Common use of Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxx. (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”, in RTDPC, 1963, 570 ss., e ora in ID., Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, che, per la prima volta con una tale sistematicità, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: se, nel lavoro privato, la legitti- mazione a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VV., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ss.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industriali, cit., 48; X. XXXXXXXXX, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili xxxx- xxxxx del legislatore, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT, 2011, n. 127, 8;

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Xxxxxx. (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”, in RTDPC, 1963, 570 ss., e ora in ID., Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, che, per la prima volta con una tale sistematicità, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: se, nel lavoro privato, la legitti- mazione a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VV., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ss.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industrialiLa giustizia sportiva fra funzione amministrativa ed arbitrato, cit., 48p. 326 ss.; X. XXXXXXXXXID., Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistiche-sportive?, in Dir. proc. amm., 2010, p. 1426 (assai critico sul fatto che adire il giudice significhi illecito sportivo); ID., La natura del vincolo di giugno e le discutibili xxxx- xxxxx del legislatoregiustizia sportiva nella più recente giurisprudenza della corte di cassazione: alcune considerazioni critiche, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”in Dir. proc. amm.IT, 20112007, p. 261 ss.; conf., A.E. BASILICO, op. loc. ultt. citt.; il Cons. Stato, 9 febbraio 2006, n. 127527, 8;dopo aver ribadito che “essendovi nell'ordinamento sportivo un obbligo di accettazione della decisione della Camera arbitrale (c.d. vincolo di giustizia di cui all'art. 27 dello Statuto della Figc) tanto osta alla configurabilità di una vera e propria clausola compromissoria, dovendosi altrimenti dubitare della legittimità costituzionale di un arbitrato obbligatorio”, aggiunge, con affermazione per il vero anodina, che “ciò non toglie Si è replicato che l’arbitrato sarebbe, all’opposto, facoltativo “al quadrato”: in primo luogo, perché le federazioni possono scegliere se inserire o meno le clausole arbitrali nei loro statuti, per cui non vi è alcun vincolo imposto dal Coni72; in secondo luogo, perché è del tutto naturale che chi desideri affiliarsi o tesserarsi presso le federazioni si assoggetti a tutte le sue regole, ivi comprese quelle di giustizia73. Che la fonte arbitrale sia la clausola compromissoria e che dunque le norme Coni siano operative, solo nei limiti in cui vengano recepite dalle federazioni74 non v’è dubbio. Il problema è se mai quello degli affiliati o dei tesserati. Ora, è incontestabile che l’atleta, se voglia praticare uno sport ad un certo livello, debba farlo aderendo necessariamente all’ordinamento sportivo75 e che sotto questo profilo la scelta non riguardi le regole di giustizia sportiva, bensì, a monte, la volontà di praticare lo sport nelle dette modalità. D’altro lato, però, è necessario assicurare che chi desidera entrare in un gruppo organizzato ne accetti in toto le regole, altrimenti l’intero sistema non funzionerebbe più, a detrimento di tutti i suoi partecipanti. La vita di un gruppo, insomma, dipende dall’unanime rispetto delle sue regole. Ne è ben consapevole il legislatore che, nelle società di persone e di capitali (art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003), ha voluto espressamente disporre che la clausola compromissoria inserita nello statuto si estenda a tutti i soci, non solo a quelli fondatori che firmano l’atto costitutivo, ma anche a quelli futuri; persino ai soci dissenzienti, che hanno la secca alternativa di restare ed accettare l’arbitrato o di uscire dalla compagine sociale; e finanche agli organi sociali nel momento in cui accettano l’incarico, a prescindere da un espresso consenso compromissorio. Direi dunque che, fra le due esigenze sopra prospettate, il legislatore ha scelto di far prevelare la seconda, cioè la salvaguardia dell’unitarietà del gruppo. L’unico dubbio, ma non meno importante è di carattere formale. Poichè l’art. 34 cit. non si estende alle federazioni, che sono associazioni e non società – mentre la disciplina si applicherà con riguardo alle società sportive di persone o di capitali, per le liti interne alle medesime -, vi è da chiedersi se l’analogia di ratio sia sufficiente, di fronte al dettato tranchante dell’art. 24 Cost. Del resto, anche per le società si dubitava in precedenza, tanto che ci è voluto un espresso intervento del legislatore sul punto. La perplessità, pertanto, rimane né è stata fugata in modo convincente dalla Cassazione n. 21006 del 2006, chiamata a rendere la propria decisione sul punto76. che, se dovesse attenuarsi in futuro tale vincolo, il Consiglio potrebbe rimeditare la propria giurisprudenza, ammettendo tale natura, quantomeno in relazione a veri e propri diritti soggettivi delle società sportive azionabili in giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi delle controversie, devolute al giudice ordinario e relative ai rapporti patrimoniali tra società , associazioni ed atleti”.

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Xxxxxx. (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale La promessa di matrimonio tra passato e contratto collettivo “erga omnes”, in RTDPC, 1963, 570 ss., e ora in ID., Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, che, per la prima volta con una tale sistematicità, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: se, nel lavoro privato, la legitti- mazione a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VV., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ss.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industrialipresente, cit., 48238 ss.; X. XXXXXXXXXin senso conforme v. anche Caricato, Rappresentatività Inadempimen- to della promessa di matrimonio e contrattazione risarcimento del danno, loc. cit. a quello provocato dal trauma psichico della rottu- ra), va posto in luce che la decisione in commento, su sollecitazione di un apposito motivo di ricorso, prende espressamente posizione sul punto, dichia- rando che «Non sono risarcibili voci di danno pa- trimoniale diverse da (quelle descritte dall’art. 81 c.c.) e men che mai gli eventuali danni non patri- moniali». Sul punto, dottrina e giurisprudenza fanno riferi- mento all’art. 2059 c.c., che áncora il risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi previ- ste dalla legge, tra l’accordo unitario le quali non rientra, per ciò so- lo, la violazione della promessa di giugno e nozze (60). È chiaro che, ove il richiamo dovesse essere proprio a tale disposizione, ne conseguirebbe che risposta positiva all’interrogativo potrebbe essere fornita solo nel caso la rottura della promessa si accompa- gnasse ad una violazione penalmente rilevante. Violazione, beninteso, che non potrebbe comun- que coincidere con il mero fatto della rottura della promessa (che, come noto, non costituisce certo reato). Il risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe quindi conseguenza non già della violazio- ne dell’impegno a celebrare le discutibili xxxx- xxxxx nozze, ma del legislatorecom- pimento di uno o più distinti atti (costituenti rea- to), Working Paper CSDLE posti in essere più o meno contestualmente (ingiurie, diffamazione, minacce, violenza privata, lesioni personali, ecc.) (61). In dottrina si fa, tra l’altro, rilevare che con i danni morali non bisogna confondere i c.d. danni patrimo- niali indiretti, come le spese sopportate per curarsi da una malattia contratta a seguito della rottura del fidanzamento, purché siano in concreto riconduci- bili alla (rottura della) promessa in termini di conse- quenzialità diretta ed immediata (62). Appare altrettanto evidente, però, che il richiamo all’art. 2059 c.c. potrebbe anche prestarsi al tentati- vo di Xxxxxxx X’Xxxxxx”recuperare” anche in questa sede la (ad avvi- so di chi scrive non condivisibile) lettura che della norma viene oggi prevalentemente fornita, vale a dire come di una disposizione che consente il risar- cimento del danno non patrimoniale anche in situa- zioni non contemplate dalla legge o comunque non costituenti reato, allorquando un illecito, ancorché puramente civile, colpisca interessi costituzional- mente rilevanti (63). Si potrebbe allora ipotizzare una interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire i valori della persona umana costi- tuzionalmente protetti. Peraltro, anche questa di- scutibile operazione sarebbe votata al fallimento, at- teso che pure la libertà matrimoniale, come si è mes- so in luce in dottrina (64), è dotata di garanzia co- stituzionale.IT, 2011, n. 127, 8;

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Xxxxxx. (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”Le vicende modificative del rapporto riferibili al datore di lavoro: il trasferimento dell’azienda, in RTDPCTrasferimento di ramo d’azienda e rapporto di lavoro – Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza, 1963Quaderni di diritto del lavoro, 570 ssMilano, Xxxxxxx, 2004, p. 444. 000 X. Xx Xxxx Xxxxxx, Le esternalizzazioni tra cessione di ramo d’azienda e rapporti di fornitura, op. cit., e ora in IDp. 11 ss. 308 Xxxxx Xxxxx., Costituzione 0 febbraio 1985, C-135/83, Xxxxx; Xxxxx Xxxxx., X-00/00, Xxxxxxxx (xx sentenze della Corte di Giustizia sono tutte repe- ribili in libero accesso in xxxxx.xxxxxx.xx). 309 Xxxxx Xxxxx., 0 marzo 2014, C-458/12, Xxxxxxx e movimento operaioaltri c. Telecom Italia e Telecom Italia Information Technology; Xxxxx Xxxxx., Il Mulino00 gennaio 2011, 1976C-463/09, Clece 310 Xxxxx Xxxxx., 00 luglio 1985, C-104/85, Dalmols Inventar, ove è chiarito che scopo dell’ordinamento comunitario è garantire, nei limiti del possibile, «la continuazione del contratto o un rapporto di lavoro senza modifiche, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes»cessionario, 133 ss.; X. XXXXXXXonde impedire che i In tale lente, Teorie e ideologie le aperture compiute dalla giurisprudenza europea rispetto al diritto interno dei vari Paesi interni sono essenzialmente due. Provando a dare ordine al discorso, nella consapevolezza che storiograficamente le date delle pronunce trovano più di un intreccio tra di loro, l’importanza fondamentale delle sentenze della Corte di Giustizia nel diritto sindacale, Edizioni di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzionetentare un’approssimazione tra le due fattispecie che ci occupano attiene, in Jusprimo luogo, 1975alla definizione dei contorni della nozione di «trasferimento» prevista dalla diret- tiva 2001/23/CE (311) rispetto alla quale l’approccio casistico condotto mediante «test composti da indici presuntivi ciascuno dei quali di per sé non è né sufficiente né necessario» (312) ha gra- dualmente condotto a ritenere, 199 ss.; M. RUSCIANOai fini dell’applicazione della direttiva, Contratto collettivo e autonomia sindacalesussistente la fattispecie del trasferimento di azienda ogni qualvolta un’entità economica sia trasferita da un soggetto ad un altro conservando, Utetal momento del mutamento della titolarità, 1986la propria identità, 6 ss.anche mal- grado la mancanza di significativi elementi patrimoniali, emateriali o immateriali (313). Ai nostri fini, più il principio di recenteconservazione non assume importanza tanto in relazione alla dimensione passata, X. XXXXXcon riguardo alla quale l’esigenza di reprimere artifici imprenditoriali sostanzialmente abusivi, Nascitain quanto volti ad utilizzare l’istituto del trasferimento di azienda spesso per sbarazzarsi di tutto o parte del proprio personale conduce ad enucleare l’assunto per cui, infanzia e prima adolescenza come risulta anche dall’uso stesso del termine «conservi» contenuto nel testo dell’art. 39 6, par. 1, la conservazione dell’identità richiama implicitamente un requisito di preesistenza della Costituzionestruttura, sì da non rendersi legittimo il trasferimento dei dipendenti in Laborassenza di loro consenso laddove l’azienda o il ramo ceduti non siano dotate di una struttura con caratteristiche già consolidate e siano invece entità costituite ad hoc immediatamente prima dell’operazione economica senza aver mai operato (314). Al con- trario, 2017esso comporta un elemento di importante novità nella sua dimensione proiettiva, n. 2proprio laddove ammette la possibilità di inferire la sussistenza del trasferimento dal fatto che l’esercizio dell’attività sia effettivamente proseguito o ricominciato dal nuovo imprenditore (315), 135 ss.) e tanto il che può accadere quando l’entità economica, non limitata alla realizzazione di un’opera determinata, sia organizzata in modo stabile nella strutturazione del rapporto tra persone ed elementi, consen- tendo l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo economico in termini analoghi al passato (316). lavoratori coinvolti nel trasferimento dell’impresa vengano collocati in una posizione meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamentofavorevole per il solo fatto del trasferi- mento». Tutto ciò premesso311 Ovvero, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto ai sensi dell’art. 1, comma 41, AI 2018lett. b) s’inserisce l’accordo in commentodella direttiva, il trasferimento attiene a «un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria». Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti312 X. Xxxxx, cheAzienda, per la prima volta con una tale sistematicitàimpresa, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: se, nel lavoro privato, la legitti- mazione a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?trasferimento, in AA.VVDir. rel. ind., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore2003, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ssp. 54.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industriali, cit., 48; X. XXXXXXXXX, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili xxxx- xxxxx del legislatore, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT, 2011, n. 127, 8;

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Xxxxxx. (a cura di), Commentario La circolazione dei modelli giuridici nell’ambito dei patti in vista della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”, in RTDPC, 1963, 570 ss., e ora in ID., Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia crisi del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, che, per la prima volta con una tale sistematicità, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: se, nel lavoro privato, la legitti- mazione a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VV., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ss.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industrialimatrimonio, cit., 48pp. 1-19. contra dei limiti e, infatti, l’art. 274 c.c. fr. xxxxxxx al giudice la decisio- ne in ordine alla prestation compensatoire che, pertanto, può essere eseguita tramite il versamento di una somma di denaro oppure mediante l’attribuzione della proprietà di beni o la costituzione, temporanea o permanente, di un diritto d’uso, d’abitazione o di usufrutto 40. Nell’ordinamento tedesco, poi, non emergono norme che ammetta- no espressamente gli accordi prematrimoniali; X. XXXXXXXXXma qui l’autonomia privata riconosciuta ai coniugi si dispiega soprattutto in sede di con- venzioni matrimoniali (Ehevetraege) 41. Ai sensi del § 1408 BGB, Rappresentatività in- fatti, i coniugi, durante il matrimonio o a seguito di scioglimento di esso, possono regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso le con- venzioni e contrattazione tra l’accordo unitario la libertà può spingersi sino al punto di giugno determinare i criteri dell’assegno divorzile, potendo finanche rinunciare del tutto a que- st’ultimo o alle aspettative pensionistiche 42. L’ampia libertà di cui godono i coniugi nello stabilire i propri rap- porti patrimoniali non si risolve, però, in una assenza del controllo 40 Peraltro, ai sensi dell’art. 271 c.c. fr., la prestation compensatoire è stabilita al- la luce dei bisogni del coniuge beneficiario e delle risorse dell’altro, tenuto conto, altresì, della situazione al momento del divorzio e delle possibili evoluzioni future. Inoltre, la disposizione prosegue indicando che il giudice deve valutare i seguenti elementi: «la durée du mariage; – l’âge et l’état de santé des époux; - leur qualifica- tion et leur situation professionnelles; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; – le discutibili xxxx- xxxxx del legislatorepatrimoine estimé ou prévisible des époux, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; – leurs droits exis- tants et prévisibles; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circons- tances visées au sixième alinéa».IT, 2011, n. 127, 8;

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Xxxxxx. Il Contratto, in Diritto Civile III, Milano, 2013, p. 20. L’A. rileva che l’ordinamento «non fa dipendere la rilevanza giuridica dell’atto dalla realtà della volontà interna delle parti. Il contratto non è valutato come fenomeno psichico ma come fenomeno sociale, e ciò che conta è il valore obiettivo che questo fenomeno assume quale atto decisionale mediante il quale le parti costituiscono, estinguono o modificano un loro rapporto patrimoniale». 4 Cfr. X. XXXXX, Il Contratto, in Trattato di diritto privato (a cura di) X. Xxxxxx e P. Patti, Milano, 2016, p. 25. L’A. rileva che «il contratto tocca, invade, incide la sfera giuridico-patrimoniale dei soggetti coinvolti». In questa attitudine, l’A. riscontra la giustificazione dei «differenti gradi d’accordo gradi di accordo», commisurati alla diversa intensità degli effetti che il contratto può sortire sulla sfera giuridica del consociato. Lo studio dei molteplici procedimenti formativi legali, corrobora l’idea che l’accordo sia un fatto normativo, non già naturalistico: un «fatto qualificato da norme», che «tengono conto di una grande varietà di fattispecie»5. Quanto agli aspetti formativi del contratto, lo studio dell’accordo consente di discernere fra fattispecie x.x. xxxxx (ad es., art. 1350, c.c., rubricato “Atti che devono farsi per iscritto”) e fattispecie x.x. xxxxxx (ad. es. art. 1333, c.c., rubricato “Contratto con obbligazioni del solo proponente”). Esse, Commentario della Costituzionerispettivamente, Zanichellirichiedono un quid pluris o un quid minoris rispetto all’informale scambio dei consensi6. Talché è possibile concepire l’accordo come fattispecie che tipizza una tecnica procedimentale prescelta dal legislatore, non come elemento pre-Il Foro Italianogiuridico riconducibile ad un fenomeno sempre eguale a sé stesso7. Si aggiunga che una varietà di istituti codicistici riconoscono alle parti la facoltà di plasmare il procedimento di formazione del contratto, 1979mediante un atto di autonomia, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”detto negozio di configurazione (aggravamento/semplificazione tipica). La legge, in RTDPCaltre parole, 1963ammette che le parti scelgano un modello più conforme alle loro esigenze, 570 ss.laddove queste non possano essere soddisfatte da quelli altrimenti applicabili. L’istituto giuridico paradigmatico è quello delle forme convenzionali. L’art. 1352, e ora c.c. contempla l’ipotesi in ID.cui le parti stipulino una convenzione, Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni che preveda l’onere di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’artforma per i loro futuri contratti. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, La norma stabilisce che, per laddove non venga disposto diversamente, la prima volta con una tale sistematicitàforma si intende voluta ad substantiam actus. Ai fini di questo studio, involge anche quella delle organizzazioni dei datori è di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza primario rilievo notare che l’art. 1352, c.c. postula la libertà di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industrialiadottare patti sulla forma, volendo chiarire quali effetti discendano dalla successiva violazione degli stessi. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, Solo laddove le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «non abbiano precisato per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni quali effetti la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: se, nel lavoro privato, la legitti- mazione a contrattare è sempre forma sia stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VVvoluta 5 Ibidem., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ss.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industriali, cit., 48; X. XXXXXXXXX, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili xxxx- xxxxx del legislatore, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT, 2011, n. 127, 8;

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Xxxxxx. (a cura di)La vendita con riserva di proprietà quale alternativa al rent to buy, Commentario in Riv. dir. civ., 2015, 4, p. 10841; Contra A. FACHECHI, Rent to buy e variabilità della Costituzionedisciplina applicabile, Zanichelli-Il Foro Italianoin Rass. dir. civ. 1, 19792016, tomo p. 126 ss. 63 Così C. M. XXXXXX, La vendita e la permuta, I, 257 ss2ª ed., Torino 1993, p. 59. Né sembra possibile immaginare un meccanismo novativo del titolo delle somme versate quali canoni di locazione, onde imputarle al prezzo della compravendita, giacché esso costituisce un istituto comunemente riferito alle obbligazioni e non al contratto.64 Ne consegue una alterazione del profilo causale della vicenda, giacché essa, da una parte, si atteggia come locazione, ma senza la previsione di un corrispettivo per il godimento di cui il conduttore beneficia, dall’altra, determina un trasferimento programmato e giustificato dal pagamento di canoni di prezzo. Il discrimen tra siffatta figura e il rent to buy va allora collocato nella necessaria distinzione, nell’ambito della prestazione, tra corrispettivo per il godimento e per il prezzo, oltre al mancato riferimento, nella figura tracciata dall’art. 1526, comma 3, c.c. di un diritto ad acquistare. Ad accomunare le due figure, invece, vi sono i tentativi da parte degli interpreti di conferire una qualificazione ai due segmenti che compongono l’operazione, attraverso il ricorso alle categorie dell’opzione e del contratto preliminare; G.F. XXXXXXXdubbi fugati dalla novella del 2014 che, Libertà sindacale con riguardo al rent to buy, rinvia sistematicamente a diverse norme sul contratto preliminare, conducendo a scartare la tesi dell’opzione. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà65, invece, il rent to buy, se ne condivide la ratio di soddisfare le esigenze di compratori economicamente deboli di ottenere un godimento immediato e contratto collettivo “erga omnes”una dilazione del prezzo, se ne discosta quanto al 64 Contra X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, in RTDPCContratti, 1963n. 8-9, 570 ss.2014, p. 822, il quale considera l’art. 1526, comma 3, c.c. una previsione non eccezionale, bensì «una indicazione di sistema idonea a scongiurare interpretazioni restrittive dell’istituto delle novazioni oggettiva, quale istituto riferibile all’obbligazione e ora in ID.non al contratto». 65 In argomento si v. C.M. XXXXXX, Costituzione e movimento operaioXx vendita, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 p. 585 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacaleXxxxxxx con patto di riscatto, Edizioni di Comunitàin Tratt. Xxxxxxxx, 1972vol. XI, II ed.1993, 19 p. 315 ss.; X. XXXXXXXXXXX, Il sindacato fuori dalla costituzioneDei singoli contratti, Milano, 1988, p.123 ss.; X. XXXXXXXX, Riserva della proprietà e aspettativa reale, in JusRiv. trim. dir e proc. civ, 19751965, 199 p. 945 ss.; M. RUSCIANOCOMPORTI, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, che, per la prima volta con una tale sistematicità, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: se, nel lavoro privato, la legitti- mazione a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VV., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica Contributo allo studio del diritto del lavoro. Studi in onorereale, Xxxxxx- xxxxxxMilano, 20131977, 179 p. 371 ss.; X. XXXXXX, «Vendita con riserva», in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 526 ss.; X. XXXXXXXX, La vendita di cose mobili, ;ilano, 2004, p. 296 ss.; G. B. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industrialiLa vendita, cit., 48p. 211; X. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Rappresentatività La compravendita, p. 24 ss.; X. XXXXX e contrattazione X. XXXXXXX, Della vendita, art. 1470-1547, Commentario del Codice Civile a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, Roma, 1981, p. 70. profilo funzionale e strutturale, nonché per la circostanza che la vendita con riserva di proprietà costituisce un contratto appartenente – secondo l’opinione dominante - alla classe dei contratti con effetti reali66. Peraltro la collocazione sistematica degli artt. 1523 ss. c.c. nell’ambito della sezione dedicata alla vendita di cose mobili era invocata per circoscrivere la portata della figura ai beni mobili; argomento, in realtà, oggi superato come si evince dalla casistica giurisprudenziale67, confortata dalla legislazione speciale e dalla dottrina68 che ne ha esteso l’applicazione ai beni immobili. Discussa poi è la natura giuridica di tale figura e del congegno attraverso il quale si realizza il patto di riservato dominio. Alla stregua di un primo filone dottrinale, tale tipo di vendita si fonderebbe su un meccanismo condizionale.69 Osteggiano una simile ricostruzione i sostenitori dell’impossibilità di dedurre in condizione una delle obbligazioni principali del contratto, quale quella del pagamento del prezzo.70 In realtà una giurisprudenza granitica71, a partire dagli anni ’90, criticando il forte dogmatismo di tali postulati, fedeli ad una distinzione di tipo pandettistico tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili xxxx- xxxxx elementi essenziali ed elementi accidentali del legislatorecontratto72, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”adottando un approccio sostanziale attento ai vari interessi in gioco, ha espressamente aperto a tale possibilità, superando la tradizionale divisio tra elementi essenziali ed elementi accidentali.IT, 2011, n. 127, 8;

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Samples: elea.unisa.it

Xxxxxx. (Nella notte tra Domenica e Lunedì del 21 Ottobre scorso, durante un servizio di controllo presso un' azienda di Artogne, la Guardia Giurata Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx rimaneva schiacciato dal cancello carraio. Ricoverato all'Ospedale Civile di Brescia, moriva il 23 Ottobre dopo due giorni di atroce agonia. Xxxxxx era una Guardia Giurata molto seria e estremamente professionale permeato da un forte spirito di servizio. L'infortunio mortale, oltre a cura di)lasciare in grande costernazione tutte le Guardie Giurate del nostro territorio, Commentario ha riacceso, ancora una volta i riflettori sul settore della CostituzioneVigilanza Privata. La FISASCAT-CISL di Brescia nell'esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Xxxxxx, Zanichelli-Il Foro Italianorimarca al tempo stesso alle Istituzioni preposte, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale la preoccupazione per le condizioni della qualità del lavoro e contratto collettivo “erga omnes”, in RTDPC, 1963, 570 ss., e ora in ID., Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una sicurezza delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulantiGuardie Giurate, che, lo sottolineiamo, svolgono un servizio prezioso per la prima volta con società. In ricordo di Xxxxxx, la FISASCAT-CISL bresciana lancia una tale sistematicitàsottoscrizione di solidarietà, involge anche quella delle organizzazioni dei datori aperta a tutti i lavoratori e pensionati del nostro territorio. Una donazione, che vuole essere un gesto significativo di lavoro (umana vicinanza e solidarietà alla sua famiglia. I lavoratori e pensionati che vorranno aderire alla sottoscrizione, avranno tempo fino al 28 Febbraio 2014 per fare la donazione presso il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monograficiseguente conto corrente bancario presso UNICREDIT: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 Dal 1 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche entrerà in vigore il nuovo regolamento della XXX.XX COLF contenente alcune importanti modifiche che rispondono ulteriormente alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici del settore domestico, per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà lo più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decenniodonne ed immigrati. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: separticolare XXX.XX COLF provvederà a rimborsare i ticket sanitari in maniera diretta ai dipendenti iscritti, nel lavoro privato, limite massimo di 150,00 euro per persona e per anno civile; così pure con modalità diretta il rimborso per le spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in stato di gravidanza nel limite massimo di € 400,00. Altra novità riguarda il pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del bambino per la legitti- mazione a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio correzione di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso malformazioni congenite nel limite di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VV€ 5.000,00 annui per neonato., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ss.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industriali, cit., 48; X. XXXXXXXXX, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili xxxx- xxxxx del legislatore, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT, 2011, n. 127, 8;

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Samples: Contratto Nazionale Del Turismo

Xxxxxx. (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”diritto europeo dei contratti di impresa, in RTDPC, 1963, 570 ssRiv. dir. civ., 2005, p.1. italiano.8 Tale supposizione incontra un possibile limite costituito dall’utilizzo, nella presente prassi contrattuale, di “contratti alieni” al fine dello svolgimento dell’attività di impresa.9 Il contratto alieno fonda le sue radici in un modello giuridico difforme dal diritto italiano, essendo un atto negoziale redatto e ora ispirato al modello di common law inglese e americano, nel quale la legge italiana è espressamente indicata come legge applicabile.10 I contratti stipulati tra imprese sono oggigiorno conformi ad un modello, ad uno standard uniforme e, oltre a produrre gli effetti voluti dalle parti, regolano il rapporto, le sopravvenienze e i rimedi che prima erano invece affidati alla legge applicabile.11 Le ragioni alla base della consistente diffusione, in ID.Italia, Costituzione di contratti di impresa alieni discende dall’influsso della globalizzazione di capitali e movimento operaiobeni12 e dall’abitudine dei consulenti delle imprese italiane di predisporre il testo contrattuale prima di conoscere la nazionalità della controparte.13 In questa prospettiva, Il Mulinoalcuni Autori giungono, 1976quindi, alla conclusione che i “contratti di impresa” non abbiano un valore dogmatico con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes»caratteristiche di portata generale, 133 ss.; tali da costruire uno schema giuridico unitario, ma una natura meramente descrittiva.14 8 X. XXXXXXX, Teorie Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e ideologie nel diritto sindacaledisciplina della concorrenza, Edizioni di Comunità, 1972, II edin Riv.dir. civ., 19 2008, pp.515 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, che, per la prima volta con una tale sistematicità, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentatività, infatti, si è registrata un’indiscutibile inversione di tendenza rispet- to alla prassi del nostro sistema di relazioni sindacali: se, nel lavoro privato, la legitti- mazione a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti sociali, secondo il principio di effettività, con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata al possesso di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno alla valutazione dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VV., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ss.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industriali, cit., 48; X. XXXXXXXXX, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili xxxx- xxxxx del legislatore, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT, 2011, n. 127, 8;

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Samples: tesi.luiss.it

Xxxxxx. (Il contratto, Milano, 1987, 55 34 Ex plurimis, Cass., sez. II, 23 febbraio 2007, n. 4227, Giust. civ. Mass. 2007, 2; Cass., sez. II, 20 marzo 2006, n. 6162, Giust. civ. Mass. 2006, 3 35 Nel caso di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si presume, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato come un unicum inscindibile, e che le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno dei contraenti siano prive di specifica autonomia e destinate a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”fondersi in un'unica dichiarazione negoziale, in RTDPCquanto i promittenti venditori si pongono congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa. Ne consegue che, 1963qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata da invalidità originaria, 570 sso venga caducata per qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., restando escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello tra i comproprietari promittenti dei quali esista e ora in IDpersista l'efficacia della re lativa manifestazione negoziale (Cass., Costituzione e movimento operaiosez. II, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 201723 febbraio 2007, n. 4227, Giust. civ. Mass. 2007, 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, che, per la prima volta con una tale sistematicità, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, infatti, aveva affrontato il tema – l’AI 2011 per quanto riguar- da la sola ammissione al tavolo delle trattative e il protocollo interconfederale 31 mag- gio 2013 (di seguito: PI 2013) e il testo unico 10 gennaio 2014 (di seguito: TU 2014) anche per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi nazionali – rivolgendo l’attenzione esclusivamente alle organizzazioni dei lavoratori. Con l’AI 2018, invece, le parti «in continuità con le precedenti intese interconfederali» e in coerenza «con i prin- cìpi sanciti dal legislatore in tema di contrattazione collettiva» (punto 4, comma 4, AI 2018) hanno convenuto che il percorso intrapreso qualche anno prima «per essere com- piuto e pienamente efficace» necessitasse della misurazione della rappresentatività «an- che di parte datoriale» (punto 4, comma 6, AI 2018). Si può, pertanto, affermare che quest’ultimo accordo segni la “chiusura del cerchio” (senza comunque scrivere – come si vedrà più avanti – la parola “fine”) del processo unitario – non privo di ostacoli (si pensi, sul piano eteronomo, all’introduzione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, e, sul piano au- tonomo, alla stipula dell’AI “separato” sulla produttività del 21 novembre 2012) – di autoriforma avviato all’interno del sistema intersindacale nell’ultimo decennio. In tema di rappresentativitàpromessa di vendita di un bene immobile indiviso, infattiappartenente a più comproprietari, allorché nell'unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di stipulare più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di essi è titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un'unica parte complessa, danno luogo a un'unica volontà negoziale, sicché sono parti necessarie del giudizio ex, art. 2932 c.c. tutti coloro che, concorrendo a formare la volontà negoziale della parte promittente, si sono obbligati a prestare il consenso necessario per il trasferimento del bene considerato come un unicum inscindibile e nei cui confronti deve spiegare effetto la sentenza costitutiva (Xxxx., sez. II, 20 marzo 2006, n. 6162, Giust. civ. Mass. 2006, 3). In tema di promessa di vendita di un bene immobile indiviso, appartenente "pro quota" a più comproprietari, allorché nell'unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di scomposizione del contratto in più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di loro è registrata un’indiscutibile inversione rispettivamente titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un'unica parte complessa, si fondono in un'unica volontà negoziale, sicché - quando una di tendenza rispet- to alla prassi tali dichiarazioni manchi - non si forma o si forma invalidamente la volontà di una delle parti del nostro sistema contratto preliminare con la conseguente esclusione per il promissorio acquirente di relazioni sindacali: seottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (Cass., nel lavoro privatosez. II, 5 giugno 2003, n. 8983, Giust. civ. Mass. 2003, 6). La promessa di vendita di un bene in comunione è di solito considerata, dalle parti come attinente attinente al bene medesimo inteso come unicum inscindibile, e non come somma delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari. Da ciò consegue che questi ultimi costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà negoziale ; nonché che, quando una di tali dichiarazioni manchi, non si forma la legitti- mazione volontà di una delle parti del contratto preliminare, il che rende inutilizzabile, da parte del promissario acquirente, il ricorso allo strumento della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nei confronti dei soli singoli comproprietari promittenti. (Cass., sez. III, 26 novembre 2002, n. 16678, Giust. civ. Mass. 2002, 2050). La giurisprudenza parla di parte unica anche a contrattare è sempre stata affidata al reciproco riconoscimento delle stesse parti socialiproposito della pluralità dei locatori che stipulano un contratto di locazione di un bene in comproprietà (Cass. sez. III, 18 luglio 2008, n. 19929)36. Dunque secondo il principio la giurisprudenza la nozione di effettività, parte non coincide con il nuovo metodo, invece, tale legit- timazione è stata condizionata soggetto partecipante al possesso contratto e titolare del rapporto contrattuale ma con il centro di un dato oggettivo di rappresentatività, esterno interessi o – per dirla altrimenti – con il lato del contratto. Così riconoscendo alla valutazione categoria dei contraenti (questa inversione di tendenza era già stata se- gnalata in dottrina da alcuni commentatori dell’AI 2011: tra gli altri, cfr. X. XXXXXXX, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in AA.VVcontratti bilaterali a parte plurisoggettiva autonoma consistenza rispetto a quella dei contratti plurilaterali., Il contributo di Xxxxx Xxxxxxxx all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Xxxxxx- xxxxxx, 2013, 179 ss.; X. XXXXX, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di relazioni industriali, cit., 48; X. XXXXXXXXX, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili xxxx- xxxxx del legislatore, Working Paper CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT, 2011, n. 127, 8;

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