Accesso agli atti e riservatezza Clausole campione

Accesso agli atti e riservatezza. 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Accesso agli atti e riservatezza. 1. Il Concorrente che partecipa alla procedura di affidamento avviata da LepidaScpA deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs n. 50/2016).
Accesso agli atti e riservatezza. L’art. 53 riproduce il testo dell’art. 13, d.lgs. 163/2006, ad esclusione del comma 7 e 7-bis relativi all’accesso alle specifiche tecniche. Una significativa novità è quella che prevede la possibilità per le amministrazione aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori di imporre agli operatori economici condizioni a tutela della riservatezza delle informazioni rese disponibili dalle amministrazioni aggiudicatrici. Si segnala l’opportunità di estendere l’ambito soggettivo delle disposizioni, sostituendo il riferimento alle amministrazione aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori con quello alle stazioni appaltanti.
Accesso agli atti e riservatezza. L'articolo 35 introduce le modifiche alla disciplina sull’accesso e riservatezza in tema di contratti pubblici resesi necessarie al fine di allineare lo svolgimento della procedura di accesso all’utilizzo delle piattaforme di e- procurement. In particolare il comma 1 prevede che le stazioni appaltanti assicurano l’accesso alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme. Si prevede, inoltre, il riconoscimento per tutti i cittadini della possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara. A tale proposito è utile ricordare che il Consiglio di Stato con l’Adunanza plenaria n. 10/2020 ha affermato che detto strumento si applica a tutte le fase dei contratti pubblici, chiarendo che il principio di trasparenza, che si esprime nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno stato di diritto, assicurando anche il buon funzionamento della pubblica amministrazione attraverso l’intellegibilità dei processi decisionali e l’assenza di corruzione. Partendo da queste premesse, l’Adunanza plenaria è giunta a chiarire che l’accesso civico generalizzato sostanzia un diritto fondamentale che contribuisce al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona. Il comma 2 disciplina nel dettaglio la tempistica con cui potrà essere ottenuta la documentazione di gara di interesse, quale ad esempio le domande di partecipazione e gli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, i verbali relativi alla valutazione delle offerte e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, e infine i verbali riferiti alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta. I commi 4 e 5 prevedono le ipotesi di esclusione dall’accesso. Tali ipotesi si riferiscono, in particolare, alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Queste limitazioni potranno essere superate e quindi giungere all’ostensione della documentazione in questione se all’esito del bilanciamento tra interessi contrapposti l’ostensione risulta indispensabile ai fini della difesa in gi...
Accesso agli atti e riservatezza. Salvo quanto espressamente previsto dal codice, il diritto di accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo). Gli XX.XX. dovranno dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del codice. E-mail – xxxx@xxxxxxxxx.xx |Pec – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx |Sito web – xxx.xxxxxxxxx.xx Gli XX.XX. compilando l’apposita sezione dell’”Allegato 1 – Domanda di partecipazione”, predisposto dalla Stazione Appaltante, sono tenuti, secondo motivata e comprovata dichiarazione, ad indicare le parti dell’offerta contenente segreti tecnici o commerciali. La mancata compilazione della sezione relativa all’accesso della suddetta dichiarazione ovvero la produzione della dichiarazione non adeguatamente comprovata e motivata libera la Stazione Appaltante dall’obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso. Si precisa che in mancanza della suddetta dichiarazione, l’offerta del concorrente sarà considerata interamente ostensibile.
Accesso agli atti e riservatezza. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 22 e seguenti) nonché dall’art. 35 del Codice, il quale prevede che:
Accesso agli atti e riservatezza. 11.1 Il personale del Servizio e il Conciliatore si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni apprese nel corso della procedura, che non possono essere utilizzate né divulgate.
Accesso agli atti e riservatezza. 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Accesso agli atti e riservatezza. 13 8. SOPRALLUOGO PRELIMINARE 13