Common use of Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxx. La vendita, cit., 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385, in Mass. giur. it., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.

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Xxxxxx. La venditacrisi della convivenza, in Nuova giur. civ., 2016, 1769. 656 aventi funzione di accertamento: è il fattore temporale a conferire stabilità ad una relazione di coppia e non la registrazione, magari operata per un solo giorno 18. Risulterebbe contrario allo spirito della legge attribuire valore costitutivo alla dichiarazione anagrafica con l’effetto di escludere dal perimetro di tutela della legge tutti quei rapporti di convivenza stabile non registrati all’anagrafe. Si consideri, inoltre, il valore tradizionalmente attribuito alle certificazioni anagrafiche che non possiedono un’efficacia costitutiva ma solo probatoria, che è piena rela- tivamente all’esistenza delle annotazioni, e indiziale in merito alla loro corrispondenza alla realtà oggettiva, potendo in tal caso concorrere al convincimento del giudice quali presunzioni semplici, comunque supera- bili da una prova contraria (Cass. 27 gennaio 1986, n. 524). Tra le due opposte opzioni interpretative, circa il valore da dare alla dichiarazione anagrafica, si colloca una terza opzione che propone di attribuire alla dichiarazione anagrafica il valore di strumento di prova esclusivo 19. La nuova legge avrebbe voluto dare rilevanza giuridica soltanto alle convivenze registrate, al fine di accordare protezione sola- mente a quei legami più stabili. Rimarrebbero fuori dalla tutela della legge le convivenze nelle quali sia mancata la dichiarazione anagrafica di cui al comma 37 della legge. Questa impostazione garantirebbe ai convi- venti non registrati quel margine di libertà e autodeterminazione che è alla base della preferenza della convivenza rispetto al matrimonio. In realtà, l’argomento è debole poiché anche i conviventi non registrati godono di quei diritti previsti da varie norme che riguardano i conviventi in diversi settori dell’ordinamento giuridico, anche per effetto di alcune sentenze della corte costituzionale, già applicabili prima della legge n. 76/2016, a cui si farà cenno nel paragrafo seguente. È stato affermato che «seppure la scelta delle parti è motivata dall’esigenza di non sottostare ai vincoli più intensi e agli obblighi derivanti dal matrimonio, la legge prevede una serie di conseguenze e regole che non abbandonano il rapporto alla logica della libertà senza confini. Gli effetti della convivenza sono im- prontati alla tutela della parte debole del rapporto e in larga parte rispecchiano i principi già elaborati dalla giurisprudenza nella vigenza del vuoto normativo. La legge ribadisce la libertà delle parti, prevedendo la 18 XXXXXXXXX, Convivenza di fatto, cit.; XXXXX, 669. 62 Cfr. X. XxxxxxxLa convivenza di fatto ed il contratto di convivenza, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385, in Mass. giur. it., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.

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Xxxxxx. La vendita, cit., 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, in Mass. giurAtti del terzo congresso nazionale di diritto del lavoro sul tema del contratto di lavoro, Pescara Teramo, 1-4 giugno 1967”, 1968. it.La qualificazione del contratto collettivo di lavoro da parte di Xxxxxx è servita a chiarire i termini del mezzo giuridico. Rimane però da indagare la funzione, 1986o meglio, Si pensi al caso le funzioni giocate dal contratto collettivo. Del resto questo non è un monolite nel panorama ordinamentale italiano: cambiano i livelli della stipula e variano i contenuti. Per queste ragioni, l’osservazione generale secondo cui un singolo rapporto giuridico può essere regolato da una pluralità di fonti, è presa d’atto di ancor maggiore peso specifico nel diritto del lavoro. A caratterizzare il discorso lavoristico c’è l’autonomia collettiva con la sua varietà fenomenica e funzionale. Cambiando i piani d’incontro e i contesti di riferimento, cambiano le norme pattuite. Lo stesso perché retrostante alla definizione di una certa questione sul primo o sul secondo livello di contrattazione, ha rilievo per capire i modi dell’ordinamento intersindacale. Muovendo – come detto – dall’osservazione dei contenuti contrattuali e dallo studio della loro interazione con le altre fonti del diritto del lavoro, Xxxxxx ha personalmente indicato la propria preferenza per il diritto delle relazioni industriali nato a stretto contatto con i luoghi di lavoro (35).Probabilmente, il suo favore per la contrattazione realizzata a contatto con le produzioni, è stato giustificato dalla consapevolezza del senso democratico dell’attività sindacale svolta proprio dove emergono i problemi del lavoro. Xxxxxx, quindi, s’è reso conto che il mantenimento “in cui una persona riceve stato di minorità” dei lavoratori a mutuo una somma di denaro livello decentrato sarebbe spiegabile più per ragioni ideologiche che per un’effettiva (e trasferisce al mutuantenon redimibile) immaturità dei lavoratori direttamente interessati. I quali anzi, contemporaneamente o proprio in un momento successivoforza del supporto organizzativo delle strutture sindacali, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto sarebbero abilitati a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante misurarsi efficacemente nei confronti dell’acquirentedelle direzioni aziendali. Nell’alienazione Per l’autore, in garanzia conclusione, i confini della contrattazione collettiva non vi è sono stabiliti una venditavolta per tutte. Piuttosto essi rispondono a dinamiche concrete di interesse, di lotta e di visione strategica (“È proprio la logica della contrattazione (…) che spinge sempre più a monte, nella sua accezione causale delineata dalla leggefrontiera mobile tra le prerogative direzionali e potere negoziale del sindacato”). Per arrivare a comprendere la funzione giuridica del contratto collettivo, intesa come scambio quindi, si considera che a monte occorra una conoscenza del sistema delle fonti del diritto del lavoro in Italia. Xxxxx a riguardo la lettura dell’opera di cosa con il relativo prezzoXxxxxxxx Xxxxxxx. Docente pavese e allieva di Xxxxxxx Xxxx, ma l’obbligazione del venditore-debitore nei propri testi Xxxxxxx è stata in grado di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione dare ordine alla materia (non per riottenere il bene temporaneamente trasferito caso spesso, s’è trovata impegnata nell’elaborazione della manualistica di diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali). Nel 2017 Xxxxxxx ha dedicato uno scritto al rapporto tra legge e contrattazione collettiva (36). Innanzitutto, l’accademica ha osservato che non è mai stato messo in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente(35) X. XXXXXX, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causaIntroduzione, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorioX. XXXXXXXXX, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto Contrattazione e partecipazione. Studio di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi relazioni industriali in una posizione di debolezza economicaazienda italiana, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.cIl Mulino, 1968., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.

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Xxxxxx. La venditaresponsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita, citin Resp. civ., 6692010, p. 406. 62 Cfr. X. Xxxxxxxtuendo, op. cit.,163; cfr. Cass.nel comma 4-quater, 12 dicembre 1986che la rete dotata di fondo patrimoniale, n. 7385, in Mass. giur. it., 1986, Si pensi al caso nel momento in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuantesi iscrive presso il competente registro delle imprese, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanziaacquista soggettività giuridica. In questi casirelazione a siffatta dirompente novità dell’attribuzione di sogget- tività giuridica alla rete, nelle dichiarazioni rese nei lavori parlamen- tari, si afferma che «Anche questa modifica risolve difficoltà operati- ve riscontrate nelle reti di imprese costituite da piccoli imprenditori e crea condizioni favorevoli per un forte incremento di questa forma di aggregazione»(60). In vero, è di tutta evidenza che la formulazione della norma non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causapre- cisa e potrà dare adito ad equivoci e perplessità, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorioLegislatore, anche anziché di capacità giuridica, parla di soggettività giuridica (a differenza di quanto avviene con le società di capitali). Peraltro, le incertezze su quali siano i contorni della soggettività delle reti emergono chiaramente già nei citati lavori parlamentari, durante i quali, da una parte, si era proposto di attribuire alla rete, anziché una soggettività giuridica, una mera soggettività tributaria(61) e, dall’altra parte, si era suggerito di rendere l’attribuzione della soggettività giuri- dica facoltativa, rimettendola alla volontà delle parti contraenti(62). Pertanto, se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare dopo la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi riforma dell’anno 2010 la questione della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica natura della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi rete sembrava risolta a favore dell’acquirentedella “tesi contrattuale”, eventualmente garantiti da titoli cambiari; oggi la circostanza que- stione pare riaccendersi, alimentata dalla rimozione degli ostacoli che le spese si opponevano alle “tesi organizzativa” e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66dall’introduzione di rilevanti elementi a favore di quest’ultima.

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Xxxxxx. La venditaLe indennità di espropriazione per le aree non edifica- bili, cit.. spec. pp. 1291-1293. Nella giurisprudenza recente del- la Cassazione, 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxxperaltro ancora relativa a vicende non ancora regolate del T.U. sull’espropriazione, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986Sez. I, sent. 24 aprile 2014, n. 7385, 9269 dove si statuisce chiaramente nel senso che l’indennità aggiuntiva per coltivazione diretta va determi- nata in Mass. giur. it., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma via ulteriore rispetto a quella data a mutuodi espropriazione commi- surata al valore venale; e Cass., Sez. I, sent. 30 giugno 2014, n. 14782 dove invece si afferma che l’indennità aggiuntiva do- vuta al conduttore coltivatore diretto nel caso di esproprio di area edificabile andrebbe detratta da quella dovuta al proprie- tario. questi ultimi (ed ancor più lo farebbe se l’indennità di occupazione fosse ridotta) una posizione di van- taggio nelle trattive per le cessioni bonarie, tanto più significativa quanto più ad essere incisi sono piccoli proprietari coltivatori che si vedono privati della loro fonte di reddito. Se però è in questi termini che trova oggi giusti- ficazione la forfettizzazione all’8,33% della misura della indennità di occupazione legittima, appare evidente che la risposta dalla Consulta, sulla possi- bilità di provare un pregiudizio superiore al 5% è eccentrica, ed elude il nocciolo del problema, che dovrebbe perciò essere rimeditato. Non si tratta, in ogni caso di una risposta che si presti ad essere ap- prezzata per rispondere in senso negativo alla que- stione sulla debenza dell’indennità aggiuntiva, do- ve la pur fallace scappatoia predicata in punto di indennità di occupazione non è praticabile. Passando ora alla valutazione dei riflessi che la sentenza in commento esplica sulla ricostruzione degli strumenti di tutela concessi al proprietario, vengono in considerazione i rilievi per cui il priva- to può configurarsi una vendita, poiché reagire all’inerzia della p.a. senza restare esposto in perpetuo al sacrificio dell’espropriazione (par. 6.6.3) (37) mentre il trasferimento della proprietà carattere non rappresenta il corrispettivo del pagamento retroattivo dell’acquisto non consentirebbe che l’istituto sia realizzato in presenza di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente giudicato restitutorio (par. 6.9.1); ed ancora il più generale rilievo per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una venditacui sono da valorizzare (con riferimento all’intero ordinamento, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio ci sentiamo di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorioaffermare, anche se l’operazione è configurata nella decisone in esame si tratta solo dell’art. 42 bis) le interpretazioni utili ad evitare che la pubbli- ca Amministrazione tragga vantaggio dalla situa- zione di fatto da essa stessa determinata ed a disin- centivare le pratiche non conformi alle norme de- gli espropri in buona e dovuta forma. Da questi rilievi ci sembra si possa trarre, anzi- tutto, un argomento contrario alle tesi che vorreb- bero la P.A. arbitra esclusiva in ordine alla emana- zione del provvedimento di acquisizione sanante, così come vendita con patto a quelle che negano la possibilità per il privato di riscatto ottenere l’integrale risarcimento per equivalente in mancanza di tale acquisizione: in ef- fetti se si vuole assicurare l’effettività della tutela, riducendo concretamente la devianza extraeuropea del nostro ordinamento, o si procede alla esplosiva distruzione delle opere pubbliche (ipotesi che non ci stancheremo di retrovendita ritenere irrealistica, almeno su larga scala); oppure si deve consentire al privato di avere il risarcimento integrale per equivalente, il che può avvenire tanto ammettendo che il giudice dell’ottemperanza possa disporre l’acquisizione sa- nante, quanto consentendo al privato di rinunziare abdicativamente alla proprietà a fronte di tale ripa- razione o comunque di ottenere il risarcimento per equivalente specie ove l’amministrazione non sia palesemente disposta, o in grado, di restituire. Sul primo aspetto, quello cioè dei poteri del giu- dice dell’ottemperanza, si dovrà pronunciare l’Adu- nanza Plenaria del Consiglio di Stato, che aveva rinviato la propria decisione in attesa della senten- za in commento (38); sul secondo si sono recente- mente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazio- ne (sentenza n. 735/2015), in termini tanto positi- vi per il privato quanto poco condivisi dalla giuri- sprudenza amministrativa, che però ha manifestato di recente qualche apertura (39). Mai come oggi, allora, rimane l’esigenza che la giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa, chiamate per diversi aspetti ad effetti traslativi immediatiapplicare l’art. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene42 bis così come salvato dalla Consulta, avendo le parti proseguano nello sforzo di rendere il reale intento diritto vivente concreta- mente idoneo a rispondere ai richiami della Corte EDU, che la stessa sentenza in esame, seppure in termini incompleti e perfettibili, mostra di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatariovoler tenere presenti. Tra i negozi l’altro, ancora si attende una parola definitiva della Cassazione sulla giurisdizio- ne competente a decidere in ordine all’indennizzo previsto dall’art. 42 bis per la perdita della proprie- tà, mentre la giurisprudenza ordinaria ed ammini- strativa hanno manifestato sul punto le più varie opinioni (40), dando luogo, anche sotto questo profilo, ad una incertezza operativa che richiede di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, essere al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.cpiù presto superata., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.

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Xxxxxx. La vendita, cit., 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385Il contratto di espansione nell’ambito del piano Next Generation EU e delle relazioni industriali italiane, in Mass. giurXxxxxxxxxxx.xx, 13. it.2021, 1986pag. 151. Da ciò deriva che il potere datoriale di assumere e licenziare è limitato dall’accordo collettivo stipulato con i sindacati ed i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo accordo collettivo è, Si pensi come detto, stipulato al ricorrere di esigenze di riorganizzazione e reindustrializzazione dell’impresa, non per forza legate ad un’eccedenza di personale, e soltanto su iniziativa del datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto ad avviare una procedura di consultazione sindacale con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro RSA o RSU che dovrà concludersi entro i venticinque giorni successivi alla comunicazione di inizio del procedimento ex art. 24 D.lgs. n. 148/2015. A seguito di tale iter procedurale si dovrebbero definire una serie di azioni da intraprendere in un determinato lasso di tempo - non fissato per legge - ed inserite in un piano industriale. Quest’ultimo è composto da diverse azioni, sinergiche tra loro, basate sulle tre diverse direttrici di intervento e obiettivi che caratterizzano il contratto di espansione e plasmate sulla specificità e peculiarità dell’impresa: transizione tecnologica, riorganizzazione aziendale e occupazione. In tale prospettiva deve essere visto l’inserimento nel piano industriale di un programma di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione bilanciato da un piano di nuove assunzioni e dalla riduzione dell’orario di lavoro, i cui oneri sono a carico delle casse dello Stato, e contestuale previsione di un progetto formativo e di riqualificazione del personale dipendente. Per quanto concerne la riduzione dell’attività lavorativa, questa è fissata dal legislatore in un periodo massimo di 18 mensilità, anche frazionate nel tempo, con la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per i lavoratori coinvolti con il richiamo alla causale della riorganizzazione aziendale come previsto dall’art. 21, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 148/2015. Tale periodo di 18 mensilità è chiaramente in deroga rispetto agli articoli 4 e 22 d.lgs. n. 148/2015, evidenziando una netta differenza sia sotto il profilo della procedura che della ratio con le situazioni concernenti le mere crisi aziendali. La riduzione non deve essere superiore al trenta per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile o al 100% nell’ipotesi di una sospensione dell’attività lavorativa nell’arco dell’intero periodo in cui il contratto di espansione è stipulato e deve essere contestuale all’avvio di processi di riqualificazione e formazione dei lavoratori le cui competenze e conoscenze saranno rese non più idonee dal processo di reindustrializzazione e riorganizzazione in atto nell’impresa. In tale logica, la riduzione dovrà essere programmata nel contratto di espansione indicando quali qualifiche e profili professionali debbano essere coinvolti dovendo anche rispettare una certa correlazione con i programmi di formazione offerti dall’xxxxxxx00. Difatti, per poter accedere al trattamento garantito dalla CIGS, l’impresa dovrà indicare i contenuti formativi e le modalità attuative della formazione, il numero di lavoratori interessati, il numero di ore di formazione, le competenze tecnico-digitali iniziali e finali e le previsioni di recupero occupazionale25 La formazione programmata nel piano industriale deve essere offerta simultaneamente ai periodi di riduzione dell’orario lavorativo e agli stessi lavoratori coinvolti da tale regime orario, non essendo permesso alcun scostamento tra i due periodi né un’anticipazione dell’uno rispetto all’altro. Un meccanismo necessario per evitare atteggiamenti elusivi da parte delle imprese e non rischiare di snaturare l’impianto del contratto stesso. Il progetto di formazione e riqualificazione, atto ad aggiornare e far evolvere le competenze nell’impresa, dovrà essere basato sull’analisi dei fabbisogni formativi aziendali, avvalendosi anche del sostegno finanziario dei fondi interprofessionali o del Fondo Nuove Competenze. Tale offerta formativa dovrà anche essere certificata da un ente terzo, senza distinzione tra enti pubblici o privati, e può essere svolta anche direttamente “on the job” con prove pratiche impartite da lavoratori della stessa impresa, garantendo così una maggior percentuale di integrazione salariale straordinaria pari al 100% dell’orario di lavoro ridotto, come disposto dal settimo comma del novellato art. 41 D.lgs. 148/2015. Allo stesso tempo, nel caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuantela 24 Art. 41, contemporaneamente o in un momento successivocomma 7, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanziad.lgs. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.cn. 148/2015., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.

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Xxxxxx. La venditaIl lavoro non è una merce: una formula da rimeditare, in LD, 1997, pag. 563; 00 X. X. Xxxxxxxxxxx, Xx “energie da lavoro” tra soggetto e oggetto, cit., 669pag. 62 Cfr9; di lavoro da un ulteriore punto di vista, oltre a quello della semplice tutela della parte debole del rapporto, ovvero della considerazione del coinvolgimento in esso della sua intera personalità27. Se si guarda all’art. 36 Cost. emerge come la determinazione dell’elemento retributivo debba rispecchiare non solo il carattere della corrispettività, ma anche garantire quel diritto personale e sociale, fondamentale del lavoratore alla conduzione di una vita dignitosa, quel diritto di cittadinanza sociale28, attraverso cui egli possa realizzare compiutamente la sua personalità. L’assunto della inscindibilità nella relazione contrattuale di lavoro della persona del lavoratore dal proprio lavoro è stato prepotentemente posto in discussione e si è imposto nuovamente al centro della riflessione nel dibattito odierno, alla luce delle recenti tendenze evolutive del Diritto del lavoro. La concezione personalistica del rapporto di lavoro ed il modello antropologico di lavoratore29 accolti dalla Carta costituzionale e dalla legislazione successiva fino agli anni ’70 appaiono oggi ridimensionati, a fronte dell’emergere di nuove esigenze sottese alle leggi dell’economia e del libero mercato. Interprete attento e autorevole dell’attuale fase di crisi d’identità del Diritto del lavoro è Xxxxx Xxxxxx00, che propone un ripensamento, all’interno della relazione di lavoro, del rapporto lavoro/persona del lavoratore, in un’ottica di possibile scissione di due entità ritenute autonome e indipendenti. Nella visione di Xxxxxx la 27 X. Xxxxxxxxx, La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Xxxxxxx, opMilano, 1967, pag. cit173 e ss.,163; cfr. Cass.00 X. Xxxxx, 12 dicembre 1986, n. 7385Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, in Mass. giurLD, 2009, pag. it., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro 35 e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.ss;

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Xxxxxx. La vendita, cit., 669qualificazione di atleta professionista”,in Riv. 62 CfrDir. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385, in Mass. giur. itSport., 1986, 166. qualsiasi attività svolta con continuità e onerosità. Ciò che la norma consente alle Federazioni è dunque di governare il discrimine tra professionismo e dilettantismo, evitando una smisurata dilatazione del primo, altrimenti prospettabile se il legislatore avesse correllato la qualificazione stessa alla sola presenza delle menzionata caratteristiche oggettive della prestazione di lavoro.42 La necessità del requisito formale della qualificazione accanto ai due presupposti di natura eminentemente fattuale è stata criticata però dalla dottrina prevalente. Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà è osservato che si tratterebbe di un suo bene rinvio in bianco da parte del legislatore alle Federazioni, ovvero, muovendo dall’angolo visuale opposto, che si sarebbe dato vita ad un sistema “soggettivo a carattere chiuso”.43 Su questa falsariga, sono state denunciate le profonde disparità di trattamento che si sono prodotte, con l’intesa riguardo al fenomeno del professionismo di fatto in cui, per la sola ragione della mancanza dell’intervento qualificatorio da parte della rispettiva Federazione, continuano ad essere inquadrati come dilettanti atleti che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso prestano la propria attività a favore di società sportive in garanziamodo continuativo e a titolo oneroso.44 42 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “L’attività sportiva professionistica:disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti”, in Atti del convegno “Sport-Industria-Fisco”, Milano, 1981. In questi casiScrive Mazzotta, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuoopp. cit., non può configurarsi una venditain Foro it., poiché il trasferimento 1981, V, 302, “la norma prospetta le due caratteristiche che devono essere compresenti ai fini della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento identificazione dei professionisti sportivi;da un lato la titolarità di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una venditacontratto di lavoro sportivo a titolo oneroso avente ad oggetto un’attività svolta con continuità, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causadall’altro (ma, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorioordine logico, anche se l’operazione è configurata in via preliminare) l’avvenuta qualificazione dello sportivo come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè professionista da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.cparte delle rispettive federazioni nazionali”., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.

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Xxxxxx. La venditaseparazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, citMilano, 1968, spec. p. 323 ss. Va segnalata, al riguardo, anche l’ampia e condivisibile indagine di LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 1984, p. 188 ss.: nella quale si evidenzia correttamente come la disciplina dei rapporti con i terzi e i creditori, 669contenuta negli artt. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385, in Mass. giur. it., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore1706-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 1707 c.c., debba essere sganciata dalle costruzioni dogmati- che impostate sugli effetti del mandato senza rappresentanza tra mandante e mandata- rio. giuridico realmente competitivo rispetto al trust. La cui recezione in Italia — ormai compiuta, dopo quasi trent’anni dall’entrata in vigore della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 — si scontra ancora con alcuni ostacoli di non poco momento: in primis, la necessità di applicare un diritto straniero, e le incomprensioni anche giurispru- denziali che ancora ne caratterizzano alcuni aspetti di disciplina (basti pensare al trust autodichiarato, o ai rapporti con le norme imperative italiane) (29). Nella ricostruzione di Xxxxx, la matrice dell’affidamento fidu- ciario è esclusivamente contrattuale: un contratto unico — anziché un collegamento tra due negozi come nella teoria classica — con il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – quale l’affidante trasferisce all’affidatario la proprietà dei beni, affinché essi vengano impiegati solamente per l’attuazione del pro- gramma destinatorio a favore di uno o più beneficiari (terzi o parti del medesimo contratto). Profilo caratterizzante di questo contratto sarebbe la tendenziale stabilità: il programma, e con esso la necessità della sua attuazione, permane nel tempo nonostante il possibile mutamento della persona dell’affidatario, la cui titolarità dei beni affidati è nulla per illiceità della causaontologicamente temporanea e risolubile (30). La cessione del contratto — previamente autorizzata dalle parti — è, secondo l’autore, il congegno in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto grado di garantire la suddetta stabilità nonché la continuità del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto programma in caso di inadempienza del mutuatariomorte, dimissioni o revoca dell’affidatario (31). Tra i negozi Un ruolo centrale compete poi ai mec- canismi di mutuo c.d. autotutela (32), rimessi all’autonomia contrattuale: in particolare, l’autorizzazione a disporre (33) e l’attribuzione di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.poteri

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Xxxxxx. Xxxxx 0 Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 7 hanno dichiarato di aver svolto attività o sostenuto iniziative per il control- lo del tabagismo sul loro territorio. Il contributo dei Comuni piemontesi alla lotta al fumo si è declinato nella realizzazio- ne diretta di interventi o nella promozione delle attività delle associazioni. La vendita, cit., 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385, in Mass. giur. it., 1986, Si pensi sensibilizzazione al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma problema fumo è stata affrontata dal Comune di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, Torino attraverso la proprietà realizzazione di un suo bene numero monografico della rivista “Informa Giovani”16 dedicato interamente al proble- ma del tabagismo nel 2001 e con l’intesa una confe- renza dal titolo “L’efficienza respiratoria: dalla sua stimolazione alla sua conservazio- ne” nel 2004 nell’ambito del ciclo di confe- renze “Martedì Salute” dedicate alla pre- venzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita. La prevenzione del fumo nelle scuole ha visto il Comune di Vercelli impegnato nella sponsorizzazione del concorso scolasti- co “Non si fuma” promosso dall’associazio- ne “Perché no?”, mentre a Torino il Comune ha elargito nel 2003 un finanzia- mento per il progetto “Non fumo perché…”, che se prevede il mutuo verrà puntualmente restituito monitoraggio della diffusione del fumo nelle scuole da parte dell’Associazione ZED. Per quanto riguarda la promozione di alleanze per la lotta al tabagismo si segnala l’impegno del Comune di Cuneo nella creazione di una rete che coinvolge enti pubblici, privati e terzo settore. Il progetto è denominato “Cuneo libera dal fumo” e comprende i seguenti partner: ASL 15, Movimento Consumatori, CIPES (Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria), LILT, CSA (Centro Servizi Amministrativi e Associazione Italiana Medici per l’Ambiente. L’alleanza mira a promuovere progetti di con- trasto al tabagismo che prevedano il mutuatario potrà riprendersi coinvolgi- mento di più attori. Tra le iniziative svolte fino ad ora si segnale il bene concesso in garanziaprogetto “Scuola libera dal fumo”. In questi casitema di alleanze si segnala la diffusione in Piemonte della Rete “Città sane”, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.che

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Xxxxxx. La vendita, cit., 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385funzione promozionale del diritto, in Mass. giurX. Xxxxxx, Dalla struttura alla funzione. it.Nuovi studi di filosofia del diritto. Prefazione di M.G. Xxxxxx, 1986Roma-Bari, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante2007, contemporaneamente o in un momento successivop.3 ss. I vecchi dogmi, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casisi sa, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuofurono capaci di risolvere il problema della giustizia e della razionalità del contratto perché unificarono nel concetto di causa ciò che non poteva essere compreso in una sola categoria4. Per tutto il novecento si è andati alla ricerca in Europa di rimedi più efficienti, non può configurarsi una venditaseguendo ideologie ed esigenze diverse5. Una lucida analisi storica ha posto in luce come la giustizia contrattuale “sia stata un nodo irrisolto del diritto privato italiano fra otto e novecento”, poiché ed ha spiegato bene il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento perchè. Nel volume si riproducono le decisioni di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una venditacasi sulle clausole vessatorie, nella sua accezione causale delineata dalla leggesui patti gravosi, intesa come scambio gli interessi usurari e le sopravvenienze, tutte unite dall’intento di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore dare risposte alle istanze di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo equilibrio e di compravendita infatti protezione in conflitto con i principi cardine dell’individualismo e della dottrina classica del contratto.6 Il problema era già allora chiaro. L’utilizzo insufficiente di tutele e istituti (vizi della volontà, rescissione) in funzione di limite alla forza obbligatoria del contratto e dell’intangibilità dell’accordo. Una prima risposta si stabilisce uno stretto vincolo tentò nel 1938 nella riforma del codice ove si riproduceva nell’art. 22 le scelte del Progetto italo-francese che aveva ipotizzato un rimedio di interdipendenza che realizza nella sostanza grande modernità, ripreso oggi sostanzialmente dei testi dei Principi europei. Dalla iniquità delle prestazioni era presunto un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire seconsenso non libero e si attribuiva al giudice il potere, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanzasu istanza di parte, di massima, è annullare o correggere il contenuto del contratto7. “La reazione di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64Xxxxx fu netta (contro giuristi come D’Xxxxxx e Xxxxxxxx). La causa scelta era un corollario del trasferimento famigerato dogma della volontà, tipica manifestazione della concezione individualistica propria del diritto naturale ed eredità del liberalismo. Di più. Espressione delle democrazie borghesi asservite al capitalismo non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica corporativo ispirato da suggestioni della restituzione della somma data a mutuo65mitologia socialista”. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c.Il modello da seguire era, utilizzando una serie di indizi sintomaticiinvece, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo tedesco e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.si optò come rimedio

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Samples: Contratto E Rimedi Effettivi

Xxxxxx. La venditaL'intesa tra il Governo, citregioni, province autonome e parti sociali per il rilancio dell'apprendistato, in Riv. It. Dir. Lav., 6692011, I, pag. 62 Cfr127 e segg. X. XxxxxxxIl tormentone legislativo faceva sospettare quel che emerge da quegli anni, opcioè uno stato di sofferenza dell’apprendistato che rispecchia il grave deterioramento economico in corso, ma anche un mutamento dell’assetto produttivo del Paese. cit.,163Stando a Isfol, Monitoraggio sull’apprendistato, XII Rapporto, elaborato sulla fonte Inps e pubblicato nel dicembre 2011, ma riferito al 2009/2010, lo “stato di avanzamento” dei tre tipi di apprendistato introdotti dal d.lgs. n. 276/2003 è assai diverso57: embrionale per il primo, relativo all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48), peraltro sbloccato a livello nazionale da poco, che, sul finire del 2010, poteva vantare solo la conclusione da parte delle Regioni Lombardia e Veneto delle intese con le parti sociali e con i Ministeri competenti, nonché la predisposizione di un “Programma” ad opera della Provincia di Trento; cfravanzato per il secondo, c.d. Cass.professionalizzante (art. 49), 12 dicembre 1986che, n. 7385a metà del 2011, poteva contare sulla regolazione per legge regionale, con annessa e connessa implementazione in tredici fra Regioni e Province autonome, e sulla regolazione in via sussidiaria tramite la contrattazione collettiva nelle altre; iniziale, per il terzo, c.d. specializzante, con cinque Regioni che ne hanno cominciato a promuovere la diffusione sul territorio nazionale, cioè, oltre le solite Lombardia e Veneto, più la Provincia di Trento, l’Xxxxxx-Romagna ed il Piemonte. Non deve sorprendere che a muoversi siano le Regioni del Nord, certo per la loro maggior spinta e capacità propulsiva, ma rafforzata qui dal continuare ad essere la pratica dell’apprendistato distribuita in maniera affatto ineguale: al 2010, 303.033 unità al Nord, con prevalenza del Nord-ovest sul Nord-est; 141.192 al centro; 97.649 nel Mezzogiorno. Solo che, a dispetto dell’arricchimento sia pure in progress del prontuario contrattuale, il numero degli apprendisti, in Mass. giurcrescendo dall’inizio del secolo, conosce nel triennio 2008/2010 un calo significativo: da 645.385 a 541.874, con una perdita netta di 100.000 unità. it.Il che riesce del tutto sintonico rispetto all’andamento occupazionale, 1986perché se, Si pensi dal 2008 al caso 2010, la percentuale degli apprendisti sugli occupati 15-29 anni cala dal 16,1% al 15,1%, i tassi di occupazione 15-64 e 15-29 anni scendono dal 58,7% al 56,9% e, rispettivamente, dal 39,3 % al 34,5%. É vero che a guardare dentro al trend negativo è facile accorgersi come 57 Per un commento sul X Rapporto Isfol che offre dati comparabili v. P. A. XXXXXX, Il monitoraggio dell’apprendistato: risultati e problemi aperti, in Dir. Rel. Ind., 2009, pag. 949. l’apprendistato professionalizzante, a quanto visto l’unico effettivamente operativo del trio licenziato dal d.lgs. n. 276/2003, appare nel triennio in lieve crescita (da 367.054 a 399.275), mentre l’“altro”, cioè quasi esclusivamente quello di cui alla l. n. 196/1997 sopravvissuto a tutt’oggi, è in caduta (da 278.331 a 142.599): come risultato netto, al 2010, l’apprendistato professionalizzante finisce per costituire poco meno dei ¾ dell’intero ricorso al contratto di apprendistato. Certo questo “travaso” selettivo dal vecchio al nuovo regime dipende largamente dal fatto che il completamento del regime applicabile all’apprendistato professionalizzante sia stato sufficientemente rapido, affidato com’era ad una persona riceve a mutuo contrattazione collettiva, potenziata con una somma continua manutenzione straordinaria dell’art. 49, d.lgs. n. 276/2003; ma lo è stato sul filo di denaro e trasferisce al mutuanteun sostanziale continuum col passato, contemporaneamente o visto che, così come attuato, l’apprendistato professionalizzante non differisce granché dal precedente tipo unico in un momento successivosistema che, la proprietà di lungi da divenire plurale con un suo bene afflato universalista, è rimasto monista con l’intesa un respiro parziale e limitato. Il che ci conferma, se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casimai ce ne fosse stato bisogno, che l’affinamento tecnico-giuridico dello strumento non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé produttivo di un grande effetto sul suo uso che, nella fase positiva del ciclo, appare influenzato soprattutto dal costo normativo e economico, considerato in sé ed in confronto con l’intero armamentario contrattuale offerto dall’ordinamento; e, nella fase negativa, riesce condizionato pesantemente dall’andamento sfavorevole del mercato. C’è dell’altro dietro il dato economico, cioè il cambiamento strutturale dell’assetto produttivo del nostro Paese, con un progressivo restringimento del terreno di insediamento tradizionale dell’apprendistato, riflesso in quello spostamento del peso relativo già rilevato con riguardo all’ultimo decennio del secolo scorso: nel triennio 2008-2010, l’artigianato va da più a meno di un 1/3 (dal 34% al 31,8%); mentre il settore manifatturiero sperimenta, per la prima volta, nel 2010, il “sorpasso “da parte del settore commercio e riparazioni, con un 23,2% contro un 24,3%, fatto, questo, che aiuta a spiegare il tasso crescente di partecipazione femminile, pari nel 2010 a circa il 43%. A rimetterci, però, è il numero degli apprendisti, non quello delle trasformazioni in contratti a tempo indeterminato, che, nel 2010, raggiunge le 177.000, con un incremento rispetto all’anno precedente che appare maggiore per quelli sopra i 24 anni, occupati da imprese non artigianali rispetto a quelli sotto i 24 anni, impiegati in aziende artigianali. Ma ciò non sembra sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; provare il fatto che il bene alienato sia rimasto l’essere stati apprendisti continui ad assicurare confortevoli futuri occupazionali; fatto, questo, smentito da un’analisi