Area quadri Clausole campione

Area quadri. Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34, R.D.L. n. 1130 dell'1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni ...
Area quadri. Appartiene all'area quadri il personale, già in possesso dei requisiti previsti dall'area D, quando preposto in funzioni di direzione di più unità organizzative a carattere complesso con elevato grado di autonomia decisionale o quando esercita nella propria specialità professionale competenze di alto carattere scientifico. I quadri sono titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa e sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati.
Area quadri. Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
Area quadri. L’area quadri ricomprende il personale, in possesso di requisiti previsti per la categoria C, quando preposto in funzioni di direzione di unità organizzative a carattere complesso con elevato grado di autonomia decisionale o esercita nella specialità professionale competenze di alta professionalità. I quadri sono titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi degli Enti e sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, ottimizzazione e integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative. Il trattamento economico dell’area quadri è quella della Categoria C2 a cui viene sommata la specifica indennità prevista nelle posizioni economiche Q1 e Q2.
Area quadri. 1. Appartiene all’Area Quadri il personale, già in possesso dei requisiti previsti dall’Area E, preposto in funzioni di direzione di unità organizzative di tipo semplice o a carattere complesso con elevato grado d’autonomia decisionale o che esercita nella propria specializzazione professionale competenze di alto contenuto scientifico.
Area quadri. Ai sensi della Legge 13 maggio 1985 n. 190 e s.m.i., sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Rientrano nell’Area Quadri i dipendenti con, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Compiti di studio, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi ed applicazione di metodologie innovative; - Funzioni direttive o funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e competenza; - Compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità; - Responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione dei programmi dell’Ente, che comportano l’assunzione di decisioni, con un ampio grado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente; - Funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza esterna; - Conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni appartenenti ad aree inferiori; - Eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un significativo gruppo di risorse umane. Appartengono a questa categoria soggetti in posizione di lavoro che comporta elevate responsabilità funzionali, autonomia organizzativa e tecnica, elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, con responsabilità proprie di coordinamento gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa.
Area quadri. L’area quadri della Fondazione Xxx Xxxxxxx e’ così individuata: Sono quadri di livello B: Possono essere quadri di livello B: - Tecnico senior in possesso di particolari conoscenze tecnico e della massima esperienza maturata nel campo delle proprie attività al quale viene espressamente affidata dalla Fondazione la responsabilità di coordinare risorse e/o di gestire installazioni sperimentali o di laboratori o di sistemi di elaborazione e/o acquisizione dati di particolare complessità. - Lo Specialista Amministrativo/Servizi in possesso di particolari conoscenze delle attività relative alla propria qualifica amministrativa al quale viene espressamente affidata dalla Fondazione la responsabilità di supporto ai dipendenti di categoria superiore sia nella funzione di coordinamento operativo che quale sostegno professionale nei confronti degli altri addetti. Sono quadri di livello A: - Ricercatore senior. Possono essere quadri di livello A: - Tecnico Coordinatore che svolge funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Fondazione, al quale è affidata anche la responsabilità implicante il coordinamento di altri tecnici. - Funzionario Amministrativo/Servizi che svolge funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Fondazione, al quale è affidata anche la responsabilità implicante il coordinamento di altri lavoratori della linea amministrativa, nonché di coadiuvare la direzione nel raggiungimento degli obiettivi strategici.
Area quadri. 3. L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3. Il livello Q1 potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche quali: -1.pVluirapliptàardteieinseerivl ipzei rgseosntaitlie; che: -a)riolepvearnatecoanmapuiteoznzoamdieal nteerlrl'ietosericouszeiornveitodiepsriogcneifdicuareti,vacopnreeslemnzeanstiudlliovsatreiassboil;ità nella realizzazione; - complessità ed articolazione delle strutture tecnico-organizzative gestite;
Area quadri. In considerazione della specificità tecnologica e del contesto di riferimento sempre più competitivo e internazionalizzato e in un'ottica di valorizzazione delle risorse umane, legata anche all'esigenza di individuare punti di responsabilità gestionale e professionale, viene istituita una c.d. "Area Quadri" nella quale sono ricompresi i lavoratori inquadrati nel livello G in quanto inseriti in figure professionali caratterizzate da compiti di coordinamento, da responsabilità professionale, autonomia, conoscenza e relazioni di particolare rilevanza nell’ambito del contesto organizzativo d’appartenenza. In ragione di quanto sopra al personale di livello G verrà corrisposto uno specifico elemento retributivo professionale, a titolo di "assegno ad personam" , il cui importo mensile è pari a £. 190.000 comprensivo del previgente elemento retributivo professionale. A tale personale saranno per il resto applicate le disposizioni previste per i quadri dall'art. 39 del Ccnl e dal capitolo quadri del presente accordo, anche per ciò che attiene l’assenza di limitazioni in materia di orario di lavoro ai sensi dell’art. 1 R.D.L. 15 marzo 1823, n° 692 e X.X. 00 settembre 1923, n° 1955. Nota a verbale L’importo di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1996.
Area quadri. Nei casi di trasferimento per esigenze di servizio ad altro luogo di lavoro, al personale inquadrato nell’Area Quadri, in considerazione della specificità del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità: - il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico; - il rimborso dell’indennizzo dovuto in ipotesi di anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato; - la concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessario all’effettuazione del trasloco, nonché di brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento nella nuova sede di lavoro. Sarà inoltre riconosciuta l’indennità di prima sistemazione nelle seguenti misure: Distanza Indennità > 30 e £ a 100 Km 4 mensilità > 100 e £ a 200 Km 8 mensilità > 200 e £ a 300 Km 12 mensilità Le indennità indicate nella tabella che precede sono computate sulla retribuzione di cui all’art. 56 e non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR. Il quadro, di età superiore a 60 anni se uomo o 55 anni se donna, può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale. I rimborsi e le indennità di cui sopra sono dovuti nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico.