Censimento Clausole campione
Censimento. Il Fornitore si impegna a realiz- zare entro quattro mesi dall'ag- giudicazione un censimento dell'impianto di illuminazione, almeno di livello 2, come defini- to al paragrafo 3.3.1.
Censimento. Ai fini di una corretta costituzione dell’Anagrafica degli Impianti è necessaria la conoscenza quantitativa e qualitativa degli ambienti degli edifici o porzioni degli stessi, delle apparecchiature che compongono gli impianti e del loro stato manutentivo. A tal fine l’Operatore Economico dovrà provvedere a: • La verifica della presenza, della validità e della completezza della documentazione fornita dall’Amministrazione; • una puntuale conoscenza degli elementi, dei componenti e del sistema edificio-impianto nel quale sono inseriti i singoli elementi impiantistici ed edili che permetta, successivamente, una immediata individuazione e valutazione di ogni elemento e componente; • il controllo della corrispondenza della suddetta documentazione allo stato di fatto. In particolare l’Operatore Economico dovrà censire i singoli componenti ed eseguire i rilievi sul campo al fine di avere gli elementi necessari a verificare: • le consistenze degli impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche); • l’ubicazione fisica degli impianti; • le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, tipologie, configurazione geometrica e caratteristiche dimensionali, dati di targa, etc.); • le caratteristiche funzionali degli impianti (modalità e schemi di funzionamento).
Censimento. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di verificare e aggiornare i censimenti dello stato di consistenza dei manufatti e/o componenti esistenti, oggetto delle opere poste in appalto, che saranno consegnati dalle Amministrazioni contraenti per la relativa gestione. Un primo censimento, reso su supporto informatico compatibile con quello aziendale, dovrà essere consegnato entro 3 mesi dalla data di avvio del contratto. Nei 30 (trenta) giorni successivi alla consegna, l’Amministrazione contraente provvederà a validare il censimento, ovvero a comunicare le integrazioni/correzioni ritenute necessarie. Il censimento sarà aggiornato semestralmentedurante il periodo di validità contrattuale, provvedendo, altresì, ad integrare le informazioni ivi contenute. Qualora, durante il periodo contrattuale, si verificassero riduzioni o implementazioni significative relativamente alla consistenza degli impianti, l’Appaltatore dovrà pro vvedere tempestivamente ad apportare le necessarie modifiche al censimento esistente al fine di ottimizzare soprattutto il Piano della Manutenzione. E’ fatto inoltreobbligoall’Appaltatorediconsegnare, debitamenteaggiornati adogni scadenza semestrale, per l’ultimo anno di validità contrattuale entro 3 (tre) mesi dalla sua conclusione: un set di elaborati - su supporto cartaceo e informatico - contenente tutti gli aggiornamenti relativi al censimento degli impianti; un set di elaborati - su supporto informatico - di tutte le lavorazioni di qualsiasi natura effettuate dall’Appaltatore durante il periodo di validità dell’appalto.
Censimento. L’Appaltatore dovrà gestire, verificandoli, completandoli ed aggiornandoli ove necessario, i dati relativi al censimento dello stato quantitativo e qualitativo delle componenti e delle sub-componenti edili ed impiantistiche (elementi tecnici) presenti nella sezione specifica del modulo dedicato del Sistema Informatico. Tramite l’attività di censimento degli elementi tecnici è possibile sviluppare e applicare a livello informatico la sistematizzazione e la informatizzazione delle teorie e delle pratiche dell’analisi delle componenti edili e impiantistiche dei patrimoni immobiliari e dell’analisi dello stato medio degli edifici, applicando degli indici dello stato manutentivo per i singoli elementi. Per ciascun elemento tecnico da censire, all’atto del caricamento il sistema richiede le seguenti informazioni: – Posizione: indicazione del riferimento planimetrico scegliendo il nome da elenco delle planimetrie caricate – Collocato nel vano: vano in cui è collocato l’elemento censito – Sistema: a quale impianto, struttura, ecc. appartiene l’elemento (es: plafoniera appartiene all’impianto luci) – Descrizione del sistema: breve descrizione del sistema – Edificio: a quale edificio appartiene l’elemento – Sito: Patrimonio immobiliare di appartenenza – Classificazione: la categoria di componenti o famiglia di appartenenza dell’elemento – Dati: Matricola, Serial Number, Descrizione Breve, Descrizione Estesa, Data di Presa in carico – Stato conservazione: (sufficiente, insufficiente, buono, ottimo) – Stato: (attivo/non attivo) – Note, Allegato Il censimento degli elementi tecnici viene quindi effettuato a livello di singolo vano, con collegamenti codificati a planimetrie, posizione, ecc. che consentono di “leggere” il vano sul sistema da varie sezioni e moduli dello stesso. La struttura di sistemi e classificazioni che sarà definita in riferimento a quanto indicato nell’Allegato S1-A1 – Corredo informativo Anagrafica Tecnica, sarà organizzata in base ai seguenti principali sistemi: – Pertinenze esterne – Strutture – Edile – Impianti elettrici e speciali – Impianti idricosanitari – Impianti antincendio – Impianti fissi di trasporto – Raffrescamento e trattamento aria Le classificazioni principali che saranno utilizzate per il censimento di ogni singolo elemento tecnico di riferimento, faranno riferimento allo stesso Allegato S1-A1 Corredo Informativo Anagrafica Tecnica, in base agli elementi indicati come Elementi tecnici (oggetti, componenti e classi di elementi tecn...
