 9, della Legge legge 14 maggio 2005, n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 80, di cui all’art. 13conversione in legge, comma 8con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 201114 marzo 2005, n. 20135, che ha stabilito che, al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011n. 181/1989, n. 214 e successive modificazionisono estesi, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite nei limiti delle risorse di cui al comma 676 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del suddetto art. 1 comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; − i decreti ministeriali n. 1196561 del 17 maggio 2006, n. 1196538 del 21 marzo 2006, n. 1196579 del 9 giugno 2006 che hanno proceduto all’impegno contabile delle somme sopra indicate a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito Invitalia) per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 5-8 della n. 181/1989, come estesi alle nuove aree di crisi industriale individuate con il DPCM del 7 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 147/201380 del 14 maggio 2005; − l’Accordo di Programma “per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.A.” del 19 marzo 2010 sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Xxxxxx-Romagna, Marche e Umbria, avente a oggetto l’attuazione del Programma complessivo di intervento di reindustrializzazione per l’area, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010, Xxx. Per x. 0, Xx. n. 312; − il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con legge del 7 agosto 2012, n. 134; − l’Atto Integrativo di rimodulazione degli interventi e di proroga sottoscritto in data 18 ottobre 2012 dal Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e registrato dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2012, Reg. n. 13, Fg. n. 226, con il quale, a seguito delle mutate condizioni di contesto, si è provveduto alla rimodulazione degli Assi di intervento, alla riprogrammazione delle risorse di parte statale, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata e alla proroga di 24 mesi oltre la scadenza del termine stabilito dall’Accordo di Programma e pertanto fissato al 18 marzo 2015; − l’Atto Integrativo di proroga sottoscritto in data 18 marzo 2015 dal Viceministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e registrato dalla Corte dei Conti in data 15 ottobre 2015 al n. 3625, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsto dall’Atto Integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012, è stato prorogato di ventiquattro mesi e fissato al 18 marzo 2017; − l’Atto Integrativo di proroga sottoscritto in data 7 settembre 2017 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 17 ottobre 2017 al n. 847, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsto dall’Atto Integrativo del 18 marzo 2015, è prorogato di dodici mesi ed è fissato al 18 marzo 2018; − l’Atto Integrativo di proroga sottoscritto in data 24 ottobre 2018 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2019 al n. 1-18, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsto dall’Atto Integrativo del 7 settembre 2017, è prorogato sino al 18 marzo 2020; − la Circolare ministeriale 22 marzo 2016, n. 26398 con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico a valere sulla legge n. 181/1989 per l’area di crisi Merloni, con una dotazione finanziaria di 26 milioni di euro, suddivisi in via paritetica tra le due Regioni; − l’Atto Integrativo sottoscritto in data 9 ottobre 2020 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 23 dicembre 2020 al n. 1043, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsto dall’Atto Integrativo del 24 ottobre 2018, è prorogato sino al 18 marzo 2022; − la Circolare ministeriale 26 novembre 2020, n. 3811, con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico a valere sulla legge n. 181/1989 per l’area di crisi Merloni con procedura valutativa a sportello; − il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 agosto 2019 che stabilisce i fabbricati costruiti termini, le modalità e destinati dall’impresa costruttrice alla venditale procedure per la presentazione delle domande di accesso, fintanto che permanga tale destinazione nonché i criteri di selezione e non siano valutazione per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento ofavore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, in diminuzionesostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 giugno 2015 e ai sensi dell’articolo 29, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 0000, x. 00 (XX Crescita); − la Circolare ministeriale 16 gennaio 2020 n. 10088 concernente i nuovi criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 9 n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, con comunicazione pubblicata nella GURI n. 24 del 30 gennaio 2020; − la legge 27 dicembre 19982019, n. 431160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – che, l’impostaall’art. 1, determinata applicando l’aliquota stabilita commi da 491 a 494, stabilisce che per quanto riguarda la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa si consente l’impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal comune 2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione; − la legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 che all’art 1, comma 127 stabilisce che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell’anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota primo periodo alle medesime finalità di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare all’articolo 44, comma 11-bis, del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle di cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; − la X.X.X. x. 000 xxx 00 xxxxxx 0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx che approva lo schema del presente del presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 19 marzo 2010; − la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;X.X.X. x. 000 xxx 00 xxxxxx 0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx che approva lo schema del presente del presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 19 marzo 2010.
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. gli arttIl D. Lgs. 1 18 aprile 2016 n. 50 e 2 del ss.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici; • Il D.L. 6 marzo 201416 luglio 2020, n. 16, 76 convertito dalla in Legge 2 maggio 201411 settembre 2020, n. 68, 120; • la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’Anac con i quali cui sono state apportate modifiche alla norma istitutiva approvate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” per quanto applicabili; • Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» • L’art.26 della TASIlegge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; TENUTO CONTO che: – il tributo sui • L’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; • Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; • L’art.37 del tributo stessoD. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, ai sensi del comma 68232, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di base della TASI “Amministrazione Trasparente” e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia “Norme di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente contrasto alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015corruzione”;
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VISTI. l’articolo 118 comma 4 della Costituzione; - gli arttarticoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 20145 della legge 8 novembre 2000, n. 16328”; - gli articoli 11 e 12 della legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; - la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; - il documento ANCI del maggio 2017 “La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento; - il Codice del Terzo Settore, convertito dalla Legge 2 maggio 2014approvato con Decreto Legislativo 117/2017 e in particolare l’art. 4 comma 1, n. 68l’art. 5, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 6821, lettera ba), punto 2) dell’artl’art.55 e l’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 1379, comma 2; - il parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018, sulla corretta interpretazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge 6 dicembre 2011Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 201117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011rispetto alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 21450 "Codice dei contratti pubblici" per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi sociali; - il parere n. 3235/2019 del Consiglio di Stato, detrazioni d’imposta o altre misureavente ad oggetto: “Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida recanti indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali.”; - la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 della Corte costituzionale; - D.M.LPS n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”; - le Linee guida Anac N° 17, tali da generare effetti sul carico recanti “Indicazioni in materia di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia Delibera n. 382 del 27 luglio 2022. - Il D.P.04/11/2002 “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”; - Il D.P. 574/GAB del 09/07/2021 di immobili, anche tenendo conto approvazione delle “Linee guida per la programmazione dei Piani di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;Zona 2021”
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Samples: Determination of Approval for Co Planning Procedure
VISTI. il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e, in particolare gli artt. 1 27, 66 e 92 per favorire, tra l’altro, le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche; • la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • l’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico; • l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; • l’art. 65, comma 2 del D.L. 6 marzo 2014Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 16300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, convertito Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 4; • la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; • l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”; • l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 2 maggio 201430 dicembre 2018, n. 68145, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della TASIprogettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa; TENUTO CONTO che: – • il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura Decreto del Presidente del Consiglio dei servizi indivisibili individuati nel regolamento Ministri del tributo stesso29 luglio 2021, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) adottato in attuazione dell’art. 1 1, comma 162 della predetta Legge n. 147/2013145/2018 che ha soppresso il precedente dPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 4, che “la Struttura può, altresì, sottoscrivere convenzioni con altri enti qualificati pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie per lo svolgimento delle proprie attività”; • lo Statuto e il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, modificati ed integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell’Economia e che delle Finanze rispettivamente il Comune25 e 26 novembre 2021, con deliberazione suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 7 dicembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 17 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/20132021, come modificato dalla Legge comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 190/2014309 del 30 dicembre 2021. TANTO PREMESSO, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677CONSIDERATO E VISTO, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO
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