Attività di manutenzione preventiva e programmata Clausole campione

Attività di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti idrico-sanitari sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi e la predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che dovranno essere effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene di seguito riportato: Componente Intervento Periodicità Allacciamento Verifica funzionalità sistemi erogazione 12 mesi Verifica funzionalità/perdite tubazioni 12 mesi Verifica funzionalità apparecchiature di intercettazione 12 mesi Rete di distribuzione Verifica funzionalità sistemi erogazione 6 mesi Verifica funzionalità/perdite tubazioni 6 mesi Verifica funzionalità apparecchiature di intercettazione 6 mesi Verifica funzionalità autoclavi 6 mesi Verifica funzionalità elettropompe vario tipo 3 mesi Verifica funzionalità pressostati 3 mesi Registrazione letture contatori 3 mesi Verifica perdite serbatoi 3 mesi Pulizia serbatoi 12 mesi Verifica funzionalità apparecchiature serbatoi 3 mesi Verifica impianto elettrico 3 mesi Apparecchi sanitari Verifica funzionalità asciugatori elettrici 6 mesi Verifica funzionalità asciugatori meccanici (porta salviette) 6 mesi Verifica funzionalità distributori sapone 6 mesi Controllo stato apparecchi idrosanitari 6 mesi Verifica funzionalità scaldabagni elettrici 12 mesi Verifica funzionalità cassette distribuzione 6 mesi Verifica funzionalità scaldacqua istantanei 6 mesi Verifica rotture e fessurazioni 6 mesi Impianto di addolcimento Verifica durezza acqua 1 giorno Verifica con eventuale reintegro livello rigenerante 7 giorni Pulizia serbatoio con reintegro rigenerante 12 mesi Verifica strumentazione 1 mese Rete di irrigazione esterna Verifica funzionalità 12 mesi Rete di distribuzione gas Verifica organi di intercettazione 3 mesi Verifica stato e perdite tubazioni 12 mesi
Attività di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti antincendio sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi e la predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che dovranno essere effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene di seguito riportato: Idrante Manutenzione 6 mesi Prova Pressione Idrante 1 anno Idranti, naspi e rete idrica Verifica 6 mesi Manichette – Rete idrica antincendio Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Prova pressione tenute Entro 5 anni dalla messa in servizio Manichette e cassette porta manichette – impianto idrico antincendio Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Sprinkler Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Sprinkler – a secco, alternativi o a preallarme Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Sprinkler – Alimentati a pompe Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Sprinkler – Alimentati da serbatoi Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Sprinkler – Alimentati da serbatoi a pressione Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Valvole a farfalla (butterfly) - Impianto idrico antincendio Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Valvole di sezionamento a saracinesca – Impianto idrico antincendio Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio - pompe Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio – Serbatoi a pressione Verifica 6 mesi Manutenzione 1 anno Estintore carrellato a polvere a pressione permanente Verifica 6 mesi Ricarica 3 anni Estintore carrellato a polvere pressurizzato con bombola di gas ausiliario Verifica 6 mesi Ricarica 3 anni Estintore carrellato ad acqua o a schiuma a pressione permanente Verifica 6 mesi Ricarica 18 mesi Estintore carrellato ad acqua o a schiuma pressurizzato con bombola di gas ausiliario Verifica 6 mesi Ricarica 18 mesi Estintore carrellato ad anidride carbonica Verifica 6 mesi Ricarica 5 anni Estintore carrellato ad idrocarburi alogenati Verifica 6 mesi Ricarica 6 anni Estintore portatile a polvere a pressione permanente Verifica 6 mesi Ricarica 3 anni Estintore portatile a polvere pressurizzato con bombola di gas ausiliario Verifica 6 mesi Ricarica 3 anni universitàdeglistudidinapolifedericoII Estint...
Attività di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli Impianti Idrico-Sanitari sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto dell’appalto e/o quelli eventualmente aggiunti nel corso del contratto e la predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività e degli interventi che devono essere effettuati sulle singole unita fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno del paragrafo 6.1 del presente Capitolato. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno del paragrafo 6.1 del presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi quindi compresa nel canone e deve essere indicata nel Piano Dettagliato degli Interventi.
Attività di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti elettrici sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto di gara e/o quelli eventualmente aggiunti nel corso del contratto, e la predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività e degli interventi che devono essere effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato al l’Art. 6.1 del presente Capitolato. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno del paragrafo 6.1 del presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi compresa nel canone e deve essere indicata nel Piano Dettagliato degli Interventi.
