App Clausole campione

App a Se concordato, il Cliente potrà utilizzare un'App per accedere e utilizzare i Servizi. In caso di accesso via App, i Servizi potrebbero essere limitati.
App. Un'applicazione fornita o approvata da ING su un telefono, un tablet o un altro dispositivo (mobile) destinata a ottenere accesso a un canale ING. InsideBusiness, InsideBusiness Payments, InsideBusiness Trade, i siti locali InsideBusiness Payments, InsideBusiness Connect, il Servizio ING per SWIFTNet, EBICS, l'App o qualsiasi altro sistema bancario sicuro online e/o un canale di comunicazione elettronico fornito da ING.
App. Il servizio richiede la progettazione, lo sviluppo la pubblicazione e la manutenzione di un’App per dispositivi mobili (Android, iOS), la quale consenta l’utilizzo dei servizi on-line presenti nel portale web dello studente. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si dovrà prevedere la possibilità di poter eseguire le seguenti operazioni: - consultare/modificare la scheda anagrafica dello studente - consultare i dati relativi al merito universitario per la parte acquisita tramite cooperazione - consultare le graduatorie per il Diritto allo Studio - consultare e ricevere (in forma di notifiche) comunicazioni e informazioni su eventi, articoli di interesse per gli studenti, scadenze, bandi di concorso, informazioni di contatto, stato dei pagamenti, situazioni di morosità, sanzioni, etc., compresi i dati e le informazioni visibili nell’area riservata dei moduli in precedenza descritti - eseguire pagamenti on-line (PagoPA), per i servizi mensa, alloggi, restituzione benefici, - consultare il saldo residuo e la lista movimenti dei pasti per il servizio mensa; - accedere ai servizi mensa, alloggi, etc. tramite QR code e/o sistemi leggibili mediante - richiedere interventi di manutenzione da parte dei titolari di posto alloggio e ottenere riscontro degli interventi effettuati – apertura e gestione ticket - (se previsto in sede di offerta tecnica migliorativa); - rispondere a sondaggi predisposti dall’ERSU; - esprimere consenso al trattamento dei dati e alla presa visione dell’informativa sulla privacy. La App dovrà quindi implementare un sistema di “tessera virtuale” attraverso la quale l’utente autorizzato potrà accedere materialmente ai servizi ERSU che saranno appositamente individuati quali: mense, sale studio, biblioteche, ecc. A tal fine dovranno essere utilizzati sistemi quali QR Code o similari. I template grafici della App saranno soggetti all’approvazione del RUP.
App. Un'applicazione fornita o approvata da ING su un telefono, un tablet o un altro dispositivo (mobile) destinata a ottenere accesso a un canale ING.
App. Con l’accettazione delle Condizioni Generali, l’Utente acquisisce il diritto all’utilizzo dell’APP in licenza d’uso. Nel corso del Contratto potranno essere resi disponibili dalla Società degli aggiornamenti dell’APP che la rendono utilizzabile anche con altri sistemi operativi o versioni di Android. L’Utente dichiara di essere consapevole che non acquisirà alcun diritto di proprietà e/o di sfruttamento in relazione all’APP ed al Know-how alla stessa relativo, avendo il diritto di utilizzarla unicamente sulla base della licenza d’uso concessa attraverso il Contratto. L’Utente si impegna a non utilizzare, a mantenere assolutamente riservate e a non riprodurre su qualsivoglia supporto le informazioni tecniche ricevute dalla Società in occasione della concessione in licenza d’uso dell’APP nonché a non cedere o dare in sublicenza a terzi l’utilizzo dell’APP o, comunque, a non consentirne l’uso, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. In caso di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo, non sarà più consentito all’Utente l’utilizzo dell’APP, ritenendosi cessata la relativa licenza d’uso. L’Utente potrà disinstallare l’APP dal proprio smartphone utilizzando la normale procedura di cancellazione delle applicazioni. Sarà onere dell’Utente accertare il corretto funzionamento del proprio smartphone, al fine di rendere possibile l’utilizzo dell’APP. La Società non sarà responsabile di eventuali danni di qualsiasi natura patiti dall’Utente o da terzi conseguenti ad un errato utilizzo da parte di questi dell’APP. L’Utente si obbliga a manlevare ed a tenere indenne Sicuritalia da ogni eventuale richiesta di risarcimento di danni proveniente da terzi conseguente ad un errato utilizzo dell’APP. La Società non sarà, altresì, responsabile del mancato funzionamento dell’APP e/o di eventuali danni che dovessero derivare all’Utente e/o a terzi a causa del mancato adempimento dell’Utente agli obblighi qui di seguito previsti ed, in ogni caso, qualora il mancato funzionamento e/o il danno non siano alla stessa direttamente imputabili a titolo di dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui al successivo articolo 8. L’Utente si obbliga a: ⮚ mettere a disposizione della Società - ovvero del personale da questa incaricato - tutte le informazioni che risultino indispensabili al fine di consentire il corretto adempimento del Contratto; ⮚ offrire adeguata assistenza al personale della Società; ⮚ non intervenire, direttamente ovvero mediante terzi, sulla APP e, più in ge...
App. Nel caso in cui venga usata la registrazione di una voce per un App, vale la tariffa «Cambiamento di supporto¸ del sovrappiù chiesto in occasione del cambiamento di supporto su Internet. Da questo regolamento sono escluse le pubblicità poste su in- ternet da terzi, ma non commercializzate come parte dell’appli- cazione. In questo caso, bisogna far figurare la tariffa per Inter- net, rispettivamente il cambiamento di supporto e non un nuovo cambiamento di supporto per l’App.
App. Sarà valutato nell’Offerta tecnica-qualitativa come proposta migliorativa del sistema presenze la fornitura di una APP, funzionante sui s.o. Android e iOS, che consenta almeno la consultazione del cartellino personale e delle timbrature anche su dispositivi mobile.
App. 1.1 Il Software può essere utilizzato in combinazione con periferiche hardware dedicate (i “Prodotti Hardware”). Salvo ove diversamente previsto nell’Ordine, il Contratto avrà ad oggetto la concessione al Cliente, oltre che della Licenza, di una licenza d’uso non esclusiva, non cedibile e temporanea di una app mobile, scaricabile dagli appositi app store, che riceve, raccoglie e invia al Software i dati rilevati dai Prodotti Hardware utilizzati dal Cliente (la “App”). Il Cliente prende atto ed accetta che l’utilizzo delle App è integralmente disciplinato dai termini e condizioni di cui al Contratto.
App. L’applicazione mobile utilizzabile solo mediante apparecchiatura elettronica (smartphone, tablet o pc) che consente al Cliente di gestire in via digitale il Servizio di cui ai Termini e Condizioni. Arbitro Bancario Finanziario o ABF Arbitro Bancario Finanziario: il sistema di risoluzione alternativa delle controversie istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: