Adeguamento del corrispettivo Clausole campione

Adeguamento del corrispettivo. Il canone di locazione finanziaria può essere fisso o indicizzato. Nel caso in cui sia previsto nelle condizioni particolari che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione periodica, l'ammontare dei canoni di locazione indicato nelle Condizioni Particolari (canone “teorico” del contratto), escluso l'importo corrisposto alla sottoscrizione del contratto a titolo di Anticipo, sarà assoggettato ad indicizzazione con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno di durata del contratto), a partire dalla prima scadenza successiva alla data di decorrenza del contratto, assumendosi quale parametro di riferimento la media mensile avuto riguardo a ciascun mese del trimestre considerato delle quotazioni giornaliere per valuta del tasso EURIBOR tre mesi divisore 365, rilevata alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre alla pagina ATICFOREX del circuito Reuters e pubblicata il giorno successivo su "Il Sole 24 Ore", ovvero nel primo giorno utile successivo;in difetto di pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" si farà riferimento alle quotazioni ATIC (il ”Tasso Indice”). Il valore del parametro di riferimento iniziale è quello indicato nel documento di sintesi. Tutti i canoni con scadenza successiva alla data di decorrenza del contratto saranno soggetti ad adeguamento periodico n aumento o in diminuzione in via posticipata, mediante conguaglio, con periodicità trimestrale, secondo la procedura di seguito descritta e comunque nei limiti di cui alla Legge 108/1996 in materia di usura:
Adeguamento del corrispettivo. 11.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo a corpo e a misura si intende immodificabile per tutta la validità del presente contratto.
Adeguamento del corrispettivo. 12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Contratto.
Adeguamento del corrispettivo. 11.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Accordo.
Adeguamento del corrispettivo. 14.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo.
Adeguamento del corrispettivo. 6.1. Le parti si danno atto che il canone di cui al precedente art. 5 è calcolato utilizzando quale parametro il tasso di riferimento, valido per l’intera durata della locazione, indica- to nel Documento di Sintesi (di seguito anche “tasso storico”). 6.2. In caso di tasso indicizzato, le parti espressamente convengono che il canone di locazio- ne sia soggetto a conguaglio durante il periodo della locazione, a seconda della variazio- ne del tasso storico. Il canone è indicizzato al variare della media di periodo dell’Euribor (Euro Interbank offered rate) 3 mesi, come pubblicato su “Il Sole 24 ore”. 6.3. Alla fine di ciascun trimestre il Concedente conteggerà il conguaglio di indicizzazione, determinando l’imponibile da fatturare o la nota di credito da emettere, con la seguen- te formula: Ac = Adeguamento canone QCR = Quota Capitale Residua Tm = Tasso medio (calcolato rilevando quotidianamente i tassi EURIBOR 3 mesi pubbli- cati su “Il Sole 24 Ore”) Tr = Tasso di riferimento base concordato in contratto GG = periodo di indicizzazione 6.4. Non si darà luogo all’immediata emissione di addebiti o accrediti sul singolo canone qualora la variazione del tasso nel periodo di riferimento sia uguale od inferiore allo 0,25%, oppure qualora l’adeguamento del canone risultante dalla variazione sia pari o inferiore a Euro 50,00 oltre I.V.A.. Tali importi verranno fatturati quando la loro somma superi complessivamente il limite di cui sopra oppure in un’unica soluzione alla scaden- za del Contratto. Doc. 0004 - Rev. 02 del 01/02/2014 6.5. Gli adeguamenti verranno fatturati alla fine di ogni trimestre e addebitati sul conto corrente dell’Utilizzatore entro 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto tale termine, si darà luogo all’applicazione degli interessi di mora previsti nel Documento di sintesi. In caso di conguaglio a credito, il Concedente provvederà all’emissione di nota di credito e, qualora l’Utilizzatore non sia debitore per altri importi, rimetterà entro 30 giorni il conguaglio con bonifico bancario sul conto corrente dell’Utilizzatore o a mezzo assegno bancario. 6.6. Resta inteso che, qualora il tasso di interesse applicato alla locazione finanziaria dovesse eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni tempo per tempo vigenti in mate- ria di usura, lo stesso si intenderà automaticamente ridotto al tasso di interesse massimo consentito da tali disposizioni.
Adeguamento del corrispettivo. 1. Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del presente contratto, salvo restando quanto previsto dal paragrafo 3 del Capitolato Tecnico dell’Appalto specifico. 2. Detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo a decorrere dal secondo anno in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d’opera e/o materiali. 0.Xx richiesta di adeguamento dovrà essere corredata da apposita documentazione comprovante l’intervenuta variazione, costituita dalle pubblicazioni, o in mancanza, dagli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente. 0.Xx suddetta richiesta dovrà pervenire all’Agenzia almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno per cui è possibile applicare la revisione. Tale termine è stabilito a pena di decadenza. 0.Xx revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dall’ Agenzia ai sensi della normativa in vigore.
Adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo orario si intende immodificabile nel periodo di validità del contratto.
Adeguamento del corrispettivo. 1. Resta espressamente convenuto che, avendo le parti determinato l’ammontare del corrispettivo in misura proporzionale ai costi di acquisto dei beni, ogni eventuale variazione a consuntivo degli stessi, per qualsiasi causa diretta ed indiretta, comunque connessa con il compimento dell’operazione, comporterà un proporzionale adeguamento del corrispettivo.
Adeguamento del corrispettivo. 1. Il Corrispettivo convenuto resterà fermo e definitivo sino alla scadenza della durata contrattuale, per cui non potrà formare oggetto né di revisione né di indicizzazione.