Attività di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti elettrici sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto del Contratto e la predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari o opportuni. L’elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività e degli interventi che devono essere effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l’impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato all’interno Schede dell’Allegato 2 al presente Capitolato. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno dell’Allegato 2 al presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi compresa nel canone. Si precisa che per cadenza annuale, quando il periodo considerato sia di durata inferiore a un anno, si intende operazione da svolgersi almeno una volta nell’anno cui il periodo si riferisce. Le schede di manutenzione degli impianti sono riportate in Allegato 2. Ogni volta che venga segnalato alla Ditta, per e-mail o per fax, una avaria o un guasto ad un componente o ad una unità tecnologica o ad un impianto in manutenzione che non comprometta il regolare svolgimento dell'attività (ordine di lavoro) l’Appaltatore è tenuto ad attivarsi, tempestivamente e comunque nei tempi e nei modi di cui al Capitolo 11 di questo capitolato: • procedendo alle necessarie riparazioni ed al ripristino nei tempi più brevi possibili qualora le operazioni rientrino tra quelle dell’ attività di manutenzione; • procedendo alla redazione del preventivo per gli eventuali lavori di accordo quadro. Tutti gli oneri per le prestazioni di cui al presente articolo sono compensati con il pagamento del canone ribassato del ribasso specifico offerto sul canone complessivo posto a base d’asta. Il canone sarà pagato con cadenza semestrale sui 5 semestri.
Attività di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti idrico-sanitarii, sono volte a garantire la piena funzionalità degli stessi relativamente all’immobile oggetto dell’appalto,nonché, gli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. L’elenco delle attività, esemplificativo e non esaustivo degli interventi che dovranno essere effettuati sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono gli impianti, con le relative frequenze minime, sono state elencate nell’elaborato “Schede di Manutenzione”. Qualsiasi attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato nel predetto elaborato “schede di manutenzione”), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti sarà quindi compresa nel canone e dovrà essere indicata nell’offerta tecnica. Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate, da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto idrico sanitario interni e/o esterni all’edificio la cui entità non eccede la franchigia pari a 100,00 euro (per il calcolo dell’importo degli interventi dovrà farsi riferimento ai listini per le sole forniture indicati nel presente appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara). Tali interventi di ripristino di lieve entità sono compresi nel canone e non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Direttore dei Lavori.
Attività di manutenzione preventiva e programmata. Non è prevista attività di manutenzione preventiva e programmata
Attività di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di manutenzione preventiva e programmata delle strutture edili sono volte a garantire il migliore stato di conservazione possibile, compatibile con lo stato iniziale dei manufatti, sugli immobili oggetto del contratto, e la predizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. L’elenco delle attività esemplificativo e non esaustivo degli interventi che dovranno essere effettuati sui singoli elementi, con le relative frequenze minime, viene riportato nelle schede di manutenzione di cui all’articolo B.34 del presente capitolato d’oneri.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Manutenzione preventiva La manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, secondo le modalità previste dai manuali d’uso forniti in dotazione con l’apparecchiatura. Tale manutenzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità, frequenze e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato. Si intendono comprese in tali visite periodiche anche le verifiche di rispondenza di beni alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito di interventi in manutenzione preventiva e/o correttiva ed, in ogni caso, almeno una volta per anno. Le date del piano di manutenzione preventiva dovranno essere concordate con il responsabile dell’Unità operativa che utilizza l’apparecchiatura e/o con un suo incaricato, restando inteso che ogni modifica del calendario dovrà essere previamente concordata ed idoneamente comunicata agli operatori di ATS Sardegna. In ogni caso dovranno essere rispettate le frequenze e gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto e/o modificato in accordo tra le parti, pena l’applicazione delle penali indicate nello Schema di Contratto. Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva dovrà essere redatto un apposito Rapporto di lavoro di manutenzione preventiva, da consegnare agli incaricati di ATS Sardegna, il quale dovrà riportare, anche in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx informazioni relative alle attività svolte, alla data di esecuzione delle prestazioni e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.

  • Informazione preventiva Informazione successiva

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Assistenza e manutenzione Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un periodo di 36 (trentasei) mesi (in questo caso il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi), ovvero, a fronte di ordinativo che preveda l’adesione all’opzione di estensione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un periodo complessivo di 60 (sessanta) mesi. Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al Fornitore mediante il “Call Center”. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il serial number, il “Codice identificativo Consip”, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento).

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • Misure di prevenzione e protezione misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.