BPMVITA
BPMVITA
target 2023/2
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked e con partecipazione agli utili,
a termine fisso e a premio unico, con riscatti parziali programmati
(tariffa 25K8)
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica,
la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della Gestione Separata e del regolamento del Fondo Interno, il Glossario, il fac simile del modulo di Proposta/Polizza e l’informativa sul trattamento dei dati personali, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza.
Modello 25K8/16 BPMVITA S.p.A.
Gruppo Covéa
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di luglio 2016 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 01.07.2016
Scheda Sintetica
BPMVITA target 2023/2
Contratto di assicurazione sulla vita
di tipo unit-linked e con partecipazione agli utili, a termine fisso e a premio unico,
con riscatti parziali programmati
(Tariffa 25K8)
Il contenuto della presente Scheda Sintetica non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Bipiemme Vita S.p.A. è una Impresa di Assicurazione italiana, capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, appartenente al più ampio Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all’esercizio 2015, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 252.824.752 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 51.742.749. L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,36.
1.c) Denominazione del contratto
Il nome del contratto è BPMVITA target 2023/2
1.d) Tipologia del contratto
BPMVITA target 2023/2 (tariffa 25K8) è un contratto di assicurazione cosiddetta multiramo a termine fisso e a premio unico, con riscatti parziali programmati.
In caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto è prevista prestazione aggiuntiva.
Si tratta di un contratto di assicurazione derivante dalla combinazione di un prodotto finanziario - assicurativo di tipo unit-linked e di un prodotto assicurativo di ramo I con partecipazione agli utili.
Il premio, al netto dei costi descritti in Nota informativa, viene conferito in misura pari all’80% nel Fondo Interno BPMVITA low volatility 2023/2 e, in misura pari al 20%, nella Gestione Separata BPM Sicurgest.
Le prestazioni del contratto sono quindi espresse:
in numero di quote, per le somme investite nel fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2, il cui controvalore in Euro dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Di conseguenza, per questa parte delle prestazioni, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote;
in valuta contrattuale ossia in Euro, per le somme investite nella gestione interna separata BPM Sicurgest. Per la parte di espressa in valuta contrattuale le prestazioni sono garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente beneficiando di una partecipazione agli utili realizzati dalla gestione separata denominata BPM Sicurgest.
1.e) Durata
Il contratto ha una durata fissa pari a sette anni ed è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 20/12/2016, data di decorrenza, e le ore ventiquattro del 20/12/2023 data di scadenza.
È possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie.
1.f) Pagamento del premio
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo non inferiore a € 10.000,00 liberamente incrementabile.
Non è consentito effettuare versamenti aggiuntivi in corso di contratto.
Il premio corrisposto, al netto dei costi illustrati in Nota Informativa, verrà di seguito definito come premio investito.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
BPMVITA target 2023/2 intende soddisfare le esigenze di impiego del risparmio attraverso l’investimento, in via principale in quote di un fondo interno assicurativo che mira a cogliere le diverse opportunità offerte dai mercati finanziari, e, in via residuale, in una gestione separata di attivi che garantisce, per detta parte, il consolidamento annuale delle partecipazioni agli utili realizzati dalla gestione separata stessa.
Il prodotto prevede che, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, ad esclusione della data di scadenza, il capitale assicurato collegato alla gestione separata BPM Sicurgest venga riscattato parzialmente. L’ammontare di ciascun riscatto parziale, che è fisso e pari al 15,0% del premio investito nella gestione separata all’origine del contratto, verrà liquidato al Contraente.
Ciascun riscatto parziale programmato riduce l’ammontare del capitale assicurato collegato alla gestione separata di un importo pari alla somma riscattata.
Viene anche fornita una maggiorazione del capitale in caso di decesso dell’Assicurato.
Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzato dall’Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto, tale parte, così come quella trattenuta a fronte degli altri costi previsti dal contratto, non concorre alla formazione del capitale investito iniziale. Quest’ultimo è costituito dal premio unico versato, al netto dei predetti costi
Con riferimento alle somme conferite nella gestione separata si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, e del valore di riscatto contenute nella sezione H della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
A tale riguardo l’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato:
in caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale pari al valore complessivo dell’investimento, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati
Capitale
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato:
in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto, è prevista la corresponsione ai beneficiari designati, alla data di scadenza, di un capitale pari al valore complessivo dell’investimento, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati, maggiorato di un importo aggiuntivo, variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso
Capitale
Si rinvia all’articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In caso di riscatto totale il Contraente potrebbe ricevere un ammontare inferiore alle somme versate.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alle sezioni B, C e D. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 1, 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione.
4. RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI
4 - Riscatti parziali programmati
Il contratto prevede che, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, ad esclusione della data di scadenza, il capitale assicurato collegato alla gestione separata BPM Sicurgest venga riscattato parzialmente.
L’ammontare di ciascun riscatto parziale, pari al 15,0% della parte di premio che, al netto dei costi, è stato conferito nella gestione separata all’origine del contratto, verrà liquidato al Contraente.
Ciascun riscatto parziale programmato riduce l’ammontare del capitale assicurato collegato a BPM Sicurgest di un importo pari alla somma riscattata.
5. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le prestazioni derivanti dalle somme conferite nella gestione interna separata BPM Sicurgest sono garantire dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione separata stessa. La misura di partecipazione agli utili realizzati non potrà mai risultare inferiore a 0%.
Sulla parte di premio allocata nel fondo interno (pari all’80% del premio stesso al netto dei costi), la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo. Il Contraente assume pertanto i rischi finanziari derivanti dagli investimenti effettuati nel fondo interno, riconducibili all’andamento del valore della quota. Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia potrebbe risultare inferiore al premio versato.
5.a) Rischi finanziari a carico del Contraente
Il Contraente, o gli aventi diritto, potrebbero ottenere:
a) in caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza, una somma inferiore al versamento effettuato;
b) in caso di riscatto totale, una somma inferiore al versamento effettuato;
c) in caso in caso di decesso dell’Assicurato, una somma inferiore al versamento effettuato;
d) in caso in caso di recesso, una somma inferiore al versamento effettuato.
Si rinvia alla Nota Informativa per la descrizione delle modalità di allocazione da parte dell’Impresa delle somme conferite dal Contraente ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto.
5b) Profilo di rischio del Fondo Interno
Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall’IVASS, il profilo di rischio del fondo interno a cui le prestazioni sono collegate.
Profilo di rischio
Basso | Medio Basso | Medio | Medio Alto | Alto | Molto Alto | |
BPMVITA low volatility 2023/2 | √ |
6. COSTI
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione E. I costi gravanti sui premi, quelli prelevati dai fondi interni e dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Indicatore Sintetico “Costo percentuale medio annuo” Ipotesi adottate:
Premio unico: € 15.000,00 Età: 45 anni
Sesso: qualunque Durata del contratto: 7 anni
Tasso annuo di rendimento degli attivi: 2%)
BPMVITA low volatility 2023/2 | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 2,63% |
7 | 2,46% |
Gestione Separata BPM Sicurgest | |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 2.36% |
7 | 2,28% |
7. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO
Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo non è disponibile il rendimento storico del di BPMVITA low volatility 2023/2in quanto l’attività di del fondo inizierà il 20/12/2016.
8. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata BPM Sicurgest negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
L’informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2011 | 3,74% | 2,24% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,35% | 1,85% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 4,29% | 2,79% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,66% | 2,16% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 3,33% | 1,83% | 1,19% | -0,17% |
*il valore indicato è stato calcolato al netto del consumo dei tabacchi
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
9. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione F della Nota Informativa.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e della completezza delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
Nota Informativa
BPMVITA target 2023/2
Contratto di assicurazione sulla vita
di tipo unit-linked e con partecipazione agli utili, a termine fisso e a premio unico,
con riscatti parziali programmati
(Tariffa 25K8)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 045.
Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM.
Sede legale e direzione generale: xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Bipiemme Vita S.p.A. è stata autorizzata dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Bipiemme Vita S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00116.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE E SUI RISCHI FINANZIARI
2 – Prestazioni assicurative, garanzie offerte e durata del contratto
BPMVITA target 2023/2 (tariffa 25K8) è un contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato dalla combinazione di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo “unit-linked”, in cui l’entità della somma liquidabile è direttamente collegata alle variazioni del valore unitario della quota di un fondo interno denominato BPMVITA low volatility 2023/2 e di una “assicurazione con partecipazione agli utili”, le cui prestazioni sono collegate ai risultati finanziari di una gestione interna separata di attivi denominata BPM Sicurgest.
È prevista anche una prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell’Assicurato.
Il Contratto ha una durata fissa pari a sette anni ed è efficace dalle ore ventiquattro del 20/12/2016, data di decorrenza, e le ore ventiquattro del 20/12/2023, data di scadenza.
L’età dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni compiuti né superiore a 88 anni.
Il premio corrisposto dal Contraente, al netto dei costi descritti alla seguente sezione E viene convertito, nella misura dell’80%, in quote del fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2 mentre la differenza, pari al 20%, verrà conferita nella gestione separata BPM Sicurgest.
Le prestazioni assicurate alla data di decorrenza del contratto sono espresse:
in numero di quote, per le somme conferite nel fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2.
Per la parte di prestazioni assicurate espressa in quote, la Compagnia non offre alcuna garanzia di corresponsione di un importo minimo o di un rendimento minimo. Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia potrebbe risultare inferiore alla parte di premio allocata nel fondo interno. Il pagamento delle prestazioni, per quanto riguarda la componente del premio
allocata nel fondo interno, dipende dalle oscillazioni di valore delle quote del fondo stesso, quale parametro di riferimento del contratto.
e
in valuta contrattuale, ossia in Euro, per le somme conferite nella gestione separata BPM Sicurgest.
Le prestazioni assicurate espresse in Euro sono garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente beneficiando di una partecipazione agli utili realizzati dalla gestione separata. Detta partecipazione, definita anche misura di rivalutazione, non potrà essere inferiore allo 0,00%. La misura di rivalutazione eccedente il predetto minimo contrattualmente garantito, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto. In questa ipotesi il capitale liquidabile a fronte degli eventi previsti dal contratto è il risultato della capitalizzazione della porzione di premio, al netto dei costi e illustrati alla seguente sezione E conferiti nella gestione separata.
Si rimanda alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In corso di contratto l’assicurazione prevede l’erogazione al Contraente di una serie di riscatti parziali programmati.
BPMVITA target 2023/2, ad eccezione delle somme erogate in corso di contratto quali riscatti parziali programmati, prevede la liquidazione delle prestazioni assicurate alla scadenza del contratto, sia in caso di vita che di decesso dell’Assicurato.
a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato:
in caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale pari al valore complessivo dell’investimento, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati
Capitale
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato:
in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto, è prevista la corresponsione ai beneficiari designati, alla data di scadenza, di un capitale pari al valore complessivo dell’investimento, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati, maggiorato di un importo aggiuntivo, variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso
Capitale
In caso di riscatto totale il Contraente potrebbe ricevere un ammontare inferiore alle somme versate.
Le prestazioni di BPMVITA target 2023/2 espresse in valuta contrattuale e collegate ai rendimenti realizzati da BPM Sicurgest sono garantite dall’Impresa. Tuttavia gli aventi diritto, per effetto dei costi riportati alla seguente sezione E potrebbero ottenere somme inferiori ai versamenti effettuati.
In relazione alle prestazioni assicurate espresse in quote, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di corresponsione di un importo minimo o di un rendimento minimo, poiché a causa dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il fondo interno investe, l’ammontare del controvalore delle quote è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, anche per effetto dei costi riportati alle seguente sezione E, vi è la possibilità che gli aventi diritto incorrano in perdite, parziali o totali delle somme investite.
Le coperture assicurative e le prestazioni offerte sono regolate dagli articoli 1, 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione.
3 – Rischi finanziari del contratto
Le prestazioni del contratto collegate al valore della quota del fondo interno sono esposte, per detta parte e comunque, indirettamente, quale effetto della sottoscrizione delle attività finanziarie sottostanti, ai seguenti principali fattori di rischio di natura finanziaria.
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: l’andamento del valore della quota del fondo interno può essere influenzato da fattori imprevedibili. L’ammontare delle somme investite in quote può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento.
A titolo esemplificativo questi fattori possono essere ricondotti a:
• volatilità, ovvero la frequenza e l’ampiezza dei movimenti degli strumenti finanziari in cui le somme conferite sono impiegate; è impossibile prevedere l’andamento futuro dei mercati azionari e obbligazionari sulla base dei rispettivi andamenti storici;
• eventi economici, di natura finanziaria, normativa, politica o di altra natura che esercitino un’influenza sui mercati finanziari e, in particolare, sui mercati azionari e obbligazionari di riferimento;
• tassi d’interesse e rendimenti di mercato. Il fondo prevede la possibilità di investire in titoli di debito, con il conseguente rischio che variazioni positive dei tassi di interesse riducano il loro valore di mercato;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono negoziati. In generale i titoli negoziati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non negoziati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio valutario: la performance del Fondo può essere influenzata in misura significativa dalla volatilità dei cambi contro l’Euro, in quanto sono possibili investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall’Euro;
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore delle prestazioni.
Si sottolinea tuttavia che il gestore degli investimenti si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno, esclusivamente con scopo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie sottostanti e/o migliorare l’efficienza del suo portafoglio e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente. A tale proposito si precisa che la normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.
e) rischio di credito (o di controparte): rappresenta il rischio, relativo alla capacità di rimborso o al merito creditizio di una controparte, in particolare di un emittente di titoli di debito (obbligazioni governative e corporate) o di una controparte di contratti derivati, ovvero di un evento inatteso che faccia variare il valore della propria posizione creditizia, dando luogo ad una diminuzione o ad un azzeramento del valore della posizione stessa.
f) altri fattori di rischio finanziario: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Questa potrebbe non rappresentare una lista completa dei fattori di rischio che possono avere incidenza sul valore della quota. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il fondo interno potrebbe essere esposto anche a rischi al di fuori del proprio controllo, quali rischi legali derivanti dall’investimento in paesi caratterizzati da sistemi giuridici che si rivelassero poco trasparenti o in continuo mutamento, ovvero privi di canali riconosciuti o inefficaci per l’ottenimento di eventuali risarcimenti dovuti; o ancora, il rischio di attacchi terroristici; il rischio di imposizione di sanzioni economiche o diplomatiche, ovvero di
misure militari. L’eventuale impatto di situazioni di questo tipo non è quantificabile, ma potrebbe avere conseguenze rilevanti sulle condizioni economiche generali e sulla liquidità del mercato. Si raccomanda quindi di analizzare attentamente prima della sottoscrizione del contratto, anche con l’ausilio di propri consulenti finanziari e legali, tutti i possibili conflitti di interessi, i fattori di rischio e comunque tutti quegli elementi relativi al contratto che potessero risultare potenzialmente pregiudizievoli.
4 – Informazioni sull’impiego del premio
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato di importo non inferiore a € 10.000,00. Non è consentito effettuare versamenti aggiuntivi in corso di contratto.
Il premio, al netto dei costi descritti nella presente Nota Informativa, verrà inizialmente conferito, in misura pari all’80%, del suo totale nel fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2 e, per differenza, in misura pari al 20% nella gestione separata BPM Sicurgest.
Si rimanda alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata, ogni singolo Contraente - o più Contraenti collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi - non può versare un cumulo di premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri collegati alla medesima gestione separata nell’arco di ciascun anno solare.
Inoltre la sommatoria complessiva della “posizione” di ciascun Contraente e o più Contraenti collegati, sulla gestione separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 10.000.000,00.
Si precisa che una parte del premio viene trattenuta dall’Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale liquidabile.
C. INFORMAZIONI SUL FONDO INTERNO A CUI VENGONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
5 – Fondo interno
Il fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2 è un patrimonio collettivo costituito con i capitali raccolti da una pluralità di Contraenti, ciascuno dei quali detiene un numero di quote proporzionale alla somma convertita.
La politica di investimento di BPMVITA low volatility 2023/2 è flessibile, ovvero può continuamente variare in relazione all'andamento dei mercati finanziari. Un fondo flessibile non definisce l’area e/o il settore in cui investe, ma cerca di cogliere le migliori opportunità di volta in volta offerte dai mercati. Il Contraente conferisce così al gestore una delega molto ampia, di conseguenza non è possibile conoscere in maniera puntuale la tipologia e l’entità dei rischi né al momento della sottoscrizione né in corso di contratto.
Anche per questa ragione, un fondo flessibile è adatto a chi ha già un portafoglio adeguatamente diversificato. Relativamente a BPMVITA low volatility 2023/2, per quanto sopra esposto, non è possibile individuare un parametro di riferimento oggettivo con il quale confrontare il rendimento del fondo interno (benchmark).
Il sottoscrittore di quote di BPMVITA low volatility 2023/2 accetta implicitamente il rischio e il rendimento associati al portafoglio del fondo. Se il valore del portafoglio aumenta, il sottoscrittore ne trae beneficio, se diminuisce ne sopporta la perdita.
Le tipologie e le caratteristiche delle attività finanziarie che possono costituire il patrimonio del fondo interno sono rigidamente determinate dalle direttive e dalle norme, di carattere primario e secondario.
In relazione alle prestazioni assicurate espresse in quote, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di corresponsione di un importo minimo o di un rendimento minimo, poiché a causa dei rischi
finanziari connessi agli strumenti in cui il fondo interno investe l’ammontare del controvalore delle quote è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, anche per effetto dei costi riportati alla seguente sezione E, i Contraenti potrebbero incorrere in perdite, parziali o totali delle somme investite.
I potenziali Contraenti devono prendere attentamente in considerazione quanto qui illustrato nel valutare il merito e l’adeguatezza dell’investimento nel prodotto BPMVITA target 2023/2 e quindi nel fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2.
È opportuno che i Contraenti analizzino tutti i potenziali conflitti di interessi, i rischi e comunque tutti quegli elementi che ritenessero potenzialmente negativi, con i propri consulenti finanziari e legali.
Di seguito si riportano le informazioni relative al fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2, disponibili al 1 luglio 2016.
Denominazione del fondo interno | BPMVITA low volatility 2023/2 |
Data di inizio di operatività | Il Fondo inizierà la propria attività il 20/12/2016 e la cesserà, salvo proroghe o anticipata liquidazione, il 20/12/2023 |
Categoria | Fondo di tipo flessibile |
Valuta di denominazione | Euro |
Finalità del fondo interno | Il fondo, mira a realizzare, nel tempo, l’incremento delle somme che vi affluiscono mediante una gestione professionale degli investimenti, utilizzando anche tecniche di copertura modulate tatticamente attraverso l’utilizzo di modelli di valutazione dei rischi di mercato che mirano a contenere il rischio del portafoglio L’investimento non assicura un profitto sicuro né garantisce alcun risultato, pertanto il Contraente potrebbe incorrere in perdite, parziali o totali delle somme investite. |
Orizzonte temporale minimo consigliato | Il fondo interno è adatto per investitori che, ragionevolmente, possono accantonare le somme investite fino al 30 settembre 2023. |
Profilo di rischio (a fianco è riportato, in base alla classificazione stabilita dall’IVASS, il profilo di rischio del fondo interno a cui possono essere collegate le prestazioni) | Il profilo di rischio del fondo interno risulta stabilito in base alla sua volatilità; in particolare si ha un profilo di rischio basso nel caso di volatilità compresa tra 0% e 0,49%; medio basso nel caso di volatilità compresa tra 0,50% e 1,59%; medio nel caso di volatilità compresa tra 1,60% e 3,99%; medio alto nel caso di volatilità compresa tra il 4,00% e il 9,99%; alto nel caso di volatilità compresa tra 10% e 24,99%; molto alto se la volatilità supera il 25% La volatilità media annua attesa ritenuta accettabile è stimata in: 4,60% ed il profilo di rischio è classificato come medio alto. |
Composizione del fondo interno | La politica gestionale prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR i cui attivi sono costituiti da strumenti finanziari azionari e obbligazionari, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, rappresentata da OICR monetari e altri strumenti del mercato monetario. In base all’andamento dei mercati e ai meccanismi di gestione, nonché per ragioni operative, il fondo potrebbe essere interamente investito in strumenti monetari e/o obbligazionari e/o liquidità durante la fase iniziale successiva all’inizio della sua attività e/o in qualsiasi momento durante la durata contrattuale. Il fondo può investire in strumenti finanziari sia denominati in Euro che in valute diverse dall’Euro. Il regolamento del fondo prevede anche la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati con l’obiettivo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie sottostanti. La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi |
Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR/ società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza dell’Impresa | Compatibilmente con la politica d’investimento, la Compagnia si riserva la possibilità di investire il patrimonio dei fondo interno, anche fino al cento per cento, in attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo di appartenenza. |
Stile gestionale | Lo stile di gestione è flessibile e si basa su un meccanismo dinamico di allocazione degli attivi. La politica gestionale prevede un’esposizione a strategie di investimento diversificate, tra le quali: strategie di tipo flessibile; strategie total return, che mirano ad ottenere rendimenti positivi con correlazione contenuta rispetto ai mercati finanziari; strategie multiasset, che adottano tecniche di controllo e/o mitigazione del rischio. |
Parametro di riferimento | In considerazione dello stile gestionale flessibile il fondo interno non è dotato di benchmark. In alternativa, si riporta la volatilità media annua attesa del Fondo, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, che è risultata pari al 4,60%. Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. |
Destinazione dei proventi | Il fondo interno è ad accumulazione e quindi l’eventuale incremento del valore della quota non viene distribuito. |
Modalità di valorizzazione delle quote | Il valore unitario della quota si determina ogni mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, per il numero delle quote in circolazione nello stesso giorno. |
La gestione del fondo interno e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell’interesse dei Contraenti.
