Campo di applicazione personale Clausole campione

Campo di applicazione personale. 1 Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età. Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alber­ ghiera e per quello dei servizi di pulizia.
Campo di applicazione personale. 1 Le disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’articolo 2 capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.
Campo di applicazione personale. E' lo stesso al quale fanno riferimento i regolamenti CEE n 1408/71 e n.574/72 per cui oltre ai cittadini dei 15 Stati UE l'Accordo si applica anche ai cittadini della Confederazione svizzera nonché agli apolidi e ai profughi residenti sul territorio di tale Stato, a condizione che abbiano prestato la loro attività lavorativa in Svizzera o in uno o più dei 15 Stati membri, e che, in ragione di tale attività, siano stati iscritti ai rispettivi regimi previdenziali. Rientrano, altresì, nel campo di applicazione personale: • i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, di cittadini di uno dei 16 Stati (15 Stati membri e Svizzera) • i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, degli apolidi o profughi, residenti in uno di tali Stati • i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 16 Stati menzionati, se cittadini di uno dei 16 Stati ovvero apolidi o profughi, residenti sul territorio di uno di tali Stati.
Campo di applicazione personale. 3.1 Sono esclusi dal CCL MPA:
Campo di applicazione personale. 3.3.1 Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendente- mente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressamen- te esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza dell’articolo 3.4. L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate» e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Campo di applicazione personale. Il Contratto collettivo di lavoro è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavo­ ratori e le lavoratrici (di seguito indicati solo con «datore di lavoro» e «lavoratori») delle aziende o dei reparti aziendali di cui all’art. 1.2., ad eccezione degli impiega­ ti d’ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un’impresa, nonché degli apprendisti. Nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) il Contratto collettivo di lavoro cui è stata conferita l’obbligatorietà generale è valido anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi dell’art. 1.2 del Con­ tratto collettivo di lavoro per il ramo della pittura e gessatura. Le disposizioni del CCL sulle condizioni salariali e di lavoro alle quali è stata conferita l’obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 2 cpv. 1 della Legge fe­ derale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) oltre agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza relativa (ODist, RS 823.201), valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma fuori del campo di applicazione geografico ai sensi del cpv. 1 e i loro lavoratori distaccati in questo campo di applicazione. A controllare l’osservanza delle disposizioni normative del presente CCL sono competenti le commissioni paritetiche del CCL.
Campo di applicazione personale. La presente convenzione si applica alle persone che sono o sono state assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli stati contraenti, nonchè ai loro familiari aventi diritto.
Campo di applicazione personale. 3.1 Definizione di capo muratore e capo fabbrica Sono considerati capi muratori e capi fabbrica soltanto i lavoratori che soddi- sfano le seguenti condizioni:
Campo di applicazione personale. 1. La presente Convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati sottoposti alle legislazioni di cui all’articolo 2, nonché ai loro familiari ed ai loro superstiti, a condizione che i loro diritti derivino dall’assicurazione del lavoratore.
Campo di applicazione personale. Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendente- mente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressa- mente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza degli articoli 3.4 e 3.5.