ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.
4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell’art. 23.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
ASSENZE NON RETRIBUITE. Il medico è sospeso dall’incarico, con conservazione dello stesso, e dalle attività con le modalità e per i motivi di cui all’articolo 22 del presente Accordo.
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio, per gravi motivi personali e/o familiari o per partecipazione a iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’INPS conserva l’incarico già conferito al medico convenzionato per la durata massima di 6 mesi, anche non continuativi, nell’arco del triennio. Nessun compenso è dovuto per l’intero periodo di assenza.
2. Le assenze, debitamente documentate, debbono essere comunicate alla Direzione regionale/di coordinamento metropolitano di competenza/Coordinamento generale medico legale, con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima del loro inizio, salvo il manifestarsi di circostanze imprevedibili e urgenti. Nelle fattispecie connesse a gravi motivi familiari e/o personali si ritiene valida la dichiarazione di responsabilità resa dal medico convenzionato.
3. Il medico convenzionato INPS che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempre che ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. Durante l’assenza dal servizio per richiamo alle armi l’INPS conserva l’incarico all’interessato per tutto il periodo.
4. Per i medici a cui viene conferito l’incarico ai sensi degli artt. 11, comma 4, 13 e 16, comma 3, i periodi di assenza di cui ai commi precedenti vengono proporzionalmente ridotti in relazione alla durata dell’incarico stesso.
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Il medico è sospeso dall’incarico, con conservazione dello stesso, con le modalità e per i motivi di cui all’articolo 19 del presente Accordo.
2. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve dare all’Azienda un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per l’ottenimento del relativo permesso.
3. In caso di svolgimento degli incarichi, ai sensi del presente Capo, in più posti di lavoro o in più Aziende il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
4. Nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico.
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Il lavoratore che non possa presentarsi in servizio deve darne avviso alla sede di lavoro di appartenenza prima dell’inizio del suo orario di servizio dello stesso giorno, salvo casi di forza maggiore, e giustificare l’assenza entro il giorno successivo.
2. L’assenza di cui al precedente punto 1, anche se giustificata e autorizzata, dà luogo alla trat- tenuta della corrispondente retribuzione di cui all’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL ove non sia possibile la compensazione con ferie, permessi retribuiti o recupero. Nel caso di assenza ingiustificata saranno applicati i provvedimenti disciplinari stabiliti dal presente CCNL.
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio, per gravi motivi personali e/o familiari o per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’Azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione. Nessun compenso è dovuto per l’intero periodo di assenza.
ASSENZE NON RETRIBUITE. Art. 40 - Trasferimenti individuali
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Il medico può chiedere la sospensione dell’incarico per:
a. Gravi motivi famigliari e lutti famigliari
b. Motivi di studio al di fuori della formazione obbligatoria
c. Partecipazione a operazioni umanitarie con ONG o altri enti riconosciuti sia in Italia che all’estero
d. In caso di precettazione da parte delle forze armate e ausiliarie delle forze armate o nella protezione civile
e. Congedo matrimoniale con limite massimo secondo le disposizioni in materia
f. Gravidanza secondo le disposizioni in materia
g. Incarichi istituzionali
h. Aspettativa per sei mesi all’anno per non più di due volte nell’arco di tre anni
2. La richiesta di sospensione dell’incarico deve essere inoltrata all’Azienda competente con almeno 30 gg di preavviso, se non dettata da carattere di urgenza ( comma a, c , d ) per dare tempo all’azienda di provvedere alla copertura delle ore che rimangono scoperte
3. Nessun compenso è dovuto al medico durante la sospensione dell’incarico
ASSENZE NON RETRIBUITE. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziati- ve di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l'azienda conserva l'incarico allo specialista am- bulatoriale, e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la pos- sibilità di assicurare idonea sostituzione.
ASSENZE NON RETRIBUITE. Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 39 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003,