Common use of Xxxxxx Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che: a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract

Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che: a1) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) . A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicuratodell’Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicuratodell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 all’art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato l’Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 dall’Art.5 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 dell’art.1907 C.C. limitatamente all'importo all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione all’applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. Cdell’Art.1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale L’eventuale onere relativo all'accertamento all’accertamento è in capo alla Società.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che: a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.1907

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Samples: Insurance Policy, All Risks Property Insurance Policy

Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che: a) agli : Agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si . Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) varrà . Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti obsoleti non in uno ed accantonati anche se ancora formalmente non scaricati dall’inventario. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) . A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza. all'art.1907 C.C.. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 dell’art.1907 C.C. limitatamente all'importo all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione all’applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. Cdell’Art.1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale L’eventuale onere relativo all'accertamento all’accertamento è in capo alla Società.

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Samples: Capitolato Tecnico Elettronica

Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che: a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.Cod. Civ.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Cod.Civ. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C.. Cod. Civ. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. Cod. Civ. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

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Samples: Insurance Policy

Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che: a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 dall’Art.5 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 dell’art.1907 C.C. limitatamente all'importo all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione all’applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. Cdell’Art.1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale L’eventuale onere relativo all'accertamento all’accertamento è in capo alla Società.

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Samples: Insurance Policy

Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti cheche : a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 dall’Art.5 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 dell’art.1907 C.C. limitatamente all'importo all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione all’applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. Cdell’Art.1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale L’eventuale onere relativo all'accertamento all’accertamento è in capo alla Società.

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Samples: Insurance Policy

Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che: a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

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Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che: a) che : agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) . si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) . varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) . A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicuratodell’Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicuratodell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'artall’art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato semprechè l’Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 dall’Art.2.5 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. dell’art 1907 C.C. limitatamente all'importo all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione all’applicazione del disposto dell'Art. dell’Art 1907 C. CC.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'artdell’art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale L’eventuale onere relativo all'accertamento all’accertamento è in capo alla Società.

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Samples: All Risks Insurance Agreement