AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI
Codice GARA: EUC 2015 HW.
Codice CIG: _ 4818909182 .
Xxxxxxxxxxxxx 0/x • 39100 Bozen Tel. 0000 00 00 00 • Fax 0000 00 00 00
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Steuernr./Xxxx.Xx. 94116410211
via Pascoli 2/a • 39100 Bolzano
Tel. 0000 00 00 00 • Fax 0000 00 00 00
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211
SCHEMA DI CONTRATTO
GLOSSARIO GENERALE
Nel corpo del presente Schema di Contratto Condizioni Generali e Condizioni Speciali con il termine:
"fornitore aggiudicatario”, “impresa aggiudicataria” si intende l’impresa, l’associazione temporanea di imprese o consorzio che ha/hanno ottenuto l’aggiudicazione;
"fornitore", “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” si intende l’impresa, l’associazione temporanea di imprese o consorzio che ha ottenuto stipulato il contratto con la Provincia Autonoma di Bolzano;
“Pubblica Amministrazione”, “Ente committente”, “Committente”, “Stazione Appaltante”, “Amministrazione committente” si intende la Provincia Autonoma di Bolzano;
“RUP” si intende il Responsabile unico della commessa oggetto del presente contratto; “Dec” si intende il Direttore dell’esecuzione del contratto;
"Gestore del contratto" si intende la persona responsabile del contratto nominata dalla ditta aggiudicataria; “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
"Giorni " , “Giorni solari” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
"Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
"Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di tutti i "Giorni lavorativi";
"Codice" si intende il d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; "Regolamento" si intende il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. "Osservatorio" si intende Osservatorio dei contratti pubblici
CONDIZIONI GENERALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
Articolo 1 G Norme regolatrici
Le condizioni generali e speciali del presente Schema di Contratto, gli atti, allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come i chiarimenti e rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell’eventuale procedura di gara esperita, ed, in caso di procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, l’Offerta Tecnica completa presentata dall’impresa in sede di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
c) dalle disposizioni di cui alla L.P. 17/1993 e s.m.i. e D.P.G.P. 25/95;
d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’impresa ed accettate dalla pubblica amministrazione.
Nel caso una o più clausole contrattuali siano invalide o contraddittorie si concorda finora che il contratto rimane valido ed efficace tra le parti.
Articolo 2 G
Varianti, aumento e diminuzione
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP o, se nominato, il DEC e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche che non siano state previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. L’amministrazione committente può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
Articolo 3 G
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Nel caso in cui alcune o tutte le prestazioni contrattuali, ai sensi dello schema di contratto - condizioni speciali, siano da svolgersi presso gli uffici dell’amministrazione pubblica, dovranno essere eseguite con le modalità e gli orari indicati nello stesso. Peraltro, l’impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’amministrazione, e/o di terzi autorizzati. L’impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. In particolare, l’impresa si obbliga ad utilizzare i locali, le postazioni di lavoro e tutti i beni comunque messi a disposizione dall’amministrazione nella misura strettamente necessaria e meramente funzionale alle esigenze lavorative ed allo svolgimento delle prestazioni richieste dal presente Contratto, attivandosi al fine di garantire un uso degli stessi conforme alle richieste e prescrizioni eventualmente impartite dall’amministrazione stessa, nel rispetto di tutte le norme e le politiche di sicurezza vigenti.
Per le prestazioni contrattuali dovute, l’impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’amministrazione (in persona del RUP, o, se persona diversa, del Dec), almeno 5 giorni prima dell’inizio
delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
Articolo 4 G
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d'igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la pubblica amministrazione, previa comunicazione all’impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima impresa, una ritenuta forfettaria fino al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’impresa si sia posta in regola.
Tra l’impresa ed il committente esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente schema di contratto. Pertanto, viene escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato di agenzia o comunque di collaborazione diretta tra la committenza ed i dipendenti e/o collaboratori dell’impresa che risponderanno del proprio operato solo ed esclusivamente alla stessa ed ai suoi soggetti preposti alla organizzazione e gestione del loro operato.
Articolo 5 G Obblighi di riservatezza
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, abbia accesso e, comunque, venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall’impresa stessa anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la pubblica amministrazione.
L’obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al paragrafo 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la pubblica amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
L’impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Provincia Autonoma di Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx 0, Informatica e all’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Trattamento dei dati personali”, l’impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Accetta inoltre che, su richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, eventuali copie od originali di informazioni in possesso dell'aggiudicatario, e di cui la Provincia sia titolare, siano distrutte con procedure idonee e documentate.
Articolo 6 G
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
L’impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, d’autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’amministrazione committente un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’impresa manleverà e terrà indenne l’amministrazione committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’amministrazione.
La pubblica amministrazione si obbliga ad informare prontamente per iscritto l’impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente paragrafo; in caso di difesa congiunta, la pubblica amministrazione riconosce all’impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’amministrazione.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente paragrafo 2, la pubblica amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Articolo 7 G
Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
L’impresa dovrà richiedere per iscritto alla pubblica amministrazione l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla pubblica amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
L’impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele.
L’impresa è obbligata a sottoporre le apparecchiature, i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti della Provincia Autonoma di Bolzano alle verifiche che la stessa riterrà opportune prima dell’utilizzo,ovvero a garantire che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i documenti e i programmi sono esenti da malware, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
L’impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i documenti e i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
In caso di inadempimento dell’impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti paragrafi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente paragrafo 2, ferma restando la facoltà della pubblica amministrazione di risolvere il presente contratto, l’impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Articolo 8 G Responsabilità per danni
L’impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’impresa stessa quanto della pubblica amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 9 G
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.
L’impresa dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, che l’impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 10 G Cauzione
La cauzione definitiva, prestata dall’impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, previa deduzione di crediti della pubblica amministrazione verso l’impresa. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore del servizio all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall’amministrazione committente su richiesta dell’impresa.
L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del committente.
La pubblica amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
La pubblica amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “Condizione particolare di risoluzione”, “Penali”, “Risoluzione”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso l’impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la pubblica amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta della pubblica amministrazione.
In caso di inadempimento a tale obbligo la pubblica amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 11 G Recesso
La pubblica amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’impresa per iscritto.
Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla pubblica amministrazione.
In caso di recesso della pubblica amministrazione, l’impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
L’impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dal fornitore fino al momento della cessazione del contratto.
Articolo 12 G Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale dell’impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la pubblica amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dal fornitore fino al momento della risoluzione del contratto.
Articolo 13 G
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E’ fatto divieto all’impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
L’impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla pubblica amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell’impresa degli obblighi di cui al presente articolo, la pubblica amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 14 G Trasparenza dei prezzi
Con la partecipazione alla gara e/o la sottoscrizione del presente contratto l’impresa espressamente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero l’impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15 G Subappalto
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, sono subappaltabili tutte le prestazioni contrattuali in misura non non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, salvi i specifici divieti per alcune attività particolari eventualmente previsti nelle condizioni speciali del presente schema di contratto. Non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Resta inteso che qualora l’impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi paragrafi.
L’impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’impresa si impegna a consegnare al RUP, o se persona diversa al Dec, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con la consegna del contratto di subappalto l’impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancato inoltro dei documenti necessari nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Con la richiesta di autorizzazione al subappalto, l’impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere al RUP o, se persona diversa, al Dec, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’impresa non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’amministrazione sospende, in tutto o in parte, il successivo pagamento a favore della stessa.
L’impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la pubblica amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la pubblica amministrazione, annullerà l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
L’impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’impresa e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
Articolo 16 G Foro esclusivo
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.
Articolo 17 G
Legge regolatrice del contratto
Le parti convengono che il presente contratto e le relative obbligazioni contrattuali sono regolati dalla legge italiana.
Articolo 18 G Sicurezza informatica e Privacy
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La pubblica amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.
In caso di trattamento di dati personali appartenenti alla Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) e in quanto organizzazione autonoma e gerarchicamente indipendente da PAB, il fornitore, nominato dalla Provincia stessa responsabile del trattamento dichiara di ottemperare in proprio agli obblighi di legge derivanti dalla nomina in base al D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy).
Il fornitore si impegna a rispettare eventuali ed ulteriori disposizioni e regolamenti della Provincia Autonoma di Bolzano.
La nomina e l'assunzione di tali qualifiche e delle relative responsabilità, così come lo svolgimento delle attività ad esse inerenti sono comprese nei canoni e nei corrispettivi espressamente previsti per l'esecuzione
delle varie attività e per lo svolgimento dei singoli servizi.
Il fornitore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le attività sui sistemi e sulla rete sono monitorate dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della sicurezza e delle prestazioni. Inoltre, il fornitore dichiara di essere a conoscenza che sono vietate a norma di legge e per vincolo contrattuale, tutte le operazioni fisiche, logiche e di rete non strettamente pertinenti all'incarico ricevuto. In particolare, il fornitore si impegna alla riservatezza, integrità e disponibilità ed alla protezione di ogni informazione relativa a Provincia Autonoma di Bolzano, di qualunque genere, che possa essere acquisita nel corso del servizio reso.
Il fornitore dichiara di accettare che il vincolo di riservatezza persista anche dopo la scadenza del contratto. Dichiara inoltre che, su richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano, eventuali copie od originali di informazioni in possesso del fornitore, e di cui la Provincia sia titolare, siano distrutte con procedure idonee e documentate.
Il fornitore dichiara di accettare che Provincia Autonoma di Bolzano conduca ispezioni tramite proprio personale e/o fornitori di fiducia al fine di verificare lo stato di sicurezza del servizio fornito e delle infrastrutture correlate.
In caso di accesso remoto, il fornitore dichiara di separare le proprie stazioni di lavoro che si collegano alla rete della Provincia Autonoma di Bolzano dal resto della propria rete. La LAN (se la separazione è fisica o galvanica) o VLAN (se la separazione è logica) dedicata alla connessione con Provincia Autonoma di Bolzano non avrà collegamenti verso altre reti che non siano la rete di Provincia Autonoma di Bolzano.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, il fornitore si obbliga ad implementare le misure di cui al provvedimento generale del garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, conservando direttamente e specificamente una lista aggiornata recante gli estremi identificativi ( nome, cognome, codice fiscale, funzione attribuita) delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, che la Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Informatica, si riserva di richiedere. Tale lista deve essere fornita al RUP o, se persona diversa, al Dec, se nominato, all’atto della stipula del contratto e, in caso di variazioni, entro 10 gg naturali e consecutivi dalla variazione stessa approvata dal RUP, o se nominato, dal Dec.
L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza La Provincia Autonoma di Bolzano si riserva di richiedere all’impresa la documentazione a comprova dell’effettiva esecuzione della valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità di cui sopra.
Articolo 19 G Sostituzione apparecchiature
Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna delle apparecchiature offerte a causa della messa "fuori produzione " delle stesse da parte della casa produttrice, il fornitore dovrà comunicare tale circostanza per iscritto, con un preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi al committente, allegando contestualmente idonea dichiarazione contenente precisa indicazione delle apparecchiature offerte in sostituzione, nonché l'attestazione che queste ultime hanno caratteristiche identiche o migliorative rispetto a quelle originariamente offerte e oggetto del contratto.
Nel termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione il fornitore dovrà eseguire un test dell’apparecchiatura nel Testlabor del committente per l’effettuazione della verifica tecnica. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il fornitore, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della verifica, dovrà rendere disponibile al committente una nuova apparecchiatura per l’effettuazione della seconda verifica tecnica.
In caso di mancata messa a disposizione dell'apparecchiatura sostitutiva, e, comunque, in caso di esito negativo della seconda verifica tecnica, il committente avrà facoltà di risolvere il contratto.
In seguito alla sostituzione delle apparecchiature offerte, il fornitore dovrà inviare tutta la documentazione che era prevista anche per le apparecchiature originali.
Articolo 20 G Costi per la sicurezza
Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’amministrazione provinciale deve effettuare la valutazione delle possibili interferenze. Nelle condizioni speciali del presente schema di contratto viene indicato se le interferenze sussistono ed eventuali costi per evitare i rischi da interferenza.
Articolo 21 G Variazione prezzi
I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore del presente schema di contratto e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano, fatto salvo quanto previsto all’art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) del codice civile e salvo che nello schema di contratto condizioni speciali sia prevista una clausola di revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per gli appalti di contratti ad esecuzione periodica o continuativa. Nel caso di revisione del prezzo, la stessa sarà condotta sulla base di una istruttoria condotta dal RUP con, se persona diversa, il Dec ed approvata dal Direttore della Ripartizione Informatica.
Articolo 22 G
Osservanza di leggi, decreti e regolamenti
Il fornitore ha l'obbligo di osservare, oltre al presente schema di contratto e tutti gli ulteriori documenti che fanno parte integrante del contratto, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, che abbiano comunque applicabilità con le prestazioni contrattuali di cui trattasi. Tutte le spese relative sono a carico dello stesso e comprese nel prezzo dell'appalto.
Articolo 23 G
Scioglimento del contratto ed esecuzione d’ufficio
La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige può chiedere la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge, in particolare, ove l’attribuzione di penali superi il 10% del contratto, in caso di cessione del contratto, di subappalto non autorizzato e nelle altre ipotesi previste espressamente nello schema di contratto condizioni generali e speciali.
Nel caso di risoluzione del contratto per frode, grave negligenza, violazione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore sorge nell’amministrazione il diritto di affidare a terzi le prestazioni del presente contratto, in danno dell’impresa.
L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dal fornitore fino al momento della risoluzione del contratto.
Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell’amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato al fornitore inadempiente per mezzo fax o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono detratte dagli importi ancora dovuti o prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete al fornitore inadempiente.
Nel caso di mancata osservanza di termini essenziali eventualmente previsti nello schema di contratto condizioni speciali, il committente può, previa diffida, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
In caso di inadempimento parziale per fatto imputabile all’impresa, il committente, dopo formale diffida, per mezzo fax o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in danno delle prestazioni contrattuali non adempiute secondo le condizioni contrattuali, salvo il maggior danno derivante dall'inadempienza.
Articolo 24 G Pagamenti e penali
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e/o le modalità, così come stabilite nelle condizioni speciali del presente schema di contratto.
Data di pagamento: Qualora il credito sia liquido, certo, esigibile e l’emissione della fattura sia avvenuta esattamente, la data di pagamento viene stabilita in 45 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore. Ove il ritardo del pagamento superi i 45 giorni dal ricevimento della stessa, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora nella misura del 5%.
In merito alla tutela dei lavoratori e alla regolarità contributiva trovano applicazione gli articoli 4, 5 e 6 del
D.P.R. 207/2010.
In caso d'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario per due volte consecutive negativo, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata, o se incaricato, predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
Ciascuna fattura dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: “Si dichiara, in relazione all’importo di cui alla presente fattura, che le retribuzioni corrisposte ai nostri dipendenti ed i relativi versamenti ai competenti enti sono regolari” ed essere accompagnata dagli attestati DURC delle imprese subappaltatrici.
In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie“ di cui alla legge 136/2010, l‘appaltatore si assume l‘obbligo di tracciabilitá dei flussi finanziari.
Tutti i movimenti finanziari del presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.. L‘appaltatore si assume, inoltre, l‘onere di inserire nei contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilitá dei pagamenti:
“1. L‘impresa (...)‘ in qualità di subappaltatore/subcontraente deIl‘impresa (...) nell‘ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Bolzano, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...)‘ assume tutti gli obblighi di tracciabilitá dei flussi finanziari di cui all‘articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L‘impresa (...)‘ in qualità di subappaltatore/subcontraente dell‘impresa (...)‘ si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Bolzano della notizia dell‘inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilitá finanziarla.
3. L‘impresa (...)‘ in quaIità di subappaltatore/subcontraente dell‘impresa (...)‘ si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Bolzano.”
La pubblica amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia
S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la pubblica amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
In caso di subappalto il fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice, a trasmettere all’amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
I termini per l’emissione del titolo di spesa sono interrotti dalla richiesta scritta dell’amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC) o documentazione equipollente per le imprese estere, alla presentazione della stessa.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto una ATI, Associazione temporanea di imprese, le singole imprese costituenti l’ATI, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle imprese raggruppate, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti l’Associazione temporanea di imprese potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria dell’ATI medesima è obbligata a
trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
In caso di ATI le singole imprese emetteranno fatture separate, alle quali verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle parti della prestazione dichiarata, con l’obbligo, che le fatture delle imprese mandanti devono essere inoltrate alla stazione appaltante dall'impresa capogruppo (in caso di contestazioni tra le imprese dell’ associazione temporanea in merito ai crediti, sarà il direttore dell’esecuzione del contratto a determinare l’ammontare dei crediti maturati dalle singole imprese dell'associazione).
Articolo 25 G
Definizione delle controversie e accordo bonario
Il fornitore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni del Dec o, in mancanza, del RUP, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla regolare esecuzione degli obblighi contrattuali il Dec e il fornitore comunicano al RUP le contestazioni insorte. Il RUP convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l’esame della questione entro 15 giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al Dec per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.
Il Dec, o in mancanza, direttamente il RUP comunica per iscritto la decisione dell’amministrazione pubblica al fornitore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.
Qualora il fornitore abbia iscritto riserva sull’attestazione di regolare esecuzione, il Dec trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al RUP.
Qualora nel corso della fornitura il fornitore abbia iscritto riserve il cui importo superi il 10% del contratto, il RUP, previa valutazione dell’ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, presenta all‘amministrazione committente proposta motivata di soluzione bonaria secondo le modalità ed i tempi previsti dall’articolo 240 del codice.
Articolo 26 G
Tempo utile, sospensione, penali e premi
Il tempo utile contrattuale decorre dalla data indicata nelle condizioni speciali del presente schema di contratto e se è indicata in giorni, questi si intendono giorni naturali e consecutivi.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o, se nominato, il Dec ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Il RUP o, se nominato, il Dec, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate.
Alla ripresa dell’esecuzione del contratto, il RUP, o se nominato il Dec, redige il verbale di ripresa nel quale indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Le condizioni speciali del presente schema di contratto possono prevedere penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali ed in caso di mancato rispetto dei livelli qualitativi richiesti. Le condizioni speciali del presente schema di contratto possono prevedere penali parziali rispetto ai termini di una o più di tali parti delle prestazioni contrattuali. Le stesse possono essere applicate anche se l’impresa recupera il ritardo nelle fasi successive del contratto.
Il committente può sempre comunque chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’impresa, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Nel caso le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali e in merito alle penali qualitative da applicare.
In caso di applicazione di penali che determina una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il RUP può proporre all'amministrazione la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
L’amministrazione provinciale potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’impresa quale corrispettivo, ovvero avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Nelle condizioni speciali del presente schema di contratto può essere previsto un premio per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
L'impresa, se le circostanze lo richiedano, al fine di consentire alla pubblica amministrazione l'espletamento di una nuova gara, si obbliga a prestare il servizio oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi oltre la scadenza del contratto.
Articolo 27 G
Certificato di ultimazione, verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione
A seguito dell’intervenuta comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni, il Dec o, in mancanza, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato dell’avvenuta ultimazione delle prestazioni in doppio esemplare da far firmare al fornitore.
Entro 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni previste in contratto, salvo diverso termine indicato nelle condizioni speciali del presente schema di contratto, il Dec o, in mancanza, il RUP avvia le attività necessarie per l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.
Nelle condizioni speciali dello schema di contratto può essere previsto che tale atto venga rilasciato da un soggetto terzo nominato per iscritto dall’amministrazione committente quale collaudatore del contratto in oggetto.
L’attestazione è rilasciata previo accertamento che tutte le condizioni, obblighi e prestazioni richieste dal presente contratto siano stati effettivamente rispettati e forniti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d’arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale e dalle leggi di settore in vigore al momento del rilascio dell’attestazione e che siano state consegnate all’amministrazione committente tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità prescritte dalla legge e dal contratto e che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano alle risultanze di fatto.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno / i giorni del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto terzo. Il DEC dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Se previsto nelle condizioni speciali dello schema di contratto, può essere previsto, in casi particolari, che non consentono il collaudo o la verifica sulla totalità delle prestazioni, che le stesse siano eseguite a campione, con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il certificato dovrà contenere l’indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l’eventuale importo totale della penale da applicarsi. Il certificato di conformità è trasmesso dall’amministrazione per la sua accettazione al fornitore. Il fornitore deve accettare il certificato entro 15 gg dal ricevimento: all’atto della firma può aggiungere le contestazioni relative alle operazioni di verifica di conformità.
Sulle risultanze della verifica di conformità e sulle eventuali contestazioni del fornitore si esprime il RUP.
Il certificato deve essere emesso entro 60 gg dall’inizio delle operazioni o altro termine previsto nelle condizioni speciali del presente schema di contratto.
Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. In tal caso il termine previsto per l’emissione del certificato di conformità è interrotto fino alla completa rimozione ed eliminazione dei difetti e mancanze riscontrate. Se i difetti o le mancanze non venissero rimossi, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l’emissione del certificato di collaudo con l’applicazione di detrazioni o facendo rimuovere gli stessi in esecuzione d’ufficio, con oneri a carico dell’impresa affidataria.
E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Dopo l’emissione del certificato si procederà con il pagamento dei crediti residui e allo svincolo della cauzione definitiva (al netto di eventuali detrazioni per difetti o mancanze riscontrate e/o per esecuzioni d’ufficio secondo i precedenti paragrafi).
Gli oneri relativi all’esecuzione delle verifiche ed accertamenti eseguiti per il rilascio della verifica di conformità sono a carico del fornitore. Se il fornitore non dovesse ottemperare a siffatti obblighi, le relative spese verranno detratte dal credito residuo o dalla cauzione definitiva.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità, alle detrazioni e contestazioni ivi contenute.
Nel caso le Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto prevedano verifiche in corso di esecuzione del contratto parziali, delle stesse verranno redatti verbali di verifica in contraddittorio con l’esecutore del contratto. Tali verifiche parziali sono irrilevanti ai fini della valutazione della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’impresa ed i corrispettivi versati a fronte del superamento delle singole verifiche parziali non costituiscono parziali accettazioni della prestazione contrattuale nel suo complesso. L’impresa rimane quindi debitrice della propria prestazione nei confronti del committente fino a quando l’intera prestazione contrattuale/sistema non abbia positivamente superato tutti i collaudi.
Le Condizioni Speciali del presente contratto possono prevedere che si dia luogo, invece che alla verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal DEC e confermata dal RUP. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell'esecuzione, salva diversa disposizione nelle Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
GLOSSARIO SPECIFICO
Nel corpo del presente Schema di Contratto Condizioni Speciali con il termine:
“Tecnico/i” si intende, la persona o le persone di riferimento del fornitore addetta/e all’esecuzione operativa delle prestazioni contrattuali;
“Manutenzione ordinaria” s’intende la procedura di manutenzione dei computer forniti secondo quanto disposto dal capitolato tecnio e dai suoi allegati;
“Responsabile dell’ufficio”o “persona di contatto” s’intende la persona di riferimento dell’ufficio provinciale presso cui vengono installati i computer oggetto del presente contratto;
“Gestore del contratto” o “contract manager”, s’intende la persona di riferimento dell’impresa aggiudicataria individuata in fase di gara;
“Tempo utile contrattuale” s’intende l’arco di tempo di 5 anni a far data dal verbale di avvio del contratto;
“Tempo effettivo della fornitura” s’intende il periodo di 20 trimestri non frazionabili riferiti ad ogni tranche di computer fornita nei trimestri del primo anno;
“Termine ultimo massimo” s’intende l’ultimo giorno del ventesimo trimestre riferito all’ultimo computer disinstallato e ritirato.
PREMESSA
In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti condizioni speciali dello schema di contratto e quanto contenuto nelle condizioni generali dello schema di contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti condizioni speciali.
L’impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
L’impresa prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione degli strumenti richiesti nella fornitura dei servizi nonché delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell’offerta tecnica, se presente e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi.
L’impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione provinciale, a mantenere, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’offerta tecnica, se presente. Inoltre, l’impresa si impegna a trasferire all’amministrazione provinciale, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione della fornitura/prodotti e delle migliorie, senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione provinciale, salva diversa disposizione contenuta nel presente schema di contratto condizioni speciali.
Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 S
Contesto tecnologico, metodologico e linguistico
In armonia con quanto previsto dal capitolato tecnico, il fornitore si impegna ad eseguire i servizi, oggetto del presente contratto, operando in un contesto multilingue in modo autonomo, senza aggravio di costi per la Provincia Autonoma di Bolzano e in modo da non ostacolare il normale andamento dei rapporti contrattuali.
Il fornitore si impegna altresì a fornire i servizi, oggetto del presente contratto consapevole di operare in collaborazione con la pubblica amministrazione e adeguando pertanto l’organizzazione alle esigenze di servizio dell’amministrazione committente
Articolo 2 S
Oggetto, luogo della prestazione, gestore del contratto, RUP, Dec
Il presente contratto ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1. la fornitura nella forma del noleggio operativo di hardware, così come elencati nel capitolato tecnico, in sostituzione di quelli già in uso presso le amministrazioni della Provincia Autonoma di Bolzano secondo quanto previsto dal medesimo capitolato tecnico, nonché la presa in carico di questi ultimi ed il loro smaltimento;
2. il servizio di assistenza e manutenzione per tutta la durata contrattuale nei termini descritti nel capitolato tecnico;
3. il ritiro degli hardware forniti al termine del periodo contrattuale con le precisazioni di cui al presente schema di contratto e al capitolato tecnico e relativi allegati.
I prodotti devono rispettare gli standard qualitativi di cui al capitolato tecnico e saranno sottoposti ad accettazione formale da parte della pubblica amministrazione al termine della procedura di seguito descritta:
- il responsabile dell’ufficio o persona da lui delegata e il contract manager redigono il verbale di installazione per ogni singola postazione, apponendo la loro firma sul predetto verbale;
- qualora il responsabile dell’ufficio o persona da lui delegata rinvenga anomalie qualitative o di funzionamento, deve segnalarle senza ritardo, e comunque non oltre i tre giorni lavorativi dalla firma del verbale di installazione, al contract manager, inviando la stessa comunicazione per conoscenza al RUP e al DEC;
- il fornitore si impegna a porre immediatamente rimedio con la squadra di installazione alla anomalia individuata senza ulteriore aggravio di spesa per il committente; in caso di persistenza del problema, il fornitore dovrá dare tempestiva comunicazione al RUP e al DEC i quali, sentito il contract manager e il responsabile dell’ufficio, decideranno la procedura da seguire per la soluzione del problema; il RUP, sentito il Dec, ha facoltà di ordinare la sostituzione della macchina malfunzionante;
- decorsi tre giorni dall’installazione, il computer si considera in manutenzione ordinaria.
La mera consegna degli hardware non implicherà di per sé accettazione.
I verbali di installazione saranno inviati con cadenza settimanale al RUP il quale, d’intesa col DEC, si riserva di accettare la fornitura.
Dell’accettazione redigerà verbale di accettazione il DEC.
Tra l’impresa ed il committente esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal presente contratto. Pertanto, viene escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato di agenzia o comunque di collaborazione diretta tra la committenza ed i dipendenti e/o collaboratori dell’impresa affidataria che risponderanno del proprio operato solo ed esclusivamente all’impresa affidataria ed ai suoi soggetti preposti alla organizzazione e gestione del loro operato.
Il Gestore del contratto (contract manager) è la persona identificata in fase di offerta. In caso di sostituzione anche temporanea del gestore del contratto, l’impresa deve comunicare al RUP il nominativo del sostituto, sottoponendogli il curriculum della nuova persona. Il RUP, sentito il Dec, in considerazione dei requisiti richiesti in fase di gara, si riserva di accettare a suo insindacabile giudizio il nuovo contract manager.
Quale RUP è nominato l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Quale Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) è nominato il rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Devono essere comunicati al RUP i recapiti telefonici (incluso telefono cellulare) e l'indirizzo di posta elettronica del Gestore del contratto e del sostituto.
L'impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP o/e dal Dec per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel presente schema di contratto, nei relativi allegati e documentazione tecnica. Le attività relative ai predetti servizi potranno essere organizzate in obiettivi o in prodotti nel rispetto degli indicatori di qualità secondo quanto stabilito nel presente schema di contratto, nei relativi allegati, documentazione tecnica e nell’offerta tecnica, se migliorativi. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati secondo le modalità prescritte nello stesso e, se migliorative, secondo quanto offerto dall’impresa in sede di offerta tecnica.
Articolo 3 S
Durata, scadenze, dimensionamento dei servizi richiesti
La durata complessiva del presente contratto è di anni 5 decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura.
Resta inteso che ai fini della fatturazione, il noleggio di ciascuna macchina ha una durata non superiore a 5 anni suddivisi in trimestri (pari a 20 trimestri non frazionabili) calcolati dalla consegna effettiva. Si considerano effettivamente consegnate tutte le macchine fornite ed accettate dal dec nel trimestre precedente secondo il piano di sostituzione di cui appresso.
All’atto della stipula del contratto, l’amministrazione committente fornisce all’impresa un piano di sostituzione delle macchine in uso presso l’amministrazione al fine di determinare le tempistiche.
Tale piano di sostituzione non potrà prevedere un quantitativo di fornitura superiore 800 postazioni di lavoro mensili.
In caso di obiezioni, l’impresa fornitrice ha l’onere di presentare le sue controproposte, motivandole, entro 2 (due) giorni dalla presentazione del piano di sostituzione.
Entro i 2 (due) giorni successivi il Dec approva o rigetta la controproposta. In caso di rigetto della controproposta, il Dec fornirà una versione definitiva che tenga conto delle motivazioni presentate dal fornitore.
Il mancato rispetto delle scadenze indicate nel piano di sostituzione importano le penali di cui al capitolato tecnico.
Nel piano di sostituzione, il Dec inserisce il progetto pilota di cui al nr. 4.1.8. del capitolato tecnico e secondo quanto ivi previsto. Al fine di condurre detto progetto pilota, all’atto della stipula del contratto, l’impresa fornisce immediatamente:
- 15 PC desktop;
- 1 workstation;
- 4 notebook.
Tali macchine s’intendono incluse nel numero complessivo della prestazione globale e ne fanno parte e, pertanto, devono rispettare gli standard qualitativi previsti nel capitolato tecnico.
All’atto della consegna di dette macchine, il RUP, o se persona diversa il DEC, comunica per iscritto al Contract Manager l’avvio del progetto pilota ai sensi del cap. n. 4.1.8. del capitolato tecnico, che deve terminare non oltre i 30 giorni dalla comunicazione di avvio.
Le installazioni effettuate durante il progetto pilota sono sottoposte a verifica da parte del DEC.
Qualora la verifica condotta sul progetto pilota dia esito negativo, il RUP, o se persona diversa il DEC, ordina la reiterazione della procedura relativa al progetto pilota stesso, per il numero di ulteriori 3 volte. Se in nessun caso il progetto pilota dia esito positivo, ovvero se il progetto pilota non si esaurisce nel termine di 30 (trenta) giorni dal verbale di avvio del progetto stesso, l’amministrazione committente si riserva il diritto di risolvere il contratto, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
Al termine del progetto pilota, in caso di esito positivo, il DEC, redige in doppia copia il verbale di avvio dell’esecuzione della fornitura che dovrá cominciare non oltre 60 giorni dalla firma del verbale di avvio stesso e dovrá terminare entro 365 giorni dall’inizio della fornitura, secondo quanto previsto dal piano di sostituzione di cui al comma 1 del presente articolo.
Il tempo utile contrattuale decorre dalla data del verbale di avvio.
L’impresa si impegna, altresì, a mettere a disposizione, nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale e secondo le modalità come sopra meglio specificate, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Provincia Autonoma di Bolzano o a terzi da questa designati. Tale Affiancamento di fine fornitura dovrà essere erogato, ove richiesto, per tutto il periodo necessario a tale trasferimento e comunque non oltre 60(sessanta) giorni solari dall’inizio dell’affiancamento.
L’impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del
know-how e delle competenze senza alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione committente.
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Articolo 4 S
Obblighi e oneri a carico dell’impresa
Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
Al fine di garantire l’unitarietà del servizio di installazione e di manutenzione, la ditta aggiudicataria, anche qualora sia costituita in ATI, si impenga ad eseguire tali prestazioni mediante un’unica impresa. In caso di impossibilità a garantire il servizio a mezzo di un'unica impresa, l'aggiudicatario garantisce l'unitarietà del servizio. Il mancato rispetto del presente obbligo è causa di risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'amministrazione, salvo il maggior danno.
L’impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, l’impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall’amministrazione. L’impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell’amministrazione, e restituire alla stessa gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
L’impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dall’amministrazione all’inizio di ciascun obiettivo per l’intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico.
Tale documentazione dovrà essere resa disponibile all’amministrazione in qualsiasi momento durante l’esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine di ciascun obiettivo. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Articolo 5 S Controlli
L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP, Dec e dall’amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione agli stessi soggetti di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
La pubblica amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.
L’impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In caso di inadempimento da parte dell’impresa dei suddetti obblighi, la pubblica amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 6 S
Proprietà delle macchine, obblighi accessori e diritto di opzione
Le macchine oggetto della fornitura restano di proprietà del fornitore per tutta la durata contrattuale. Per tutto il periodo di contrattuale, infatti, tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature, nonché agli eventuali dispositivi opzionali forniti, patiti durante il trasporto, la consegna, l’installazione, il collaudo e la permanenza nei locali dellamministrazione, sono a carico del fornitore, salva la responsabilità dell’amministrazione committente se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Anche a tale fine, non limitando la predetta responsabilità del fornitore, il fornitore medesimo dovrà prestare una garanzia assicurativa a copertura di furto, incendio o danneggiamento della fornitura.
In ogni caso, quale che sia la causa di malfunzionamento di una macchina e a prescindere dalla responsabilità, il fornitore garantisce per tutta la durata del contratto il corretto funzionamento operativo delle postazioni di lavoro nei termini previsti dal capitolato tenico e, laddove necessario, mediante la sostituzione delle macchine stesse.
Laddove si renda necessaria la sostituzione, per oggettiva impossibilitá di ripristino del corretto funzionamento o per furto, smarrimento, danneggiamento o altro, l’impresa ha l’obbligo di sostituire la macchina con un’altra dello stesso livello qualitativo o di livello qualitativo migliore agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’amministrazione, senza alcun impegno da parte sua, si riserva la facoltà di richiedere al fornitore entro lo scadere del secondo anno dalla data del verbale di avvio ulteriori 200 (duecento) unità (monitor compresi) del livello qualitativo indicato nel capitolato tecnico che il fornitore si impenga a consegnare secondo quanto previsto dal capitolato tecnico agli stessi prezzi patti e condizioni.
La disisinstallazione e il ritiro di detti computer aggiuntivi avverrà secondo il piando di disinstallazione concordato con il RUP e il DEC e comunque non oltre il termine ultimo massimo.
Il canone relativo di tali macchine aggiuntive è calcolato su base trimestrale non frazionabile ed è addebitato dalla prima fattura in poi, emessa dopo la loro installazione acettata dal Dec.
Il RUP, o se persona diversa, il DEC, ha la facoltà di rifiutare la macchina aggiuntiva o quella offerta in sostituzione qualora per ragioni tecniche o organizzative non rispetti gli standard minimi contrattuali.
L’impresa appaltatrice si obbliga a fornire il servizio di manutenzione e di assistenza ai sensi del capitolato tecnico per tutta la durata contrattuale a tutte le macchine fornite.
Al termine del periodo contrattuale, l’impresa fornitrice si impegna a ritirare le macchine secondo un piano di ritiro concordato con il RUP e il DEC 6 mesi prima dello scadere del tempo utile contrattuale.
Il ritiro non potrà cominciare prima dello scadere del tempo utile contrattuale e potrà protrarsi non oltre 12 mesi dopo la scedenza del medesimo termine.
Resta inteso che al fornitore non è dovuto alcun compenso oltre quello pattuito pari al canone di 20 trimestralità moltiplicato per il numero di macchine fornite ed ogni onere relativo al ritiro delle macchine, anche qualora questo si protragga oltre il termine ultimo massimo, è a totale carico del fornitore e non graverà sulla pubblica amministrazione.
In ogni caso l’impresa garantische che la pubblica amministrazione non rimanga sprovvista delle macchine nel periodo necessario alla sostituzione del fornitore stesso.
In alternativa, l’amministrazione committente si riserva il diritto di prelazione per il riscatto della proprietà delle macchine sulla base di un’offerta presentata dal fornitore nel rispetto dei prezzi di mercato.
In nessun caso l’offerta presentata dal fornitore ai fini del riscatto potrà superare i seguenti valori:
- 6% calcolato sui 5 anni di canone per PC-Desktop e Workstation (entrambi comprensivi di monitor);
- 8% calcolato sui 5 anni di canone per i Notebook (con eventuale monitor e port-replicator).
Articolo 7 S Piano della Qualità
Entro 20 giorni lavorativi dalla data conclusione del progetto pilota, l’impresa si impegna a presentare il piano della qualità, redatto ai sensi del capitolato tecnico e conforme a quello presentato in fase di gara dall’appaltatore stesso.
Il piano della qualità costituisce parte integrante del presente contratto.
L’amministrazione si riserva il potere di effettuare richiami sul mancato rispetto delle determinazioni previste dal piano di qualità.
Per ogni contestazione, sarà trattenuta una penale pari a 100 Euro calcolati dal giorno del richiamo fino al giorno del ripristino dello standard qualitativo del servizio previsto dal piano della qualità.
Il ripristino dello standard qualitativo è a totale carico dell’impresa e non importa alcun onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione committente.
Articolo 8 S Garanzie
L’impresa garantisce per tutta la durata contrattuale la piena disponibilità delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software eventualmente forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
L’impresa garantisce espressmente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
L’impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nell’elenco delle prestazioni e nei relativi manuali d’uso.
L’impresa garantisce, altresì, che i software eventualmente consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
L’impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nell’elenco delle prestazioni ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’ uso delle apparecchiature medesime.
L’impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’ installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l’amministrazione restare estranea ai rapporti tra l’ Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data dell’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni o di regolare esecuzione delle prestazione”
In caso di inadempienza da parte dell’impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, l’amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’ art. 19 G, nonché dell’ art. 1456 c.c..
Articolo 9 S Pianificazione delle attività
Ciascun intervento oggetto del presente contratto è pianificato dalle parti ai sensi del piano di sostituzione di cui all’art. 3 S del presente schema di contratto ed in conformità con quanto previsto dal capitolato tecnico, ferme restando le penali previste dal medesimo capitolato tecnico.
Articolo 10 S Risorse impiegate
Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel presente contratto e/o ad eventuali profili indicati nell’offerta tecnica e/o ai curricula prodotti, se migliorativi.
Articolo 11 S
Certificato di conformità, certificato di regolare esecuzione delle prestazione
Per il presente contratto è previsto il rilascio del certificato di conformità emesso dal Dec e confermato dal RUP. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia nominato un Dec, il certificato di conformità è emesso dal RUP.
L’esito positivo della verifica sarà formalizzato in un verbale. L’impresa prende atto che l’amministrazione committente si riserva di sottoporre a verifiche di accettazione tutti i prodotti, anche i prodotti non software, realizzati nell’ambito delle attività contrattuali ivi comprese le attività di ripristino dell’operatività, secondo le modalità concordate nel presente contratto e offerte dall’impresa in sede di gara, se migliorative.
I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nellcapitolato tecnico e relativi allegati, o altrimenti concordati con l’amministrazione committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel capitolato tecnico, relativi allegati e nel piano di sostituzione approvato dall’amministrazione committente, pena l’applicazione delle penali di cui al capitolato tecnico.
I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell’amministrazione committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel presente schema di contratto, nel capitolato tecnico e relativi allegati e nel piano di sostituzione approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
Ove vengano riscontrate anomalie, l’impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, e comunque non oltre i tempi previsti nel presente schema di contratto, nel capitolato tecnico e relativi allegati.
Articolo 12 S Penali e premi
Sono fissate le penali di cui al capitolato tecnico.
Articolo 13 S Corrispettivo e fatturazione
Il corrispettivo del presente contratto sará determinato dall’offerta presentata dal vincitore della gara ad evidenza pubblica presupposta al presente contratto e in nessun caso potrà essere superiore all’importo posto a base d’asta.
Il corrispettivo massimo complessivo è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza. Si precisa che per il presente contratto gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono pari a Euro 0,00.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione delle perstazioni a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
L’impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel 14 S.
Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
Fermo restando l’importo complessivo di 20 trimestralità per ogni macchina, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a canone posticipato su base trimestrale non frazionabile secondo il seguente piano di fatturazione.
o Nel periodo di sostituzione delle macchine in uso presso la pubblica amministrazione (i primi 12 mesi dal verbale di avvio), la fatturazione è progressiva su base trimestrale posticipata a partire dalla data del verbale di avvio di cui all’art. 3S del presente schema di contratto, in ragione del prezzo unitario offerto dal fornitore per ciascuna tipologia di macchina, moltiplicato per il numero delle macchine effettivamente sostituite e la cui verifica ha dato esito positivo; a tal fine si considerano effettivamente consegnate tutte le macchine fornite nei trimestri anteriori all’emissione delle fatture.
o Per il periodo successivo alla sostituzione delle macchine, la fatturazione sarà posticipata su base trimestrale in ragione del prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di macchina moltiplicato per il numero di macchine fornite;
o Per il periodo successivo al tempo utile contrattuale, la fatturazione posticipata avviene a scalare su base trimestrale non frazionabile in ragione del prezzo unitario offerto per ciascuna macchina moltiplicato per il numero di macchine ancora in uso presso la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, all’importo delle fatture per i pagamenti in acconto dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità: a seguito dell’accettazione scritta ai sensi del capitolato tecnico.
Le fatture devono essere intestate alla Ripartizione Informatica. Le fatture vanno inviate esclusivamente in formato elettronico “pdf” per email all’indirizzo istituzionale dell’Ufficio responsabile del presente contratto.
In caso ciò non fosse possibile sono da inviare all’ufficio 9.2 Ufficio Reti e sistemi operativi – Ripartizione Informatica, Vix Xxxxxxx 00, X-00000 Xxxxxxx.
Le fatture dovranno contenere almeno le seguenti indicazioni:
- CIG 4818909182
- RUP Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
- Delibera n. 1902 dd. 17.12.2012
Articolo 14 S Adeguamento dei prezzi
I prezzi sono invariabili per tutta la durata contrattuale (5 anni).
L’impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
Articolo 15 S Risoluzione
In caso di inadempimento dell’impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall’amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’impresa; resta salvo il diritto dell’amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso, si conviene che l’amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) qualora gli accertamenti antimafia risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione;
e) documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo dell’affidatario per due volte consecutive
f) nei casi di cui ai seguenti articoli:
- 4G; 5G; 8G; 9G; 11G; 12G; 13G; 16G; 17G; 19G; 23G; 24G; 26G;
- 2S; 3S; 4S; 5S; 6S; 7S; 8S; 9S; 12S.
In caso di risoluzione del presente contratto, l’impresa si impegna, sin d’ora, a fornire all’amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 16 S Costi per la sicurezza
Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Amministrazione provinciale ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze ed ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze (DUVRI).
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.
Articolo 17 S Disposizioni particolari
(Omissis)
Articolo 18 S
Documenti che fanno parte integrante del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto i seguenti documenti:
1. Relazione tecnica
2. Capitolato tecnico e relativi allegati
3. Offerta economica
4. Offerta tecnica dell’impresa
Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche, che le disposizioni relative al Business Requirements presenti negli allegati tecnici predisposti dall’Amministrazione pubblica prevalgono sulle altre disposizioni contrattuali, salvo migliorie offerte dal fornitore ed accettate esplicitamente da parte del DeC o, in mancanza, del RUP.
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- Articolo: 4G; 5G; 8G; 9G; 11G; 12G; 13G; 16G; 17G; 19G; 23G; 24G; 26G;
- Articolo: 2S; 3S; 4S; 5S; 6S; 7S; 8S; 9S; 12S.
L’impresa
il legale rappresentante
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