Autocertificazioni Clausole campione

Autocertificazioni. 1. Il richiedente del provvedimento amministrativo può autocertificare mediante dichiarazioni sostitutive determinati requisiti ed atti che servono nella fase istruttoria del procedimento. 2. I documenti, attestati, atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l' istruttoria del procedimento sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento, quando sono in possesso dell'amministrazione procedente oppure quando sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni. L' Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli documenti necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Autocertificazioni. 1. relativa al fatturato globale, risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi 2009- 2010-2011 di cui all‟art. 5.3. In caso di accreditando non soggetto all‟obbligo di bilancio, autocertificazione relativa al volume d‟affari come risultante dalla dichiarazione IVA e/o dichiarazione dei redditi o da altri documenti e rendiconti. Nel caso di RTI e consorzi l‟auto certificazione di cui al presente punto dovrà essere presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituendo o costituito; in caso di consorzio dai consorziati esecutori. In caso di soggetti esistenti da meno di tre anni, i fatturati relativi agli anni di attività. In tal caso il fatturato globale minimo richiesto dovrà essere stato comunque conseguito nel periodo di attività. 2. relativa al fatturato specifico riferito agli esercizi 2009-2010-2011 con la dichiarazione che il fornitore ha curato forniture di servizi analoghi, come sopra definiti, con il relativo fatturato specifico conseguito. Nel caso di RTI e consorzi l‟auto certificazione di cui al presente punto dovrà essere presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituendo o costituito; in caso di consorzio, dai consorziati esecutori . In caso di soggetti esistenti da meno di tre anni, i fatturati relativi agli anni di attività. In tal caso il fatturato specifico minimo richiesto dovrà essere stato comunque conseguito nel periodo di attività.
Autocertificazioni. Sugli atti autocertificati ai sensi della normativa vigente, saranno effettuati controlli a campione.
Autocertificazioni. Il soggetto richiedente deve rilasciare, all’atto della iscrizione una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alle condizioni indicate ai comma A1 e A2 e in merito alla insussistenza delle condizioni di esclusione indicate ai comma,A3 e A4 e in particolare la dichiarazione, ai fini della certificazione antimafia, di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA con indicazione del numero e della data di iscrizione e l’elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione completo dei rispettivi dati anagrafici e cariche. Qualora non sussista l’obbligo di iscrizione alla CCIAA il soggetto richiedente, nella persona del legale rappresentante, deve darne comunicazione e rilasciare comunque una apposita dichiarazione con la quale attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 ed elenca i nominativi degli associati ai sensi dell’art.85 del citato Decreto Legislativo. Ogni ulteriore dettaglio in merito ai requisiti giuridici e finanziari richiesti è riportato nell’Allegato C Tabella A1.
Autocertificazioni. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Autocertificazioni. 1. Per i procedimenti curati dallo Sportello Unico delle imprese, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico e non riguardino gli impianti di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 112/1998 o le ipotesi nelle quali la normativa comunitaria prevede la necessità di apposita autorizzazione, gli interessati possono avvalersi della facoltà di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni dettate dalle vigenti norme. Tale procedura trova applicazione anche nei confronti di impianti che hanno effettuato positivamente le procedure di screening o di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e nel caso di modifiche od ampliamenti di impianti già sottoposti a verifica nell'ambito delle procedure del Regolamento CEE n. 1836/93 del 29 giugno 1993. 2. Qualora, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero della sua integrazione, la Struttura non comunichi all'interessato il proprio motivato diniego, la realizzazione del progetto si intende consentita in conformità alle autocertificazioni predette. 3. Fermo restando l'obbligo di concludere il procedimento entro il suddetto termine, ove sussistano fondati dubbi sull'ammissibilità degli interventi in base alle normative vigenti, è facoltà della Struttura richiedere il parere delle amministrazioni ed uffici competenti, indipendentemente dall'autocertificazione di cui al comma 1. 4. In caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni ed integrazioni, il responsabile della Struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa, ove i lavori abbiano già avuto inizio, ferma restando comunque la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
Autocertificazioni. Si invita a non inviare modulistica personalizzata. Si fa presente che, se necessario, la PIU’ Srl è disponibile a fornire le autocertificazioni previste dalla legge per le procedure di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione. A tal fine, sarà possibile richiederle tramite indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx oppure tramite PEC xxx.xxx@xxx.xx Si evidenzia, tuttavia, che tali richieste dovranno pervenire PRIMA e NON OLTRE l’emissione della fattura e la partecipazione all’attività formativa. Inoltre, si specifica che in nessun caso verranno compilati moduli personalizzati né tantomeno si effettueranno registrazioni su database o qualsivoglia altra procedura interna stabilita dagli atenei/enti che richiedono l’iscrizione ai percorsi formativi. Gli atenei/enti, nell’espletamento delle procedure che adottano, sono tenuti ai relativi controlli prima dell’espletamento della prestazione da parte della società PIU’ Srl e non al momento del ricevimento della fattura.
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  • Certificazioni L’IMPRESA dovrà fornire entro la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto: • la documentazione attestante che l’impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l’articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l’articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005); • la documentazione di acquisto dei principali componenti dell’impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d’interfaccia); • la certificazione di garanzia dei moduli; la certificazione, rilasciata dal costruttore, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni e deve essere riferita a tutti i moduli fotovoltaici installati; • la certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici; la certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, deve attestare la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile; • la certificazione di conformità per gli inverter; la certificazione, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate. L’IMPRESA dovrà eseguire la posa in opera dell’impianto a regola d’arte e in rispetto della normativa vigente di materia. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: • l’ottimo fissaggio dei moduli con strutture di sostegno in carpenteria metallica (telai) e ancoraggio dei telai alla copertura mediante fissaggio meccanico con stop ad espansione e successiva impermeabilizzazione con resina epossidica; • la posa a regola d’arte dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e l’inverter, assicurando un’adeguata protezione IP65 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; • la messa a terra dei supporti metallici mediante collegamento elettrico, con sezione non inferiore a 16 mm2, direttamente al pozzetto o alla rete di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Xxxxxxx).

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Opzioni Opzioni: no

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Beneficiari delle prestazioni L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso. In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.