Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno Clausole campione

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, al netto delle eventuali passività. La Compagnia calcola il valore complessivo netto del fondo conformemente ai seguenti criteri: - il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo; - per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili: - le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; - gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; - gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; - i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamento; - l’immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale; - i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo; - i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche; - la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo; - il numerario è computato al nominale. La Compagnia provvede alla pubblicazione, o rende disponibile tramite link ad altro sito il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno e la relativa data di valorizzazione, entro sessanta giorni dalla chiusura ...
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività. Il patrimonio di ciascun Fondo viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto al relativo articolo delle Condizioni di Assicurazione, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giovedì precedente: • i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; • i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede; • le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione; • la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. (patri- monio netto)
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti ai Fondi Interni di cui al precedente Art. 5.
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore unitario della quota del Fondo Interno, espresso in euro, è calcolato quotidianamente dividendo l’ammontare complessivo degli investimenti del Fondo Interno, calcolato in base al valore di mercato delle attività disponibile il giorno del calcolo e al netto delle spese che gravano direttamente sui fondi interni di cui al paragrafo 4 del presente Regolamento e di altre passività, per il numero delle quote riferite allo stesso. Il valore delle quote, così determinato, è pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxx.xx. La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri: • gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; • per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo (OICR), il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento; • per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera, il prezzo è espresso in Euro applicando i relativi cambi disponibili nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata quotidianamente.

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  • Secondo livello di contrattazione Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: