Subappalto e cottimo. 1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
Subappalto e cottimo. Il subappalto e/o cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore ha l’obbligo di non praticare al Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all’aliquota a lui applicata dall’Amministrazione. Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore. Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni.
Subappalto e cottimo. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: • il subappalto non può superare la quota massima del 30% dell’importo complessivo di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro; • il concorrente all’atto dell’offerta deve aver indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; • l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria nel rispetto dei limiti imposti dalla legge; • assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; • insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, tra il contraente dell'accordo quadro e il subappaltatore; • che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011. A tale scopo:
Subappalto e cottimo. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è ammesso fino alla quota del 50% di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
Subappalto e cottimo. 1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo sia superiore al 2% dell’ammontare dei lavori oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 euro oppure l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del sub-contratto (cd. “contratti similari”).
Subappalto e cottimo. Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento. L’Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto (v. ad es. precedente nota). In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall’importo deve essere sempre autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni (33):
Subappalto e cottimo. 18.1 E’ consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto nei limiti e alle condizioni previste dal Bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i..
Subappalto e cottimo. 1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub‐contratto, di qualsiasi importo, con il quale l’Operatore Economico affida a terzi l’esecuzione di parte del servizio oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera (quali il servizio con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
Subappalto e cottimo. 1. Vengono individuate le categorie prevalenti e quelle scorporabili/subappaltabili. Pertanto la quota massima di lavorazione subappaltabile deve essere riferita alla categoria prevalente di ciascun intervento.
Subappalto e cottimo. 1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi.