CLAUSOLA DI GARANZIA. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all’AAS5 la sopravvenuta indisponibilità prima di ricevere eventuali ordini. In particolare, la ditta dovrà indicare per ogni prodotto: • la denominazione; • il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; • la causa dell’indisponibilità. In caso di mancata tempestiva comunicazione, sarà applicato il successivo paragrafo. L’AAS5 si riserva il diritto di acquistare il materiale di consumo da altro fornitore (kit procedurali e relativi presidi contenuti), qualora la ditta aggiudicataria si trovi nell’indisponibilità di fornire, a qualsiasi altro titolo, dispositivi ritenuti necessari allo svolgimento dell’attività dell’AAS5; in tal caso il relativo costo, quale desunto dalla fattura emessa nei confronti dell’Azienda, sarà detratto a mezzi di apposita e corrispondente nota di accredito emessa dalla ditta aggiudicataria, dal costo del relativo trattamento.
CLAUSOLA DI GARANZIA. 1. Con la medesima decorrenza indicata all'art. 91, comma 3 (Retribuzione di posizione), ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all'incarico conferito, e' garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianita' di servizio maturata in qualita' di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), con o senza soluzione di continuita', fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2 (Tipologie d'incarico).
CLAUSOLA DI GARANZIA. Qualora - individualmente sulla base dei risultati aziendali annuali – il PAP (somma risultante dalla parte variabile e da quella garantita di cui al capitolo 4), integrato dell’importo che le Parti hanno concordato di destinare a servizi di Welfare di cui al paragrafo 4.20 del presente accordo e per il personale amministrativo (CCNL parte prima), dell’importo dell’assegno Ad Personam (in relazione al livello contrattuale di inquadramento e alla classe di anzianità di appartenenza) di cui alla “NORMA TRANSITORIA” del paragrafo 4.18-Tabella B, risultasse di importo inferiore al PAP complessivo che si sarebbe determinato per i singoli dipendenti cui alla data del 31 agosto 2016 era applicato il CIA AXA MPS, secondo la disciplina ivi prevista alla medesima percentuale di raggiungimento degli obiettivi aziendali, quantunque diversi, ai dipendenti interessati sarà erogata una somma come componente della Retribuzione Annua Lorda pari alla differenza suindicata e ciò a titolo compensativo. Le parti concordano che per il conteggio suindicato e relativo al teorico importo calcolato per i dipendenti interessati sopra indicati, si utilizzerà forfettariamente la colonna 67-99% prevista nella Tabella 2 del CIA AXA MPS del 2009. Qualora - individualmente sulla base dei risultati aziendali annuali – il PAP (somma risultante dalla parte variabile e da quella garantita, di cui al capitolo 4), integrato dell’importo che le Parti hanno concordato di destinare a servizi di Welfare di cui al paragrafo 4.20 del presente accordo e, per il personale amministrativo (CCNL parte prima), dell’importo dell’assegno Ad Personam (in relazione al livello contrattuale di inquadramento e alla classe di anzianità di appartenenza) di cui alla precedente “NORMA TRANSITORIA” del paragrafo 4.18-Tabella A, risultasse di importo inferiore al PAP complessivo che si sarebbe determinato per i singoli dipendenti cui alla data del 31 agosto 2016 era applicato il CIA AXA Assicurazioni, secondo la disciplina ivi prevista alla medesima percentuale di raggiungimento degli obiettivi aziendali, quantunque diversi, ai dipendenti interessati sarà erogata una somma come componente della Retribuzione Annua Lorda pari alla differenza suindicata e ciò a titolo compensativo. Gli importi del presente capitolo 8, calcolati secondo i criteri sopra indicati, saranno erogati entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di erogazione del PAP, al personale in forza al momento del pagamento. Le clausole di cui so...
CLAUSOLA DI GARANZIA. Qualora, a causa di sopravvenuta legislazione e/o normativa statale o regionale, l’area oggetto della presente convenzione, risulti in tutto o in parte inutilizzabile secondo i principi condivisi nel precedente art. 5, la convenzione perderà la propria efficacia. Ciò non potrà costituire motivo di richiesta di risarcimento danni al comune concedente; in tal caso si farà luogo alla sola restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo del diritto di superficie. Savignano sul Xxxxxx,
CLAUSOLA DI GARANZIA. In sede di 1^ applicazione la suddetta tabella potrà richiedere delle correzioni che le parti possono introdurre anche nell’arco della durata del presente contratto. Le eventuali modifiche avranno efficacia solo a partire dalla valutazione successiva. Relativamente all’anno 2003 verrà utilizzata per l’erogazione di un tanto la precedente tabella adottata con deliberazione giuntale n.1027 del 22.12.1994 con i criteri in essa contenuti.
CLAUSOLA DI GARANZIA. La RAL (retribuzione annua lorda, dedotti premi e straordinari, nonché ogni altra voce variabile) dei lavoratori in forza alla data di migrazione non può essere in alcun modo inferiore alla RAL dell’anno precedente.
CLAUSOLA DI GARANZIA. 22.1) Il fornitore si obbliga a tenere indenne SELI SRL da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza a della difettosità d, non conformità, non affidabilità della sua fornitura, obbligandosi altresì a risarcire SELI SRL degli eventuali danni subiti.
CLAUSOLA DI GARANZIA. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura, obbligandosi, altresì, a risarcire l’Acquirente degli eventuali danni diretti ed indiretti sofferti. Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo. Il Fornitore dovrà consegnare a XXXXXXXXX S.P.A. una copia della polizza assicurativa sopra menzionata, se espressamente richiesto.
CLAUSOLA DI GARANZIA l’Abbonato garantisce il rispetto da parte di ciascun Utente degli obblighi posti a suo carico dal Contratto in qualità di Utente dei Servizi.
CLAUSOLA DI GARANZIA. Qualora l’impresa non adempia agli obblighi contrattuali o le prestazioni presentino imperfezioni e/o incompletezze, queste saranno dettagliatamente rilevate, verbalizzate e contestate all’impresa. L’impresa fornirà entro dieci giorni dalla contestazione giustificazioni in merito; ove ritenute soddisfacenti, si procederà alla revoca della contestazione, viceversa l’I.I.L. potrà applicare una penale, stabilità sin d’ora, di € 150,00 (centocinquanta/00).