We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

CLAUSOLA DI GARANZIA Clausole campione

CLAUSOLA DI GARANZIA l’Abbonato garantisce il rispetto da parte di ciascun Utente degli obblighi posti a suo carico dal Contratto in qualità di Utente dei Servizi.
CLAUSOLA DI GARANZIAIl Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura, obbligandosi, altresì, a risarcire l’Acquirente degli eventuali danni diretti ed indiretti sofferti. Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo. Il Fornitore dovrà consegnare a XXXXXXXXX S.P.A. una copia della polizza assicurativa sopra menzionata, se espressamente richiesto.
CLAUSOLA DI GARANZIA. La RAL (retribuzione annua lorda, dedotti premi e straordinari, nonché ogni altra voce variabile) dei lavoratori in forza alla data di migrazione non può essere in alcun modo inferiore alla RAL dell’anno precedente.
CLAUSOLA DI GARANZIA. Qualora l’impresa non adempia agli obblighi contrattuali o le prestazioni presentino imperfezioni e/o incompletezze, queste saranno dettagliatamente rilevate, verbalizzate e contestate all’impresa. L’impresa fornirà entro dieci giorni dalla contestazione giustificazioni in merito; ove ritenute soddisfacenti, si procederà alla revoca della contestazione, viceversa l’I.I.L. potrà applicare una penale, stabilità sin d’ora, di € 150,00 (centocinquanta/00).
CLAUSOLA DI GARANZIA. In sede di 1^ applicazione la suddetta tabella potrà richiedere delle correzioni che le parti possono introdurre anche nell’arco della durata del presente contratto. Le eventuali modifiche avranno efficacia solo a partire dalla valutazione successiva. Relativamente all’anno 2003 verrà utilizzata per l’erogazione di un tanto la precedente tabella adottata con deliberazione giuntale n.1027 del 22.12.1994 con i criteri in essa contenuti.
CLAUSOLA DI GARANZIA. 22.1) Il fornitore si obbliga a tenere indenne SELI SRL da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza a della difettosità d, non conformità, non affidabilità della sua fornitura, obbligandosi altresì a risarcire SELI SRL degli eventuali danni subiti.
CLAUSOLA DI GARANZIA. Il CCNL Dirigenza Area Sanità 19.12.2019 stabilisce che ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva sia garantito un minimo di retribuzione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di Dirigente anche a tempo determinato presso altre Aziende o Enti del SSN con o senza soluzione di continuità. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva annua lorda per tredici mensilità sono definiti: anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni 5.000,00 anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni 6.000,00 anzianità uguale o superiore a 20 anni 7.000,00
CLAUSOLA DI GARANZIA. Qualora, a causa di sopravvenuta legislazione e/o normativa statale o regionale, l’area oggetto della presente convenzione, risulti in tutto o in parte inutilizzabile secondo i principi condivisi nel precedente art. 5, la convenzione perderà la propria efficacia. Ciò non potrà costituire motivo di richiesta di risarcimento danni al comune concedente; in tal caso si farà luogo alla sola restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo del diritto di superficie.
CLAUSOLA DI GARANZIA. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all’AAS5 la sopravvenuta indisponibilità prima di ricevere eventuali ordini. In particolare, la ditta dovrà indicare per ogni prodotto: • la denominazione; • il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; • la causa dell’indisponibilità. In caso di mancata tempestiva comunicazione, sarà applicato il successivo paragrafo. L’AAS5 si riserva il diritto di acquistare il materiale di consumo da altro fornitore (kit procedurali e relativi presidi contenuti), qualora la ditta aggiudicataria si trovi nell’indisponibilità di fornire, a qualsiasi altro titolo, dispositivi ritenuti necessari allo svolgimento dell’attività dell’AAS5; in tal caso il relativo costo, quale desunto dalla fattura emessa nei confronti dell’Azienda, sarà detratto a mezzi di apposita e corrispondente nota di accredito emessa dalla ditta aggiudicataria, dal costo del relativo trattamento.
CLAUSOLA DI GARANZIA. 1. Con la medesima decorrenza indicata all'art. 91, comma 3 (Retribuzione di posizione), ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all'incarico conferito, e' garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianita' di servizio maturata in qualita' di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), con o senza soluzione di continuita', fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2 (Tipologie d'incarico). 2. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilita' di cui al comma 1 sono stabiliti come segue: anzianita' uguale o superiore a cinque anni e inferiore a quindici anni euro 5.000,00; anzianita' uguale o superiore a quindici anni e inferiore a venti anni euro 6.000,00; anzianita' uguale o superiore a venti anni euro 7.000,00. 3. Ai fini della verifica del possesso del requisito della «valutazione positiva», ai sensi del comma 1, si fa riferimento, per quanto concerne le anzianita' di cui al comma 2, primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore di indennita' di esclusivita', in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianita' a tal fine previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma 2, terzo alinea, si fa invece riferimento all'ultima valutazione in ordine di tempo effettuata dal Collegio tecnico. 4. Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito, dovesse risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 2, la retribuzione di posizione d'incarico verra' maggiorata fino al raggiungimento dei valori di cui al comma 2. Tale maggiorazione e' da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito sia superiore ai valori di cui al comma 2. La maggiorazione, se spettante, e' erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianita' di cui al comma 2 sono maturati.