Albo fornitori. Art. 16 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche Art. 16bis – Manifestazione d’interesse
Albo fornitori. 1. L’Albo dei Fornitori, ove l’istituzione scolastica decida di istituirlo, è organizzato per categorie merceologiche. 2.E’ tenuto ed è aggiornato annualmente.
Albo fornitori. 1. Gli Albi Fornitori sono istituiti per categorie d’acquisto esclusivamente per fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie; gli Albi non saranno istituiti per quelle categorie per le quali siano presenti sistemi di qualificazione di cui al precedente articolo 14, istituiti anche con riferimento a fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie.
Albo fornitori. 1. Ai fini dell’attivazione delle procedure selettive di affidamento previste dal presente regolamento, gli operatori economici da consultare possono essere individuati tra quelli iscritti nell’elenco fornitori telematico Sintel.
Albo fornitori. In qualsiasi momento, dall’area pubblica del Portale dovrà essere possibile avviare il processo di iscrizione all’Albo Fornitori di Coni Servizi (denominato anche “Elenco Ufficiale dei Fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Coni Servizi S.p.A.”). Tale area pubblica dovrà quindi riportare tutti i documenti e le informazioni necessarie per i Fornitori interessati, quale ad esempio il “Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Ufficiale dei Fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Coni Servizi S.p.A.”. L’Elenco dei Fornitori qualificati dovrà poter essere utilizzato per effettuare gli inviti alle procedure di gara in economia nonché alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00.
Albo fornitori. 1. La società può individuare gli operatori economici da invitare a partecipare alle procedure di affidamento selezionandoli da elenchi appositamente formati, articolati in sezioni, categorie e sottocategorie nonché fasce di importo, la cui disciplina, qualora istituiti, è contenuta in apposito regolamento.
Albo fornitori. La Società è dotata di un apposito elenco di Operatori economici (Albo Fornitori) formato secondo le modalità indicate nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo Fornitori di XxxxxXxxxxxxx S.p.A.” L’Albo Fornitori viene di norma utilizzato per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da effettuarsi mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata nei settori speciali per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 comma 2 del Codice. Qualora il numero degli iscritti agli elenchi non sia sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza, ed ogni volta che il particolare oggetto o la specializzazione richiesta per l’affidamento posto a base di gara non consentano di utilizzare gli elenchi formati, EmiliAmbiente potrà interpellare, mediante indagini di mercato, anche altri soggetti non iscritti negli elenchi.
Albo fornitori. L’Azienda ha istituito un proprio Albo fornitori per lo svolgimento delle procedure di gara relative all’aggiudicazione dei contratti oggetto del presente Regolamento, il quale è articolato per categorie merceologiche e per fasce di importo. Resta salva e non disciplinata dal presente Regolamento la facoltà di istituire anche un sistema di qualificazione ai sensi del Codice Contratti per gli affidamenti sopra soglia, secondo i termini e le modalità previste dal Codice stesso. La qualificazione all’Albo ha validità triennale a decorrere dalla data di comunicazione di ADR relativa alla positiva conclusione del processo di qualifica salvo revoca; tale comunicazione avverrà tramite portale. Trenta giorni prima della scadenza il Fornitore riceverà una e-mail all’indirizzo registrato sul Portale con la quale sarà invitato a rinnovare l’idoneità modificando o confermando i dati registrati sul Portale.
Albo fornitori. 1) Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Automobile Club Pordenone potrà istituire specifico Albo Fornitori della cui tenuta e aggiornamento viene incaricato il responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Contabilità .
Albo fornitori. 3.8 Beni immobili