Capitale in caso di decesso Clausole campione

Capitale in caso di decesso. Capitale assicurato che viene pagato al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.
Capitale in caso di decesso. Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata con- trattuale.
Capitale in caso di decesso. In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari caso morte designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, il capitale sarà pari: ▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data del decesso, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli ...
Capitale in caso di decesso. Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. In caso di liquidazione in seguito al decesso dell’Assicurato, sarà pagato ai Beneficiari il capitale assicurato al momento del decesso ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso. Il calcolo della rivalutazione del capitale assicurato sarà effettuato con le modalità indicate al precedente Art. 7, applicate con il metodo pro-rata temporis. Il capitale così determinato non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato, acquisito con i premi versati, capitalizzato al tasso annuo composto dell’1,50% lordo imposte fino alla data di decesso, con le modalità indicate all’Art. 8. Qualora, anche considerando la garanzia di rendimento minimo, il capitale assicurato rivalutato e disponibile in caso di decesso, per effetto dei costi, risultasse inferiore ai premi versati Poste Vita S.p.A. si impegna comunque a liquidare un importo almeno pari ai premi versati.
Capitale in caso di decesso. Al decesso dell’Assicurato, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale aumentato della rivalutazione maturata per il periodo che intercorre tra la ricorrenza annuale che precede la data di pervenimento della comunicazione di decesso dell’Assicurato e la data di pervenimento della comunicazione stessa. Il calcolo della rivalutazione sarà effettuato con le modalità indicate al precedente Art. 7 applicate con il metodo pro-rata temporis. Il tasso di rivalutazione da adottare sarà quello effettivamente conseguito dalla Gestione Separata Posta Valore. Il capitale così determinato non potrà essere inferiore al capitale assicurato iniziale. Qualora il decesso avvenga entro il primo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, e non sia ancora stata liquidata la prima rivalutazione, Poste Vita S.p.A. integrerà il capitale in caso di decesso fino a concorrenza del premio lordo versato.
Capitale in caso di decesso. Ammontare della prestazione che viene pagata al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale. In caso di decesso dell’assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il contratto prevede la liquidazione ai Beneficiari indicati di un importo pari al valore del contratto successivamente alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso e della maggiorazione caso morte. Credemvita garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato, per la parte di capitale investito nella gestione separata il riconoscimento del tasso minimo garantito dello 0% Parte del premio versato nella componente di gestione separata dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Capitale in caso di decesso. Prestazione devoluta al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Capitale in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 di- cembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 10. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminu- ito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
Capitale in caso di decesso. In caso di liquidazione in seguito al decesso dell’Assicurato, sarà pagato ai Beneficiari il capitale assicurato al momento del decesso ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso. Il calcolo della rivalutazione sarà effettuato con le modalità indicate al precedente Art. 7 applicate con il metodo pro-rata temporis. Il tasso di rivalutazione da adottare sarà quello in vigore per i contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso. Il capitale così determinato non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato iniziale, acquisito con i premi versati, capitalizzato al tasso annuo composto dell’1,50% lordo fino alla data di decesso con le modalità indicate all’Art. 8. Qualora il decesso avvenga entro il primo anno della data di sottoscrizione del contratto, Poste Vita S.p.A. garantirà ai Beneficiari un capitale non inferiore al premio lordo versato.
Capitale in caso di decesso. 4.5.1 Diritto al capitale in caso di decesso Il diritto al capitale in caso di decesso sorge se il decesso della persona assicurata avviene prima del raggiungimento del limite d’età. ÖKK rinuncia a ridurre la prestazione di capitale in caso di decesso se il decesso è stato provocato in modo gravemente negligente dalla persona assicurata. 4.5.2 Basi di calcolo per la prestazione di capitale in caso di decesso Per il calcolo della prestazione di capitale sono determinanti il capitale as- sicurato in caso di decesso e l’età della persona assicurata al momento del decesso. ÖKK CAPITALE DI RISCHIO IN CASO DI DECESSO O INVALIDITÀ IN SEGUITO A MALATTIA 75 ) 4.5.3 Beneficiari‌‌‌‌‌ Il capitale in caso di decesso viene versato alle persone beneficiarie indicate nella domanda. Le persone beneficiarie possono essere modificate libera- mente in ogni momento fino al decesso. Eventuali modifiche dei beneficiari vanno comunicate per iscritto. Se nel contratto non è indicata una persona beneficiaria, viene applicato l’ordine usuale di successione dei beneficiari che prevede come persona be- neficiaria del capitale in caso di decesso il coniuge o il partner registrato superstite, in caso di sua assenza i figli e in caso di loro assenza gli altri eredi legali della persona assicurata, escluso l’ente pubblico.