Compatibilmente con la politica d’investimento, durante il periodo di attività del fondo, nell’ottica di una più efficiente gestione, Bipiemme Vita S.p.A. ha la facoltà di conferire a soggetti diversi deleghe gestionali, servendosi di consulenti o di altre società di gestione specializzate e, a tal fine, potrebbe avvalersi nel futuro anche di società partecipate e/o appartenenti al Gruppo Bipiemme e/o a Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM.
La gestione di BPMVITA low volatility 2023/2 sarà delegata a: Epsilon SGR S.p.A. - Piazzetta Xxxxxxxx Dell’Amore, Milano - società iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, nella Sezione Gestori di OICVM al n. 22.
In ogni caso, i criteri di allocazione del patrimonio del fondo sono predefiniti dalla Compagnia che esercita un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate rispetto alle istruzioni periodicamente impartite. La Compagnia ha, sempre, l’esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l’attività di gestione.
Il fondo interno redige alla fine di ogni esercizio annuale il rendiconto della relativa gestione. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la società di revisione del Fondo Interno è: PriceWaterhouseCoopers X.x.X - Xxx Xxxxx Xxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
6 – Valore della quota del fondo interno
Il valore unitario della quota del fondo interno si determina dividendo il NAV, o patrimonio netto, quantificato con le modalità previste nel Regolamento di BPMVITA low volatility 2023/2, per il numero di quote in circolazione. Entrambi detti valori saranno presi in considerazione al relativo giorno di valorizzazione.
Il valore della quota verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano MF nonché sul sito internet della Compagnia all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico del fondo interno.
La Compagnia si riserva di variare il quotidiano di pubblicazione dandone preventiva comunicazione al Contraente.
6.1 Numero di quote assicurate e valore unitario della quota e alla data di decorrenza
Alla data di decorrenza del contratto il numero di quote assicurate, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo la porzione di premio destinata al fondo interno, al netto dei costi direttamente gravanti sul Contraente descritti alla seguente sezione E, per il valore unitario della quota a tale data che, si conviene sin da ora, sarà pari a € 5,00.
6.2 Valore della quota in corso di contratto
In corso di contratto e prima della data di scadenza il valore della quota viene calcolato settimanalmente in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento, che coincide con la giornata di mercoledì e verrà pubblicato il giorno successivo.
Qualora il mercoledì fosse un giorno festivo o di chiusura della Compagnia e comunque quando la Compagnia, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fosse impossibilitata a calcolare il valore della quota nei tempi previsti dal regolamento del fondo, detto valore verrà calcolato e pubblicato il primo giorno lavorativo utile successivo.
In corso di contratto, a seguito della richiesta di liquidazione delle somme maturate, per recesso o riscatto, il calcolo del controvalore in Euro delle prestazioni assicurate espresse come numero quote, viene effettuato in base al valore della quota disponibile il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della relativa richiesta completa di tutta la documentazione prevista in relazione alla singola fattispecie. Per le richieste pervenute dal venerdì al giovedì seguente, il primo giorno di
riferimento utile per la determinazione dell’ammontare liquidabile è il secondo mercoledì successivo a detto giovedì.
Qualora le richieste non fossero corredate dalla documentazione elencata all’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione e/o dalle informazioni indispensabili per dare esecuzione alle disposizioni degli aventi diritto, la data di ricezione delle richieste decorre dal loro completamento.
6.3 Valore della quota alla data di scadenza
Alla data di scadenza del contratto la conversione delle quote assicurate in Euro verrà effettuata in base al valore unitario della quota di BPMVITA low volatility 2023/2 determinato a tale data.
7 – Crediti di imposta
Il fondo interno può investire in quote di uno o più OICR che sono soggetti ad imposizione fiscale. Gli eventuali crediti d’imposta maturati verranno trattenuti dalla Compagnia e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale
D. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
8 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili delle prestazioni collegate a BPM Sicurgest
I risultati economici del contratto qui descritto, per la parte di premio che, al netto dei costi, confluisce nella gestione separata, sono direttamente collegati ai rendimenti finanziari realizzati da BPM Sicurgest, le cui attività sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate dal “Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest”, che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Le somme che confluiscono nella gestione separata, vengono investite dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un risultato finanziario.
La Compagnia riconosce al capitale assicurato espresso in Euro, una partecipazione agli utili realizzati da BPM Sicurgest in ciascun periodo di osservazione annuale.
La misura di rivalutazione da riconoscere annualmente al capitale assicurato, si ottiene sottraendo 1,50% al rendimento della gestione realizzato in ciascun periodo di osservazione di competenza. Ogni periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.
La misura di rivalutazione, che non potrà essere inferiore allo 0,00%, viene attribuita, al capitale assicurato, a partire dal 1° gennaio successivo al periodo di osservazione sottoposto a verifica contabile, in occasione della ricorrenza annuale della data di decorrenza, ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.
La Misura di Rivalutazione una volta dichiarata, si consolida e il beneficio finanziario ottenuto viene definitivamente acquisito da parte del Contraente.
Si rinvia al Regolamento di BPM Sicurgest e all’articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni e del valore di riscatto sono illustrati alla seguente sezione H.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata.
E. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
9 – Costi
9.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente
Gli importi effettivamente investiti che determinano l’ammontare delle prestazioni assicurate si calcolano riducendo i premi lordi corrisposti, del costo della copertura per il caso di decesso dell’Assicurato e dei caricamenti quantificati nelle tabelle seguenti.
9.1.1 – Costi gravanti sul premio
I caricamenti, pari alla misura indicata, sono la parte di ciascun premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all’acquisizione, alla gestione del contratto.
Ammontare del premio versato (espresso in Euro) | Caricamento | |||
da | 10.000,00 | a | 49.999,99 | 3,00% |
da | 50.000,00 | a | 99.999,99 | 2,50% |
da | 100.000,00 | a | 299.999,99 | 1,75% |
da | 300.000,00 | 1,00% |
9.1.2 – Costi per la copertura del rischio di decesso dell’Assicurato
I costi per la copertura in caso di decesso variano in funzione dell’età dell’Assicurato all’origine del Contratto.
I costi sono espressi nella tabella sotto riportata, in percentuale rispetto al premio versato al netto del caricamento.
E t à Assicurato | tasso | E t à Assicurato | tasso | E t à Assicurato | tasso | E t à Assicurato | tasso |
18 | 0,006% | 36 | 0,009% | 54 | 0,051% | 72 | 0,146% |
19 | 0,006% | 37 | 0,010% | 55 | 0,057% | 73 | 0,149% |
20 | 0,006% | 38 | 0,010% | 56 | 0,063% | 74 | 0,140% |
21 | 0,007% | 39 | 0,011% | 57 | 0,070% | 75 | 0,131% |
22 | 0,007% | 40 | 0,012% | 58 | 0,077% | 76 | 0,129% |
23 | 0,007% | 41 | 0,013% | 59 | 0,081% | 77 | 0,127% |
24 | 0,007% | 42 | 0,015% | 60 | 0,085% | 78 | 0,123% |
25 | 0,008% | 43 | 0,017% | 61 | 0,089% | 79 | 0,118% |
26 | 0,008% | 44 | 0,018% | 62 | 0,093% | 80 | 0,111% |
27 | 0,008% | 45 | 0,020% | 63 | 0,097% | 81 | 0,118% |
28 | 0,008% | 46 | 0,022% | 64 | 0,102% | 82 | 0,125% |
29 | 0,008% | 47 | 0,025% | 65 | 0,106% | 83 | 0,131% |
30 | 0,008% | 48 | 0,027% | 66 | 0,115% | 84 | 0,137% |
31 | 0,008% | 49 | 0,030% | 67 | 0,124% | 85 | 0,143% |
32 | 0,008% | 50 | 0,033% | 68 | 0,134% | 86 | 0,149% |
33 | 0,008% | 51 | 0,037% | 69 | 0,137% | 87 | 0,154% |
34 | 0,008% | 52 | 0,041% | 70 | 0,140% | 88 | 0,159% |
35 | 0,009% | 53 | 0,046% | 71 | 0,143% |
9.1.3 – Costi per riscatto e switch
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede costi per l’operazione di riscatto.
Si sottolinea comunque che, limitatamente alle somme investite nella gestione separata, in caso di riscatto totale il contratto non prevede l’applicazione della rivalutazione alle prestazioni assicurate per il periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta del riscatto.
Il contratto non consente al Contraente di effettuare direttamente operazioni di trasferimento tra linee di investimento di seguito denominate switch.
10.1.4. - Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili realizzati da BPM Sicurgest
1,50%
Commissioni di gestione da sottrarre al rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell’ambito di ogni periodo di osservazione
Il rendimento conseguito dalla gestione separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, al netto dei costi inerenti l’attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.
L’entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della gestione separata.
9.2 - Costi gravanti sul Fondo Interno
9.2.1 - Remunerazione dell’Impresa di Assicurazione
BPMVITA low volatility 2023/2
Tipologia del costo Ammontare del Costo | |
Commissione di gestione annua per il servizio di asset allocation | 1,50% |
9.2.2 - Remunerazione delle SGR (relativa all’acquisto di OICR da parte del fondo interno)
Poiché il patrimonio del fondo interno viene investito anche in quote di OICR esterni alla Compagnia, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente Nota Informativa:
Tipologia del costo | Ammontare del Costo |
Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR | nessuno |
Commissioni massime di gestione applicate dalle SGR | 1,50% |
Commissione massima di overperformace applicate dalle SGR | Il 20% della sovra-performance relativa, calcolata rispetto ad un parametro di riferimento |
La Compagnia nel caso in cui i costi sopra riportati dovessero subire variazioni in aumento ne darà comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al fondo interno, il diritto di riscatto senza penalità né economiche né temporali.
9.2.3 - Altri costi gravanti sul fondo interno
Il fondo interno è inoltre gravato:
delle spese di amministrazione e custodia delle attività dei fondi interni
degli eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento
delle spese per l’attività svolta dalla società di revisione relativa al giudizio sul rendiconto dei Fondi
delle eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR
degli eventuali compensi spettanti alla banca depositaria laddove presente
delle spese per la pubblicazione del valore della quota
delle imposte e tasse previste dalle normative vigenti
Gli oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle attività del fondo interno non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
10 – Quota parte dei costi percepiti in media dall’Intermediario
Tipologia di Costo | Quota parte percepita dall’intermediario |
Caricamenti | 75,00% |
Commissione di gestione di BPM Sicurgest | 46,70% |
Commissioni di gestione di BPMVITA low volatility 2023/2 | 49,00% |
Costi per la copertura del rischio di decesso dell’Assicurato | nessuno |
11 – Misura e modalità di eventuali sconti
Avvertenza: la Compagnia si riserva la facoltà di prevedere specifici sconti a determinate categorie di soggetti, così come tempo per tempo individuate. In tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di distribuzione della Compagnia medesima.
12 – Regime fiscale
Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto in base alla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa ma non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione qui descritto.
Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).
In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni.
L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicu- razione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.
Per la parte investita in quote del fondo interno è prevista un’imposta di bollo, determinata in base alla normativa vigente.
La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2)
La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza.
Si rinvia all’articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
F. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
13 – Modalità di perfezionamento del contratto di pagamento del premio e di conversione del premio in quote
Il contratto è concluso nel giorno in cui la proposta/polizza è sottoscritta da parte del Contraente e, se diverso dal Contraente, dall’Assicurato, e si perfeziona il giorno in cui l’importo del premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.
Laddove il contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede legale della Compagnia o dalle dipendenze della Banca Intermediaria, l’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. In tal caso la decorrenza del Contratto non potrà comunque essere antecedente all’ottavo giorno successivo alla data di conclusione dello stesso.
Si rinvia agli articoli 5, 6, 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.
Il versamento del premio viene effettuato mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente e intrattenuto presso la Banca Intermediaria
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con la Banca Intermediaria ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.
14 – Lettera di conferma di investimento del Premio
La Compagnia provvederà a comunicare per iscritto al Contraente l’ammontare del premio di
perfezionamento e del relativo premio investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione e l’ammontare del capitale assicurato non oltre dieci giorni dalla data dell’investimento.
15 – Riscatto totale e riduzione
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni assicurate, esercitando il diritto di riscatto.
La liquidazione delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.
Per le modalità di determinazione e per la quantificazione del valore di riscatto si rinvia all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Il valore di riscatto verrà erogato, con le modalità e nei tempi previsti all’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.
Con riferimento agli investimenti effettuati nel fondo interno, a causa dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il fondo interno investe, l’ammontare del valore di riscatto è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che il Contraente ottenga somme inferiori a quanto conferito nel fondo interno o addirittura non ottenga alcuna somma.
In relazione all’investimento in quote la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di restituzione di un importo minimo o di corresponsione di un rendimento minimo.
Con riferimento agli investimenti effettuati nella gestione separata si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo del valore di riscatto contenuto nella sezione H.
I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel progetto personalizzato.
Con riferimento alle somme conferite nella gestione separata si sottolinea che, in base alla rivalutazione minima contrattualmente garantita, in caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un ammontare inferiore al premio versato.
Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a:
Bipiemme Vita S.p.A. Gestione Portafoglio
Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il Contraente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta anche all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia:
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto.
16 - Riscatti parziali programmati
Il contratto prevede che, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, ad esclusione della data di scadenza, il capitale assicurato collegato alla gestione separata BPM Sicurgest venga riscattato parzialmente.
L’ammontare di ciascun riscatto parziale, che è fisso e pari al 15,0% della parte di premio che, al netto dei costi, è stato conferito nella gestione separata all’origine del contratto, verrà liquidato al Contraente. Ciascun riscatto parziale programmato riduce l’ammontare del capitale assicurato collegato a BPM Sicurgest di un importo pari alla somma riscattata.
17 – Operazioni di switch
L’assicurazione non consente al Contraente di effettuare direttamente operazioni di trasferimento tra le linee di investimento previste dal contratto, cd. switch.
Nel caso in cui l’Impresa intendesse proporre di effettuare switch in nuovi fondi interni o comparti istituiti successivamente alla redazione della presente Nota Informativa, l’Impresa stessa si obbliga a consegnare preventivamente al Contraente l’estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell’inserimento del nuovo fondo interno o comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.
18 – Revoca della proposta/polizza
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta/polizza di assicurazione.
In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
19 – Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la proposta/polizza, l’importo del premio di perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.
Per le modalità di esercizio del diritto di recesso e la quantificazione dell’ammontare liquidabile si rinvia all’articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto nei tempi previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Laddove il contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D. Lgs. n 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede legale della Compagnia o dalle dipendenze della Banca Intermediaria, l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto.
Entro il termine predetto di 7 giorni il Contraente può comunicare a Bipiemme Vita S.p.A., o al promotore finanziario o al diverso addetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
20 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Decorso tale termine, la prestazione derivante dal contratto dovrà essere devoluta da parte della Compagnia allo specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Legge n. 255 del 23.12.2005 e successive modificazioni e integrazioni).
Si rammenta che ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.
A N I A
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Fax: 00.00.00.000
indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx_xxxx@xxxx.xx
21 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
22 – Lingua
Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.
23 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a:
Bipiemme Vita S.p.A. Gestione Reclami
Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Fax 00.00.00.00.00
Coloro i quali siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata possono inviare eventuali reclami anche all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
I V A S S
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax: 00.00.00.00.00 o 00.00.00.00.00
utilizzando il Modulo predisposto dall’Istituto (scaricabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx ai reclami.pdf) e corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ovvero:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
La presentazione del reclamo all’IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo:
In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire a:
Bipiemme Vita S.p.A. Servizio Legale e Societario
Xxx xxx Xxxxx 0, - 00000 Xxxxxx
anche a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
ovvero a mezzo fax al numero di telefono:
00.000.000.00
24 – Ulteriore informativa disponibile
In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso l’ultimo rendiconto annuale della gestione separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione di detta gestione non oltre dieci giorni dalla richiesta.
Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito internet della Compagnia.
25 – Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna a fornire per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute comunque non oltre sessanta giorni dall’evento, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa o nel regolamento del fondo interno e/o della gestione separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa.
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione G, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) l’ammontare del premio versato al perfezionamento del contratto e il numero ed il controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) l’ammontare del riscatto parziale alla data di riferimento dell’estratto conto;
c) il valore del capitale assicurato collegato a BPM Sicurgest alla data di riferimento dell’estratto conto;
d) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato da BPM Sicurgest, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’Impresa, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni collegate a detta gestione separata.
Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l’eventuale variazione del proprio recapito fornito all’atto della sottoscrizione della proposta/polizza.
La Compagnia si impegna, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato l’evento, a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo del premio investito, tenuto conto dei riscatti parziali e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
26 - Informazioni sull’area riservata del sito internet della Compagnia
Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un’apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all’interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:
le coperture assicurative in essere;
le condizioni contrattuali sottoscritte;
lo stato dei pagamenti dei premi.
Il Contraente può accedere all’Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet:
dove in un’apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all’eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.
Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l’accesso all’Area Riservata è consentito anche agli stessi.
Bipiemme Vita S.p.A. garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata.
27 – Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa è promosso e distribuito dalle banche del Gruppo Bipiemme.
I soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a
r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal premio versato.
Eventuali retrocessioni di commissioni da terze parti a Bipiemme Vita S.p.A. saranno poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della gestione interna separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.
Nell’ambito della politica di investimento dei fondi interni non è esclusa la possibilità di investire in OICR e altri strumenti finanziari emessi, promossi o collocati da Società appartenenti al Gruppo Bipiemme ovvero al Gruppo Covèa. Tali operazioni potranno essere effettuate a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.
In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l’investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.
La Compagnia dispone di una propria politica e di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.
Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività periodica di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse, in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
G. DATI STORICI SUL FONDO INTERNO
28 – Dati storici di rendimento
Il fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2 è di nuova costituzione e pertanto non sono disponibili dati storici di rendimento.
29 – Dati storici di rischio
Il fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2 è di nuova costituzione e pertanto non è possibile riportare il confronto tra la volatilità del fondo dichiarata ex ante e quella rilevata ex post.
30 – Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondi Interni
Il fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2 è di nuova costituzione e pertanto il TER non è disponibile.
31 – Turnover di portafoglio del Fondo Interno
Il fondo interno BPMVITA low volatility 2023/2 è di nuova costituzione e pertanto il turnover di portafoglio non è disponibile.
H. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA GESTIONE SEPARATA BPM SICURGEST
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) un’ipotesi di rendimento annuo costante per i contratti a prestazioni rivalutabili pari al 2,0% annuo.
Al predetto tasso di rendimento si applica l’aliquota di retrocessione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, tenendo conto dei prelievi effettuati a qualsiasi titolo su detto rendimento.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento ipotizzato sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa.
Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Tasso di rendimento minimo garantito: | 0% |
Età dell’Assicurato: | 50 anni |
Durata: | 7 anni |
Sesso dell’Assicurato: | indifferente |
Premio unico versato: | € 10.000,00 |
Porzione di premio unico destinato a BPM Sicurgest: | € 2.000,00 |
Anni | Premio unico versato | Premio investito in BPM Sicurgest | Capitale assicurato rivalutato (*) | Riscatti parziali programmati (*) | Valore di Riscatto (*) | Capitale assicurato in caso di decesso | (*) |
1 | 10.000,00 | 1,939,36 | 1.648,46 | 290,90 | 1.648,46 | 1.664,94 | |
2 | 1.357,56 | 290,90 | 1.357,56 | 1.371,14 | |||
3 | 1.066,66 | 290,90 | 1.066,66 | 1.077,33 | |||
4 | 775,76 | 290,90 | 775,76 | 783,52 | |||
5 | 484,86 | 290,90 | 484,86 | 489,71 | |||
6 | 193,96 | 290,90 | 193,96 | 195,90 | |||
7 | 193,96 | - | 193,96 | 195,90 |
(*) Valori del capitale dopo la liquidazione annua dei riscatti parziali programmati
Come si evince dalla tabella, tenuto conto anche dei riscatti parziali programmati, il recupero della porzione di premio lordo destinato in BPM Sicurgest, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
Tasso di rendimento finanziario: | 2,0% (su base annua) |
Il tasso del 2,0% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. | |
Aliquota di retrocessione | 100% |
Prelievi sul rendimento: | 1,50% (su base annua) |
Tasso di rendimento retrocesso: | 0,50% (su base annua) |
Età dell’Assicurato: | 50 anni |
Sesso dell’Assicurato: | indifferente |
Durata: | 7 anni |
Pagamento di un premio unico di: | € 10.000,00 |
Porzione di premio unico destinato a BPM Sicurgest: | € 2.000,00 |
Anni | Premio unico versato | Premio investito in BPM Sicurgest | Capitale assicurato rivalutato (*) | Riscatti parziali programmati (*) | Valore di Riscatto (*) | Capitale assicurato in caso di decesso (*) |
1 | 10.000,00 | 1,939,36 | 1.658,15 | 290,90 | 1.658,15 | 1.674,73 |
2 | 1.375,54 | 290,90 | 1.375,54 | 1.389,30 | ||
3 | 1.091,51 | 290,90 | 1.091,51 | 1.102,43 | ||
4 | 806,06 | 290,90 | 806,06 | 814,12 | ||
5 | 519,19 | 290,90 | 519,19 | 524,38 | ||
6 | 230,88 | 290,90 | 230,88 | 233,19 | ||
7 | 232,03 | - | 232,03 | 234,35 |
(*) Valori del capitale dopo la liquidazione annua dei riscatti parziali programmati Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
Condizioni di Assicurazione
BPMVITA target 2023/2
Contratto di assicurazione sulla vita
di tipo unit-linked e con partecipazione agli utili, a termine fisso e a premio unico,
con riscatti parziali programmati.
(Tariffa 25K8)
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 – Caratteristiche del contratto
BPMVITA target 2023/2 (di seguito anche “Contratto”) è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo “multiramo”, emesso da Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”), a termine fisso e a premio unico, le cui prestazioni sono direttamente collegate per il 80% al valore delle quote del fondo interno assicurativo BPMVITA low volatility 2023/2 (di seguito anche “Fondo Interno”), e per il restante 20% ai risultati finanziari conseguiti dalla gestione interna separata denominata BPM Sicurgest (di seguito anche “Gestione Separata”). Il regolamento del Fondo Interno ed il regolamento della Gestione Separata (di seguito anche “Regolamenti” e, ciascuno, “Regolamento”) sono allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Di seguito il Fondo Interno e la Gestione Separata verranno anche definiti: linee di investimento (le “Linee di Investimento” o, ciascuna, al singolare, la “Linea di Investimento”).
Nella Gestione Separata, così come nel patrimonio del Fondo Interno, sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche (l’importo accantonato da Bipiemme Vita
S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali).
Il rendiconto annuale della Gestione Separata e quello del Fondo Interno sono verificati da una società di revisione abilitata a norma di legge.
La misura e le modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata e le modalità di calcolo del valore unitario della quota del Fondo Interno sono regolate rispettivamente ai successivi articoli 11 e 12 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Articolo 2 – Prestazioni assicurate
Il Contratto è a termine fisso. Il pagamento delle prestazioni assicurate è previsto alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell’Assicurato che in caso di sua premorienza.
Il Contratto prevede, alla scadenza e previa consegna della documentazione indicata al seguente articolo 17, l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) in caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari caso vita designati dal Contraente un capitale pari alla somma dei seguenti importi:
in relazione alla parte di premio investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nel Fondo Interno, il controvalore delle quote assicurate, ottenuto moltiplicando il numero di tali quote per il valore unitario della quota in vigore alla data di scadenza del Contratto;
in relazione alla parte del Premio Investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nella Gestione Separata, il capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) determinato ai sensi del successivo articolo 11 al netto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati;
b) in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari caso morte designati dal Contraente un capitale pari alla somma dei seguenti importi:
in relazione alla parte di Premio Investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nel Fondo Interno, il controvalore delle quote assicurate, ottenuto moltiplicando il numero di tali quote per il valore unitario della quota, in vigore alla data di scadenza del Contratto;
in relazione alla parte del Premio Investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato determinato ai sensi del successivo articolo 11, al netto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati, maggiorato di una percentuale definita in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso.
La misura di tale maggiorazione (il “Coefficiente di maggiorazione”) è determinata in base alla tabella seguente:
Età dell’Assicurato (x) al momento del decesso | Coefficiente di maggiorazione |
18 anni compiuti ≤ x < 64 anni e sei mesi | 1,00% |
64 anni e sei mesi ≤ x < 74 anni e sei mesi | 0,75% |
74 anni e sei mesi ≤ x < 79 anni e sei mesi | 0,50% |
79 anni e sei mesi ≤ x ≤ 95 anni e sei mesi | 0,25% |
Detta maggiorazione non viene applicata nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia causato da uno degli eventi di cui all’articolo 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo.
La liquidazione delle prestazioni assicurate espresse in quote, potrebbe quindi risultare inferiore alla porzione di premio inizialmente destinata al Fondo Interno, poiché l’ammontare in Euro di dette prestazioni, dipende dalle oscillazioni di valore delle quote Fondo, quale parametro di riferimento del Contratto.
Con riferimento al Capiate Assicurato espresso in Euro e collegato ai rendimenti realizzati nel tempo dalla Gestione Separata, si sottolinea che, pur essendo garantito dalla Compagnia, per effetto dei costi previsti dal Contratto e in base alla rivalutazione minima contrattualmente garantita, potrebbe risultare inferiore alla porzione di premio destinato alla Gestione Separata.
Articolo 3 – Limitazioni ed esclusioni
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali. Tuttavia la maggiorazione del capitale per il caso di decesso dell’Assicurato non viene applicata qualora la morte sia provocata direttamente o indirettamente da:
dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse, tumulti popolari , atti terroristici;
atti contro la persona dell’Assicurato – ivi compreso il rifiuto comprovato di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie.
Articolo 4 – Opzioni del contratto
Il contratto non prevede opzioni.
Articolo 5 – Premio
A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto un premio unico anticipato (il “Premio”) non inferiore a
€ 10.000,00 liberamente incrementabile.
Non è consentito frazionare il Premio in rate sub annuali né effettuare versamenti aggiuntivi in corso di contratto.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione interna separata, ogni singolo Contraente - o più contraenti collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (i “Contraenti Collegati”) - non può versare un cumulo di premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri collegati alla medesima gestione separata nell’arco di ciascun anno solare.
Inoltre la sommatoria complessiva della “posizione” di ciascun Contraente o Contraenti Collegati, sulla gestione separata, considerando tutti gli importi versati nel tempo al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 10.000.000,00.
La Compagnia, per l’acquisizione e la gestione amministrativa del Contratto, applica al Premio un costo (il “Caricamento”) variabile in base alle fasce di Premio, descritte nella seguente tabella, in cui ricade il versamento effettuato:
Ammontare del Premio versato (espresso in Euro) | Caricamento | |||
da | 10.000,00 | a | 49.999,99 | 3,00% |
da | 50.000,00 | a | 99.999,99 | 2,50% |
da | 100.000,00 | a | 299.999,99 | 1,75% |
da | 300.000,00 | 1,00% |
Sul Premio grava altresì il costo sostenuto per la copertura del caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto che è in funzione dell’età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza.
Detto costo è quantificabile come valore percentuale del Premio corrisposto al netto del caricamento, nella misura indicata nella seguente tabella:
(*) E t à Assicurato | tasso | (*) E t à Assicurato | tasso | (*) E t à Assicurato | tasso | (*) E t à Assicurato | tasso |
18 | 0,006% | 36 | 0,009% | 54 | 0,051% | 72 | 0,146% |
19 | 0,006% | 37 | 0,010% | 55 | 0,057% | 73 | 0,149% |
20 | 0,006% | 38 | 0,010% | 56 | 0,063% | 74 | 0,140% |
21 | 0,007% | 39 | 0,011% | 57 | 0,070% | 75 | 0,131% |
22 | 0,007% | 40 | 0,012% | 58 | 0,077% | 76 | 0,129% |
23 | 0,007% | 41 | 0,013% | 59 | 0,081% | 77 | 0,127% |
24 | 0,007% | 42 | 0,015% | 60 | 0,085% | 78 | 0,123% |
25 | 0,008% | 43 | 0,017% | 61 | 0,089% | 79 | 0,118% |
26 | 0,008% | 44 | 0,018% | 62 | 0,093% | 80 | 0,111% |
27 | 0,008% | 45 | 0,020% | 63 | 0,097% | 81 | 0,118% |
28 | 0,008% | 46 | 0,022% | 64 | 0,102% | 82 | 0,125% |
29 | 0,008% | 47 | 0,025% | 65 | 0,106% | 83 | 0,131% |
30 | 0,008% | 48 | 0,027% | 66 | 0,115% | 84 | 0,137% |
31 | 0,008% | 49 | 0,030% | 67 | 0,124% | 85 | 0,143% |
32 | 0,008% | 50 | 0,033% | 68 | 0,134% | 86 | 0,149% |
33 | 0,008% | 51 | 0,037% | 69 | 0,137% | 87 | 0,154% |
34 | 0,008% | 52 | 0,041% | 70 | 0,140% | 88 | 0,159% |
35 | 0,009% | 53 | 0,046% | 71 | 0,143% |
L’ammontare in Euro del costo per la copertura del rischio di decesso dell’Assicurato è chiaramente riportato in Proposta/Polizza.
La somma effettivamente conferita nella Gestione Separata e nel Fondo Interno (il “Premio Investito”), si determina diminuendo il Premio dei Caricamenti e del costo per la copertura in caso di decesso dell’Assicurato.
Il versamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente e intrattenuto presso una delle Banche del Gruppo Bipiemme (la “Banca Intermediaria”).
La valuta di addebito del Premio è previsto alla data di decorrenza del Contratto.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con la Banca Intermediaria, ha comunque il diritto a proseguire il Contratto assicurativo.
SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Articolo 6 – Conclusione, perfezionamento e durata del Contratto
Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta/Polizza è sottoscritta da parte del Contraente e, se diverso dal Contraente dall’Assicurato, e si perfeziona il giorno in cui l’importo del Premio viene corrisposto dal Contraente.
La sottoscrizione può avvenire mediante firma autografa su documento cartaceo ovvero - previo specifico consenso del Contraente e dell’Assicurato - mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dalla Banca Intermediaria, apposta su tablet.
In tale ultimo caso, la Proposta/Xxxxxxx viene emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Laddove il Contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D. L gs. n. 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede legale della Compagnia o dalle dipendenze della Banca Intermediaria, l’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. In tal caso la decorrenza del Contratto non potrà comunque essere antecedente all’ottavo giorno successivo alla data di conclusione dello stesso.
L’età dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni compiuti né superiore a 88 anni.
Per “età dell’Assicurato” si intende l’età anagrafica, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell’ultimo compleanno.
Il Contratto ha una durata fissa pari a sette anni ed è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 20/12/2016, data di decorrenza delle garanzie (la “Data di Decorrenza”) e le ore ventiquattro del 20/12/2023, data di scadenza delle stesse (la “Data di Scadenza”), salvo la sua anticipata risoluzione nei casi previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Articolo 7 – Diritto di recesso
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione, sia in caso di notifica alla Banca Intermediaria che in caso di spedizione della richiesta di recesso direttamente alla Compagnia mediante lettera raccomandata (quale risulta dal timbro postale d’invio), che in caso di inoltro della richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, previa consegna della documentazione prevista al seguente articolo 17.
Relativamente a ciascuna porzione di Premio Investito nel Fondo Interno, resta a esclusivo carico del Contraente il rischio di variazione dei prezzi delle quote degli OICR e delle altre attività nelle quali il Fondo Interno investe, tra la Data di Decorrenza e quella di effetto delle disposizioni indicate nella comunicazione di recesso.
Laddove il Contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D. Lgs. n 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede legale della Compagnia o dalle dipendenze della Banca Intermediaria, l’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.
Entro il termine predetto di 7 giorni il Contraente può comunicare a Bipiemme Vita S.p.A., o al promotore finanziario o al diverso addetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al Controvalore delle Quote (determinato il primo Giorno di Riferimento utile
successivo alla ricezione della richiesta di recesso) e dell’eventuale porzione di Premio Investito nella Gestione Separata, restituendo altresì il costo per la copertura per il caso di decesso dell’Assicurato ed i Caricamenti.
Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
SEZIONE III – DISCIPLINA IN CORSO DI CONTRATTO
Articolo 8 – Riscatto
Qualora sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha il diritto di chiedere alla Compagnia la liquidazione totale del valore di riscatto.
In tal caso, il Contratto si risolve e si estingue definitivamente.
Il Contraente che intende esercitare il diritto di riscatto deve presentare una richiesta scritta direttamente presso la Banca Intermediaria ovvero inviare una lettera raccomandata AR a: Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Vix xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Inoltre il Contraente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di riscatto all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx.
Il Contraente deve, in ogni caso, corredare la richiesta di riscatto con la documentazione prevista all’articolo 17 delle presenti Condizioni di Assicurazione. In difetto, la richiesta stessa di considera recepita dalla Compagnia al momento della ricezione della documentazione completa.
Il valore di riscatto sarà pari alla somma del controvalore delle quote di BPMVITA low volatility 2023/2 e dell’ammontare del Capitale Assicurato collegato alla Gestione Separata, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati e rivalutato limitatamente alla ricorrenza anniversaria annuale del Contratto precedente la richiesta.
Il calcolo del controvalore delle quote verrà effettuato in base al Valore della Quota determinato il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, così come previsto all’articolo 12 che segue.
Analoga facoltà è concessa anche ai Beneficiari designati dal Contraente, nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto. In questa ipotesi il valore di riscatto, come sopra determinato, verrà maggiorato in base al Coefficiente di maggiorazione di cui all’articolo 2, delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
9 - Riscatti parziali programmati
Il contratto prevede che, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, ad esclusione della data di scadenza, il Capitale Assicurato collegato alla gestione separata BPM Sicurgest venga riscattato parzialmente.
L’ammontare di ciascun riscatto parziale, che è fisso e pari al 15,0% della parte di premio che, al netto dei costi, è stato conferito nella gestione separata all’origine del contratto, verrà corrisposto al Contraente, senza necessità da parte del Contraente medesimo di presentare alcuna richiesta, entro trenta giorni dalla ricorrenza annuale di riferimento mediante accredito sul conto corrente, indicato in Proposta/Polizza.
Ciascun riscatto parziale programmato riduce l’ammontare del capitale assicurato collegato a BPM Sicurgest di un importo pari alla somma riscattata.
Articolo 10 – Linee di Investimento
La Compagnia ha istituito due Linee di Investimento collegate al Contratto, differenziate per tipologia degli impieghi e per profilo di rischio/rendimento ovvero il Fondo Interno e la Gestione Separata di seguito elencati:
LINEE DI INVESTIMENTO |
1 Fondo Interno BPMVITA low volatility 2023/2, suddiviso in quote |
2 Gestione Separata BPM Sicurgest, non suddivisa in quote e denominata in Euro |
I Regolamenti delle due Linee di Investimento sono allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione costituendone parte integrante e sostanziale.
Alla Data di Decorrenza la ripartizione del Premio Investito tra le due Linee di Investimento è fissa, ovvero:
in misura pari all’80% del suo totale il Premio Investito verrà convertito in quote di BPMVITA low volatility 2023/2;
in misura pari al 20% del suo totale il Premio Investito verrà conferito nella Gestione Separata BPM Sicurgest.
Qualora le società promotrici delle attività costituenti il patrimonio delle Linee di Investimento dovessero riconoscere, a favore di Bipiemme Vita S.p.A., un rimborso, anche parziale, delle commissioni gravanti su dette attività, l’Impresa non li tratterrà a proprio favore ma li attribuirà direttamente al patrimonio delle Linee di Investimento stesse.
Si precisa che a causa dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe, l’ammontare del controvalore delle quote è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che il Contraente ottenga, complessivamente, somme inferiori a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma. In relazione a dette prestazioni la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di corresponsione di un importo minimo o di un rendimento minimo. Al contrario le prestazioni assicurate collegate alla Gestione Separata sono garantite dalla Compagnia
La Compagnia si riserva in futuro la facoltà di integrare con ulteriori Linee di Investimento quelle già costituite per il presente Contratto. In tal caso si impegna a consegnare preventivamente al Contraente l’estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell’inserimento del nuovo Fondo Interno o Comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.
Articolo 11 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili per le prestazioni assicurate collegate a BPM Sicurgest
Ciascuna porzione di Premio Investito che confluisce nella Gestione Separata viene impiegata dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario (il “Rendimento della Gestione”).
11.1 Misura di rivalutazione
La Compagnia riconosce alle prestazioni assicurate collegate a BPM Sicurgest una partecipazione al Rendimento della Gestione (la “Misura di Rivalutazione”) realizzato in ogni periodo di osservazione annuale.
A tal fine gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM Sicurgest, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
Il periodo di osservazione, stabilito all’articolo 5 del Regolamento, preso a base per il calcolo del Rendimento della Gestione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo. La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il relativo risultato finanziario.
In ciascun periodo di osservazione, la Misura di Rivalutazione da attribuire al Capitale Assicurato si ottiene sottraendo 1,50% al Rendimento della Gestione realizzato in detto periodo.
La Misura di Rivalutazione determinata in ciascun periodo di osservazione non potrà mai risultare negativa.
La correttezza del risultato finanziario e dei conseguenti tassi di rendimento sono sottoposti alla verifica contabile da parte di una società di revisione.
11.2 - Rivalutazione del Capitale Assicurato collegato alla Gestione Separata
La Misura di Rivalutazione, se positiva, viene attribuita al Capitale Assicurato in occasione della ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza (la “Ricorrenza Annuale” o, al plurale le “Ricorrenze Annuali”), e il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.
La rivalutazione delle prestazioni assicurate in valuta contrattuale si ottiene aggiungendo al Capitale Assicurato in vigore alla precedente ricorrenza anniversaria della Data di Decorrenza, al netto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati, una cifra ottenuta moltiplicando detto Capitale Assicurato per la Misura di Rivalutazione, definita al precedente articolo 11.1.
La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul Contratto.
L’aumento del Capitale Assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.
Articolo 12 – Valore della Quota e Giorno di Riferimento del Fondo Interno
Il valore unitario della quota del Fondo Interno (il ”Valore della Quota”) viene calcolato settimanalmente in un giorno predeterminato, definito quale Giorno di Riferimento, che, in corso di Contratto e prima della Data di Scadenza, coincide con la giornata di mercoledì.
