Perizia Clausole campione

Perizia. E’ il documento rilasciato da un perito iscritto nell’apposito albo istituito presso la camera di commercio ovvero dal Presidente del Magazzino non generale attestante il controvalore della merce su cui il cliente intende costituire il pegno. Nota di Xxxxx E’ un documento rilasciato dai Magazzini Generali al depositante, che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.
Perizia. 5.1 Nel caso delle prestazioni di manutenzione correttiva, la FFS Cargo SA esegue alla ricezione del veicolo una perizia a pagamento per rilevare l’entità dei lavori. Se l’Azienda rinuncia poi all’esecuzione dei lavori di manutenzione, la FFS Cargo SA le fattura il costo di tale perizia. 5.2 La FFS Cargo SA garantisce che, nel caso delle perizie sui carri merci, siano stati accertati tutti i danni rilevanti per la sicurezza ai sensi del CUU, allegato 9. Si escludono responsabilità ulteriori.
Perizia. Se la Delegataria e l’Assicurato (“le Parti”) non dovessero concordare sulla misura della Perdita di reddito, avranno entrambi facoltà di chiedere per iscritto una terza valutazione della suddetta Perdita di Reddito. In tal caso ciascuna delle Parti selezionerà un perito competente ed imparziale. I periti selezionati nomineranno congiuntamente un terzo perito esperto che abbia non meno di dieci (10) anni di esperienza, che sia socio di una delle principali società internazionali e/o nazionali di consulenza, operanti nel settore della valutazione dei danni. Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, Vi provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Milano, dietro semplice istanza anche soltanto di una delle Parti. Ciascun perito indicherà separatamente la propria quantificazione della Perdita di Reddito. Qualora i periti nominati dalle Parti non giungessero ad un accordo in merito alla quantificazione della Perdita di Reddito, ogni decisione del terzo perito esperto sarà definitiva e vincolante. Ciascuna delle Parti pagherà il perito nominato, le spese per il terzo perito esperto saranno invece sostenute in parti uguali dalle Parti stesse. Qualsiasi valutazione e/o quantificazione della Perdita di Xxxxxxx dovrà essere effettuata in conformità a tutti i termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza.
Perizia. Se le parti non si accordano sulla causa, natura ed entità del danno, si deve richiedere l’intervento di un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno. Qualora i due periti non riuscissero ad accordarsi, dovranno desi- gnare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti. Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare l’obbligo della Basilese e l’ammontare del danno. Ogni parte sopporta le spese del proprio perito. Le spese per l’arbitro sono divise a metà tra le parti.
Perizia. In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una perizia di parte e/o di ufficio, la Compagnia terrà a
Perizia. L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Perizia. Se il referto veterinario promosso dal venditore è negativo, i contraenti pos- sono assoggettare l’animale, di comune accordo e a spese di chi avrà torto, ad una perizia decisiva.
Perizia. Data perizia 25.07.2008 Di Mereu Ing. Xxxxx ********************************
Perizia. Data perizia (giurata) Marzo 2009 Di Pilloni Ing. Xxxxx
Perizia. Data perizia (giurata) 18/11/2008 Di Pilloni Ing. Xxxxx ********************************