FESTIVITA' Clausole campione

FESTIVITA'. (1) Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti: Anniversario della Liberazione 25 aprile Festa del Lavoro 1° maggio Festa della Repubblica 2 giugno Capodanno 1° gennaio Epifania 6 gennaio Lunedì di Pasqua mobile Assunzione 15 agosto Ognissanti 1° novembre Immacolata Concezione 8 dicembre X. Xxxxxx 25 dicembre X. Xxxxxxx 26 dicembre Patrono della Città (2) In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. (3) Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività. (4) A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. (5) Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. (6) Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. (7) Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto. (8) Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si rinvia alla parte speciale del presente Contratto. (9) L’inclusione della festività del 2 giugno nell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo decorre dall’anno 2001, giusto quanto previsto dall’articolo 1 della legge 20 novembre 2000, n. 336. (1) A partire dal 1° gennaio 1979, il trattamento della Festa della Repubblica 2 Giugno, e del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarate non più festive agli effetti civili della legge 5 Marzo 1977, n. 54 è quello previsto dai commi seguenti. (2) Al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione p...
FESTIVITA'. Ferme restando quanto previsto al Titolo XIX (Riposo settimanale e festività) in caso di coincidenza di una delle festività , di cui alla L. 5/3/77, n° 54, con la modifica di cui al D.P.R. 28/12/85, n° 792, con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al precedente articolo 43.
FESTIVITA'. (Festività)
FESTIVITA'. Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
FESTIVITA'. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: 1) Capodanno (1^ gennaio) 2) Epifania (6 gennaio) 3) Lunedì di Pasqua (mobile) 4) Anniversario della Liberazione (25 aprile) 5) Festa del Lavoro (1^ maggio) 6) Festa della Repubblica ( 2 giugno) 7) Assunzione della Madonna (15 agosto) 8) Ognissanti (1^ novembre) 9) Immacolata Concezione (8 dicembre) 10) X. Xxxxxx (25 dicembre) 11) X. Xxxxxxx (26 dicembre) 12) Santo Patrono (mobile) In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice o del lavoratore la normale retribuzione di cui all’ art. 76. Le lavoratrici o i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato. Ove accertate esigenze di servizio non consentano il riposo compensativo, la dipendente o il dipendente avrà come compenso una corrispondente quota economica.
FESTIVITA'. Fermo restando quando previsto al Titolo XIV (Riposo settimanale e festività) in caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al precedente articolo 54.
FESTIVITA'. (1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'articolo 107 è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
FESTIVITA'. Nel caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con il giorno di sabato o di lunedì, a se- conda che l'orario di lavoro settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, al persona- le va corrisposta una somma equivalente alla retribuzione ordinaria giornaliera. Tale disposizione si applica solo ai dipendenti già in forza alla data del 10/07/2003.
FESTIVITA'. 1 I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge, ai quali si aggiunge la giornata del 10 dicembre, festività dell'Aviazione Civile. 2 In occasione delle festività, in assenza di prestazione lavorativa, competono i seguenti trattamenti economici: 3 In sostituzione delle festività civili e religiose soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n° 54 e successive modificazioni, spettano annualmente tre giornate di permesso retribuito per recupero festività soppresse (rfs) per le sedi ubicate nel Comune di Roma oltre alla festività del Santo Patrono (SS. Xxxxxx e Paolo del 29 giugno) e quattro giornate di permesso retribuito per le restanti sedi.
FESTIVITA'. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i Pubblici Uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località ove il Quadro presta servizio. Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate nei giorni in cui ricadono le festività soppresse dalla legge 5-3-1977 n. 54, trova applicazione la normativa vigente per il personale impiegatizio.