INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso di contestazione, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazio...
INADEMPIMENTI E PENALITA’. 1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal Capitolato tecnico, dal presente Accordo Quadro e dai singoli specifici contratti, il Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
INADEMPIMENTI E PENALITA’. Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto comporterà l’applicazione di una penale a carico dell’affidatario determinata in € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini temporali indicati nei predetti elaborati (capitolato-contratto) o rispetto a termini di risposta/adempimento fissati in apposite richieste dell’Ente. Xxxx intendersi quale ritardo anche l’ipotesi di servizio reso in modo parziale o difforme dalle condizioni contrattuali. In tale caso la penale sarà applicata sino a quando i servizi non vengano resi in modo conforme al capitolato e al contratto. Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e la conseguente applicazione delle penalità verrà notificato al broker a mezzo PEC, fissando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato senza che il broker abbia prodotto opposizione, oppure nel caso che le giustificazioni addotte non vengano accolte, si procederà alla quantificazione dell’importo della sanzione che verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’applicazione delle penali non preclude il diritto per l’Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il broker dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’insorgere dell’obbligo al pagamento della penale medesima.
INADEMPIMENTI E PENALITA’. ART. 24 –
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’aggiudicatario non potrà per nessuna ragione sospendere il servizio, o effettuarlo in modo parziale o difforme da quanto previsto dal contratto. Qualora durante il periodo contrattuale le prestazioni non siano conformi a quanto previsto nel presente capitolato, ed in caso di accertate violazioni delle obbligazioni assunte col contratto, oppure di inadempimenti o ritardi nell’esecuzione del servizio, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, la RAO potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento. Rispetto all’attività di assistenza socio sanitaria si individuano le seguenti fattispecie e penalità:
INADEMPIMENTI E PENALITA’. 1. Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.
INADEMPIMENTI E PENALITA’. 94 ART. 70.(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO ) 97 ART. 71.(RESPONSABILITA' PENALE PER INADEMPIMENTO CONTRATUALE ) 97
INADEMPIMENTI E PENALITA’. Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed al progetto di gestione, l’Ente Parco provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax invitando la ditta ad ovviare a quanto contestato e ad adottare le misure più idonee per garantire che le prestazioni siano svolte con i criteri e con il livello qualitativo previsti dai documenti contrattuali e a presentare, se ritenuto, entro 5 giorni, le proprie controdeduzioni. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell’Ente Parco casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Ente Parco si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
INADEMPIMENTI E PENALITA’. Art. 27 – RISOLUZIONE
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Azienda Sanitaria interessata, qualora riscontri inosservanze degli obblighi contrattuali e/o adempimenti non puntuali degli stessi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna alla Ditta aggiudicataria un termine non inferiore a quindici giorni dalla data della notifica per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria non venissero ritenute idonee a giusti2icare l’inadempienza, l'Azienda Sanitaria applicherà le penalità in base alla seguente tabella: DESCRIZIONE INADEMPIENZA IMPORTI PENALITA’ 1 Ritardo nella consegna dei re2erti entro i tempi prestabiliti nel capitolato tecnico € 10,00 per ogni referto per ciascuno dei primi 5 giorni di ritardo € 20,00 per ogni referto per ciascuno dei successivi 5 giorni di ritardo