Il Valore della Quota, alla Data di Scadenza, verrà invece determinato alla Data di Scadenza stessa.
Il Valore della Quota sarà pubblicato, giornalmente, su un quotidiano a diffusione nazionale a partire dal giorno successivo alla sua disponibilità. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.
A seguito di domanda di recesso o riscatto, il calcolo del controvalore in Euro delle prestazioni assicurate espresse in numero quote, viene effettuato in base al Valore della Quota disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della relativa richiesta completa di tutta la documentazione prevista in relazione alla singola fattispecie. Per le richieste pervenute dal venerdì al giovedì seguente, il primo Giorno di Riferimento utile per la determinazione dell’ammontare liquidabile è il secondo mercoledì successivo a detto giovedì.
Nel caso in cui il giorno di ricezione della richiesta di disinvestimento delle quote fosse un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, si conviene sin d’ora che la medesima richiesta si intenderà ricevuta il primo giorno lavorativo successivo.
Nel caso in cui un qualsiasi Giorno di Riferimento fosse un giorno in cui la Compagnia indipendentemente dalla propria volontà, fosse impossibilitata a calcolare il Valore della Quota detto Valore verrà calcolato e pubblicato il primo giorno utile successivo.
Articolo 13 – Determinazione del numero di quote assicurate
Il numero di quote assicurate, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo la parte del Premio Investito allocata nel Fondo Interno per il Valore della Quota del Fondo Interno alla Data di Decorrenza che, sin da ora, si conviene essere pari a € 5,00.
La Compagnia invierà al Contraente, successivamente all’operazione di conversione dell’ammontare di Premio Investito in quote, un’apposita comunicazione contenente l’importo del Premio versato, il corrispondente valore di Premio Investito, il numero di quote assicurate e il loro valore unitario alla Data di Decorrenza.
Articolo 14 – Trasferimenti tra Linee di Investimento (“Switch”)
Il Contratto non consente al Contraente di effettuare operazioni di trasferimento tra le linee di investimento previste dal contratto.
Nel caso in cui la Compagnia intendesse proporre di effettuare Operazioni di Switch in nuovi fondi interni o comparti istituiti successivamente alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia stessa si obbliga a consegnare preventivamente al Contraente l’estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell’inserimento del nuovo fondo interno o comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso ed alle condizioni regolanti Operazioni di Switch.
Articolo 15 – Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
La Compagnia può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.
Nel caso di pegno o vincolo il recesso, le operazioni di riscatto e di liquidazione per decesso richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
In nessun caso nel corso della durata del Contratto, la Banca Intermediaria, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicato come beneficiaria, vincolataria delle prestazioni assicurative.
Articolo 16 – Duplicato della Proposta/Polizza
La Compagnia, a seguito della richiesta da parte del Contraente o del beneficiario, si impegna a consegnare senza spese a carico di questi ultimi, copia della Proposta/Polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della Proposta/Polizza stessa.
SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Articolo 17 –Documentazione richiesta e pagamenti da parte della Compagnia
17.1 Documenti da consegnare
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari.
I documenti da fornire nei vari casi sono di seguito elencati:
a) Recesso:
- comunicazione firmata dal Contraente, inviata con le modalità di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione;
b) Riscatto:
- comunicazione firmata dal Contraente, inviata con le modalità di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione;
c) Prestazione a scadenza in caso di vita dell’Assicurato:
- richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari, anche disgiuntamente fra loro;
d) Decesso:
- comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari, anche disgiuntamente fra loro;
- Certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- Copia autentica del/i provvedimento/i del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l’esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno alla riscossione della prestazione destinata a Beneficiari minorenni o incapaci.
- Documentazione sulla designazione beneficiaria, ossia:
Nel caso di una designazione di beneficiari effettuata in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente):
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari, per quanto a conoscenza del dichiarante;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
Nel caso di una designazione di beneficiari effettuata con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti:
- che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato è deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
- quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
17.2 Ulteriori documenti necessari
In caso di recesso o di riscatto qualora la richiesta pervenga direttamente alla Compagnia, è richiesta copia del documento d’identità del Contraente.
In caso di vita dell’Assicurato, per la liquidazione delle prestazioni alla scadenza del contratto è richiesta copia del documento d’identità e codice fiscale di tutti i Beneficiari.
In caso di decesso è richiesta copia del documento d’identità e codice fiscale del denunciante e di tutti i Beneficiari.
In presenza di procura è richiesta, oltre a copia della procura stessa, copia del documento d’identità e codice fiscale del procuratore. Analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale, nonché di un documento attestante i relativi poteri.
Nel caso di pegno o vincolo, per i pagamenti della Compagnia è richiesto il benestare scritto dell’eventuale creditore pignoratizio o del vincolatario, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore o al vincolatario.
Al fine di ottemperare le vigenti disposizioni normative, a ciascun beneficiario sarà richiesta la compilazione lo specifico modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e il modulo di autocertificazione FATCA.
17.3 Richieste motivate di altri documenti
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Compagnia, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti strettamente necessario acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie ovvero al fine di dare adempimento a specifiche disposizioni normative.
In particolare, la Compagnia si riserva di chiedere la produzione dell’originale della polizza qualora il beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione della Compagnia o quando la Compagnia stessa contesti l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.
17.4 Gestione dei documenti
Al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
17.5 Termine di pagamento
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Compagnia effettua il pagamento della somma dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti, secondo quanto indicato ai punti che precedono. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
17.6 Modalità dei pagamenti
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia viene effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento). Per tale motivo è richiesta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.
La Compagnia non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in “Paesi o territori a rischio”, intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.
AVVERTENZA: Le richieste di pagamento incomplete possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
Articolo 18 – Beneficiari
Il Contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
La designazione dei beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento.
In tale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alla polizza vita.
La comunicazione della nomina o revoca o modifica del beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca o modifica del beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima.
Nel caso in cui i beneficiari della polizza risultino di numero superiore ad uno, l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del codice civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente, non trovando applicazione la disciplina successoria.
Nell’ipotesi di designazione a beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), ai fini del presente contratto, si intenderanno quali beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’Assicurato la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrilevante, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.
Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi (in entrambi i casi, in parti uguali).
SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Articolo 19 – Rinvio alle norme di legge, foro competente e procedimento di mediazione
Il Contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) salvo diverse disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Articolo 20 – Tasse e imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 21 – Identificazione della clientela ai fini della residenza fiscale
21.1 Obblighi di identificazione
La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono
che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2)
La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza.
Si rinvia all’articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
21.2 Obbligo di comunicazione
Se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense o di altro paese aderente ai protocolli internazionali (AEOI – Authomatic Exchange Of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE - DAC2), ha l’obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Compagnia (a mezzo raccomandata AR), entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se la Compagnia verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia in possesso di una residenza fiscale diversa o aggiuntiva a quella italiana, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. La mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, comporterà che questi possa essere considerato fiscalmente residente nel Paese desunto dagli indizi rilevati.
La Società modificherà le condizioni sopra indicate, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito internet, nel caso intervengano modifiche alla normativa fiscale citata e/o in ogni altra fonte normativa ad essa collegata.
BPMVITA target 2023/2 – Tariffa 25K8
Modello 25K8/16
Regolamento
del Fondo Interno
BPMVITA low volatility 2023/2
Articolo 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia”) al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di contratti assicurativi denominati “BPMVITA target 2023/2”, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “BPMVITA low volatility 2023/2” (il “Fondo Interno”).
Il Fondo Interno inizierà la propria attività il 20/12/2016 e la cesserà, salvo proroghe e salvo il caso di liquidazione anticipata descritto nei successivi articoli 11 e 12, il 20/12/2023.
Articolo 2 - Obiettivi e caratteristiche del Fondo Interno
Il Fondo Interno mira a massimizzare l’incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto delle politiche di investimento previste dal presente Regolamento
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione.
La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.
Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore ed è denominato in Euro.
BPMVITA low volatility 2023/2 è un fondo ad accumulazione e non è pertanto prevista la distribuzione di proventi.
Articolo 3 - Profilo di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
Lo stile di gestione adottato (gestione flessibile) fa sì che non sia possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 4,60%.
La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno attesa in un determinato periodo di tempo.
BPMVITA low volatility 2023/2 è caratterizzato da un profilo di rischio medio alto. In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico- finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
Articolo 4 - Criteri di selezione degli attivi, politica di investimento e stile gestionale
La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.
Gli attivi inoltre potranno essere investiti in:
quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“TUF”) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del TUF;
In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
strumenti monetari, emessi o garantiti da Sati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con i profili di rischio e le caratteristiche dei Fondi Interni, con lo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e/o di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente.
Gli investimenti potranno riguardare quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la Compagnia fa parte.
Inoltre, il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi istituiti o gestiti dall’eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore stesso fa parte.
Gli investimenti di BPMVITA low volatility 2023/2 possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall’Euro e, di conseguenza, è esposto al rischio di cambio verso l’Euro. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione.
La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari attuando una gestione del patrimonio del Fondo Interno senza vincoli di asset allocation ossia senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. Essa prevede un’allocazione dinamica e flessibile orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, azionari, obbligazionari, bilanciati, flessibili e monetari che investono prevalentemente in strumenti del mercato azionario, obbligazionario e altri titoli di debito, sia dell’Area Euro che internazionali, e strumenti del mercato monetario.
Articolo 5 - Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell’interesse degli investitori tramite una gestione professionale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di affidare a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo Interno, o di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all’attività di gestione del Fondo Interno medesimo. In ogni caso, l’affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.
Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.
La selezione degli investimenti sarà volta a fornire un’esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari attraverso un’allocazione dinamica tra le diverse tipologie di attivi, con l’obiettivo di incrementare il valore del Fondo Interno sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari.
Lo stile di gestione senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio del Fondo viene investito si basa su strategie degli investimenti di tipo flessibile; total return, che mirano ad ottenere rendimenti positivi con correlazione contenuta rispetto ai mercati finanziari; multiasset, che adottano tecniche di controllo e/o mitigazione del rischio.
Lo stile gestionale basato anche su tecniche di copertura modulate tatticamente attraverso l’utilizzo di modelli di valutazione dei rischi di mercato che mirano a contenere il rischio del portafoglio.
L’investimento non assicura un profitto sicuro né garantisce alcun risultato, pertanto il Contraente potrebbe incorrere in perdite, parziali o totali delle somme investite.
Articolo 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (il “NAV”) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo articolo 8.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:
le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d’Italia;
i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
la liquidità è computata al nominale.
Attualmente, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non viene riconosciuto al Fondo Interno alcun credito d’imposta.
Articolo 7 - Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota di BPMVITA low volatility 2023/2 (il “Valore della Quota”) si ottiene dividendo il NAV del Fondo Interno, calcolato con le modalità previste all’articolo 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo delle quote entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Il Valore della Quota viene determinato ogni mercoledì (il “Giorno di Riferimento”) sulla base dei prezzi degli attivi facenti parte del patrimonio del Fondo Interno rilevati il lunedì precedente al relativo Giorno di Riferimento. Se il lunedì precedente il Giorno di Riferimento i prezzi di tali attivi fossero indisponibili, il Valore della Quota viene determinato sulla base dei prezzi rilevati il primo giorno lavorativo antecedente detto lunedì.
Qualora il mercoledì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia e comunque qualora la Compagnia, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fosse impossibilitata a determinare il Valore della Quota, detto valore verrà determinato il primo giorno utile successivo. La Compagnia sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del Valore della Quota in situazioni di forza
maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del Valore della Quota nel caso di sospensione temporanea dell’attività delle borse o dei mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.
Alla data di costituzione il valore unitario della quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.
Il Valore della Quota, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno, è disponibile sul sito internet della Compagnia ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
Articolo 8 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno
Sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:
a) commissione di gestione: trattenuta dalla Compagnia per il servizio di asset allocation e per le spese di amministrazione dei contratti, pari ad una percentuale espressa su base annua, nella misura indicata nella seguente tabella.
1,50%
BPMVITA low volatility 2023/2
Commissione di gestione annua
Fondo Interno
La commissione di gestione viene calcolata settimanalmente sul valore patrimoniale del Fondo Interno al netto delle passività e delle spese riportate nel seguente punto b), viene imputata al Fondo Interno settimanalmente e prelevata mensilmente dalle sue disponibilità.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo della commissione di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.
In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione delle polizze collegate al Fondo Interno, il riscatto del contratto senza vincoli temporali o penalità.
b) altri costi gravanti direttamente sul Fondo Interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
c) per la parte di attivi investiti in quote di OICR eventuali oneri indiretti ossia:
le commissioni di gestione nella misura massima del 1,50% su base annua; sono previste inoltre eventuali commissioni di incentivo nella misura massima pari al 20% della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento.
Si precisa che sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR Collegati, promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia
Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al Fondo stesso.
Articolo 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile
Alla fine di ogni esercizio annuale viene redatto il rendiconto del Fondo Interno, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.
Il rendiconto viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
Il rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all’IVASS e contestualmente depositato presso la sede legale della Compagnia, pubblicato sul sito Internet e reso disponibile presso la Banca Intermediaria.
Articolo 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno
Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa primaria o secondaria di riferimento di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Articolo 11 – Fusioni ed altre operazioni straordinarie
La Compagnia, senza pregiudizio per i Contraenti, potrà procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri Fondi Interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.
La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Compagnia potrà realizzare per motivi particolari, incluso l’accrescimento dell’efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.
Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione ai Contraenti contenente le motivazioni che hanno determinato l’operazione di fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell’operazione, le caratteristiche e la composizione dei fondi interni assicurativi interessati, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo fondo nonché le modalità adesione o meno all’operazione. Indipendentemente dalla modalità dell’operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per i Contraenti.
Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia si riserva la facoltà, per esigenze particolari e straordinarie quali l’accrescimento dell’efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno, di procedere alla liquidazione del Fondo Interno.
Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione, la Compagnia ne darà preavviso ai Contraenti, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
A seguito dell’operazione di liquidazione, i Contraenti interessati avranno la facoltà di chiedere alla Compagnia, mediante raccomandata AR da inviare almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica, lo switch ad un altro Fondo Interno previsto dalle Condizioni di Assicurazione o il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste per le ordinarie richieste di switch o di riscatto.
Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest
Articolo 1
Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome di BPM Sicurgest, in seguito anche “Gestione interna separata” ovvero in breve “Gestione”.
La valuta di denominazione della Gestione è l’euro.
Articolo 2
La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo.
Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.
Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima.
La Gestione è conforme alle norme stabilite dall’IVASS con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio.
Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti. Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti.
La Gestione finanziaria di BPM Sicurgest si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente.
Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.
Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:
Titoli di debito
- Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
Titoli di capitale
- Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse.
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
Investimenti monetari
- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.
AI fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
ESPOSIZIONE MIN | ESPOSIZIONE MAX | |
Azioni | 0 % | 9 % |
Obbligazioni | 0 % | 100 % |
- di cui Corporates | 0 % | 50 % |
Immobili | 0 % | 10 % |
Strumenti Alternativi (*) | 0 % | 3 % |
(*) Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli corporate si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi rating, assegnato da una primaria Agenzia di rating, superiore o uguale all'investment grade; qualora le primarie Agenzie di rating quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di downgrading di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione.
È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.
È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25.
A tutela dei Contraenti, l’esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 15%.
Articolo 3
La Gestione interna separata BPM Sicurgest è annualmente soggetta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono verificati e certificati:
- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla Gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l’adeguatezza dell’ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.
Articolo 4
Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al periodo di osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli
derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d’acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.
Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione separata è annuale e decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.
Articolo 6
Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati.
Articolo 7
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.
Glossario
DEFINIZIONI GENERALI
anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
banca Intermediaria
Istituto di Credito che distribuisce i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Vedi “società”.
condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del Contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Euro
indica la moneta unica europea.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all’estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP (dal 1 gennaio 2013 IVASS)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo fino al 31 dicembre 2012.
IVASS (fino al 31 dicembre 2012 ISVAP)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolgerà funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo a decorrere dal 1 gennaio 2013.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.
pegno
Vedi “cessione”.
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta/polizza
Documento contrattuale sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell’attivazione delle garanzie.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale programmato
Riscossione anticipata di una parte del premio investito inizialmente nella gestione separata.
rischio di cambio
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
rischio di credito (o di controparte)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale.
rischio di interesse
Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
rischio di liquidità
Xxxxxxx che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
rischio di mercato
Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
rischio di performance
Xxxxxxx di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
rischio di prezzo
Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
rischio finanziario
Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura.
riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico contenente gli elementi di massima del contratto.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Interna Separata o agli utili di un conto di gestione.
polizza unit-linked
Contratto di finanziario-assicurativo a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.
DEFINIZIONI PARTICOLARI - PREMIO E PRESTAZIONI
premio aggiuntivo
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
premio al perfezionamento
Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.
premio lordo
Importo complessivo da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
premio unico
Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
DEFINIZIONI PARTICOLARI - POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
misura di rivalutazione
La misura di partecipazione agli utili conseguiti dalla gestione separata che, al netto dei costi, vengono riconosciute ad un contratto con partecipazione agli utili.
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
DEFINIZIONI PARTICOLARI – POLIZZE UNIT LINKED
benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato categoria
Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
composizione del fondo
Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia al contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
controvalore delle quote
L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente ad una determinata data.
costo di overperformance
Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
costo di switch
Costo a carico del contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
costo massimo
Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.
data di valorizzazione
Xxxxxx lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.
dati storici
Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l’importo degli
eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.
fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari)
Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
fondo interno
Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
fusione di fondi
Operazione che prevede la fusione di due o più fondi tra loro.
lettera di conferma di investimento dei premi
Lettera con cui la società comunica al contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
obiettivo di rendimento
Vedi “benchmark”.
OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
overperformance
Soglia di rendimento del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi.
quota
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal contraente.
regolamento del fondo interno
Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d’investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
società di gestione del risparmio (SGR)
Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
sostituzione (o trasferimento) del fondo
Vedi “switch”.
switch
Operazione con la quale il contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.
total expenses ratio (TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
valore unitario della quota
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
valore complessivo del fondo
Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
valorizzazione della quota
Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
volatilità
Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Informativa sul trattamento dei dati personali1
1 Valida per i soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme Privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.
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trattati limitatamente alle finalità assicurative) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per
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autorità di vigilanza di settore6.
2 Come ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, targa/telaio del veicolo ecc.; dati amministrativi e contabili.
3 e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, a titolo esemplificativo: per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l’organizzazione e l’archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); predisposizione e stipulazione di polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, ecc.); analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistico-tariffarie.
4 Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
5 In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o assicurativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.
6 Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc
Il consenso potrà, altresì, riguardare la raccolta di eventuali dati sensibili o giudiziari7 inerenti alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative citate, il trattamento dei quali sarà circoscritto entro i limiti strettamente necessari, stabiliti dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Si precisa che senza i suoi dati la Società non potrà essere in grado di fornirLe correttamente, in tutto o in parte, i servizi e le prestazioni assicurative citate.
B. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o di marketing
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attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di altre società del Gruppo8, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore, anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo.
Se acconsente, esclusivamente per le medesime finalità, i dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti che operano in qualità di autonomi xxxxxxxx0 del trattamento dei dati personali.
Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non
produrrà alcun effetto circa la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente Informativa.
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I Suoi dati saranno trattati10 con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo da personale, appositamente designato quale Incaricato o Responsabile, ovvero impegnato alla riservatezza, appartenente alle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali.
7 L’art. 4, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. E) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
8 Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso l’ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio gruppo Covéa.
9 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente facendo richiesta alla Società.
10 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia, di norma designati Responsabili, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa11. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.
D. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D. Lgs. n.196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
nelle ipotesi previste, etc.)12.Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ovvero il Direttore Generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. – Xxx xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).
11 Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
12 Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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Iscritta all’Albo Imprese presso l’Ivass al numero 1.00116 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02
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