Adeguamento del corrispettivo Clausole campione

Adeguamento del corrispettivo. 12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Contratto.
Adeguamento del corrispettivo. Il canone di locazione finanziaria può essere fisso o indicizzato. Nel caso in cui sia previsto nelle condizioni particolari che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione periodica, l'ammontare dei canoni di locazione indicato nelle Condizioni Particolari (canone “teorico” del contratto), escluso l'importo corrisposto alla sottoscrizione del contratto a titolo di Anticipo, sarà assoggettato ad indicizzazione con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno di durata del contratto), a partire dalla prima scadenza successiva alla data di decorrenza del contratto, assumendosi quale parametro di riferimento la media mensile avuto riguardo a ciascun mese del trimestre considerato delle quotazioni giornaliere per valuta del tasso EURIBOR tre mesi divisore 365, rilevata alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre alla pagina ATICFOREX del circuito Reuters e pubblicata il giorno successivo su "Il Sole 24 Ore", ovvero nel primo giorno utile successivo;in difetto di pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" si farà riferimento alle quotazioni ATIC (il ”Tasso Indice”). Il valore del parametro di riferimento iniziale è quello indicato nel documento di sintesi. Tutti i canoni con scadenza successiva alla data di decorrenza del contratto saranno soggetti ad adeguamento periodico n aumento o in diminuzione in via posticipata, mediante conguaglio, con periodicità trimestrale, secondo la procedura di seguito descritta e comunque nei limiti di cui alla Legge 108/1996 in materia di usura:
Adeguamento del corrispettivo. 11.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo a corpo e a misura si intende immodificabile per tutta la validità del presente contratto.
Adeguamento del corrispettivo. 14.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo.
Adeguamento del corrispettivo. 12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Accordo Quadro.
Adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo orario si intende immodificabile nel periodo di validità del contratto.
Adeguamento del corrispettivo. Non saranno riconosciuti adeguamenti prezzi e/o corrispettivi per tutta la durata dell’appalto
Adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo contrattuale si intende immodificabile per gli anni di validità del contratto, salvo una revisione sulla base dell’indice annuale FOI in caso di consistente aumento dei costi di gestione, superiore all’alea del 10% (dieci per cento), debitamente documentato con richiesta scritta della I.A. , ai sensi dell’art. 106 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque solo a partire dal terzo anno di contratto. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’I.A. è obbligata ad accettare aumenti o diminuzioni delle prestazioni richieste per il servizio fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell’importo complessivo dell’affidamento (cosiddetto “quinto d’obbligo”). L’I.A. , in tutti i casi di variazione del servizio, si obbliga ad adeguare alle effettive necessità sia le forze lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità delle prestazioni resti invariata. Qualora le variazione delle prestazioni richieste per il servizio affidato comporti un aumento o una diminuzione del corrispettivo contrattuale in misura superiore al 20%, sarà concordato tra le parti il relativo corrispettivo e tale variazione formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo del contratto in essere. Qualora l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (su strade e/o scuole) rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, o qualora situazioni imprevedibili rendessero momentaneamente inagibili le sedi degli edifici scolastici, l’A.C. potrà richiedere all’I.A. la modifica temporanea del percorso giornaliero, senza oneri aggiuntivi.
Adeguamento del corrispettivo. 1. Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del presente contratto, salvo restando quanto previsto dal paragrafo 3 del Capitolato Tecnico dell’Appalto specifico. Detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo a decorrere dal secondo anno in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d’opera e/o materiali. La richiesta di adeguamento dovrà essere corredata da apposita documentazione comprovante l’intervenuta variazione, costituita dalle pubblicazioni, o in mancanza, dagli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente. La suddetta richiesta dovrà pervenire all’Agenzia almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno per cui è possibile applicare la revisione. Tale termine è stabilito a pena di decadenza. La revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dall’ Agenzia ai sensi della normativa in vigore.
Adeguamento del corrispettivo. I canoni non saranno soggetti a revisione salvo nelle ipotesi tassativamente imposte dalla legge ed a partire dalla terza annualità. In tal caso l’importo relativo all’aumento, sommato al canone dell’anno precedente, formerà l’importo contrattuale dell’anno successivo (terzo anno di esercizio).