Autonomia delle parti. Telespazio e il Fornitore dichiarano e confermano di essere parti indipendenti e conservano la propria autonomia. Fatto salvi gli obblighi assunti dal Fornitore con l'accettazione dell'Ordine, le Parti espressamente dichiarano che le Attività saranno svolte in piena autonomia, con libera iniziativa in merito all'organizzazione delle stesse e senza alcun vincolo di dipendenza, subordinazione e di orario. L’Ordine non istituisce alcun rapporto di associazione, società, consorzio, organizzazione comune o agenzia tra Telespazio ed il Fornitore. Né Telespazio né il Fornitore hanno il potere di vincolare la rispettiva controparte o assumere obbligazioni per conto della controparte, senza il preventivo consenso scritto della controparte interessata. In ogni caso le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e nel puntuale rispetto di ogni legge o regolamento applicabile e comunque in conformità ai più alti standard etici. In particolare, si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività e degli impegni previsti dall'Ordine.
Autonomia delle parti. 12.1. La Società e lo Sviluppatore agiscono in piena autonomia ed indipendenza. Il presente Accordo non fa sorgere tra loro alcun rapporto di collaborazione, joint-venture, agenzia, associazione, intermediazione o lavoro subordinato o qualsiasi altro rapporto diverso da quello specificatamente disciplinato dal presente Accordo.
Autonomia delle parti. 32.1 Il Fornitore e l’Acquirente sono contraenti indipendenti, nessuna disposizione delle presenti Condizioni Generali o di qualsiasi altro documento contrattuale potrà essere interpretata quale volontà delle Parti di costituire un rapporto di, agenzia, dipendenza, rappresentanza legale, o partecipazione ad una joint venture con, l’altra Parte. Nessuna Parte potrà vincolare o dichiarare di avere il potere di poter vincolare l’altra Parte o agire in suo nome, e nessun dipendente di una Parte potrà essere considerato dipendente dell’altra.
Autonomia delle parti. Le parti si danno atto che con l'Ordine non s'istituisce alcun rapporto di agenzia o di tipo affine né di mandato con rappresentanza, associazione in partecipazione o altra forma di impresa comune tra le stesse, che pertanto restano pienamente autonome ed assumono la gestione delle proprie attività con mezzi e personale proprio ed ciascuna a proprio rischio. Il Fornitore da atto di non essere legato da alcun vincolo di esclusiva nei confronti di MSD XX e che pertanto il rifiuto d'accettare incarichi da soggetti diversi da MSD XX sarà frutto di una propria scelta imprenditoriale, in nessun modo addebitabile a MSD AH.
Autonomia delle parti. 5.1. Il Negoziante riconosce che il Gestore ed i Negozianti agiscono in piena autonomia ed indipendenza, senza che tra loro sussista alcun rapporto di collaborazione, agenzia, associazione, intermediazione o lavoro subordinato.
5.2. Il presente Accordo non fa sorgere tra il Negoziante ed il Gestore alcun rapporto di collaborazione, agenzia, associazione, intermediazione o lavoro subordinato.
Autonomia delle parti. 5.1. L’IMPRESA e XXXX sono soggetti autonomi dal punto di vista operativo, gestionale, patrimoniale e societario. Pertanto:
a. l'IMPRESA non potrà in alcun modo utilizzare la denominazione e il logo di XXXX senza espressa autorizzazione della stessa, ma potrà unicamente aggiungere sulla propria carta intestata, o sui propri supporti promozionali, accanto alla propria denominazione sociale, la dicitura "aderente a VEGAinCUBE presso XXXX Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.”;
b. la gestione dell'IMPRESA spetta solamente ed unicamente agli amministratori e agli organi sociali dell'IMPRESA stessa;
c. la valutazione del percorso aziendale (così come previsto al successivo art. 8) da parte di XXXX viene resa sulla base delle dichiarazioni fornite dagli amministratori dell’IMPRESA e non comporta alcuna partecipazione di XXXX alla gestione societaria o controllo sulla stessa.
Autonomia delle parti. Le parti possono escludere l’applicazione della presente Convenzione o derogare ad ogni sua disposizione o modificarne gli effetti.
Autonomia delle parti. L'Utente e l’Amministrazione comunale sono soggetti autonomi dal punto di vista giuridico, gestionale, patrimoniale e amministrativo. Pertanto:
a. l'Utente non potrà in alcun modo utilizzare la denominazione e il logo dell’Amministrazione Comunale senza espressa autorizzazione della stessa, ma potrà unicamente aggiungere sulla propria carta intestata, o sui propri supporti promozionali, accanto alla propria denominazione sociale, la dicitura "Concessionario di ROMA CAPITALE per la gestione del Campo Boario - CAE";
b. la gestione dell'Impresa spetta unicamente agli amministratori e agli organi sociali della stessa. Ogni variazione del rappresentante legale o degli organi sociali deve essere previamente comunicata al ROMA CAPITALE.
Autonomia delle parti. La durata della prestazione lavorativa, la sua collocazione nell’arco del periodo di lavoro viene autonomamente decisa dai lavoratori i quali possono autonomamente concordare di variarla e di sostituirsi in qualsiasi momento Autonomia nella ripartizione e nella collocazione della prestazione lavorativa. Essendo l’obbligazione unica ed identica per entrambi i lavoratori, questi possono decidere in piena autonomia, all’ atto della stipulazione del contratto, la durata della prestazione lavorativa di ciascuno di essi e la sua collocazione nell’arco del periodo di lavoro ( giornata, settimana, mese ed anno). La norma prevede inoltre che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro i lavoratori possono sostituirsi in qualsiasi momento tra di loro e che possano modificare la collocazione temporale delle due prestazioni. Sono vietate invece , salvo previo consenso del datore di lavoro sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati Sostituzioni Sono vietate, salvo previo consenso del datore di lavoro sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati Dimissioni e licenziamento Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale esclusi i casi in cui: Le parti non abbiano concordato diversamente Se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato Impedimento da parte di entrambi Salvo diversa intesa tra le parti, l’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell’articolo 1256 del Codice Civile.
Autonomia delle parti. Le parti si danno atto che con l'Ordine non s'istituisce alcun rapporto di agenzia o di tipo affine né di mandato con rappresentanza, associazione in partecipazione o altra forma di impresa comune tra le stesse, che pertanto restano pienamente autonome ed assumono la gestione delle proprie attività con mezzi e personale proprio ed ciascuna a proprio rischio. Il Fornitore da atto di non essere legato da alcun vincolo di esclusiva nei confronti di Xxxx Health e che pertanto il rifiuto d'accettare incarichi da soggetti diversi da Vree Health sarà frutto di una propria scelta imprenditoriale, in nessun modo addebitabile a Vree Health.