Beni e strutture Clausole campione

Beni e strutture. 1. L’Azienda capofila provvede a dotare il Servizio Unico delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario, con dotazione iniziale da parte delle Aziende convenzionate che rimangono di proprietà dell’ente conferente, con onere di manutenzione da parte dell’Azienda Capofila secondo gli specifici accordi di cui alle singole convenzioni che potranno prevedere disposizioni difformi a quanto sopra.
Beni e strutture. 1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 6, della presente convenzione, l’Azienda Capofila provvede a dotare il SUMAGP ed il SUMAEP delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario, secondo le modalità stabilite dall’art. 10 dell’Accordo Quadro.
Beni e strutture. 1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 6, della presente convenzione, l’Azienda Capofila provvede a dotare il SUMCF delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario, secondo le modalità stabilite dall’art. 10 dell’Accordo Quadro.
Beni e strutture. 1. La sede della SUA è individuata presso la Città Metropolitana di Roma Capitale che provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per le attività assegnate.
Beni e strutture. 1. L’ente presso cui è costituito ECAP provvede a dotare l’ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario. 2. I beni conferiti per il funzionamento dell’ufficio di piano saranno assunti in carico dal Comune capofila con vincolo di destinazione al servizio convenzionato. I beni sono convenzionalmente conferiti a valore zero. Al momento dello scioglimento della convenzione, detti beni verranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti 3. Ulteriori beni destinati al servizio associato, rispetto a quelli di cui al comma 2, possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all’associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.
Beni e strutture. 1. I comuni convenzionati potranno conferire al comune responsabile della gestione associata beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione medesima. 2. I beni strumentali concessi in uso dai comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato, di revoca delle funzioni o di recesso dalla convenzione, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario. 3. I beni strumentali acquistati per il funzionamento dell'Ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote definite dai successivi articoli. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni.
Beni e strutture. 1. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” a Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx x. 0. 2. I beni e le attrezzature assegnati al servizio associato vengono determinati al momento dell'attivazione del servizio e periodicamente negli atti di programmazione della gestione. 3. Detti beni saranno messi a disposizione dal Consorzio salvo diversa decisione della Conferenza Sindaci-Presidente a termini del 4° comma del precedente art. 7.
Beni e strutture. La sede messa a disposizione come sede per l'esercizio dell'Ufficio deve risultare idonea alle attività. I costi di gestione della sede saranno considerati contributo finanziario al funzionamento dell'Ufficio Unico.
Beni e strutture. L’attribuzione di beni strumentali da parte di ciascun Ente viene valutata secondo quanto stabilito dall’art. 8. I beni e le strutture messe a disposizione per l’esercizio del servizio devono risultare idonei alle attività. I costi di gestione di tali strutture, per la quota riguardante il servizio S.A.S.U.S., sono coperti secondo quanto stabilisce l’articolo 8.
Beni e strutture. 1. Gli edifici adibiti a sede di biblioteca ed archivi degli enti restano in gestione ai singoli enti. 2. L’ufficio comune potrà procedere ad acquisti di beni e servizi di carattere ordinario e straordinario, nonché, su mandato dei singoli enti, all’esecuzione di lavori ordinari e straordinari su beni e strutture dei singoli enti afferenti ai servizi bibliotecari ed archivistici. 3.Per gli interventi straordinari occorrerà l’assenso del Sindaco del singolo comune.