Censimento. 2.1 I soggetti passivi IVA che utilizzano le vending machine di cui al punto 1.1 del presente provvedimento comunicano all’Agenzia delle entrate, entro la data di messa in servizio degli stessi, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione nonché le altre informazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale.
2.2 Il censimento di cui al punto 2.1 avviene secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e, in fase di prima applicazione, a partire dalla data del 1 settembre 2017.
2.3 Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE che i soggetti obbligati appongono in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine. Il QRCODE contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.
2.4 I soggetti passivi IVA che utilizzano le vending machine di cui al punto 1.1 del presente provvedimento garantiscono il costante e tempestivo aggiornamento degli “stati” dei sistemi master e dei dispositivi mobili gestiti a seguito di cessione (a qualsiasi titolo), sostituzione, furto, guasto, distruzione o smaltimento dei medesimi sistemi, mediante le modalità definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
2.5 L’utente che rileva l’assenza del QRCODE sulla vending machine ovvero non riscontra l’indirizzamento dallo stesso all’apposita pagina web dell’Agenzia delle entrate, può segnalare a quest’ultima l’irregolarità mediante un apposito numero telefonico o un indirizzo email pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia stessa.
Censimento. Il modulo dovrà consentire di caricare ed elaborare in questa sezione i dati rilevati “sul campo” a livello dei singoli vani ai vari piani dell’edificio e relativi sia al rilievo delle caratteristiche dimensionali e tipologiche del vano, sia al rilievo della consistenza e dello stato manutentivo delle componenti, delle subcomponenti e dei singoli elementi che le costituiscono.
Censimento. Ai fini di una corretta costituzione dell’Anagrafica delle postazioni di lavoro e degli Arredi è necessaria la conoscenza quantitativa e qualitativa degli ambienti degli edifici o porzioni degli stessi. A tal fine l’Operatore Economico dovrà reperire presso l’Amministrazione le planimetrie relative agli immobili oggetto della RDO. In particolare l’Operatore Economico dovrà censire i singoli complementi d’arredo ed eseguire i rilievi sul campo. Le informazioni minime oggetto di rilievo, e necessarie per la successiva fase di restituzione grafica, sono: • la consistenza degli arredi (numero e tipologia); • la dimensione degli arredi; • l’ubicazione degli arredi e, se richieste, delle postazioni di lavoro; • l’ubicazione degli infissi interni ed esterni; • la tipologia delle apparecchiature; • l’ubicazione ed il tipo dei terminali TLC;
Censimento. E’ stato attuato il censimento, nel territorio della Città di Lignano Sabbiadoro: • di tutti i luoghi, definiti come “sensibili” negli Elaborati allegati, dove vi fosse permanenza, anche per periodi inferiori alle 4 ore giornaliere, di bambini, anziani ed ammalati (strutture scolastiche, ricreative e sanitarie); • dei “centri urbani” e dei nuclei di interesse storico o comunque soggetti a vincoli urbanistici (Zone A e B e strutture a valenza architettonica e paesaggistica); • delle zone soggette a vincolo ambientale; • delle aree di rispetto dalle acque pubbliche; • delle infrastrutture soggette a vincoli di rispetto (canalizzazioni interrate, elettrodotti).
Censimento. La componente fornisce funzioni di supporto alle attività censuarie e alla fase di parifica anagrafica e cancellazione per irreperibilità al censimento. Queste procedure sono state implementate in base alle specifiche dell’Istat relative al censimento 2001, e dovranno essere adattate in vista del censimento del 2011. Il sottosistema è suddiviso nei seguenti moduli:
Censimento. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276 - Regolamento di esecuzione del 148 censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell’88 censimento dell’industria e dei servizi, a norma dell’articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. 11 luglio 2001, n. 159) Ai sensi dell’articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il 148 censimento generale della popolazione e il censimento generale delle abitazioni sono fissati nel giorno di domenica 21 ottobre 2001; l’88 censimento genera- le dell’industria e dei servizi e` fissato nel giorno di luned`ı 22 ottobre 2001. Il censimento generale della popolazio- ne e` riferito alla mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre 2001.