ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Clausole campione

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. Il Fornitore entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della comunicazione definitiva della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per la stipula del contratto. La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti comporterà la decadenza dell’assegnazione della fornitura. Decorso inutilmente detto termine, il fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. 1. L’Associazione è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. Il lavoratore che intende aderire al Fondo di Solidarietà ovvero che intenda presentare domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro aderendo all’opzione “Pensione Quota 100”, nonché la lavoratrice che intenda aderire alla c.d. “opzione donna” hanno l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti dell’azienda circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva, e dovranno produrre l’estratto conto contributivo rilasciato dalla competente Sede dell'INPS e, appena in grado, il certificato ECOCERT – ex art. 54 L. 88/89 – , entro la data stabilita e secondo le modalità comunicate dall’azienda. Il lavoratore potrà inoltre rilasciare eventuale delega all’INPS per la riscossione dei contributi associativi sindacali.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. Ai fini degli adempimenti amministrativi previsti per l'assunzione, anche per il contratto intermittente valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002 e dunque l'invio della comunicazione dell'assunzione ai servizi per l'impiego competenti (poi ANPAL). Con la comunicazione ai servizi competenti i datori di lavoro dovranno specificare la obbligatorietà o meno della chiamata e le modalità della eventuale disponibilità concordata (per i termini e le modalità della comunicazione, v. quanto riportato nell'argomento Collocamento ordinario). Gli obblighi connessi alla stipulazione del contratto di lavoro saranno soddisfatti, alla stessa stregua degli altri rapporti di lavoro, solo una volta, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Quanto alla consegna di copia della comunicazione di assunzione o del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, la stessa deve avvenire all'atto dell'assunzione prima dell'inizio dell'attività di lavoro (ML circc. n. 4/2005 e n. 34/2010). Al fine di scongiurare possibili fenomeni elusivi, è previsto un nuovo obbligo di comunicazione connesso non alla sottoscrizione del contratto ma alla chiamata del lavoratore. Il comma 3 dell'art. 15, D.Lgs. n. 81/2015 ha, infatti, stabilito che, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto ministeriale possono essere individuate modalità applicative, nonchè ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. Con il decreto direttoriale 25 giugno 2013 è stato adottato il modello di comunicazione "UNI-Intermittente", da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici e contenente i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione e del lavoratore utilizzato nonché la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 27/2013, ha chiarito le modalità operative di comunicazione e trasferimento dati per l'adempimento in parola, che devono essere utilizzate sia dai datori di lavoro che dai soggetti che, ai sensi della normativa vigente, possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per loro conto. Con l'entrata in vigore del D.M. 27 ...
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. Trattandosi di rifiuti non pericolosi non è necessaria la registrazione sul registro di carico e scarico rifiuti. E’ sufficiente conservare il formulario e assicurarsi che venga restituita nei tempi stabiliti la quarta copia dello stesso, lo smaltimento delle lastre radiografiche usate richiede atti espletati dalle direzioni sanitaria e amministrativa altrimenti, se le lastre sono integre, non serve alcun atto.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. Trattandosi di rifiuti non pericolosi non è necessaria la registrazione sul registro di carico e scarico rifiuti. È sufficiente conservare il formulario, qualora emesso, e assicurarsi che venga restituita, nei tempi stabiliti, la quarta copia dello stesso. I referenti delegati per i rifiuti di ARCS devono accordarsi con il gestore pubblico dei rifiuti al fine di determinare la modalità prevista per il conferimento dei rifiuti recuperabili da conferire alla raccolta pubblica. ARCS deve prendere appositi accordi con la ditta aggiudicataria del servizio per lo smaltimento per quei rifiuti che non possono essere conferiti al servizio di pubblica raccolta.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. Il lavoratore che intende aderire al Fondo di Solidarietà ha l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti dell’azienda circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva, e dovrà produrre l’estratto conto contributivo richiedendo l’indicazione xxxxx stesso della data di maturazione dei requisiti pensionistici, rilasciato dalla competente Sede dell'INPS e, appena in grado, il certificato ECOCERT - ex art. 54 L. 88/89, entro la data stabilita e secondo le modalità comunicate dall’azienda. Xxxx’ambito dell’apposita circolare indirizzata al personale prevista al punto 6 che precede verrà comunicata a tutti i lavoratori del Gruppo (aree professionali, quadri e dirigenti) xxx xxxxxxxx i requisiti per conseguire la prestazione pensionistica AGO entro la data del 30.6.2015, o che sono nati entro il 31.12.1959, la necessità di richiedere la documentazione di cui sopra al fine di poterla fornire, a richiesta dell’azienda, in ottemperanza a quanto previsto al punto 10, lett. C) che segue. Il lavoratore potrà inoltre rilasciare eventuale delega all’INPS per la riscossione dei contributi associativi sindacali.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, le funi, le catene, gli accessori di sollevamento sono immessi sul mercato anche indipendentemente dalla macchina. L'utilizzatore di gru deve tenere presente nell'acquisizione di tali accessori le disposizioni comunitarie previste che sono espresse anche per attestare la qualità del prodotto al punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459. Le funi metalliche e le catene destinate alle operazioni di sollevamento possono essere immesse sul mercato, se non facenti già parte integrante di una macchina marcata CE, solo se munite di marchio o targa o anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario nell'Unione europea e di una attestazione conforme a una norma armonizzata o, in assenza, con le seguenti indicazioni minime: - nome del fabbricante o del mandatario - indirizzo del fabbricante o del mandatario - descrizione della catena o fune (dimensioni, costruzione, materiale, trattamenti metallurgici speciali) - norma impiegata in caso di prova - carico massimo di funzionamento (o valori in funzione delle applicazioni previste). Quanto sopra modifica le disposizioni della Direttiva Europea n. 73/361 relativa alle attestazioni e contrassegni di funi, catene e ganci già recepita in Italia con D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673. Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi: - identificazione del fabbricante - identificazione del materiale (es. classe internazionale) - identificazione del carico massimo di utilizzazione - marchio CE. La Direttiva prescrive che per gli accessori che comprendono componenti come funi e cordami sui quali la marcatura è impossibile, le indicazioni devono essere riportate su targa o altri mezzi fissati solidamente all'accessorio. Per la verifica e la manutenzione delle funi fare riferimento alle norme vigenti.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. 6. valutazione/monitoraggio della performance del fornitore