Definizione degli obiettivi Clausole campione

Definizione degli obiettivi. Gli obiettivi commerciali dovranno essere comunicati di norma entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, attraverso sistemi informatici allo scopo predisposti; anche eventuali variazioni dovranno essere rese note con le stesse modalità. La finalità è quella di evitare che attraverso canali diversi da quelli ufficiali (mail, colloqui, riunioni) si calino budget “sempre più irraggiungibili”. A tale scopo è stato espressamente richiamato l’importante Art.3 “Modalità di indirizzo commerciale e definizione degli obiettivi” dell’Accordo 2010. * La Commissione è generalmente composta da 3 componenti di parte aziendale e da massimo 4 componenti per ciascuna Organizzazione sindacale.
Definizione degli obiettivi. Gli obiettivi generali del programma sono la progettazione e l’attuazione di un modello di monitoraggio del sistema sanitario volto a garantire a livello locale: • la raccolta sistematica e continuativa di tutti i dati necessari per il governo dei rientri dal disavanzo regionale e il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza; • l’adozione di adeguate metodologie di elaborazione, analisi e interpretazione dei dati e la conoscenza di dettaglio delle caratteristiche della domanda e dell’offerta sanitaria; • la unicità del progetto di gestione di tutti i dati sanitari regionali. In particolare, il programma di investimento che costituisce un vantaggio di lungo periodo per la Regione, è finalizzato alla diffusione e consolidamento a livello locale della “cultura aziendale”, delle competenze, della conoscenza manageriale/gestionale necessarie a: • progettare il modello di monitoraggio del SSR, garantendo la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del SiVeAS e con i modelli dei dati del NSIS utilizzando, da subito, i flussi informativi già attualmente gestiti dalla Regione; • realizzare il modello di monitoraggio del SSR, attraverso lo sviluppo e la messa a regime del sistema di raccolta, validazione, conservazione e presentazione dei dati e del reporting a livello aziendale e regionale; • disegnare il modello regionale di controllo di gestione (come elemento costitutivo del modello di monitoraggio del SSR) e garantirne l’applicazione a livello locale e regionale; • analizzare i flussi informativi esistenti, definire le carenze e le necessità di intervento e predisporre un “piano di copertura” dei fabbisogni informativi identificati; • realizzare i conseguenti interventi di adeguamento dei sistemi informativi gestionali dell'ASReM, tenendo conto di quanto già previsto nella gara recentemente aggiudicata per la “Realizzazione del sistema informativo amministrativo-contabile e del personale”, al fine di garantire la disponibilità, l’integrazione, la tempestività e l’affidabilità dei dati; • affiancare sul campo e supportare operativamente in modo continuativo le strutture del SSR, nelle fasi di realizzazione e messa in produzione dei nuovi processi di raccolta e di gestione dei dati previsti dal modello di monitoraggio, intervenendo, ove necessario, anche sulla progettazione e l’ammodernamento delle procedure organizzative di produzione e analisi dei dati; • favorire, entro il primo semestre 2011, il processo di centralizzazione ne...
Definizione degli obiettivi. Sono stati individuati e condivisi come Obiettivi Generali (OG) del Contratto di Fiume del torrente Orba i seguenti: OG1 tutela e gestione delle acque OG2 ripristino paesaggistico ambientale OG3 valorizzazione dell’attività agricola multifunzionale OG4 difesa del territorio OG5 valorizzazione del territorio OG6 gestione del processo partecipato OS1 tutela qualitativa delle acque OS2 tutela quantitativa delle acque OS3 riqualificazione integrata e gestione del rischio idraulico a scala di bacino OS7 creazione di una rete di interazione/comunicazione
Definizione degli obiettivi. 1. Gli obiettivi sono strettamente collegati ai progetti di intervento del Piano di Ambito. Gli obiettivi vengono definiti nel Piano Stralcio Triennale approvato dall’Autorità d’Ambito. Il Piano Stralcio Triennale approvato contiene gli Obiettivi Strutturali e gli Obiettivi Gestionali. Gli Obiettivi Strutturali consistono negli investimenti che i Gestori si impegnato a realizzare nel triennio in questione e definiti nel Programma degli Interventi fino alla concorrenza degli importi previsti nel Piano Economico – Finanziario proposi dai Gestori. La procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal gestore allo scadere di ogni triennio ha il duplice fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Autorità d’Ambito e confermati nel Piano Stralcio Triennale presentato dal Gestore e di ridefinire lo sviluppo tariffario alla luce del riallineamento del capitale effettivamente investito. Gli Obiettivi Gestionali consistono nella individuazione delle tariffe annue medie di ciascuna gestione secondo quanto previsto dal "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e tariffa di riferimento del servizio idrico integrato” e successive eventuali modificazioni, nonchè in miglioramenti della qualità del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità definiti dall’Autorità d’Ambito nel provvedimento di approvazione del Piano Stralcio Triennale. Sulla base dei dati raccolti nel triennio 2007 – 2009 l’Autorità d’Ambito provvederà, entro il 2009, per una prima applicazione nel triennio 2010 – 2012, alla messa a punto di una metodologia avanzata per la determinazione empirica di alcuni parametri al fine di una misurazione della qualità e delle prestazioni del Servizio al fine della verifica del raggiungimento degli Obiettivi Gestionali.
Definizione degli obiettivi. La Ditta Aggiudicataria avrà l'incarico, meglio specificato nel seguito del Capitolato Speciale, di gestire il magazzino economale dal quale fornire tutte le Unità Operative dell'AOU. Il Servizio pertanto comprende la gestione completa del magazzino, dal ricevimento dei prodotti da parte delle Ditte fornitrici, allo stoccaggio e inventario degli stessi, al trasporto e consegna presso la sede delle Unità Operative dei prodotti richiesti dalle medesime. Il servizio di logistica sarà eseguito dalla Ditta Aggiudicataria all'interno di propri locali, con proprio personale e attrezzature.
Definizione degli obiettivi. In generale il Regolamento dà attuazione alle norme del CAP partendo dalle disposizioni già presenti nella Circolare 474/2002 per le unit linked e nel Regolamento 32/2009 per
Definizione degli obiettivi. Art. 38 – Piano Stralcio Triennale

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  • Definizione Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva Articolo 22 Obblighi assicurativi.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Altre condizioni particolari La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.