Archivio generale Clausole campione

Archivio generale. Registro di protocollo Permanente Repertorio dei fascicoli Permanente Organizzazione del servizio e dell’attività ordinaria (aggiornamento del manuale di gestione con titolario e piano di conservazione, selezione periodica, riordino, inventariazione, spostamenti e versamenti di materiale, depositi e comodati): Permanente Interventi straordinari (ad esempio, traslochi, restauri, gestione servizi esterni, scelta del software di gestione) Permanente Richieste di accesso per fini amministrativi 1 anno dalla ricollocazione del materiale Richieste di informazioni archivistiche e richieste per motivi di studio Permanente Richieste di pubblicazione all’albo pretorio 1 anno Registro dell’Albo pretorio 20 anni Richieste di notifica presso la casa comunale (con allegati) 2 anni Registro delle notifiche 20 anni Registri delle spedizioni e delle spese postali 1 anno Ordinanze del Sindaco: repertorio Permanente Decreti del Sindaco: repertorio Permanente Ordinanze dei dirigenti: repertorio Permanente Determinazioni dei dirigenti: repertorio Permanente Deliberazioni del Consiglio comunale: repertorio Permanente Deliberazioni della Giunta comunale: repertorio Permanente Verbali delle adunanze del Consiglio comunale: repertorio Permanente Verbali delle adunanze della Giunta comunale: repertorio Permanente Verbali degli altri organi collegiali del Comune: repertorio Permanente Verbali delle adunanze dei Consigli circoscrizionali: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione Permanente Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione Permanente Verbali delle adunanze degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione Permanente Deliberazioni degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione Permanente Verbali degli organi collegiali delle circoscrizioni: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione Permanente Registro dell’Albo della circoscrizione: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione Permanente Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni Contratti e convenzioni: repertorio Permanente 20 anni per un’eventuale serie separata di contratti di scarsa rilevanza Contratti e convenzioni delle circoscrizioni: un repertorio per ciascuna circoscrizione Permanente 20 anni per un’eventuale serie separata di contratti di scarsa rilevanza Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti ...
Archivio generale. 1 IL Presidente dell’Azienda deve presentare al Sindaco ogni semestre una relazione sull’andamento dell’Azienda che illustri, in particolare,lo stato di realizzazione del piano programma, la situazione economico finanziaria ed ogni altro elemento significativo per la verifica della gestione e dei servizi, ex art. 4 Statuto aziendale. 2 Attività di formazione nei settori rientranti nell’oggetto sociale e in quelli complementari, connessi e affini a questi ultimi, anche a favore di soggetti terzi, ex art. 2 Statuto aziendale. 3 Es. Federazioni nazionali delle imprese pubbliche locali associate alla CISPEL (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali) ex art. 1 Statuto aziendale.
Archivio generale. L’archivio generale dei documenti analogici (prevalentemente cartacei ma ipoteticamente anche altri supporti materiali quali microfilm, nastri magnetici o altro) viene custodito in via ordinaria dagli incaricati del servizio deputato alla gestione dei flussi documentali/archivi e la relativa documentazione è conservata all’interno del locale archivio della sede centrale o delle sedi territoriali. L’archivio generale si suddivide in archivio corrente e di deposito, a seconda che la trattazione del singolo affare o procedimento sia in corso o sia già conclusa. Qualora la specificità del procedimento lo richieda (ad esempio: gare d’appalto, concorsi pubblici, domande di ammissione a procedure di vario genere), la documentazione corrente è detenuta e custodita negli appositi fascicoli presso gli uffici dell’unità organizzativa o della sede territoriale responsabile del procedimento, ovverossia quella incaricata della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale di competenza, fino al passaggio nell’archivio di deposito. In questi casi, esaurita la trattazione del singolo affare o procedimento, la documentazione amministrativa, insieme a all’intero fascicolo di riferimento, deve essere trasmessa all’archivio di deposito della sede di riferimento, a cura dell’unità organizzativa responsabile del procedimento. Il termine di conservazione della documentazione contenuta nel fascicolo decorre dalla data dell’ultimo documento che esaurisce la trattazione del singolo affare o procedimento. Per quanto concerne i documenti digitali, la conservazione viene gestita in maniera automatizzata dai sistemi informativi mediante l’adozione di procedure metodologiche, soluzioni e formati atti ad assicurare quelle caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità, in linea con quanto previsto dall’art. 44 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Archivio generale. 1 Archivio generale, scarto degli atti, protocollo 1 6 2 Albo pretorio, notifiche
Archivio generale. L’Ufficio Archivio Generale ha sede in Varese, Via Ravasi, 2. Le AOO attualmente attive sono:
Archivio generale. Repertorio dei fascicoli • -Attività dì riordino e inventariazione: fasc. annuale per attività • -Versamenti: fasc. annuale per attività • - Scarti: fasc. annuale per attività • - Interventi straordinari sull'Archivio: un fasc. per ciascun affare • - Richieste di accesso e richieste per motivi di studio: fasc. annuale per attività • -Adempimenti per la tutela della privacy: fasc. annuale per attività • - Richieste di pubblicazione all'albo pretorio: fasc. annuale per attività • - Richieste di notifica: fasc. annuale per attività

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  • IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx Xxxxxxx

  • IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Generale Nessuna mancanza o ritardo da qualsiasi parte del presente accordo nell'esercizio di qualsiasi dei suoi diritti qui di seguito devono operare come una rinuncia a tali diritti, né qualsiasi esercizio singolo o parziale preclude ogni ulteriore esercizio di tali diritti. La rinuncia da parte di ogni violazione o mancata osservanza di uno qualsiasi dei termini del presente Contratto non costituisce una rinuncia a qualsiasi successiva violazione di non conformità con la stessa o qualsiasi altro termine del presente Contratto. ~',>.~ ! "- / • ,o. e -r',,\,~-, .r \ I "'.;".1 -; .\ Nessuna delle parti può cedere il presente Contralto o qualsiasi dei suoi dirilti e obbli9~i di c~>~::;:'''< /' O; / sopra, senza il preventivo consenso scrilto dell'Autorità. \':". / '// Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente accordo deve essere in forma scrilta e d~'>// essere consegnato per posta, fax o e-mail all'indirizzo del partito in questione, previsto all'inizio del presente Contralto o ad altro indirizzo (o l'indirizzo e-mail o numero di fax) come parti può notificare all'altra dì volta in volta. Le parti non intendono che qualsiasi termine di questo accordo dovrebbe poter essere assicurata, in virtù dei Contralti (Dirilti di terzi) del 1999, da parte di qualsiasi persona che non è parte di questo accordo diverso da parte dell'Autorità. Le Parti solo con il preventivo consenso scrilto dell'autorità hanno il diritto di variare in qualsiasi delle disposizioni del presente accordo senza informare o chiedere il consenso dei terzi e dei dirilti conferiti dalla sezione 2 del Contracts (Rights of Third Parti es) Xxx 0000 sono esclusi. Il presente Contralto sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra. Le parti del presente accordo riconoscono irrevocabilmente che i tribunali inglesi hanno competenza esclusiva per risolvere le eventuali controversie derivanti da o in relazione al presente Contralto e di conseguenza che qualsiasi controversia, causa o azione derivante da o in relazione ad essa devono essere portato in tali tribunali. L'accordo è stato stipulato in data primo scrilto sopra. Firmato dal firmatario autorizzato per il nome e per conto del Contraente: Firmato da riceve le informazioni divulgate: Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto il giorno : , 7 SET 2013 Perugia, 1 7 SET. 2013 \ . \ '". \ ,'-, " '.'~. ESECUTIVIT A' c6h~~giìittif"

  • PARTE GENERALE E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica, da usufruire presso la Sezione di Firenze dell'I.N.F.N. e presso la CAEN Spa - Xxx xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) sul seguente tema di ricerca: L'assegno di ricerca, di durata biennale, sarà finanziato al 50% con risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (xxx.xxxxxxxxx.xx), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani - Bando ANNO 2017- Asse A Occupazione - Azione A.2.1.7 e al 50% dall'Impresa Cofinanziatrice CAEN S.p.a. nell'ambito del Programma di Intervento INFN-RT2 172800 - CUP I16J17000510004 - Progetto "NEXTLITE". Copia del bando di concorso sarà disponibile presso le sedi delle Strutture I.N.F.N e sul sito Internet xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/. L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N., utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni. In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'I.N.F.N.. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Qualora il candidato dell'Assegno di Xxxxxxx sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.

  • Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx). c) Recapito telefonico: 051.5077111 - telefax: 051.7096584 - siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx. d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • CONDIZIONI GENERALI 10.1 La denuncia di vizi di cui ai commi 6.1 e 7.4 deve essere inviata con descrizione dei vizi e foto attestanti il problema sorto a: xxxxxxx@xxxxxxx.xx 10.2 I venditori, gli agenti o altre figure simili non hanno l’autorità di garantire ulteriormente, rispetto a quanto qui stabilito, i Prodotti, di prolungare il Periodo di Garanzia o di cambiare, modificare, emendare le condizioni della presente Garanzia salvo che a seguito di istruzioni scritte da parte del rappresentante legale del Fornitore. Questa Garanzia si applica a tutti i Prodotti del Fornitore venduti all’Acquirente a partire dalla data di accettazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e fino al momento in cui l’Acquirente non riceva una nuova Garanzia firmata dal legale rappresentante del Fornitore. 10.3 L’omissione o il ritardo da parte del Fornitore nell’esercitare i diritti, i poteri o i rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, non deve essere considerato come una deroga alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, né l’esercizio parziale dei diritti, dei poteri o dei rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, può precludere l’esercizio successivo o futuro dei diritti e dei poteri relativi. 10.4 Nel caso una clausola di queste Condizioni Generali di Fornitura, o parte di essa, venga ritenuta illegale, invalida o inapplicabile dal Tribunale competente, le altre clausole o la parte di clausola che non è stata ritenuta illegale, invalida o inapplicabile, continueranno a regolare i rapporti tra il Fornitore e l’Acquirente relativamente alla vendita dei Prodotti. 10.5 L’Acquirente non può trasferire, trasmettere o in alcun modo cedere i propri diritti derivanti da questa garanzia senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore. Ogni trasferimento, trasmissione o cessione senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore sono nulli e comunque senza validità ed effetto. Questa Garanzia ha effetto ed è vincolante tra il Fornitore e l’Acquirente e i rispettivi legittimi successori ed assegnatari. Eventuali reclami derivanti da questa Garanzia possono essere presentati solo dall’Acquirente e non dai clienti dell’Acquirente o altra parte.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.