DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 20.1 – Rischi Esclusi l’Assicurazione comprende i danni arrecati alle Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico. Sono esclusi i danni: ad oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere; alle Cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali; ad immobili ed a Cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute. Sono in ogni caso esclusi i danni ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso o in locazione all’Assicurato e quelli derivanti da incendio e da furto. Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata. Sono esclusi i mezzi aerei e quelli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni. Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti Sono esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ed una franchigia per sinistro di Euro 1.500,00.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai “beni strumentali”. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all’esecuzione dei lavori stessi. Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. La presente garanzia, di cui all’art. 8 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di Eur 100.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ferma l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede. La presente garanzia, di cui all’art. 8 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di Eur 150.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ferma l’applicazione della S.I.R. di cui all’art. 1 che precede.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. A parziale deroga del punto 11.3 “Delimitazioni” l’assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico. Sono esclusi i danni: ad oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere; alle cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali; ad immobili ed a cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. L’Assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all’esecuzione dei lavori stessi.
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA. La garanzia si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia¸ o detenga a qualsiasi titolo comprese operazioni di loro sollevamento¸ a carico e scarico (esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 Codice Civile). Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili¸ nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria. Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 75.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.