Garanzie contrattuali. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l'impresa si impegna a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all’atto della stipula dei singoli contratti attuativi discendenti dal presente accordo quadro.
Garanzie contrattuali. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Conduttore ha provveduto al versamento della somma di € = (euro ), pari a tre dodicesimi del canone annuo offerto, mediante La cauzione, alla quale il Locatore potrà attingere in caso d’inadempienza del Conduttore (il quale sarà -in ogni caso- tenuto alla reintegrazione della stessa), verrà svincolata al termine del rapporto di locazione, dopo la definizione di tutte le ragioni di credito e di debito, al momento della riconsegna dell’immobile locato e previa verifica del buono stato dello stesso.
Garanzie contrattuali. Il Fornitore presta le seguenti garanzie contrattuali:
1. è in possesso dei requisiti, poteri e capacità necessari per stipulare il presente Accordo e l'esecuzione del presente Accordo avverrà a sue spese nel rispetto dei termini e delle condizioni di qualsiasi altro contratto e obbligazione in essere tra il Fornitore e i suoi utenti finali; nonché nel rispetto di qualsiasi legge, normativa o regolamento di cui il Fornitore è o sarà tenuto all'osservanza;
2. è un soggetto debitamente costituito in forma di società di capitali o di persone;
3. nessuna pretesa, obbligo, sottoposizione a pegno e/o qualsiasi azione è in corso o viene minacciata nei confronti del Fornitore tale che possa interferire con i diritti dell'Acquirente derivanti dal presente Accordo;
4. ha comunicato all’Acquirente per iscritto l’esistenza di qualsiasi codice di terze parti, incluso a titolo di esempio il codice sorgente aperto, che è incluso o fornito in associazione con i Beni e che il Fornitore ed i Beni sono conformi a tutti gli accordi di licenza applicabili a tale codice di terze parti;
5. i Beni e/o i Servizi non violano diritti di privacy, pubblicità, reputazione o di proprietà intellettuale di terze parti;
6. tutti gli autori accettano di non far valere i loro diritti morali (diritti personali associati con la titolarità di un'opera secondo la legge di volta in volta applicabile) sui Beni, nei limiti consentiti dalla legge; i Beni e/o i Servizi non violano diritti di privacy, pubblicità, reputazione o di proprietà intellettuale di terze parti;
7. i Beni sono privi di difetti di progettazione (esclusi i progetti scritti forniti dall'Acquirente a meno che tali progetti siano basati interamente sulle specifiche del Fornitore), di materiali e di lavorazione e sono conformi alle garanzie specifiche e ai requisiti di cui al presente Accordo per un anno a partire dalla data di accettazione e fatto salvo quanto previsto dalle garanzie standard dei Prodotti Programma i cui termini e condizioni prevaranno su quanto sopra previsto;
8. non utilizzera’ ne’ predisporra’ nel software funzionalita’, attivabili da remoto dal Fornitore stesso, atte a bloccarne o limitarne anche parzialmente l’uso;
9. i Beni sono sicuri per qualsiasi uso compatibile con le garanzie, le specifiche e i requisiti di cui al presente Accordo; 10.i Beni non contengono alcun Codice Nocivo;
Garanzie contrattuali. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: • la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (dieci per cento dell’importo contrattuale eventualmente incrementato in caso di ribassi superiori al dieci e al venti per cento); La cauzione definitiva, sarà svincolata fino all’ammontare dell’80% (art.103, comma 5, del Codice) in misura dell’avanzamento dei lavori. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Per la cauzione provvisoria e per quella definitiva è prevista la riduzione dell’importo dovuto, ai sensi dell’art.93 comma 7 del Codice. • la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti per una somma assicurata superiore all’importo del contratto in considerazione che il cantiere si sviluppa in adiacenza ai reparti/servizi ospedalieri che devono rimanere attivi:
Garanzie contrattuali. Le parti al fine di eliminare il potenziale contenzioso in ordine alla corretta applicazione dell'accordo territoriale, ribadiscono la centralità delle agevolazioni fiscali conseguenti al suo utilizzo e, per evitare che le agevolazioni fiscali possano essere ottenute in presenza di patti contrattuali solo apparentemente conformi al presente Accordo, convengono di apprestare un servizio in favore delle parti contrattuali che, previa verifica della effettiva conformità del contratto al presente Accordo, consenta di ottenere il riconoscimento al rimborso integrale dell’ICI. A tal fine le XX.XX. firmatarie, sottoscriveranno un’intesa separata con l’Amministrazione Comunale.
Garanzie contrattuali. 1. Il concessionario, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ha preventivamente costituito la cauzione definitiva a favore del Comune di Castelvetrano prevista dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n.50/2016, per l’importo di €. ……………… (…………… euro) pari al 10% del valore della concessione, mediante polizza fideiussoria n°……… del ………… rilasciata dalla società di assicurazioni …………………………
2. A garanzia degli obblighi di risarcimento di eventuali danni a beni e persone nell’esecuzione del contratto, il concessionario ha preventivamente stipulato polizza assicurativa globale (“All risk”) con la compagnia di assicurazione con massimale di €. 500.000,00;
3. Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle xxxxxxxx xxxxxxx assicurative.
Garanzie contrattuali. A garanzia degli obblighi assunti per il presente
Garanzie contrattuali. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti, compreso il pagamento del canone, il Gestore sottoscrive apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria del valore di euro 1.500.000,00, per tutta la durata del presente contratto, ovvero con validità di 12 mesi da rinnovare ogni anno non oltre 30 giorni precedenti la relativa scadenza. La garanzia predetta è stata calcolata ai sensi dell’art. 103 del Codice in relazione al valore della concessione come determinato nel disciplinare di gara.
Garanzie contrattuali. GARANZIE CONTRATTUALI Alcune di queste garanzie sono tipiche e caratteristiche dei contratti internazionali e vengono anche denominate “GARANZIE CONTRATTUALI” - durata: limitata - importo: limitato - emissione: prima del perfezionamento del contratto
Garanzie contrattuali. 1. Le parti potranno essere assistite dalle organizzazioni sindacali per la stipula dei contratti di locazione di cui al presente accordo.
2. Altresì potranno richiedere che la proposta contrattuale venga sottoposta ad una commissione di conciliazione così come previsto dall’art. 6 del D.M. 30 settembre 2002 n. 1.
3. In tal caso la commissione di conciliazione verificherà la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto rispetto agli accordi di riferimento, relativamente a quanto dichiarato ed attestato dalle due parti contraenti.
4. La commissione rilascerà pertanto una attestazione dell’iter formativo del contratto attestante gli elementi oggettivi e soggettivi dichiarati dalle parti e la loro rispondenza agli accordi di riferimento.