FESTIVITA'. Ferme restando quanto previsto al Titolo XIX (Riposo settimanale e festività) in caso di coincidenza di una delle festività , di cui alla L. 5/3/77, n° 54, con la modifica di cui al D.P.R. 28/12/85, n° 792, con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al precedente articolo 43.
FESTIVITA'. Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate: Festività Nazionali
FESTIVITA'. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
FESTIVITA'. Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
FESTIVITA'. Art. 117 Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti: - Anniversario della Liberazione (25 aprile) - Festa del Lavoro (1° maggio) - Festa della Repubblica (2 giugno) - Capodanno (1° gennaio) - Epifania (6 gennaio) - Lunedì di Pasqua (mobile) - Assunzione (15 agosto) - Ognissanti (1° novembre) - Immacolata Concezione (8 dicembre) - X. Xxxxxx (25 dicembre) - X. Xxxxxxx (26 dicembre) - Patrono della città In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività. A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto. Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si rinvia alla Parte speciale del presente contratto.
FESTIVITA'. Fermo restando quando previsto al Titolo XIV (Riposo settimanale e festività) in caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al precedente articolo 54.
FESTIVITA'. 1 I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge, ai quali si aggiunge la giornata del 10 dicembre, festività dell'Aviazione Civile.
FESTIVITA'. Articolo 107
FESTIVITA'. Nel caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con il giorno di sabato o di lunedì, a se- conda che l'orario di lavoro settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, al persona- le va corrisposta una somma equivalente alla retribuzione ordinaria giornaliera. Tale disposizione si applica solo ai dipendenti già in forza alla data del 10/07/2003.
FESTIVITA'. Art. 114 (Festività: trattamento normativo ed economico)