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CEDENTE Clausole campione

CEDENTELa cessione del contratto è imponibile al 40% L’Iva sulla cessione del contratto è detraibile al 40%
CEDENTE. Cessione Finanziamento Pagamento sotto garanzia (se pro soluto) Pagamento delle fatture ⮚ Ottimizzazione dei flussi di cassa, armonizzando il ciclo di incassi e pagamenti; ⮚ Opportunità di affidare la gestione e il monitoraggio del portafoglio crediti ad un operatore specializzato; ⮚ Copertura dei rischi commerciali tramite il trasferimento del rischio di credito a SACE, se pro soluto ⮚ Miglioramento dei ratio patrimoniali tramite la derecognition dei crediti ceduti dall’attivo di bilancio, se operazione pro soluto a titolo definitivo
CEDENTE. (Attuale intestatario) (Timbro e firma)
CEDENTE. L’art. 1, 1° comma, lett. a) della presente legge ordina che il cedente deve essere un imprenditore; qualità che deve esistere nel momento in cui questi conclude il contratto di factoring78. Imprenditore è definibile in base all’art 2082 c.c. come soggetto che: “esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”79. Vista l’assenza all’interno della legge n. 52 del 1991di ogni limitazione espressa, pare che le figure di piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.80) e artigiano81 siano da ritenersi rispondenti al requisito richiesto dalla lett 78 X.XXXXXXX, L’ambito di applicabilità della nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’impresa, in Rivista di diritto dell’impresa, 1992, p. 9.; ed ancora X.XXXXXXXXX, Cessione dei crediti d’impresa e fallimento, Milano, 2002, pp. 25 ss.; X.X.X.XXXXXXX, La disciplina della cessione dei crediti d’impresa, in Rivista di diritto civile, 1991, fasc. II, pp. 713 ss.; X.XXXXX, Contratti moderni: factoring, franchising, leasing, in Trattato di diritto civile, 2004, IV, p. 99. Cit: “Del pari, ci si può chiedere cosa accada nell’ipotesi in cui il cedente, nel momento in cui conclude il contratto di factoring, non abbia ancora iniziato la propria attività e conseguentemente acquisito la qualità di imprenditore (nel qual caso, dunque, la cessione ha portata di contratto di organizzazione della futura attività imprenditoriale). (Solo)qualora i suddetti requisiti sopravvengano in corso di rapporto, la legge sarà da ritenersi applicabile. Laddove si ritenga invece che “sono atti d’impresa tutti gli atti preordinati al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”, poiché “ciò che conta è che possa dirsi certo in chi li compie l’intento di esercitare professionalmente una data attività di produzione o di scambio” (X. XXXXXXX, L’imprenditore, in Diritto Commerciale, I, Bologna, 2002, p. 96), sarà necessario valutare se tale attività di predisposizione della sorte dei futuri crediti possa presentarsi quale elemento di una attività diretta alla produzione od allo scambio di beni o servizi, nel qual caso potrà ritenersi già acquisita al soggetto cedente la qualità di imprenditore e, conseguentemente, realizzati i presupposti soggettivi dell’art. 1, l. n. 52/1991”. 79 Cit. X.XXXXXXX, Diritto commerciale: l'imprenditore, le società, Bologna,2013, pp. 43 ss. 80 Art. 2083 c.c.: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccol...

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  • Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

  • BENEFICIARIO Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario. La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente. In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario. Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: ● dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio ● dopo la morte del Contraente ● dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento. Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto. In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Contrattazione Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

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  • Funzionamento L’Osservatorio si riunisce due volte l’anno, di norma nei mesi di gennaio e luglio, su convocazione della Direzione aziendale. Eventuali sessioni straordinarie su tematiche specifiche possono essere attivate di comune accordo. Sulle materie oggetto dell’Osservatorio possono essere emesse osservazioni e raccomandazioni, prevalentemente indirizzate alle parti in quanto titolari della contrattazione collettiva. Con le osservazioni le Parti assumono posizioni in merito alle tematiche trattate. Attraverso le raccomandazioni l’Osservatorio esprime indirizzi sugli argomenti all’ordine del giorno che, pur non avendo carattere vincolante, hanno la finalità di orientare e rendere coerente l’azione delle Parti. Le raccomandazioni sono deliberate all’unanimità e sono portate a conoscenza dell’intero personale. Gli oneri relativi al funzionamento dell’Osservatorio sono a carico di Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio.