Definizione di Cura Italia

Cura Italia una prima lettura, cit., 250.
Cura Italia istituito dall’art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ed integrato nel corso dell’anno da provvedimenti successivi, nell’ambito delle misure di carattere straordinario adottate dal Governo Italiano a sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica - è stato finalizzato alla corresponsione di un emolumento forfettario a favore dei collaboratori sportivi che detengono un contratto di lavoro presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma l, lettera m, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Presupposto fondamentale per l’assegnazione di tale contributo è la riduzione del volume di attività nel corso del 2020 a causa della pandemia. L’Autorità di Governo ha stabilito che fosse la Società ad accogliere le domande dei collaboratori sportivi e ad allocare loro le somme sulla base delle disposizioni di legge e della dotazione finanziaria resa disponibile nel 2020, complessivamente pari a 641 milioni di euro, di cui: A tale scopo la Società, in coordinamento con l’Autorità di Governo è stata impegnata, attraverso la partecipata Coninet S.p.a., nella ideazione, sviluppo e messa a regime di una nuova piattaforma, attraverso cui gestire l’erogazione delle indennità, in una situazione del tutto nuova in termini di complessità (basti pensare che i beneficiari 2020 sono risultati oltre 165.000).

Examples of Cura Italia in a sentence

  • Lo scarso coordinamento, peraltro, è confermato dalla Relazione illustrativa al Decreto Cura Italia, laddove − contraddittoriamente rispetto al contenuto del Decreto Liquidità − si conferma che «Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda».

  • Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle condizioni principali dei mutui ipotecari in essere alla data di bilancio: L’impegno finanziario Interest Cover ratio (ISCR), calcolato come rapporto tra EBITDA e Interessi, non è stato oggetto di misurazione al 30 giugno 2020 come da accordi con l’istituto finanziatore Unicredit che ha approvato la moratoria sul finanziamento ai sensi dell’art.56 del decreto Cura Italia.

  • Con la Legge di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 è stata nuovamente prorogata la scadenza delle moratorie previste dal Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020.

  • L’articolo 83, ai commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia aveva disposto dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il rinvio d’ufficio rispettivamente di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (con le eccezioni previste dal comma 3) e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, e dunque anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi (con le eccezioni previste dal comma 3).

  • La riprogrammazione e riprogettazione dei servizi nel contesto Covid-19 (dall’applicazione dell’art.48 del Decreto Cura Italia ai campi più diversi dei servizi ai cittadini, intesi in senso ampio).


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Cura Italia una prima lettura, in Rivista di Diritto bancario, 2020, II, sez. I, 235 e ss. Trattasi di misure a carattere temporaneo ed eccezionale che si inseriscono nel più ampio contesto derogatorio definito dalla Commissione Europea nel “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”2. Analizziamo separatamente i due blocchi di norme che definiscono i rispettivi ambiti di applicazione, soggettivi e oggettivi. Con riferimento al comparto delle persone fisiche (famiglie e lavoratori), ricordiamo preliminarmente che il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, c.d. “fondo Gasparrini”, è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che attribuisce (art. 2, co. 475 e ss.)3, il diritto potestativo, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione, per non più di due volte in un periodo massimo di 18 mesi, del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, individuate nella cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nella cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” e nella morte o riconoscimento di handicap grave del titolare del mutuo. La funzione del Fondo si estrinseca nell’erogazione all’intermediario del 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione4; erogazione diretta a indennizzare la perdita a cui l’intermediario è esposto in ragione del venir meno della disponibilità del capitale mutuato per la durata del periodo. Nell’ambito delle legislazione emanata durante l’emergenza covid-19, sulla disciplina del Fondo, a tal fine rifinanziato con 400 milioni di euro, ha inciso, dapprima l’art. 26 del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 (Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, pubblicato in G.U., 02/03/2020, n. 53) e, successivamente in misura più significativa, l’art. 54 del decreto “Cura Italia”. Più nello specifico, l’art. 26, del d.l. n. 9/2020, estende l’ambito di applicazione oggettivo dell’intervento del Fondo di Solidarietà anche alle situazioni di difficoltà economica temporanea connesse alla “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni”. La previsione di cui all’art. 54 del d.l n. 18/2020 incide, invece, 2 Cfr. la Comunicazione CE, n. 2020/1863, al link: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I...
Cura Italia una prima lettura, in Rivista di diritto bancario, 2/2020, p. 249, ove l’Autore sostiene la posizione dell’Arbitro.
Cura Italia recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e dell'articolo 9 Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”. - Fatt. n. 858 del 30.08.2019, prot. 45122 del 02.09.2019, relativa al mese di giugno 2019; - Fatt. n. 906 del 12.09.2019, prot. 47130 del 12.09.2019, relativa al mese di luglio 2019; - Fatt. n. 1106 del 12.11.2019, prot. 58986 del 12.11.2019, relativa al mese di settembre 2019; - Fatt. n. 50 del 15.01.2020, prot. 2684 del 15.01.2020, relativa al mese di ottobre 2019; - Fatt. n. 194 del 14.02.2020, prot. 9165 del 15.02.2020, relativa ai mesi di novembre e dicembre 2019; - Fatt. n. 352 del 25.03.2020, prot. 15770 del 25.03.2020, relativa al mese di gennaio 2020; - Fatt. n. 593 del 28.05.2020, prot. 27667 del 28.05.2020, relativa al mese di febbraio 2020; - Fatt. n. 631 del 12.06.2020, prot. 30684 del 13.06.2020, relativa al mese di marzo 2020;
Cura Italia che prevede un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione escluderebbe, a contrario, una sospensione tout court del canone. Ma la tesi non convince del tutto, posto che sarebbe agevole osservare come, di contro, essa troverebbe applicazione solo nei casi in cui il canone risulti dovuto. La pandemia, infatti, potrebbe non escludere l’impossibilità né l’eccessiva onerosità. E non è un caso che la medesima norma richiami proprio questi rimedi generali, affiancando ad essi il rimedio manutentivo. Ciò che, tuttavia, non si può negare è che la norma ha introdotto un obbligo di rinegoziazione e, indirettamente, di adeguamento giudiziale del contratto con una presunzione relativa, anche se soltanto per alcune tipologie di locazione. E questo, secondo alcuni, in virtù dell’art. 14 delle preleggi, potrebbe essere un dato insormontabile: essa, infatti, non potrebbe estendersi alle altre locazioni per le quali si sono esplorate variegate soluzioni120. Anche se, forse, questa tesi potrebbe valere per la sola soluzione specifica (obbligo di rinegoziazione almeno per il 50% del canone), ma non per il criterio sottostante, che, come si vedrà, potrebbe, invece, rappresentare l’esplicitazione di un principio più generale e regolare della causa dei contratti di impresa (quale è anche questo), ovvero l’intima relazione tra costi e ricavi, tra attività e costo aziendale, in altre parole, l’economicità della loro causa. Ma su questo si avrà modo di tornare oltre.
Cura Italia l’attuazione delle norme di contenimento
Cura Italia. Art. 91 ha stabilito che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto “è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Si tratta di un concetto generale di “scusabilità” del mancato pagamento che il conduttore può utilizzare se chiamato in giudizio dal locatore, o comunque invocabile ogni qualvolta questi dovessi chiedere il rispetto delle scadenze; • Art. 103, comma 6 ha stabilito che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sia sospesa sino al 1° settembre 2020. ⇒ Si ricorda che per le locazioni abitative potrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 55 della legge 392/78 (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1428; 15 ottobre 2014, n. 21836 e 17 novembre 2009 n. 24223) che consente al conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità di chiedere la concessione di un termine di grazia per sanare la morosità.
Cura Italia richiedendo la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in leasing, ipotecari e dei differenziali in essere.”