Xxxxxx. La invenzione del diritto: a proposito della fun- zione dei giudici, in Riv. dir. proc. civ., 2017, p. 831 ss. 83 Va, peraltro, precisato che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. cit., p. 137 ss. 85 L’espressione è di X. XXXXXXXXX, Fattispecie e altre figure di certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 1103. 86 Ancora, X. XXXXX, Principi generali e regole operative: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corti, in Principi e clausole generali tra fonti del diritto e tecniche dell'argomentazione, a cura di X. Xxxxx, Xxxx- no, 2018, in corso di pubblicazione.
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Samples: Publication Agreement
Xxxxxx. La invenzione Il contratto, cit., p. 484; X. XXXXXXXX, I contratti collegati, in Il diritto privato oggi, Milano, 1998, p. 154. Dopo aver analizzato la struttura e la funzione dei contratti collegati, resta da dire circa gli effetti che il collegamento produce sulla sorte dei singoli contratti che costituiscono la serie negoziale. E’ diffusa da tempo la convinzione secondo cui la regola operativa alla base del diritto: collegamento negoziale sia quella della ripercussione delle vicende relative alla validità, efficacia ed esecuzione di uno solo dei negozi sugli altri ad esso connessi, regola sintetizzata nel noto brocardo simul stabunt simul cadent180. E’ possibile ipotizzare lo scioglimento della comunione tra i vari condividenti attraverso la tecnica del collegamento negoziale nel caso di una pluralità di vendite di quota a proposito della fun- zione dei giudicifavore di un solo comunista. In questa ipotesi, infatti, il collegamento funzionale s’instaura fra le varie compravendite, tendendo le stesse, nel loro insieme, ad un solo scopo comune, ossia quello dello scioglimento dello stato di comunione. 180F. DI SABATO, Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale), in Riv. dir. procciv., 1959, I, p. 437 ss.; X. XXXXXXXXX, Collegamento e connessione tra negozi, cit., p. 357; X. XXXXXXXX, voce Contratto collegato, cit., p. 52 ss.; in giurisprudenza si veda per tutte, Cass., 18 Gennaio 1988, n.321, in Giust. civ., 20171988, I, p. 831 ss1214.
6. 83 Va, peraltro, precisato che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo La qualificazione di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età fattispecie divisoria e l’interferenza della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. cit., p. 137 ss. 85 L’espressione è di X. XXXXXXXXX, Fattispecie e altre figure di certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 1103. 86 Ancora, X. XXXXX, Principi generali e regole operativefiscale: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corti, in Principi e clausole generali tra fonti del diritto e tecniche dell'argomentazione, a cura divisione di X. Xxxxx, Xxxx- no, 2018, in corso di pubblicazione.masse plurime
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Samples: Tesi Di Laurea
Xxxxxx. La invenzione del diritto: a proposito della fun- zione dei giudiciLe forme contrattuali dell’intervento dell’industria nello sport, in Riv. dir. proc. civ.La riforma del diritto dello sport, 2017Atti del Convegno IPSOA (San Remo 3-4 luglio 1981), Sanremo, 1981, p. 831 159 e ss. 83 Va101 “La sponsorizzazione si differenzia dalla semplice inserzione pubblicitaria sia quantitativamente, peraltroper la gamma di servizi che lo sponsor può ottenere, precisato sia qualitativamente perché l’attività sponsorizzata non è di solito un servizio allo sponsor, bensì – e questo è il dato di maggior rilievo – un servizio al pubblico pagante, che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni costituisce il necessario rigore dell’attività inter- pretativapresupposto del primo”, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale X. XXXXXXX, Commercio e che il testo di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza eservizi, al contempoBologna, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 20171988, p. 135 s. L 490. 102 X. XXXXXXXXX, L’abbinamento delle associazioni sportive a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84scopo pubblicitario, tesi di laurea, Bologna, a.a. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato1978-79. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressioneQuesta ipotesi, però, è stata oggetto di critica sotto vari punti di vista. Innanzitutto, altra parte della dottrina è dell’avviso che possono essere appaltatori so- lo gli imprenditori103, per cui non è possibile qualificare la risposta al proble- ma risiedasponsorizzazione come con- tratto di appalto poiché le società sportive non sono sicuramente imprenditrici in rela- zione alla loro attività di stipulazione di contratti di sponsorizzazione. Anche se, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità con sentenza del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza26 gennaio 1971 n° 174, la proporzionalità Cassazione ha ritenuto “ che esse (le società sportive - NdR) sono da annoverare tra le imprese soggette a registrazio- ne e la ragionevolezza che è da qualificare come imprenditoriale l’attività economica che esse esercitano nel promuovere ed organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei con- fronti del rimedio. Il principio pubblico cui sono destinate, nell’allestimento, nella produzione e nell’offerta di effettività, dunque, correttamente decli- natospettacoli sportivi”, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93si può sostenere che le società sportive siano anche imprese di pubblicità. Se La tesi qui contrastata è criticabile anche in riferimento ad un altro elemento tipico del- l’appalto; l’art. 1655 c.c., infatti, prevede che l’appaltatore debba fornire il procedimento interpretativoservizio orga- nizzando i mezzi necessari ed assumendo il rischio della gestione. Proprio in relazione a quest’ultimo evento non si può ritenere che lo sponsee sia un appaltatore poiché lo stesso riceverà dallo sponsor il corrispettivo pattuito a prescindere dall’esito dell’operazione. Come già è stato detto104, nel suo com- plessoinfatti, lo sponsee si assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui è rispettatotenuto esclusivamente ad eseguire le prestazioni previste dall’ac- cordo senza dover assicurare allo sponsor il ritorno pubblicitario che questo si aspetta. È interessante notare, significa soprattutto infine, che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente ad un analogo risultato giunge anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito dottrina svizzera compiendo lo stesso tipo di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. citanalisi105., p. 137 ss. 85 L’espressione è
c) Contratto di X. XXXXXXXXX, Fattispecie e altre figure somministrazione
d) Contratto di certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 1103. 86 Ancora, X. XXXXX, Principi generali e regole operative: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corti, in Principi e clausole generali tra fonti del diritto e tecniche dell'argomentazione, a cura di X. Xxxxx, Xxxx- no, 2018, in corso di pubblicazione.società
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Samples: Sponsorship Agreement
Xxxxxx. La invenzione collaborazione nel processo civile, cit., 605, gia` aveva sostenuto che il giudice che ritenga di applicare una norma diversa da quella indicata dalle parti, deve prima provocare il contraddittorio su tale applicabilita`. Osservano al riguardo X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Diritto processuale civile, I, cit., 101 nota (32) che questo dovere si coordina con la regola del diritto: contraddittorio senza identificarsi con essa, con la conseguenza che la sua violazione potrebbe dar luogo a nullita` a norma del 2˚ comma dell’art. 101 c.p.c.; X. Xxxxxxxx, in X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, Poteri del giudice, cit., sub art. 112 c.p.c., 172, a proposito di questa norma osserva che appare ragionevole ritenere che fra le «questioni» rilevabili d’ufficio dal giudice rientrino anche quelle che appartengono all’individuazione ed esatta interpretazione della fun- zione dei giudicifattispecie normativa da applicare ai fatti storici dedotti in giudizio. Per X. Xxxxxxxxxxxxx, Il nuovo art. 101, comma 2˚, c.p.c. sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice, in Riv. dir. proc. civ.questa Rivista 2010, 2017405, p. 831 ss. 83 Va, peraltro, precisato «cio` che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza conta e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto ` il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato dinamico o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce meglio la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione proiezione dinamica del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. cit., p. 137 ss. 85 L’espressione è di X. XXXXXXXXX, Fattispecie e altre figure di certezzauna volta qualificato giuridicamente, in Rivrapporto con l’effetto giuridico richiesto. trim. dir. proc. civQuando il fatto, principale o secondario che sia, viene colorato giuridicamente e diventa rilevante per l’attribuzione o negazione della tutela richie- sta, si attualizza l’esigenza di difesa della controparte e il rispetto del principio del con- traddittorio»., 2015, p. 1103. 86 Ancora, X. XXXXX, Principi generali e regole operative: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corti, in Principi e clausole generali tra fonti del diritto e tecniche dell'argomentazione, a cura di X. Xxxxx, Xxxx- no, 2018, in corso di pubblicazione.
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Samples: Nullità Contrattuale
Xxxxxx. Xx diritto del lavoro tra conferme e sviluppi, cit.; sul punto anche LAI, La invenzione caratteristica principale degli Enti bilaterali è da ravvisarsi nell’essere costituiti e disciplinati dalla contrattazione collettiva, la quale rappresenta anche la fonte primaria di regolazione e di indirizzo. Secondo la prevalente dottrina le clausole istitutive degli Enti vanno ricondotte nell’alveo della cosiddetta parte obbligatoria del diritto: a proposito della fun- zione dei giudicicontratto collettivo, in Riv. dir. proc. civ.quanto destinate a regolare i rapporti tra le parti stipulanti; ciò nonostante, 2017, p. 831 ss. 83 Va, peraltro, precisato che la Corte contrattazione collettiva affida agli Enti bilaterali la gestione di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale istituti contrattuali di carattere economico e che il testo di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridicaorigine riservati alla competenza del datore di lavoro. L’origine del fenomeno della bilateralità è da ricondursi ai primi anni del novecento ed ha avuto larga diffusione in quei settori ad elevata frantumazione produttiva e mobilità degli addetti, dove si riteneva maggiormente conveniente, per lavoratori e imprese, affidare ad un soggetto terzo l’erogazione, a cura scadenze predeterminate, di X. Xxxxxxspecifiche prestazioni59. Uno dei premi esempi in proposito è dato dalle Casse edili, Bo- lognale quali si affermarono verso la fine degli anni cinquanta con il compito di erogare talune prestazioni contrattuali, 2017quali trattamento economico per ferie, 59 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Bilateralità e diritto del lavoro in Italia , Dir. Prat. Lav. , 2009, 48, p. 135 s. L 2731; XXXXXXXX, L'accordo nel settore artigiano per assetti contrattuali e enti bilaterali , Guid. Lav., 2006, 9, p. 96; XXXXXXXX, Gli enti bilaterali tra autonomia e sostegno normativo , Giornale dir. lav. rel. ind., 2004, 103, p. 444; BELLARDI, Contrattazione territoriale ed enti bilaterali: alcune osservazioni , Lav. Inf., 1997, 1, p. 21. gratifica natalizia e anzianità, altrimenti difficilmente usufruibili in quel settore. Successivamente fu loro affidata la gestione di altre prestazioni, quali l’integrazione del trattamento economico per infortunio e malattia e l’assistenza sanitaria integrativa60. Un altro importante ambito di intervento degli organismi bilaterali si è avuto nel sostegno al reddito nel caso di sospensione dell’attività produttiva. In particolare nell’artigianato si è sviluppato notevolmente il sistema della bilateralità a C o r t partire dall’esperienza delle Casse Mutue Artigiane per l’integrazione del trattamento di malattia e d i G i u s t i z i infortunio, soprattutto nei territori dove l’associazionismo era più radicato, infatti, con l’accordo interconfederale del 21 luglio 1988 è stato istituito un Fondo intercategoriale, a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e livello regionale, da gestire in maniera paritetica, per il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenzialesostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee dell’attività causate da forza maggiore, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinarioindipendenti dall’attività dall’imprenditore, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre devesono aggiunte in seguito le ipotesi di sospensione del lavoro causate da crisi congiunturale o aziendale. In tal modo, dunquetramite l’intervento degli Enti bilaterali si garantisce un minimo di protezione in un settore altrimenti 60 Il modello era caratterizzato dalla costituzione di Casse edili a livello provinciale, essere enucleabile dal con un coordinamento a livello nazionale affidato Commissione nazionaleparitetica per le Casse edili e alla contemporanea presenza di altri organismi bilaterali a seconda dell’ambito di intervento (es. Enti scuola nel campo della formazione professionale. escluso da qualsiasi sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00ammortizzatori sociali. Successivamente, concretizzato nella rego- con l’accordo interconfederale del 14 febbraio 2006 viene istituita la operativa92. Compito del giudice divieneConsulta degli Enti bilaterali regionali, poiquale strumento per il monitoraggio, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità confronto e la ragionevolezza verifica dei sistemi di funzionamento e finanziamento, ed affidato all’Ente bilaterale nazionale il compito di coordinare gli interventi di solidarietà a fronte di eventi eccezionali o calamità naturali61. Esperienze simili a quelle appena citate nell’artigianato si sono diffuse anche nel settore del rimedioterziario, del credito e dell’agricoltura. In origine, quindi, sia la costituzione degli Enti bilaterali che la loro regolamentazione avveniva esclusivamente tramite la contrattazione collettiva, successivamente, a partire dalla legge n. 236/1993, vi è stato un esplicito riconoscimento del ruolo della bilateralità da parte del legislatore, il quale ha valorizzato sempre più il canale bilaterale, dapprima con la legge n. 30/2003, fino ad arrivare all’attuale legge di riforma del mercato del lavoro (l. n. 92/2012). In particolare, l’art. 2 della d.lgs. n. 276/2003 fornisce una definizione di Enti bilaterali quali organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei 61 Cfr. XXXXXXXX, L’accordo nel settore artigiano per assetti contrattuali e enti bilaterali, Guid. Lav., 2006, 9, p. 96; DE LUCIA, CIUFFINI, Il principio sistema degli enti bilaterali nell’artigianato: una esperienza italiana al servizio del dialogo sociale europeo, in TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Milano, 2004, p. 691 prestatori di effettivitàlavoro comparativamente più rappresentative, dunque, correttamente decli- natoquali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione delle modalità di formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro a discriminazione e per l’inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica dei fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità e congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. Dall’analisi del dato normativo si evince chiaramente la tendenza del legislatore, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativosolo, nel suo com- plessodi avvalersi degli Enti bilaterali, è rispettatoquale strumento necessario per l’erogazione di prestazioni di natura previdenziale, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente ma anche la gradazione tendenza ad utilizzare il canale bilaterale in altri ambiti, come la formazione ovvero la certificazione dei rapporti di lavoro, molto eterogenei tra loro.
2. La natura giuridica degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. citenti bilaterali., p. 137 ss. 85 L’espressione è di X. XXXXXXXXX, Fattispecie e altre figure di certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 1103. 86 Ancora, X. XXXXX, Principi generali e regole operative: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corti, in Principi e clausole generali tra fonti del diritto e tecniche dell'argomentazione, a cura di X. Xxxxx, Xxxx- no, 2018, in corso di pubblicazione.
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Samples: Fondi Di Solidarietà Bilaterali
Xxxxxx. La invenzione del diritto: a proposito della fun- zione dei giudiciLe fonti, in Riv. dir. proc. civ., 2017, p. 831 ss. 83 Va, peraltro, precisato che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. cit., p. 137 ss100. 85 L’espressione è 12 Ivi, p. 94. di X. XXXXXXXXXlacune. Infatti, Fattispecie a seconda che l’integrazione alla quale si riferisce l’art. 1374 c.c. – e altre figure alla quale partecipa, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo settimo, la buona fede – corrisponda all’uno o all’altro significa- to, ne discenderanno diverse conseguenze circa il contenuto precettivo della norma e, quindi, circa l’ordine secondo il quale deve riconoscersi operatività alle diverse fonti del regolamento contrattuale (nonché, come vedremo, circa la rilevanza che i contenuti convenzionali possano assume- re, ancorché essi siano muti rispetto alla specifica soluzione di certezzaun concreto conflitto di interesse, in Rivrispetto alla decisione di quest’ultimo alla stregua di regole desumibili da altra fonte). trimA me sembra che l’integrazione di cui tratta l’art. dir. proc. civ1374 c.c., 2015e alla quale partecipa la buona fede contrattuale, p. 1103concerna il contenuto della conven- zione. 86 AncoraL’art. 1374 c.c., X. XXXXXsia nella rubrica che nel testo, Principi generali parla di «contratto» e non di «convenzione»; ma sappiamo che, nella polisemia del primo termi- ne, tra i vari significati di uso comune, vi è quello di «complesso delle pat- tuizioni». Questo significato è implicato dalla norma laddove recita «non solo a quanto è nel medesimo espresso», riferendosi all’evidenza al conte- nuto convenzionale. Certo la norma allude anche al valore vincolante («Il contratto obbliga …»), ma tale carattere non contraddice quel significato, sposandosi il senso di contenuto dichiarativo con quello della sua attitudine precettiva. Ed è significativo che il modello originario degli artt. 1374 e 1375 c.c. siano gli artt. 1134 e 1135 code civil, che entrambi impiegano il termine conventions, mentre numerose altre norme del codice usano il termine con- trat (secondo scelte lessicali che sarebbe interessante approfondire). Ecco allora che ne risulta una lettura della disposizione secondo la quale le regole operative: vincolanti che conseguono alla integrazione sono ulteriori, si aggiungono senza eliderle («non solo a quanto … ma anche a …»), a quelle che già corrispondono al contenuto della convenzione. Tale lettura non sembra, dunque, compatibile con l’inscrizione nell’ambito precettivo dell’art. 1374 c.c. del concorso alla costruzione del regolamento contrat- tuale di fonti cogenti che implichino l’elisione di regole pattizie (la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corticui o- peratività è del resto già esaurientemente disciplinata, in Principi come si è detto, dagli artt. 1339 e clausole generali 1419 c.c.). Xxx può descriversi tale concorso mediante l’uso del termine integrazione riferito alla relazione tra fonti nella compo- sizione del diritto regolamento, ma non è questo il senso dell’espressione nel contesto dell’art. 1374 c.c., così che la regola che questo pone, rispetto all’ordine di operatività delle fonti alle quali esso si riferisce, non può e- stendersi alle fonti cogenti; la «legge» alla quale esso si riferisce è, dunque, quella dispositiva suppletiva; e, per converso, non può attribuirsi forza co- gente alle fonti che la norma contempla. Un punto di interferenza tra incidenza di direttive cogenti e tecniche dell'argomentazioneintegra- zione ai sensi dell’art. 1374 c.c. può solo cogliersi rispetto all’eventualità che le prime comportino la nullità parziale delle pattuizioni senza offrire esse stesse regole sostitutive, a cura nel qual caso potrà operare una fonte inte- grativa, quale l’equità; si tratterà allora di X. Xxxxxuna lacuna creata non dalla mancanza, Xxxx- no, 2018, in corso ma dalla invalidità di pubblicazioneun patto.
5. La buona fede nel sistema delle fonti del regolamento contrat- tuale
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Samples: Buona Fede Contrattuale
Xxxxxx. La invenzione Le norma del diritto: a proposito codice della fun- zione dei giudici, in Riv. dir. proc. civ., 2017, p. 831 ss. 83 Va, peraltro, precisato che la Corte navigazione sul monopolio delle compagnie portuali e sull’esercizio da parte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo imprese di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, operazioni portuali per conto terzi alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea: il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema giudizio della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedentiCorte del Lussemburgo, op. cit., p. 137 ss679. 85 L’espressione è queste, infatti, non potevano né “avviare” né “somministrare” manodopera ad altri imprenditori portuali21. L’applicabilità dei divieti di X. XXXXXXXXXintermediazione e di interposizione era ipotizzabile anche nel caso in cui una compagnia avesse “avviato” delle maestranze, Fattispecie presso un operatore portuale, per svolgere attività non rientranti nel concetto di “operazione portuale” e, perciò, al di fuori della riserva di lavoro portuale22.
6. Il ruolo per le Compagnie, avviamento o somministrazione di manodopera? Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, il ruolo delle compagnie si risolveva in un “avviamento” delle maestranze presso gli imprenditori concessionari, gli utenti ed i vettori portuali23. Tale orientamento si fondava sul tenore letterale di alcune disposizioni del regolamento esecutivo al codice della navigazione in cui era utilizzato il termine “avviamento” (art. 142, comma 1, n. 4; art. 174, comma 2; art. 193, comma 1, reg. cod. nav.). Il sistema di collocamento ordinario dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 ed il sistema di avviamento dei lavoratori portuali erano considerati complementari24. Una parte della dottrina, in disaccordo con l’orientamento prevalente in giurisprudenza, riteneva che le compagnie fossero imprese incaricate di svolgere somministrazione di manodopera. Secondo tale dottrina, alcune norme del codice della navigazione, ad esempio art. 112 cod. nav., avrebbero indicato inequivocabilmente che le compagnie non 21O. Xxxxxxxx, Rapporti interpositori e altre figure contratto di certezzalavoro, Milano, 1979, pag. 441. In giurisprudenza, Trib. Napoli 30 novembre 1977, in Riv. trimGiur. dir. proc. civLav., 20151978, p. 1103II, pag. 86 Ancora204. 22 Cfr.: X. Xx Xxxxxx, X. XXXXX, Principi generali Titolarità dei rapporti di lavoro e regole operative: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Cortidi trasparenza, in Principi e clausole generali tra fonti del diritto e tecniche dell'argomentazioneMilano, a cura di X. Xxxxx1995, Xxxx- no, 2018, in corso di pubblicazione.p.
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Samples: Tesi Di Dottorato
Xxxxxx. La invenzione Le vicende modificative del dirittorapporto riferibili al datore di lavoro: a proposito della fun- zione dei giudiciil trasferimento dell’azienda, in Riv. dir. proc. civ.Trasferimento di ramo d’azienda e rapporto di lavoro – Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza, 2017Quaderni di diritto del lavoro, Milano, Xxxxxxx, 2004, p. 831 ss444. 83 Va, peraltro, precisato che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di 000 X. Xx Xxxx Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t Le esternalizzazioni tra cessione di ramo d’azienda e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave rapporti di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedentifornitura, op. cit., p. 137 11 ss. 85 L’espressione 308 Xxxxx Xxxxx., 0 febbraio 1985, C-135/83, Xxxxx; Xxxxx Xxxxx., X-00/00, Xxxxxxxx (xx sentenze della Corte di Giustizia sono tutte repe- ribili in libero accesso in xxxxx.xxxxxx.xx). 309 Xxxxx Xxxxx., 0 marzo 2014, C-458/12, Xxxxxxx e altri c. Telecom Italia e Telecom Italia Information Technology; Xxxxx Xxxxx., 00 gennaio 2011, C-463/09, Clece 310 Xxxxx Xxxxx., 00 luglio 1985, C-104/85, Dalmols Inventar, ove è chiarito che scopo dell’ordinamento comunitario è garantire, nei limiti del possibile, «la continuazione del contratto o un rapporto di X. XXXXXXXXXlavoro senza modifiche, Fattispecie e altre figure con il cessionario, onde impedire che i In tale lente, le aperture compiute dalla giurisprudenza europea rispetto al diritto interno dei vari Paesi interni sono essenzialmente due. Provando a dare ordine al discorso, nella consapevolezza che storiograficamente le date delle pronunce trovano più di certezzaun intreccio tra di loro, l’importanza fondamentale delle sentenze della Corte di Giustizia nel tentare un’approssimazione tra le due fattispecie che ci occupano attiene, in Rivprimo luogo, alla definizione dei contorni della nozione di «trasferimento» prevista dalla diret- tiva 2001/23/CE (311) rispetto alla quale l’approccio casistico condotto mediante «test composti da indici presuntivi ciascuno dei quali di per sé non è né sufficiente né necessario» (312) ha gra- dualmente condotto a ritenere, ai fini dell’applicazione della direttiva, sussistente la fattispecie del trasferimento di azienda ogni qualvolta un’entità economica sia trasferita da un soggetto ad un altro conservando, al momento del mutamento della titolarità, la propria identità, anche mal- grado la mancanza di significativi elementi patrimoniali, materiali o immateriali (313). trim. dir. proc. civ.Ai nostri fini, 2015il principio di conservazione non assume importanza tanto in relazione alla dimensione passata, p. 1103. 86 Ancora, X. XXXXX, Principi generali e regole operative: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corticon riguardo alla quale l’esigenza di reprimere artifici imprenditoriali sostanzialmente abusivi, in Principi quanto volti ad utilizzare l’istituto del trasferimento di azienda spesso per sbarazzarsi di tutto o parte del proprio personale conduce ad enucleare l’assunto per cui, come risulta anche dall’uso stesso del termine «conservi» contenuto nel testo dell’art. 6, par. 1, la conservazione dell’identità richiama implicitamente un requisito di preesistenza della struttura, sì da non rendersi legittimo il trasferimento dei dipendenti in assenza di loro consenso laddove l’azienda o il ramo ceduti non siano dotate di una struttura con caratteristiche già consolidate e clausole generali siano invece entità costituite ad hoc immediatamente prima dell’operazione economica senza aver mai operato (314). Al con- trario, esso comporta un elemento di importante novità nella sua dimensione proiettiva, proprio laddove ammette la possibilità di inferire la sussistenza del trasferimento dal fatto che l’esercizio dell’attività sia effettivamente proseguito o ricominciato dal nuovo imprenditore (315), il che può accadere quando l’entità economica, non limitata alla realizzazione di un’opera determinata, sia organizzata in modo stabile nella strutturazione del rapporto tra fonti persone ed elementi, consen- tendo l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo economico in termini analoghi al passato (316). lavoratori coinvolti nel trasferimento dell’impresa vengano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del diritto e tecniche dell'argomentazionetrasferi- mento». 311 Ovvero, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) della direttiva, il trasferimento attiene a cura «un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria». 312 X. Xxxxx, Xxxx- noAzienda, 2018impresa, trasferimento, in corso di pubblicazioneDir. rel. ind., 2003, p. 54.
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Samples: Contractual Agreement
Xxxxxx. La invenzione del diritto: a proposito della fun- zione dei giudicicompravendita, in Riv. dir. proc. civ., 2017, p. 831 ss. 83 Va, peraltro, precisato che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. cit., p. 137 629 ss.; M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., 698 ss. 85 L’espressione 95 A. LUMINOSO, La compravendita, cit.; ID., Xxxxxxx, cit., 639; X. XXXXXXX PISU, Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali, cit., 261, 284 e 286. L‟Autrice da ultimo citata colloca la garanzia nell‟alveo dell‟inadempimento contrattuale, presentandola come una «specificazione delle più generali regole della responsabilità contrattuale»; i rimedi edilizi sono, infatti, presentati come reazione «al fatto oggettivo dello squilibrio funzionale del contratto e colpiscono il venditore che ha assunto un impegno contrattuale a cui fin dall‟inizio era impossibile adempiere esattamente». Risulterebbe confermata, sempre secondo l‟Autrice citata, la natura obiettiva della responsabilità contrattuale di cui la garanzia è esplicazione nello specifico dei rapporti derivanti dal contratto di X. XXXXXXXXXcompravendita: è l‟inadempimento tout court, Fattispecie e altre figure non l‟inadempimento colpevole, a costituire il fondamento di certezzaentrambe. dall‟inadempimento del venditore. Occorre allora capire come la fattispecie dazione di cosa viziata o mancante di qualità possa essere guardata attraverso la lente dell‟inadempimento contrattuale, non essendo tale scelta ermeneutica particolarmente agevole sul piano sistematico. Più precisamente, ostacolo primario che si frappone all‟adozione di una prospettiva siffatta è costituito dall‟individuazione di quella obbligazione la cui inattuazione possa essere sanzionata dai rimedi edilizi, in Rivun contratto, come è quello di compravendita, ad effetti reali, ove cioè l‟effetto traslativo si produce automaticamente al momento della manifestazione del consenso (art. trim1376 c.c.) senza che occorra il medio dell‟obbligazione (tranne che si tratti di vendita “obbligatoria”, per la quale l‟effetto reale è differito ad un momento successivo alla stipulazione del contratto stesso e mediato dall‟imposizione, a carico del venditore, dell‟obbligazione di far acquistare al compratore la proprietà del bene). dirSe si considera, inoltre, che i difetti rilevanti per la legge sono solo quelli preesistenti o comunque già esistenti al momento della conclusione del contratto (rectius: al momento della produzione dell‟effetto traslativo), il presunto inadempimento cui relazionare la garanzia redibitoria sarebbe anteriore alla conclusione del contratto e alla nascita della stessa obbligazione di fare acquistare il diritto al compratore96. proc. civ96 Obbligazione considerata da X. XXXXXX, La compravendita, cit., 2015635 s., p. 1103come un‟obbligazione avente un contenuto complesso, «del quale quello anzidetto costituito dal puro e semplice ed immediato acquisto del diritto, è solo uno dei vari aspetti. 86 AncoraMa accanto a quest‟ultimo essa comprende altri aspetti ancora: e precisamente, X. XXXXX, Principi generali e regole operative: comprende anche l‟obbligo di fare acquistare il diritto su una cosa esente da vincoli di espropriabilità che possano in seguito causare la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corti, in Principi e clausole generali tra fonti perdita del diritto da parte del compratore (ciò, invero, praticamente equivarrebbe a non avere acquistato il diritto); e tecniche dell'argomentazionel‟obbligo di fare acquistare il diritto su una cosa esente da vizi. Non è quindi esatto che questa obbligazione non arriva a sorgere quando il diritto si trasmette immediatamente per effetto del semplice consenso: in tali casi manca solo uno – sia pure il principale – dei vari aspetti del contenuto complesso di essa, e cioè solo l‟obbligo puro e semplice di fare acquistare il diritto al compratore; ma anche in tali casi quell‟obbligazione sorge con gli altri due anzidetti aspetti del suo contenuto, e rimane inadempiuta, o non esattamente adempiuta, se poi il diritto viene espropriato per un vincolo preesistente o se la cosa era viziata». Tali osservazioni hanno indotto a cura fruire del concetto di “attribuzione patrimoniale”97, al fine di spiegare il fenomeno della garanzia redibitoria in termini di inadempimento (oggettivo)98, superando l‟imbarazzo legato alla difficoltà di immaginare un inadempimento che precede l‟insorgere della correlativa obbligazione. In particolare, la garanzia è ricostruita come sanzione avverso l‟inattuazione incolpevole99 dell‟attribuzione patrimoniale ad effetto reale, attribuzione imposta dalla legge a carico del venditore e consistente nel fare acquistare al compratore il bene alienato con i requisiti dovuti100. Con la previsione dei rimedi edilizi – detto altrimenti – l‟ordinamento giuridico reagisce al fatto obiettivo della rottura del sinallagma funzionale; la presenza del vizio nella cosa compravenduta, infatti, impedisce la realizzazione della causa del contratto di compravendita, consistente nello «scambio del diritto (su cosa esente da vizi) col prezzo»101. 97 E‟ proprio la considerazione che «l‟inadempimento costituito dai vizi preesiste al contratto» a spingere X. XxxxxXXXXXX, Xxxx- noLa compravendita, 2018cit., 638, ad adottare una nozione che, seppur diversa dall‟obbligazione, possa spiegare il fenomeno della garanzia in corso termini di pubblicazioneresponsabilità contrattuale, dal momento che – continua l‟Autore da ultimo citato – «è illogico sostenere da un lato che l‟obbligazione inadempiuta sorge dal contratto, e dall‟altro lato che l‟inadempimento di essa si è verificato già prima del contratto: l‟inadempimento, infatti, può avere luogo solo in seguito o, al massimo, contemporaneamente al nascere di ciò che viene inadempiuto».
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Samples: Tesi Di Dottorato
Xxxxxx. La invenzione del diritto: a proposito della fun- zione dei giudiciIl credito ai consumatori, in RivPiraino e S. Xxxxxx (a cura di), I contratti bancari, Torino, 2016, p. 292 ss. Ma cfr. P. Sirena, L’unione bancaria e il suo impatto sul rapporto tra intermediari e consumatori, in Econ. dir. proc. civterz., 20172016, p. 831 41 ss., X. Xxxxxxxxxxx, Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE, in Contr. impr./Eur., 2014, p. 532, A. Xxxxx, Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla “consulenza” nell’erogazione del credito?, in Aa.VV., Nuove regole per le relazioni tra banche e clienti. Oltre la trasparenza?, Torino, 2011, p. 38 ss., T. Febbrajo, La nuova disciplina dei contratti di credito “al consumo” nella dir. 2008/48/CE, in Giur. it., 2010, p. 223 ss., F. Quarta, Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito «responsabile», Napoli, 2020, p. 40 ss. 83 Va18 X. Xxxx, peraltroInsufficient prevention of over-indebtedness. Legal and policy failures, precisato in X. Xxxxxxxx (a cura di), Comparative perspectives of consumer over-indebtedness, L’Aja, 2016, p. 189 ss., ricorda che nell’ordinamento tedesco l’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 8 CCD I, era stato inizialmente recepito soltanto nel contesto della disciplina pubblicistica di supervisione del mercato, ciò che avrebbe per lungo tempo precluso (stando a quanto riportato in O.O. Xxxxxxxxxxxxxx e X.X. Xxxxxxxxxxx, Irresponsible Lending in the Post-Crisis Era: Is the EU Consumer Credit Directive Fit for Its Purpose?, in Journal of Consumer Policy, 2019, vol. 42, p. 510) la Corte possibilità per i privati di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni agire in giudizio finanche per reclamare il necessario rigore dell’attività inter- pretativarisarcimento del danno. Oggi, affermando espressamente invece, il § 505d BGB, quale sanzione per la violazione dell’obbligo di verifica della solvibilità, prevede un meccanismo di sostituzione punitiva del corrispettivo originariamente pattuito in favore del finanziatore (assimilabile grossomodo a quello previsto in Italia (ma per altri fini) dall’art. 125-bis, comma 7, lett. a, t.u.b.): «(1) Hat der Darlehensgeber gegen die Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung verstoßen, so ermäßigt sich 1. ein im Darlehensvertrag vereinbarter gebundener Sollzins auf den marktüblichen Zinssatz am Kapitalmarkt für Anlagen in Hypothekenpfandbriefe und öffentliche Pfandbriefe, deren Laufzeit derjenigen der Sollzinsbindung entspricht und ein im Darlehensvertrag vereinbarter veränderlicher Sollzins auf den marktüblichen Zinssatz, zu dem europäische Banken einander Anleihen in Euro mit einer Laufzeit von drei Monaten gewähren. […] (2) Kann der Darlehensnehmer Pflichten, die im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag stehen, nicht vertragsgemäß erfüllen, so kann der Darlehensgeber keine Ansprüche wegen Pflichtverletzung geltend machen, wenn die Pflichtverletzung auf einem Umstand beruht, der bei ordnungsgemäßer Kreditwürdigkeitsprüfung dazu geführt hätte, dass der Darlehensvertrag nicht hätte geschlossen werden dürfen». riservato all’«arricchimento senza causa»19; o, approccio ancor più singolare, non è mancato chi, pur di non valorizzare la tesi della nullità, ha preferito classificare come regole di comportamento (nella nota contrapposizione alle regole di validità) finanche i divieti testuali di concludere contratti20. Il cambio di approccio dovrebbe partire dalla presa d’atto che il primo criterio inter- pretativo contratto di credito stipulato senza un’adeguata valutazione del merito creditizio è quello letterale e che il testo affetto da un ineliminabile difetto giuridico genetico21. I contratti di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza credito sono beni e, al contempocome qualsiasi bene, il limite possono nascere difettosi a causa di ogni interpretazionevizi nella fabbricazione o nel disegno. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, I beni materiali fabbricati in Calcolabilità giuridicaviolazione delle regole minime di sicurezza sono normalmente ritirati dal mercato, a cura tutela dell’incolumità pubblica. Non diversamente, i crediti immessi in commercio con un difetto di X. Xxxxxxfabbricazione (erogati, Bo- lognacioè, 2017senza un’adeguata valutazione della relativa sostenibilità in rapporto alle caratteristiche soggettive del singolo prenditore) mettono a repentaglio non soltanto gli interessi economici dell’occasionale mutuatario, p. 135 s. L a C o r t ma anche l’interesse pubblico alla promozione ad ampio raggio di pratiche commerciali responsabili22. Come rimarcato in un’importante decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario23, qualsiasi azione degli istituti di credito deve costituire ragionevole attuazione delle finalità «di sistema» dichiarate non sol- tanto dall’art. 5 t.u.b. (sana e d i G i u s t i z i a t r a s c prudente gestione, stabilità, efficienza e l t competitività del sistema finan- ziario), ma anche dall’art. 127 t.u.b. (trasparenza delle condizioni contrattuali e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione correttezza dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. cit., p. 137 ss. 85 L’espressione è di X. XXXXXXXXX, Fattispecie e altre figure di certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 1103. 86 Ancora, X. XXXXX, Principi generali e regole operative: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corti, in Principi e clausole generali tra fonti del diritto e tecniche dell'argomentazione, a cura di X. Xxxxx, Xxxx- no, 2018, in corso di pubblicazione.rapporti