longitudinale condotta mettendo a confronto due classi di apprendisti, riferite agli assunti nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso 2000 e, rispettivamente, nel 2005. Dall’analisi comparata dei dati, emerge che, a distanza di cinque anni, la classe del 2005 presentava, nel 2010, una locazione del bene percentuale di non occupati pari al 22,2%, mentre la classe 2000, mostrava, nel 2005, solo una percentuale di 18,5. Ci sono, però, due dati ulteriori, da mettere in favore del venditore; evidenza. Il primo attiene all’età, perché un apprendista su tre ha più di 25 anni, oltre la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirentemetà più di 22 anni, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.solo un 3% è sotto i 18 anni, quindi quasi sempre ben al di là dell’età di adempimento dell’obbligo formativo, con un inevitabile ricorso all’apprendistato collocato sul continuum art. 16

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Xxxxxx. La venditaIl futuro dei diritti sociali dopo il “social summit” di Göteborg: rafforzamento o impoverimento?, in xxxxxxxxxxx.xx, numero speciale 4/2018, p. 50. Cfr. anche X. Xxxx, o.c., p. 407. mediata ai rapporti giuridici interni agli Stati. E ciò vale non solo sul piano verticale dei rapporti tra cittadini e Stato, ma anche nei rapporti orizzon- tali tra soggetti privati (c.d. Drittwirkung)38. Quest’ultima circostanza vuol dire che, in primo luogo, anche un privato potrebbe macchiarsi della vio- lazione di un diritto, umano o sociale, come previsto in una carta sovra- nazionale e, in secondo luogo, che nel caso in cui lo Stato non garantisca il rispetto dei diritti umani da parte di privati, esso stesso potrebbe essere convenuto per la mancata attuazione di tali diritti. Le norme sui diritti umani stanno dunque cominciando ad essere interpretate non solo come attributive di diritti agli individui, ma anche come rilevanti l’esistenza di doveri connessi all’esistenza di tali diritti39. E non potrebbe essere diver- samente, in particolare se si tiene adeguatamente conto della giurispru- denza degli organi deputati a sorvegliare sul rispetto dei trattati in mate- A ria di diritti umani, i quali hanno chiarito e delimitato il contenuto e il si- N gnificato di tali Convenzioni40. Del resto, se ci si pone dal punto di vista N della vittima delle violazioni dei diritti umani, non sembra possa ravvisarsi A alcuna differenza se, ad es., un atto di tortura provenga da uno Stato o I da un attore privato. L’interesse ultimo dell’ordinamento (e della vittima stessa) è che tale atto di tortura venga perseguito41. Tale perseguimento S può quindi aver luogo sulla base della diretta applicazione di un princi- I xxx generato sia sul piano interno, sia a livello internazionale. Questo è S assolutamente irrilevante dal punto di vista di un sistema ordinamentale D che privilegia l’ottica dell’effettiva attuazione delle tutele individuali42. Non C 38 Cfr. F.M. Palombifo, Introduzione, cit., 669p. 141. 62 Cfr. 39 V., per quanto riguarda la Carta Sociale Europea, X. Xxxxxxx, op. La giurisprudenza del Co- mitato europeo dei diritti sociali al tempo della crisi economica: le decisioni concernenti la Gre- cia, in C. Pafzera, A. Xxxxx, X. Xxxxxxx, A. Xxxxxxx (a cura di), La Carta Sociale Europea, cit.,163; cfr, p. 88. CassIl discorso può essere esteso anche ad altre aree del diritto internazionale. Si pensi alle norme in tema di ambiente, di cui recentemente un tribunale arbitrale in materia di inve- stimenti ha ammesso la natura immediatamente precettiva e la capacità a generare diritti e do- veri in capo agli individui. Cfr. Xxxxx Xxxx et al. v. Costa Rica, ICSID Case No. UNCT/15/3, lodo del 18 settembre 2018, par. 738, su cui v. X. Xxxxx, Investment Arbitration 2018: Back to Basics, in Italian Yearbook Int. L. 2018, 2019, p. 414 ss. 40 X. Xxxx, o.c., 12 dicembre 1986p. 408. Lo stesso a. precisa che «the argument of non-justiciability must be deemed largely untenable. Pushed to the extreme, n. 7385it amounts to reducing economic, in Mass. giursocial and cultural rights to non-binding declarations of good intentions. itOn a principled level, it rejects the very notion of the indivisibility and interdependence of human rights» (p. 410)., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmente la costituzione di una garanzia atipica della restituzione della somma data a mutuo65. La prova dell’esistenza di un debito precedente che giustifica la vendita in garanzia può essere data anche a mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c., utilizzando una serie di indizi sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza, della presenza di uno scopo di garanzia nell’apparente vendita con patto di riscatto. Sono stati ritenuti elementi indiziari dello scopo di garanzia perseguito dalle parti: la circostanza che l’entità del prezzo della vendita corrisponda (maggiorata degli eventuali interessi) all’entità del credito del compratore; la circostanza che in realtà nessun prezzo è stato pagato; l’esistenza di un patto di compensazione tra debito ex mutuo e debito di prezzo; il fatto che il bene alienato sia rimasto nel godimento dell’alienante o addirittura le parti abbiano concluso una locazione del bene in favore del venditore; la circostanza che siano stati pattuiti interessi a favore dell’acquirente, eventualmente garantiti da titoli cambiari; la circostanza che le spese e imposte dell’atto siano state sostenute dall’alienante66.

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