Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: - beni voluttuari in genere; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; - aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è cons...
Sponsorizzazioni. Nell’ambito della presente procedura per ogni evento o gruppo di eventi il Concessionario potrà avvalersi anche di sponsorizzazioni finanziarie che potrà procacciare e introitare direttamente, al fine di ottenere risorse utili all’organizzazione degli eventi. La ricerca di eventuali sponsorizzazioni non costituisce in alcun caso diritto di esclusiva per il Concessionario: il Dipartimento potrà a sua volta procacciare e introitare direttamente eventuali sponsorizzazioni. Nel caso in cui il Concessionario si avvalga di eventuali propri sponsor dovrà: - redigere un piano di sponsorizzazione da sottoporre al Dipartimento; - concordare le modalità di sponsorizzazione dei singoli eventi con i LOC e il Dipartimento; - gestire i contratti con gli sponsor; - gestire eventuali problematiche connesse al rispetto di eventuali diritti di esclusiva commerciale a favore delle aziende sponsor. Nel caso in cui il Dipartimento stipuli in proprio accordi di sponsorizzazione, il Concessionario dovrà garantire l’esecuzione delle modalità di sponsorizzazione concordate tra il Dipartimento e lo sponsor. Il Dipartimento si riserva di decidere di volta in volta, per ognuna delle sponsorizzazioni, le modalità di sponsorizzazione tra le seguenti: - utilizzo di spazi interni alle sedi congressuali (con modalità da concordare di volta in volta); - pubblicazione del logo dello sponsor sul materiale promozionale inerente l’iniziativa (da stabilire ed elencare di volta in volta); - esposizione di prodotti, compatibilmente con gli spazi disponibili. Sono in ogni caso esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei Soggetti privati, pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni ed altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Università e che esercitino attività in situazioni di conflitto di interesse con i fini istituzionali dell’Università. Sono altresì escluse le proposte riguardanti: - propaganda di natura politica, sindacale, religiosa; - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; - pubblicità diretta o collegata ritenuta contraria al buon costume e all’ordine pubblico; - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. L’Università di Bologna, a suo insindacabile giudizio, si riserva infine di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: - ravvisi nell’associazione tra l’Università e l’immagine d...
Sponsorizzazioni. 1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione o accordo di collaborazione in relazione ad attività sociali e culturali nelle loro varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio dell’Ente e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor nei limiti previsti dall’ordinamento.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
Sponsorizzazioni. 1) L'ACI può stipulare con soggetti pubblici e privati contratti di sponsorizzazione intesi come contratti a prestazioni corrispettive mediante i quali offre ad un terzo, che si obbliga a fornire una determinata prestazione di beni e/o servizi o a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in spazi predeterminati e diffondere il proprio marchio, il nome, i prodotti o altri elementi distintivi.
2) I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi al fine di ottenere miglioramenti della qualità dei servizi offerti, sostegno allo sviluppo di progettualità ed iniziative innovative mediante realizzazione o acquisizione, totale o parziale, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente ovvero mediante acquisizione di somme in denaro come corrispettivo dell’attività di diffusione del marchio o di altri elementi distintivi del soggetto sponsorizzante.
3) Le sponsorizzazioni hanno lo scopo di favorire l'innovazione dell'organizzazione e di realizzare maggiori economie e risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
4) L'ACI rifiuta qualsiasi sponsorizzazione che possa generare un conflitto di interessi tra la propria attività e quella dello sponsor qualora il messaggio pubblicitario possa recare pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative.
5) L’individuazione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi generali in materia di attività contrattuale di cui all’articolo 2 del presente Manuale.
Sponsorizzazioni. Il Comune può ricorrere a forme di sponsorizzazione anche in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche, di valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni culturali il Comune può assumere anche la veste di sponsor. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative del Comune, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di privati. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda. Per gli interventi di sponsorizzazione sportiva e per i contratti di sponsorizzazione di lavori relativi a beni culturali si rinvia alla normativa regionale vigente.
Sponsorizzazioni. Il concessionario può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e le iniziative realizzate in esecuzione delle attività principali e complementari inerenti la gestione del centro sportivo.
Sponsorizzazioni. (opzionale, da riportare solo se l’Istituto aggiudicatario ha fatto offerta)
1. Il Tesoriere si impegna inoltre, ad accordare annualmente la somma, indicata in sede di gara, di €
Sponsorizzazioni. 1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Sponsorizzazioni. 8.1 F.U.L.G.I.S. può stipulare contratti di sponsorizzazione attinenti a progetti culturali e didattici propri o gestiti in associa.zione co
8.2 L'affidamento di contratti di sponsorizzazione, di qualunque natura e per qualunque importo, è soggetto alla previa pubblicazione sul sito internet di F.U.L.G.I.S. (xxx.xxxxxx.xx) per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per
Sponsorizzazioni. ALTRE VOCI(2) KIT SERVIZI BASE Comprensivo di assicurazione, badge espositori in base ai mq, inserimento in catalogo, imposta comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio, connessione Wi‐Fi. € 998,00 TASSA DI OSPITALITA’ Oltre il kit servizi base dovrà essere corrisposta da coloro che, previa autorizzazione della Direzione, si faranno € ospitare da altri espositori. 2.000,00 Allacciamento elettrico al Kw monofase cad. € 50,40 Allacciamento idrico cad. € 181,60 Inserimento in catalogo delle ditte rappresentate cad. € 100,00 Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA