Preavviso di licenziamento e dimissioni Clausole campione

Preavviso di licenziamento e dimissioni. Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL. La parte che risolve il rapporto deve comunicarlo per iscritto. Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie. Il preavviso non è previsto in caso di cessazione durante il periodo di prova e nel caso di giusta causa, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono: - dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese - dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi - dipendenti del 7° e 8° livello: 3 mesi In caso di chiusura totale della scuola o di un ordine della stessa (nido, scuola dell’infanzia), l’ente è tenuto a darne comunicazione ai dipendenti con un preavviso di quattro mesi. I termini di preavviso di cui ai precedenti commi sostituiscono l’indennità di cui al 2° comma dell’art. 2118 del Codice civile. Il personale assunto con contratto a tempo determinato che intenda rassegnare le proprie dimissioni, ha l’obbligo di dare un preavviso di un mese. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C. Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. Il datore di lavoro, in caso di dimissioni, può dispensare il dipendente dall'effettuare il periodo di preavviso senza obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Preavviso di licenziamento e dimissioni. Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL. Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie. I termini di preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue: - I livello e II livello: mesi 1 fino a 10 anni di servizio; mesi 2 oltre 10 anni di servizio; - III, IV, V, VI e VII livello: mesi 3; - VIII A e VIII B livello: mesi 4. Il periodo è di un mese per i contratti a tempo determinato e di apprendistato. Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale lorda in godimento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preavviso, considerando l'eventuale differenza tra il periodo di preavviso e il preavviso notificato, calcolata ai sensi dell'Art. 2121 CC.
Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo il caso di licenziamento di cui all’art. 29 del presente contratto, il rap- porto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: – mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni; – mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni; – mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni; – mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni; – mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni. 2. Per i lavoratori con oltre 20 anni di servizio e con 50 anni di età, o comun- que con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è di 7 mesi. 3. I termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni sono ridot- ti della metà. 4. I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. 5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti ter- mini deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retri- buzione per il periodo di mancato preavviso. 6. La Società ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da que- sti eventualmente non dato. 7. È in facoltà del lavoratore che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile agli effetti dell’anzianità. 9. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, la Società deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La dura- ta e l’orario di tali permessi saranno stabiliti d’accordo con la Società in rap- porto alle esigenze di servizio. 10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto. 11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta al lavoratore anche la indennità sostitu- tiva del preavviso.
Preavviso di licenziamento e dimissioni. Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 42, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue: Categoria Posizione economica Giorni di calendario Per anzianità di servizio fino a 3 anni Giorni di calendario Per anzianità di servizio oltre i tre anni A A1 15 30 A2 15 30 B B1 15 30 C C1 15 30 C2 30 45 C3 45 60 D D1 45 60 D2 45 60 D3 45 60 E E1 45 60 E2 90 120 F F1 90 120 F2 90 120 La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze. Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Preavviso di licenziamento e dimissioni. Art.72 – Licenziamento individuale
Preavviso di licenziamento e dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità: Anni di servizio Preavviso - fino a 5 anni 3 mesi - oltre i 5 e fino a 10 anni 4 mesi - oltre i 10 anni 5 mesi I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al Quadro dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Preavviso di licenziamento e dimissioni. Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 42, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue: Categoria Posizione economica Giorni di calendario Per anzianità di servizio fino a 3 anni Giorni di calendario Per anzianità di servizio oltre i tre anni La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze. Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Preavviso di licenziamento e dimissioni. Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 37 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue: liv. 1/2/3/4 liv. 5/6/7 liv. 8/9/10 per anzianità di servizio fino a 3 anni 15 gg. 45 gg. 90 gg. per anzianità di servizio oltre i 3 anni 30 gg. 60 gg. 120 gg. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessisono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze. Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Preavviso di licenziamento e dimissioni. Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente contratto. Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, nè può coincidere con il periodo di ferie. I termini di preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue: - livelli 1 e 2: mesi 1 fino a 10 anni di servizio; mesi 2 oltre 10 anni di servizio; - livelli 3-4-5-6-7: mesi 3 - livelli 8A e 8B: mesi 4. Il periodo è di un mese per i contratti di formazione lavoro qualunque sia il livello. Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all' altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale lorda in godimento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preavviso, considerando l'eventuale differenza tra il periodo di preavviso e il preavviso notificato, calcolata ai sensi dell'art. 2121 c.c.
Preavviso di licenziamento e dimissioni. In caso di dimissioni del lavoratore apprendista si applicano le stesse norme stabilite dall'art. 70 del presente c.c.n.l. a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore apprendista, fatto salvo che il datore di lavoro, a fronte della formazione svolta, potrà richiedere una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui all'art. 70, come di seguito specificato: Fino alla 4ª 7 giorni 10 giorni 5ª e 6ª 10 giorni 15 giorni 7ª, 8ª e 9ª 15 giorni 20 giorni Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Le parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le convenzioni stipulate con gli istituti tecnici e professionali, con le università e con gli istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori.