CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il servizio oggetto del presente capitolato specialerelativo Contratto stipulato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo Resta fermo quanto previsto dall’artagli artt. 48, 106, comma 1 1°, lett. d) D. Lgs), 110 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ ammessa la facoltà , in caso di affidare in subappalto le prestazioni oggetto modifiche soggettive dell’esecutore del contratto, . Il subappalto è consentito nei limiti di legge e alle nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla sola attività di rilievo, a condizione che il concorrente ne faccia espressa menzione in sede di offerta e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno 13, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, e i pagamenti saranno verranno effettuati all’appaltatore all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, Stazione Appaltante entro venti 20 (venti) giorni dagli stessidal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatoridal subappaltatore.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del presente capitolato speciale. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106all’atto dell’offerta, comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle voler subappaltare i servizi di cui all’art. 105, 91 comma 3 del D. LgsD.Lgs. 50/2016163/06, il subappalto è consentito nei limiti di legge e nel rispetto delle condizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, 163/2006 e fermo restando che i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraentedei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, entro venti giorni dagli stessiin sede di offerta, copia le attività, tra quelle consentite ex art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/06, da subappaltare, è fatto divieto all’Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatoriresidue prestazioni contrattuali in danno dell’Appaltatore.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale. Il contratto non può essere ceduto E’ vietata, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto cessione totale o parziale del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla DittaSSIP delle prestazioni subappaltate. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui Si precisa che ai sensi dell’art all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016D.Lgs. Nei restanti casin. 50/2016 e ss.mm.ii. la SA è da intendersi l’Ente richiedente le prestazioni ed emittente l’ordinativo di fornitura e, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori. Si precisa peraltro che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraentel’aggiudicatario deve praticare, entro venti giorni dagli stessiper le prestazioni affidate in subappalto, copia gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e che l'esecuzione delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatoriprestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui al richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa ' assolutamente vietata la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto cessione totale o parziale del contratto, nei limiti sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa del fornitore e alle condizioni del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dalla Provincia, se non espressamente autorizzata dalla stessa Provincia con atto scritto. Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto sono quelle previste dall’artdal D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgsdecreto precitato, è ammesso il subappalto della presente fornitura nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraenteL’aggiudicatario sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dagli stessi20 giorni, copia delle fatture quietanzatequietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, emesse dai subappaltatoricon l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. L’aggiudicatario sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia di Reggio Emilia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subaffidate le suddette attività.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa la facoltà fatto assoluto divieto al Concessionario di affidare cedere a terzi in subappalto tutto o in parte il contratto avente ad oggetto il presente intervento. Sono fatte salve le prestazioni oggetto vicende soggettive dell’esecutore del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 contratto ai sensi dell’articolo 116 del D. Lgs. 50/2016163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In sede di esecuzione del contratto disciplinato dal presente contratto il subappalto è ammesso, previa autorizzazione con riferimento alle seguenti prestazioni ed attività per importi che complessivamente non possono eccedere il 30 % dell’importo complessivo della Amministrazionerealizzazione e gestione: - montaggio e installazione degli impianti; - pratiche presso enti; - manutenzione ordinaria, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Dittastraordinaria, MTN. Non Fatte salve le prestazione ed attività per le quali il subappalto è ammesso espressamente, ai sensi del presente articolo e nei limiti dal medesimo definiti, è vietato il subappalto con riferimento ad ogni altra prestazione ed attività oggetto del contratto. Per la disciplina del subappalto, nelle ipotesi e nei limiti ammessi, si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 richiama l’articolo 118 del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatorin. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del presente capitolato speciale. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo . Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del Codice, non è ammesso il subappalto. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106, comma 1 lett13, del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa la facoltà In caso di affidare in subappalto le prestazioni oggetto cessione del credito derivante dal contratto, nei limiti il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente punto e alle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, ad anticipare i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatoriall’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’articolo 116 del D.Lgs. 163/2006. La ditta esegue in proprio aggiudicataria non potrà subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato specialeCapitolato senza il consenso scritto dell’Azienda sanitaria. Il contratto subappalto non può essere ceduto a pena autorizzato sarà causa di nullitàrisoluzione contrattuale e farà sorgere il diritto ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo quanto previsto dall’artil risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. 106Qualora formalmente indicato in fase di presentazione dell’offerta dalla ditta aggiudicataria, comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa l’Azienda sanitaria autorizzerà la facoltà di affidare concessione in subappalto le prestazioni oggetto di una quota del servizio, comunque non superiore al 30% del valore del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall’artpurché il richiedente abbia debitamente rispettato le prescrizioni di cui all’art. 105 118 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso la ditta aggiudicataria resterà, ugualmente, sola ed unica responsabile di fronte all’Azienda delle prestazioni sub-appaltate. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 117 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatoriN. 163/06.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. La ditta esegue in proprio E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio oggetto affidato. In caso di ricorso al subappalto senza l’autorizzazione, l’impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato specialee di quant’altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva. Il contratto non può Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere ceduto inserita, a pena di nullitànullità assoluta, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016. E’ ammessa un’apposita clausola con la facoltà quale le parti si assumono gli obblighi di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 1318/2010 n. 136. 105Il concessionario o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della citata Legge 13/8/2010 n. 136, comma 3 procede all’immediata risoluzione del D. Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione concedente e l’ufficio territoriale del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatoriGoverno territorialmente competente.
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