Competenza alla stipula. 1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Dirigente che lo sostituisce. Il Dirigente sottoscrittore ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie.
3. Il Dirigente che sottoscrive il contratto di fornitura di beni e servizi è tenuto a dichiarare ai sensi dell’art.26,c.3bis L.488/1999 e dell’art.47 DPR 445/2000 la conformità ai parametri prezzo-qualità di beni e servizi, comparabili con quelli oggetto di acquisizione, previsti in convenzioni Consip attive al momento dell’avvio della procedura. In caso di assenza di convenzioni Consip la dichiarazione non è necessaria; al fine di dimostrare tale circostanza, il responsabile della procedura di acquisizione in economia acquisisce l’elenco delle convenzioni Consip attive mediante stampa della relativa pagina dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla data di avvio della procedura. In caso di stipulazione in forma pubblico-amministrativa il Dirigente rende la predetta dichiarazione innanzi al Segretario rogante che la incorpora nell’atto. In caso di stipulazione in forma di scrittura privata, la dichiarazione è allegata al contratto.
4. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con la Provincia, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4^ grado con l’altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell’esecuzione rispetto alla controparte.
Competenza alla stipula. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente. In caso di motivata assenza o impedimento dello stesso, il contratto può essere sottoscritto da altro Dirigente, con professionalità inerente l’oggetto del contratto, nominato dal Sindaco. Nel caso di più settori interessati viene individuato dal Sindaco, il Dirigente firmatario sulla base della maggiore incidenza del valore economico. Il dirigente sottoscrittore stesso ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso. Il dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4^ grado con l’altro contraente e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nella esecuzione rispetto alla controparte. La stipulazione è subordinata alla adozione di specifico impegno di spesa e/o dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria.
Competenza alla stipula. 1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente del settore interessato. Nel caso di più settori interessati il Dirigente che dovrà sottoscrivere il contratto è individuato dal Direttore Generale.
2. In caso di motivata assenza e impedimento dello stesso il contratto può essere sottoscritto da altro Dirigente, con professionalità inerente l’oggetto del contratto, nominato dal Direttore Generale.
3. La stipulazione è subordinata all’adozione di specifico impegno di spesa.
4. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di danno.
Competenza alla stipula. 1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Settore competente per la fase preliminare di iniziativa ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. In caso di motivata assenza o impedimento del competente Responsabile di Settore, il contratto è sottoscritto dal Responsabile sostituto o supplente, come individuato sulla base del Regolamento di organizzazione o con apposito provvedimento del Sindaco.
Competenza alla stipula. 1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente. In caso di motivata assenza o impedimento del Dirigente competente, il contratto è sottoscritto dal Dirigente sostituto.
2. Qualora, senza giustificato motivo, l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, restando salva e impregiudicata l’azione di danno da parte del Comune di Rimini.
Competenza alla stipula. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Settore che lo ha proposto . In caso di motivata assenza o impedimento dello stesso, il contratto può essere sottoscritto da altro Responsabile o altro soggetto individuato all’interno dell’Ente. Il verbale di gara in nessun caso tiene luogo di contratto e, pertanto, ad esso fa seguito l’ulteriore stipulazione del contratto nelle forme previste dal bando di gara. L’offerta economica presentata è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre diviene vincolante per l’Amministrazione al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, nonché al momento dell'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione. Nel caso di più settori interessati dal contratto il Responsabile del Settore firmatario viene individuato dal Sindaco, sulla base della maggiore incidenza del valore economico. Il Responsabile del Settore che sottoscrive il contratto ha facoltà di apportare al contratto eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso. Il Responsabile suddetto è garante delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie. I Responsabili di Xxxxxxx devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi, anche potenziali, con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4^ grado con l’altro contraente e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nella esecuzione rispetto alla controparte. La stipulazione è subordinata alla adozione di specifico impegno di spesa e/o dichiarazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario attestante la copertura finanziaria.
Competenza alla stipula. 1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del settore interessato. Nel caso di più settori interessati viene individuato nel Responsabile firmatario sulla base della maggiore incidenza del valore economico.
2. La stipulazione è subordinata all’adozione di specifico impegno di spesa.
3. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di danno.
Competenza alla stipula. Art. 102 - Modalità di stipula
Competenza alla stipula. 1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile di Xxxxxxxxx proponente. Nel caso di attività interdisciplinari che implichino l'intervento di servizi appartenenti a strutture diverse, la competenza alla stipula spetta al Responsabile di Struttura individuato sulla base di un criterio di prevalenza.
2. La stipulazione è subordinata all’adozione di specifico impegno di spesa nei contratti passivi o di esibizione della quietanza di pagamento nel caso di contratti attivi.
3. Qualora, senza giustificato motivo, l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, restando salva e impregiudicata l’azione di danno da parte dell’Unione di Comuni Terre di Castelli.
Competenza alla stipula. 1. Il Contratto è sottoscritto dal Responsabile di Servizio. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di risarcimento del danno e fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 – comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. Sono assoggettati a repertoriazione da parte dell’Ufficio Contratti solo i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata con sottoscrizione autenticata.