App Clausole campione

App a Se concordato, il Cliente potrà utilizzare un'App per accedere e utilizzare i Servizi. In caso di accesso via App, i Servizi potrebbero essere limitati. b Mediante il presente documento il Cliente autorizza tutti gli Utenti ad accettare per sé e per conto del Cliente i termini e le condizioni per l'installazione e l'utilizzo di un'App.
App. Sarà valutato nell’Offerta tecnica-qualitativa come proposta migliorativa del sistema presenze la fornitura di una APP, funzionante sui s.o. Android e iOS, che consenta almeno la consultazione del cartellino personale e delle timbrature anche su dispositivi mobile.
App. Un'applicazione fornita o approvata da ING su un telefono, un tablet o un altro dispositivo (mobile) destinata a ottenere accesso a un canale ING.
App. Il servizio richiede la progettazione, lo sviluppo la pubblicazione e la manutenzione di un’App per dispositivi mobili (Android, iOS), la quale consenta l’utilizzo dei servizi on-line presenti nel portale web dello studente. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si dovrà prevedere la possibilità di poter eseguire le seguenti operazioni: - consultare/modificare la scheda anagrafica dello studente - consultare i dati relativi al merito universitario per la parte acquisita tramite cooperazione - consultare le graduatorie per il Diritto allo Studio - consultare e ricevere (in forma di notifiche) comunicazioni e informazioni su eventi, articoli di interesse per gli studenti, scadenze, bandi di concorso, informazioni di contatto, stato dei pagamenti, situazioni di morosità, sanzioni, etc., compresi i dati e le informazioni visibili nell’area riservata dei moduli in precedenza descritti - eseguire pagamenti on-line (PagoPA), per i servizi mensa, alloggi, restituzione benefici, - consultare il saldo residuo e la lista movimenti dei pasti per il servizio mensa; - accedere ai servizi mensa, alloggi, etc. tramite QR code e/o sistemi leggibili mediante - richiedere interventi di manutenzione da parte dei titolari di posto alloggio e ottenere riscontro degli interventi effettuati – apertura e gestione ticket - (se previsto in sede di offerta tecnica migliorativa); - rispondere a sondaggi predisposti dall’ERSU; - esprimere consenso al trattamento dei dati e alla presa visione dell’informativa sulla privacy. La App dovrà quindi implementare un sistema di “tessera virtuale” attraverso la quale l’utente autorizzato potrà accedere materialmente ai servizi ERSU che saranno appositamente individuati quali: mense, sale studio, biblioteche, ecc. A tal fine dovranno essere utilizzati sistemi quali QR Code o similari. I template grafici della App saranno soggetti all’approvazione del RUP.
App. Un'applicazione fornita o approvata da ING su un telefono, un tablet o un altro dispositivo (mobile) destinata a ottenere accesso a un canale ING. InsideBusiness, InsideBusiness Payments, InsideBusiness Trade, i siti locali InsideBusiness Payments, InsideBusiness Connect, il Servizio ING per SWIFTNet, EBICS, l'App o qualsiasi altro sistema bancario sicuro online e/o un canale di comunicazione elettronico fornito da ING.
App. Con l’accettazione delle Condizioni Generali, l’Utente acquisisce il diritto all’utilizzo dell’APP in licenza d’uso. Nel corso del Contratto potranno essere resi disponibili dalla Società degli aggiornamenti dell’APP che la rendono utilizzabile anche con altri sistemi operativi o versioni di Android. L’Utente dichiara di essere consapevole che non acquisirà alcun diritto di proprietà e/o di sfruttamento in relazione all’APP ed al Know-how alla stessa relativo, avendo il diritto di utilizzarla unicamente sulla base della licenza d’uso concessa attraverso il Contratto. L’Utente si impegna a non utilizzare, a mantenere assolutamente riservate e a non riprodurre su qualsivoglia supporto le informazioni tecniche ricevute dalla Società in occasione della concessione in licenza d’uso dell’APP nonché a non cedere o dare in sublicenza a terzi l’utilizzo dell’APP o, comunque, a non consentirne l’uso, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. In caso di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo, non sarà più consentito all’Utente l’utilizzo dell’APP, ritenendosi cessata la relativa licenza d’uso. L’Utente potrà disinstallare l’APP dal proprio smartphone utilizzando la normale procedura di cancellazione delle applicazioni. Sarà onere dell’Utente accertare il corretto funzionamento del proprio smartphone, al fine di rendere possibile l’utilizzo dell’APP. La Società non sarà responsabile di eventuali danni di qualsiasi natura patiti dall’Utente o da terzi conseguenti ad un errato utilizzo da parte di questi dell’APP. L’Utente si obbliga a manlevare ed a tenere indenne Sicuritalia da ogni eventuale richiesta di risarcimento di danni proveniente da terzi conseguente ad un errato utilizzo dell’APP. La Società non sarà, altresì, responsabile del mancato funzionamento dell’APP e/o di eventuali danni che dovessero derivare all’Utente e/o a terzi a causa del mancato adempimento dell’Utente agli obblighi qui di seguito previsti ed, in ogni caso, qualora il mancato funzionamento e/o il danno non siano alla stessa direttamente imputabili a titolo di dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui al successivo articolo 8. L’Utente si obbliga a: ⮚ mettere a disposizione della Società - ovvero del personale da questa incaricato - tutte le informazioni che risultino indispensabili al fine di consentire il corretto adempimento del Contratto; ⮚ offrire adeguata assistenza al personale della Società; ⮚ non intervenire, direttamente ovvero mediante terzi, sulla APP e, più in ge...
App. 1.1 Il Software può essere utilizzato in combinazione con periferiche hardware dedicate (i “Prodotti Hardware”). Salvo ove diversamente previsto nell’Ordine, il Contratto avrà ad oggetto la concessione al Cliente, oltre che della Licenza, di una licenza d’uso non esclusiva, non cedibile e temporanea di una app mobile, scaricabile dagli appositi app store, che riceve, raccoglie e invia al Software i dati rilevati dai Prodotti Hardware utilizzati dal Cliente (la “App”). Il Cliente prende atto ed accetta che l’utilizzo delle App è integralmente disciplinato dai termini e condizioni di cui al Contratto. 1.2 Salvo diversamente previsto nell’Ordine, la App sarà resa disponibile presso uno o più app store (quali, a titolo esemplificativo, Google Play Store, Apple App Store, Huawei Store) selezionati ad esclusiva discrezione di TeamSystem. TeamSystem compirà ogni ragionevole sforzo per garantire la disponibilità della App sugli app store selezionati. Il Cliente, tuttavia, prende atto ed accetta che i predetti app store sono gestiti da terze parti estranee e diverse da TeamSystem e che, pertanto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, anche per ragioni connesse alle politiche di pubblicazione delle app sugli store imposte da tali terze parti e/o comunque indipendenti dalla volontà di TeamSystem, la App potrebbe non essere più disponibile per il download dallo store o per l’utilizzo da parte del Cliente. Il Cliente rinuncia pertanto sin d’ora ad avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti di TeamSystem in relazione all’impossibilità di utilizzare e/o di scaricare e/o di aggiornare la App. TeamSystem non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti, totali o parziali, dell’App derivanti dal mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi da parte del dispositivo mobile del Cliente. Tali requisiti tecnici minimi saranno indicati e resi disponibili sugli app store di riferimento. 1.3 Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 10.1 delle Condizioni Cloud, il Cliente prende atto ed accetta che TechMass è titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi alla App. 1.4 Inoltre, ad integrazione delle limitazioni di responsabilità a favore di TeamSystem di cui all’articolo 14 delle Condizioni Cloud, TeamSystem, negli inderogabili limiti di legge, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti e/o perdite, di qualunque natura o entità, che il Cliente o terzi dovessero subire in relazione a malfunziona...
App. L’applicazione mobile utilizzabile solo mediante apparecchiatura elettronica (smartphone, tablet o pc) che consente al Cliente di gestire in via digitale il Servizio di cui ai Termini e Condizioni. Arbitro Bancario Finanziario o ABF Arbitro Bancario Finanziario: il sistema di risoluzione alternativa delle controversie istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario.
App. Nel caso in cui venga usata la registrazione di una voce per un App, vale la tariffa «Cambiamento di supporto¸ del sovrappiù chiesto in occasione del cambiamento di supporto su Internet. Da questo regolamento sono escluse le pubblicità poste su in- ternet da terzi, ma non commercializzate come parte dell’appli- cazione. In questo caso, bisogna far figurare la tariffa per Inter- net, rispettivamente il cambiamento di supporto e non un nuovo cambiamento di supporto per l’App.

Related to App

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • Ammissione 6.1.1.Disciplina generale delle sedute: a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: --- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica; --- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2; --- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1; b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione: --- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico; c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente, i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile rilasciata dai citati soggetti; d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1; f) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può provvedere, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e prima dell’inizio delle operazioni in seduta pubblica, ad accedere alla Piattaforma telematica, individuare il numero delle offerte ammesse e i relativi offerenti, a controllare la presenza delle sottoscrizioni digitali degli offerenti e scaricare la documentazione amministrativa di cui al Capo 3 dalla predetta Piattaforma, riproducendo per stampa la stessa documentazione amministrativa; il tutto a condizione che: --- gli originali in formato digitale siano conservati sulla Piattaforma telematica e sia tecnicamente impossibile la loro manomissione, integrazione, soppressione o modifica; --- l’esame della documentazione riprodotta a stampa avvenga in seduta pubblica; --- sia consentito agli offerenti, durante la seduta pubblica o nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso ai sensi del punto 9.1.3, il controllo degli originali conservati sulla Piattaforma telematica. Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno ( ) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già effettuata in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo. a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui Xxxxx: --- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo; --- non consente l’individuazione degli offerenti; --- presenta modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza; --- non contiene le buste interne: Busta amministrativa o Busta dell’Offerta economica; --- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione dell’offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione o carente di una o più d’una delle buste interne; b) sono altresì esclusi gli offerenti: --- che hanno presentato offerta singolarmente e in Forma aggregata oppure in più raggruppamenti o consorzi o in raggruppamenti o consorzi che hanno in comune un raggruppato o consorziato; l’esclusione dalla gara è disposta sia per l’offerente singolo che per il raggruppamento e il consorzio o i raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice; --- in consorzio stabile o consorzio di cooperative, i cui consorziati per i quali hanno indicato di concorrere e designati per l’esecuzione, hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice; --- che hanno presentato offerta in qualunque forma (singolarmente o in Forma aggregata) e che si sono costituiti ausiliari di operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’offerente che ha concorso mediante avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice. Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti: a) che in una o più d’una delle dichiarazioni (proprie o dell’operatore economico ausiliario o, in quanto pertinenti, del subappaltatore indicato ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del Codice), hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi; b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali: --- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione; --- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione; --- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione; d) che, in caso di: --- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»); --- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Servizio militare Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza. L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di coscienza.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Rinuncia alla rivalsa Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti: • di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza; • del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado; a condizione che l’Assicurato infortunato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti, azione per il risarcimento del danno.