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Samples: Prevenzione Di Pratiche Irresponsabili Nel Credito Ai Consumatori
Xxxxxx. La invenzione del diritto: a proposito della fun- zione L’affittuario di azienda non risponde dei giudicidebiti fiscali dell’affittante”, in RivIl Quotidiano del Commerciali- sta, Xxxxxxx.xxxx del 18 dicembre 2017: “Poiche´ si parla sem- pre e comunque di fattispecie nelle quali interviene un trasferi- mento di azienda, inteso come trasferimento della proprieta` giuridica dell’universitas facti che costituisce l’azienda, mentre nel caso di affitto l’azienda rimane di proprieta` dell’affittante, ad oggi la normativa di cui all’art. dir14 cit. procva ritenuta (ancora) non attivabile in ipotesi di un mero affitto”. civTale conclusione non sembrerebbe escludere “la possibilita` che l’Agenzia delle entrate, rivalendosi sul patrimonio dell’affittante per soddisfare Si segnala, infine, che, anche aderendo alla di- versa tesi dell’assoggettamento dell’affitto d’a- zienda all’art. 14 del D.Lgs. n. 427/1997, la re- sponsabilita` solidale tributaria non esplichereb- be comunque alcun effetto nei confronti del- l’affittuario qualora il contratto di locazione del compendio aziendale fosse stato posto in es- sere - ad eccezione del caso di trasferimento in frode dei crediti tributari (50) (commi 4 e 5) - nell’ambito di uno degli strumenti di soluzio- ne della crisi d’impresa individuati dal comma 5-bis della disposizione: procedura concorsuale (concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, falli- mento e liquidazione coatta amministrativa); accordo di ristrutturazione dei debiti di cui al- l’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942 (51); piano at- testato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d, l.f.); procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del pa- trimonio (52). il proprio credito, 2017possa ‘requisire’ l’azienda medio tempore affit- tata all’affittuario togliendola dalla disponibilita` di quest’ulti- mo”, p. 831 sscon il rischio di assoggettare, incidentalmente, all’azione anche alcuni beni di proprieta` dell’affittuario. 83 Va, peraltro, precisato Salvo che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo l’affit- to d’azienda fosse stato perfezionato a beneficio di una disposizione co- stituisce sempre il punto societa` di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contestonuova costituzione.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche quello di individuare le tecniche di protezione adeguate all’effettiva attuazione dell’interesse protetto, sce- gliendo il rimedio a tal fine più efficiente che egli è autorizzato a selezionare all’interno dell’intero strumentario concettuale del diritto sostanziale, sul- la scorta di valutazioni che toccano l’adeguatezza, la proporzionalità e la ragionevolezza del rimedio. Il principio di effettività, dunque, correttamente decli- nato, non deroga affatto al metodo argomentativo così descritto93. Se il procedimento interpretativo, nel suo com- plesso, è rispettato, significa soprattutto che la deci- sione è controllabile sotto il profilo della sua logici- tà e coerenza, alla luce delle caratteristiche del fatto sultato o al fine che intende perseguire, l’arbitrarietà della sua decisione è esclusa quando l’argomentazione giuridica è corretta87. Fatto, principio e regola applicabile, le parole chiave88; prevedibilità, certezza e calcolabilità giu- ridica gli obiettivi. Il processo che garantisce la prevedibilità delle decisioni dipende, perciò, oltre che dalla qualifica- zione del fatto, dalla corretta individuazione e poi dalla rigorosa applicazione dei principi che il giu- dice richiama a fondamento delle proprie decisioni, tenendo presente anche la gradazione degli interes- si che emerge dal sistema complessivo. Ciò signifi- ca che il giudice assolve al suo compito di concre- 84 X. XXXXX, Il problema della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, op. cit., p. 137 ss. 85 L’espressione è di X. XXXXXXXXX, Fattispecie e altre figure di certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 1103. 86 Ancora, X. XXXXX, Principi generali e regole operative: la concretizzazione delle norme a contenuto indeterminato nel dialogo tra le Corti, in Principi e clausole generali tra fonti del diritto e tecniche dell'argomentazione, a cura di X. Xxxxx, Xxxx- no, 2018, in corso di pubblicazione.
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Samples: Contratto d'Affitto d'Azienda