Garanzie contrattuali. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l'impresa si impegna a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all’atto della stipula dei singoli contratti attuativi discendenti dal presente accordo quadro.
Garanzie contrattuali. Il Fornitore presta le seguenti garanzie contrattuali:
Garanzie contrattuali. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Conduttore ha provveduto al versamento della somma di € = (euro ), pari a tre dodicesimi del canone annuo offerto, mediante La cauzione, alla quale il Locatore potrà attingere in caso d’inadempienza del Conduttore (il quale sarà -in ogni caso- tenuto alla reintegrazione della stessa), verrà svincolata al termine del rapporto di locazione, dopo la definizione di tutte le ragioni di credito e di debito, al momento della riconsegna dell’immobile locato e previa verifica del buono stato dello stesso.
Garanzie contrattuali a) Garanzia del fornitore
Garanzie contrattuali. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, la ditta ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante Polizza Fidejussoria x.xx _ in data contratta con la fino alla concorrenza massima di (eventuale) ridotta ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.lgs.50/2016 del 50%, in quanto la ditta è in possesso della certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, custodita agli atti del RUP.
Garanzie contrattuali. 1. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 citato.
Garanzie contrattuali. A garanzia degli obblighi assunti per il presente
Garanzie contrattuali. Le parti al fine di eliminare il potenziale contenzioso in ordine alla corretta applicazione dell'accordo territoriale, ribadiscono la centralità delle agevolazioni fiscali conseguenti al suo utilizzo e, per evitare che le agevolazioni fiscali possano essere ottenute in presenza di patti contrattuali solo apparentemente conformi al presente Accordo, convengono di apprestare un servizio in favore delle parti contrattuali che, previa verifica della effettiva conformità del contratto al presente Accordo, consenta di ottenere il riconoscimento al rimborso integrale dell’ICI. A tal fine le XX.XX. firmatarie, sottoscriveranno un’intesa separata con l’Amministrazione Comunale.
Garanzie contrattuali. Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative e le polizze assicurative dovranno esser rilasciate da istituti di credito o compagnie assicurative di primaria importanza o intermediari ricompresi nell’elenco di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, graditi all’amministrazione. Con la stipula della Convenzione, ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 si intende automaticamente svincolata la cauzione provvisoria. Assicurazioni della fase esecutiva. Il Concessionario, a pena di revoca della concessione, dovrà stipulare a sua cura e spese le seguenti polizze di assicurazione: RIPORTARE LE POLIZZE E LE GARANZIE PREVISTE DAL BANDO E RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA.
Garanzie contrattuali. 1. Il concessionario, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ha preventivamente costituito la cauzione definitiva a favore del Comune di Castelvetrano prevista dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n.50/2016, per l’importo di €. ……………… (…………… euro) pari al 10% del valore della concessione, mediante polizza fideiussoria n°……… del ………… rilasciata dalla società di assicurazioni …………………………