Ammissione dei candidati. 1. L’ammissione al concorso è preceduta dall’istruttoria delle domande che consiste nella verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando come indispensabili per la partecipazione ad un determinato concorso.
2. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la possibilità di partecipazione al concorso; in tal caso l’Amministrazione comunica ai candidati non ammessi l’avvenuta esclusione, a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato all’esclusione dal concorso medesimo.
3. Nel provvedimento di esclusione dal concorso va indicato il termine e l’autorità cui ricorrere.
4. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, fino al momento dell’assunzione.
5. In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell’interesse del candidato, sia nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove, l’Amministrazione può disporre l’ammissione con riserva.
6. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti.
7. La competenza ad adottare i provvedimenti indicati nel presente articolo è del responsabile dell’area nella quale è ricompreso il servizio di gestione del personale
Ammissione dei candidati. 1.Sono esclusi dal concorso gli aspiranti la cui domanda non indichi il nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio del candidato, e xxx xxxxxx la sottoscrizione. 2.Deve essere data comunicazione ai candidati non ammessi dell’avvenuta esclusione con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato all’esclusione dal concorso medesimo. 3.Xxxxxxx, in caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazione e Coordinamento l’ammissione con riserva dei candidati a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro comunicati. Il bando specificherà espressamente le cause di esclusione dal concorso.
Ammissione dei candidati. La procedura di ammissione viene svolta dal soggetto attuatore sulla base di criteri previsti dal progetto e definiti tenendo conto di alcuni principi generali, quali: trasparenza; coerenza con i destinatari previsti dalla relativa azione del Complemento di Programmazione; obiettività; adeguate modalità di verifica delle attitudini del candidato, laddove prevista. Devono essere perciò puntualmente definiti e adeguatamente pubblicizzati, attraverso gli avvisi ed altre forme di reclutamento dell’utenza, criteri in grado di garantire modalità di accesso chiare, parità di trattamento, requisiti di ammissione coerenti con la tipologia di attività e le finalità formative specifiche. E’ possibile prevedere prove (test, colloqui, ecc.) finalizzate all’accertamento dell’effettivo possesso di eventuali competenze richieste (ad es. di tipo linguistico e/o informatico, se previste dal Repertorio regionale per il profilo professionale cui è finalizzato il percorso formativo) o delle attitudini del candidato, da svolgersi con le modalità pubblicizzate nell’avviso. Nel caso di progetti che beneficiano di finanziamento pubblico, non sono ammesse modalità di selezione basate su sorteggio o sulla priorità cronologica di presentazione della domanda. Qualora le domande ammissibili superino il numero previsto, il soggetto attuatore:
a) procede alle prove di selezione secondo i criteri previsti dall’avviso, oppure
b) può procedere, fermo restando il costo complessivo del progetto, a realizzare l’azione con il maggiore numero di partecipanti purché sia assicurata la superficie minima delle aule formative per allievo (v.§ A.2.7). Nel caso, invece, in cui il numero di partecipanti ammessi sia inferiore al numero previsto, il soggetto attuatore può:
1. avviare l’azione, sempre che il numero di partecipanti effettivi non sia inferiore ai due terzi di quelli previsti, oppure
2. darne comunicazione all’Amministrazione per concordare un’eventuale riapertura dei termini dell’avviso, oppure definire la chiusura dell’attività/progetto. Nel caso in cui un intervento formativo non possa per qualsiasi motivo trovare attuazione rimangono a carico del soggetto attuatore gli oneri per le attività preliminari eventualmente realizzate, ad esclusione delle spese vive sostenute per l’acquisto di servizi inerenti le attività di progettazione e di pubblicità e per la costituzione di ATI/ATS, fideiussione. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire: − il livello di competenza tecnico adeguato delle pe...
Ammissione dei candidati. 1. Scaduto il termine fissato dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione ai relativi procedimenti, il competente ufficio dell’ente procede a riscontrare le domande ai fini della loro ammissibilità.
Ammissione dei candidati. L’ammissione alle selezioni è definita dal Responsabile delle risorse Umane, previa verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali e professionali richiesti per la partecipazione alle selezioni stesse, da parte dell'apposita commissione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Ammissione dei candidati. L’ammissione o l’eventuale esclusione dei candidati alla selezione è decisa dal Responsabile del Servizio Unico del Personale con propria determinazione comunicata al Presidente della Commissione Selezionatrice.
Ammissione dei candidati. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande le stesse saranno esaminate ai fini della loro ammissibilità dal responsabile del personale del Comune.
Ammissione dei candidati. Tutti i candidati, sulla base della domanda di ammissione e delle dichiarazioni debitamente sottoscritte (pervenute entro il termine perentorio di cui all’art. 4) sono ammessi alla selezione, salvo espressa comunicazione dell’amministrazione di eventuale esclusione o di richiesta di regolarizzazione entro il termine assegnato. La mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina l’esclusione dalla selezione.
Ammissione dei candidati. L’istruttoria delle domande pervenute sarà, di norma, effettuata dai competenti uffici dell’Azienda, ma potrà anche essere delegata alla commissione esaminatrice o ad una società esterna ove il numero sia tale da dover procedere ad una fase di preselezione. L'istruttoria delle domande consisterà nella verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando come indispensabili per la partecipazione ad una determinata selezione. La regolarizzazione delle domande potrà avvenire solo entro il termine di scadenza dell’avviso. Sono sanabili soltanto le irregolarità o le omissioni per le quali il bando non prescrive l’esclusione dalla selezione. I provvedimenti di esclusione dovranno essere comunicati agli interessati, mentre l’elenco degli ammessi sarà pubblicato all’Albo aziendale e sul sito Internet. Sarà cura dei candidati prenderne visione. L’elenco dei candidati ammessi sarà trasmesso alla commissione esaminatrice unitamente ad un verbale che riporterà:
a) il numero delle domande ricevute;
b) il numero delle domande ritenute regolari;
c) il numero delle domande per le quali si è richiesta l'eventuale regolarizzazione dei documenti;
d) il numero e i soggetti relativi alle domande per le quali non esistono gli estremi per la ammissibilità alla selezione, indicando per ognuna le motivazioni. Il tutto nel rispetto della legge sulla privacy.
Ammissione dei candidati. L’ammissione dei candidati alle procedure selettive viene disposta con determinazione del Dirigente delle Risorse Umane previa istruttoria delle istanze pervenute, consistente nella verifica dei requisiti individuati dal bando come necessari ai fini della partecipazione. Nel caso in cui i candidati risultino non essere in possesso dei requisiti essenziali, ne viene disposta la non ammissione alle procedure selettive con le stesse modalità di cui al punto precedente, con specificazione dei motivi che hanno condotto all’esclusione dalle stesse procedure. Verrà data comunicazione scritta unicamente ai candidati esclusi tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nel bando saranno indicate le modalità di comunicazione dell’ammissione e dell’esclusione. Il Dirigente delle Risorse Xxxxx può inoltre disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni o perfezionamenti delle istanze di ammissione presentate che, a seguito di istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili; allo stesso modo si procede nei casi in cui sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione: in quest’ultimo caso lo scioglimento della riserva viene subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. L’ammissione con riserva, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o con mail pec e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Abano Terme nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” dovrà contenere, oltre alla specificazione delle integrazioni necessarie, anche l’indicazione del termine temporale entro il quale i candidati dovranno, pena l’esclusione dalle procedure selettive, sanare le irregolarità riscontrate. Il Responsabile del Settore Risorse Umane, per ragioni di celerità, può altresì disporre l’ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute; in tali casi la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o titoli dichiarati verrà effettuata prima della conclusione della procedura di selezione e comunque prima dell’approvazione della graduatoria di merito finale.